Comune di Popoli (Pe)

Istituzione della Denominazione Comunale (DE.CO.)

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
PEC: segreteria.popoli@viapec.net

Bordo destro testata
Chiesa - Comune di Popoli (PE)
Facciata - Comune di Popoli (PE)
Bordo sup colonna sx
Scrivi al comune
Albo pretorio on line

Scelta versione



Bordo inf colonna sx
Istituzione della Denominazione Comunale (DE.CO.)
Home » Canali » Il Comune » Regolamenti » Affari Generali » Istituzione della Denominazione Comunale (DE.CO.)
Freccia Scura

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E L’ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE CITTÀ DI POPOLIapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2022

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed ai sensi dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento culturalea sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari  riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. In particolare, l’azione del Comune si manifesta in direzione:
a. dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un “Registro dei Prodotti De.Co. (Denominazione Comunale)”;
b. dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all’art. 12 del presente regolamento;
c. di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
d. di rilasciare un “Marchio De.Co. (Denominazione Comunale)” al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3 Istituzione della Certificazione De.Co.
1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la Certificazione De.Co., per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Popoli.
2. Attraverso la Certificazione De.Co. si mira a:
a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali, nel rispetto del territorio e de gli animali;
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma si identifica quale attestazione di appartenenza territoriale.
4. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà della Città di Popoli. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 4 Marchio De.Co.
1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 6 viene adottato un apposito logo identificativo.
2. La progettazione del logo avverrà attraverso un concorso di idee da espletarsi tra gli alunni delle classi della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo Popoli. Le modalità di svolgimento del concorso di idee sono demandate alla Giunta Comunale;
3. La Città di Popoli, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
4. L’utilizzo del marchio De.Co è gratuito.
5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.Co. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

Art. 5 Utilizzo del Marchio De.Co
1. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta “De.Co.” e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all’art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l’aggiunta degli estremi di iscrizione al Registro Comunale (data e numero).
3. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l’utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. II logo De.Co può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l’immagine del prodotto.
6. È vietato l’impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali “super”, “eccellente”, ecc.
7. La Città di Popoli, proprietario del logo De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
8. Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione, s’impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento e dal disciplinare di produzione, nonché a:
a) non modificare in alcun modo il logo e a non registrare simboli identici o tali da generare confusione;
b) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del logo;
c) rispondere nei confronti del Comune di ogni abuso del marchio ovvero di non conformità nell’uso;
d) garantire la disponibilità a cooperare attivamente per la realizzazione di azioni collettive di valorizzazione del marchio.
9. Le imprese possono in ogni momento rinunciare all’utilizzo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta alla Giunta Comunale con cui chiede la cancellazione dal Registro De.Co. Con la predetta cancellazione l’impresa cessa ogni diritto di utilizzo del marchio.
10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l’utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all’art. 3, se ed in quanto applicabili.

