REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Approvato con delibera C.C. n. 88 del 21/11/1987
CAPO I
DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
L’organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di regola in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i consiglieri eletti.
Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
Sono riconosciuti gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali qualunque sia la presenze numerica di ogni gruppo.
È altresì consentita la costituzione di gruppi consiliari misti in presenza di volontà espressa da almeno 2 consiglieri.
Condizione questa indispensabile per riconoscere anche a detto gruppo misto gli stessi diritti spettanti agli altri gruppi.
Art. 2 – PRESIDENTE DEI GRUPPI CONSILIARI
I singoli gruppi consiliari devono comunicare al Sindaco (il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio) il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere del gruppo più anziano di età.
Art. 3 – RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO
I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni dei lavori consiliari.
Art. 4 – SALA DEI GRUPPI CONSILIARI
Per l’espletamento delle loro funzioni ai capigruppo consiliari viene assegnata una unica sede. Le spese per l’espletamento delle funzioni di ciascun gruppo consiliare (spese di cancelleria, postali, ecc.) saranno sostenute con i fondi di provveditorato. In relazione a tali spese il provveditorato dovrà presentare apposito rendiconto che sarà deliberato dalla Giunta Comunale.
CAPO II
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 5 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Per una più approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
1. Commissione Servizi Sociali;
2. Commissione Assetto ed utilizzazione del Territorio;
3. Commissione Sviluppo Economico;
La composizione delle predette commissioni permanenti e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite nel presente regolamento.
La loro nomina è effettuata su designazione dei gruppi consiliari ed in proporzione alla loro consistenza numerica.
Il Consiglio Comunale all’inizio del suo mandato ed anche nel corso del mandato medesimo, può modificare il numero, la competenza e la struttura delle commissioni consiliari permanenti.
Art. 6 – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI
Oltre alle commissioni consiliari permanenti il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di commissioni speciali per l’esame e lo studio di questioni e problemi particolari, come previsto dall’art. 30 del vigente Statuto.
La composizione di tali commissioni (e le norme relative al loro funzionamento) saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Comunale, mediante deliberazione da adottarsi nelle forme ordinarie, mentre per le norme relative al loro funzionamento valgono le stesse previste per quelle permanenti di cui al presente regolamento.
Art. 7 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Ciascuna commissione consiliare permanente è composta da n. ____ consiglieri, designati dal Consiglio Comunale, su indicazione dei gruppi consiliari, in proporzione della composizione numerica di ciascun gruppo con la sola eccezione della Commissione “Capigruppo consiliari” il quale risulterà composta di tanti membri quanti sono i capigruppo consiliari.
In ciascuna commissione è assicurata la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.
Ogni consigliere comunale può partecipare alle sedute delle commissioni come semplice osservatore senza diritto di voto.
Gli Assessori comunali possono essere nominati membri componenti delle commissioni consiliari.
Gli Assessori responsabili delle materie di competenza in una commissione hanno facoltà di partecipare alla riunione della commissione stessa, senza diritto di voto; devono però, intervenire quando ne faccia richiesta il Presidente della Commissione o quando ne siano all’esame le delibere da adottarsi ai sensi dell’art. 32, 5° comma, della legge 08/06/1990, n. 142.
Il Sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni delle commissioni, senza diritto di voto, anche in mancanza di espressa richiesta del Presidente della Commissione.
Art. 8 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Le commissioni consiliari permanenti sono costituite entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale e durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio medesimo.
Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VOTI DI SPETTANZA DI CIASCUN CONSIGLIERE
Subito dopo la formazione delle commissioni permanenti il Sindaco con proprio provvedimento stabilisce il numero dei voti di ciascun consigliere è portatore avendo cura di assicurare che ogni gruppo consiliare abbia in ciascuna commissione il numero di voti corrispondenti al numero dei rappresentanti in seno al Consiglio Comunale. Le frazioni di voto sono attribuite al più anziano di età del gruppo medesimo.
Sono consentite sostituzioni con delega scritta e formata dal membro delegante; in tal caso, il delegato dovrà consegnare la delega al Presidente della Commissione all’inizio della seduta.
La delega può essere conferita ad altro consigliere dello stesso gruppo consiliare sia che il medesimo faccia o non faccia parte della Commissione.
Art. 10 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Ciascuna commissione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente i quali esercitano le loro funzioni nella osservanza delle norme in materia contenute nella vigente legislazione comunale e provinciale in quanto applicabili.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto da ciascuna Commissione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta sarà eletto Presidente, con successiva votazione nella stessa seduta, il Consigliere che avrà riportato maggior numero di voti. Le stesse modalità si osservano per l’elezione del Vice Presidente.
