REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
approvato con delibera C.C. 35 del 28/06/2001
Art. 1 - Istituzione
1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.
Art. 2 - Oggetto
1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemerenze in campo culturale, scientifico, economico, sociale, umani¬tario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla colletti¬vità,
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.
Art. 3 - Iniziativa
1. L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dalla Giunta Comunale, da tutti i Capigruppo consiliari o da almeno 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 4 - Proposta
1. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.
Art. 5 - Competenze
1. La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza dei Consiglio comunale.
Art. 6 - Procedure
1. L'Ufficio dello Stato Civile è incaricato del procedimento e richiede, entro 5 giorni dai ricevimento della proposta:
- il certificato generale del Casellario Giudiziario;
- il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
- ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.
2. Responsabile dei procedimento è il responsabile dell'Ufficio dello Stato civile.
3. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 10 giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione.
Art. 7 - Rilascio attestato
1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:
- la scritta Amministrazione Comunale di Popoli;
- gli estremi del provvedimento concessivo;
- le generalità dell’insignito;
- le motivazioni dei riconoscimento;
- la data del rilascio;
- la firma autografa del Sindaco.
2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo dell'Ufficio dello Stato Civile.
Art. 8 - Cerimonia di conferimento
1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti gli assessori ed i consiglieri comunali.
2. Alla stessa sono invitate le autorità, locali.
Art. 9 - Cerimonie pubbliche
1. I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.
2. Essi potranno sedere nella parte riservata alle Autorità.
Art. 10 - Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 11 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esplegamento del controllo da parte dei competente irgano regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all’Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta ripubblicazione.