Art. 6 Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co
1. Viene istituito presso l’Ufficio Affari Generali un apposito registro, denominato “Registro dei Prodotti De.Co”, per tutti i prodotti tipici della Città di Popoli nel settore agro-alimentare. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le
modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
a. i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.);
b. le imprese, con sede legale/operativa in Popoli, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
c. gli estremi del provvedimento che dispone l’iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
3. Su proposta della commissione di cui all’art. 9, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
4. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
a. ortaggi e/o frutti tipici di Popoli;
b. prodotti vegetali allo stato naturale, essiccati o trasformati;
c. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
d. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
e. prodotti dell’apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera, etc.);
f. preparazioni di pesci e crostacei di fiume;
g. vini, distillati, liquori, cocktail e bevande analcoliche;
h. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
i. conserve, salse, condimenti e spezie;
j. piatti tradizionali della cucina di Popoli.
5. L'iscrizione può inoltre essere concessa a prodotti artigianali (particolari per forma, materiali e costruzione), ad eventi quali fiere, sagre, rievocazioni (purché abbiano riscontri con la tradizione folcloristica, storica e socio-economica del territorio) ed a particolari tecniche di
coltivazione/allevamento/pesca.
6. L’elencazione di cui ai commi 4 e 5 hanno, comunque, carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co., opportunamente suddiviso in sezioni, i seguenti soggetti che svolgono l’attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai precedenti commi e che operano nell’ambito del Comune di Popoli, anche se non vi hanno sede legale:
a. le imprese di produzione agricole e artigiane;
b. le imprese commerciali;
c. gli enti e le associazioni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 6.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in
possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 7 Requisiti per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.Co, devono essere prodotti nell’ambito del territorio della Città di Popoli ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall’organo di governo, su proposta della Commissione di cui all’art. 9, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 8 Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro
1. L’istanza di iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co., in carta resa legale, deve essere presentata dal produttore (sia esso imprenditore agricolo, artigiano o esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea in occasione di sagre, fiere ed eventi di vario genere) o dall’associazione al Comune, tramite il modello allegato al presente Regolamento.
2. Le istanze di iscrizione possono essere effettuate anche d’ufficio.
3. Le istanze per l’attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione.
In particolare devono essere indicati:
a) il nome del prodotto;
b) il disciplinare del prodotto, in linea con i disciplinari dei marchi regionali esistenti, che a sua volta riporta:
1) l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Popoli);
2) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
3) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti e i metodi di sostenibilità assunti per diminuire l’impatto ambientale con il risparmio e la riduzione dello stesso imballaggio;
4) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
5) qualunque altra indicazione ritenuta importante;
c) l’elenco dei produttori e/o utilizzatori della De.Co.
4. Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici in linea con eventuali disciplinari del marchio della Regione Abruzzo.
5. Per gli eventi oltre a caratteri pertinenti indicati, il disciplinare dispone circa le fasi organizzative, eventuali rituali e cerimonie collegate, la storia e la reputazione riscossa.
6. Analogamente per le tecniche di produzione devono essere esplicitate le funzioni, la storia, le modalità di esecuzione anche con l'ausilio di documentazione e supporti del caso.
7. Sull’ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co., la Commissione comunale di cui all’art. 9 si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.
8. Completata l’istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co..
9. L’iscrizione delle imprese nel registro De.Co. è disposta con deliberazione della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui sopra.
10. L’accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro dei Prodotti De.Co a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L’eventuale decisione negativa dovrà essere motivata.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co..
14. L’iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l’impresa.
15. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli che sono allegati al presente regolamento.
16. L’Amministrazione comunale può, in ogni tempo, promuovere l’iscrizione nel Registro di prodotti, ricette o piatti tipici della tradizione Popolese.

Art. 9 Commissione
1. L’esame delle richieste d’iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co è affidato ad un’apposita Commissione, composta da:
a. Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente e membro di diritto;
b. un esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale in possesso di comprovata professionalità e conoscenza nelle materie oggetto del regolamento;
c. un esperto di storia e tradizioni locali;
d. un consigliere di maggioranza;
e. un consigliere di minoranza.
La scelta degli esperti di cui alle lettere b) e c) avverrà a seguito di avviso pubblico di selezione, mentre i consiglieri di cui alle lettere d) ed e) saranno segnalati dei capigruppo consiliari.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e si riunisce almeno due volte l’anno.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Funge da segretario il Responsabile Settore Affari Generali.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l’iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere,
una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

Art. 10 Sanzioni
1. È vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall’Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull’origine del prodotto presso l’azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione:
a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b. il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co;
c. la perdita dei requisiti previsti per la De.Co;
d. l’uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all’art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non provveda all’adeguamento, nei termini fissati;
e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
f. frode alimentare.
4. Qualora gli organi deputati al controllo, sia nell’esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all’Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale provvede, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, a disporre la sospensione oppure la revoca del diritto all’utilizzazione del logo De.Co.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contradditorio il trasgressore e l’organo che ha rilevato le infrazioni.
7. La cancellazione dal registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo per l’impresa.

Art. 11 Controlli
1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione e/o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Locale, anche da amministratori locali, funzionari comunali e componenti della Commissione.

Art. 12 Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa comunale delegata all’esecuzione del presente regolamento viene individuata nel Settore Affari Generali, che opererà in sinergia con gli altri settori comunali eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di agricoltura.

Art. 13 Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di comunicazione di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co, forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Il Comune può prevedere l’istituzione di un apposito capitolo di spesa per la valorizzazione, conoscenza, realizzazione di manifestazioni e quanto altro utile per la tutela delle De.Co.

Art. 14 Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio storico-culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento con tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali
1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore quando la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Logo Accessibilità
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0 Sito realizzato con tecnologia php Base dati su MySql

Il portale del Comune di Popoli (PE) è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione eCOMUNE

- Inizio della pagina -
Il progetto Comune di Popoli (Pe) è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.