Art. 11 – PERSONALE DI SEGRETERIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE COMMISSIONI
A ciascuna commissione è assegnato, con provvedimento del Segretario Comunale, un impiegato il quale svolgerà le mansioni di segretario, che curerà la redazione dei verbali delle decisioni assunte, la conservazione dei registri e degli atti in suo possesso.
Assicura, inoltre, il Segretario, il collegamento tra il Presidente della Commissione ed il Sindaco.
I verbali delle sedute, di regola, sono approvati nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono, in essi devono essere inserite le posizioni assunte dai vari gruppi in ordine a ciascuna determinazione e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Le Commissioni inoltre, hanno facoltà di avvalersi del parere e della competenza di dipendenti comunali e di chiamare secondo le materie ed ove occorra i Funzionari Comunali a partecipare alle riunioni.
Art. 12 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
Le Commissioni sono insediate dal Sindaco.
La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dai rispettivi Presidenti o, in caso di loro impedimento, dal Vice Presidente, mediante avvisi scritti contenenti l’o.d.g., da recapitarsi a ciascun componente la commissione, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la seduta, o prefissandone la data, di comune accordo, nella seduta precedente.
La data e l’oggetto della convocazione devono essere resi noti al Sindaco, agli Assessori (e ai capigruppo consiliari).
Nei casi di urgenza, la convocazione della Commissione può essere fatta mediante comunicazione telegrafica o mediante fonogramma o chiamata telefonica, prescindendo dalla osservanza del termine dei due giorni liberi.
In difetto di convocazione da parte del Presidente o del Vice Presidente della Commissione può provvedervi, su richiesta di non meno di tre componenti della stessa commissione o per argomenti determinati, il Sindaco.
Il Sindaco d’ufficio o su richiesta, può provvedere per taluni affari interessanti più commissioni, a convocare collegialmente tali commissioni.
Per la organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, ciascuna di esse può prefissare un calendario di lavori.
Art. 13 – DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Le sedute delle Commissioni non sono valide se non interviene la metà dei componenti delle commissioni medesime, ovverosia se non interviene un numero di consiglieri che sia attributario almeno di n. ____ voti consiliari. Le Commissioni deliberano col voto favorevole della maggioranza, tenuto conto di quanto precisato dal precedente capoverso.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all’inizio di ogni seduta; nel corso di questa ciascun commissario può richiederne la verifica.
Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l’ora della successiva, il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta risultata infruttuosa.
Delle determinazioni del Presidente viene data immediatamente comunicazione ai componenti assenti.
Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei membri che, in forma diretta o indiretta, per parentela ascendente discendente e per affinità, abbiano qualche interesse nelle materie in esame: si applicano in materia le norme del T.U. della vigente legge C.P.
Art. 14 – DEI RELATORI
Su ogni argomento all’o.d.g. della Commissione, il Presidente nomina il relatore (almeno 24 ore prima della riunione).
Dopo la relazione ciascun commissario può intervenire nella discussione dopo aver chiesto la parola al Presidente che gliela concede.
L’intervento di ciascun commissario deve essere contenuto nei limiti dei 15’.
Esauriti gli interventi, il relatore ha facoltà di replica. Se è presente l’Assessore al ramo, questi ha diritto alla parola dopo che sono esauriti gli interventi a prima della replica del relatore.
Dopo la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone l’argomento in votazione.
La Commissione affida al Presidente o ad altro componente, il compito di riferire, in merito per iscritto o verbalmente al Consiglio Comunale.
È facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.
Art. 15 – COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Le Commissioni consiliari, permanenti, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere. Possono, altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la G.C. ed il Sindaco ritengono di sottoporre al loro esame.
Nei casi di urgenza il Sindaco può portare le sue proposte direttamente al dibattito consiliare, ma, ove il Consiglio ne riconosca l’urgenza, la proposta è rinviata all’esame della Commissione.
Ogni Commissione, prima di procedere all’esame delle questioni e proposte ad essa attribuite, può far richiesta al proprio Presidente perché sia sentito il parere di altra Commissione.
Le commissioni, su ciascuna proposta, questione od affari esaminati dopo aver acquisito i risultati finali della trattazione, esprimono il loro parere. Ove ne riscontrassero la necessità, proporranno modifiche od integrazioni allo schema di provvedimento esaminato e rimetteranno, in tali casi, apposita relazione al Consiglio Comunale.
La relazione ed i pareri emessi dalla Commissione Consiliare dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, maggioranza determinata come all’art. 9 del presente regolamento.
È fatto salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.
Art. 16 – TERMINE PER IL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI.
Sulle questioni sottoposte al loro esame, le Commissioni sono tenute ad esprimere il loro parere entro dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di asse¬gnazione della pratica.
Le Commissioni debbono esprimere con precedenza il proprio parere sulle proposte per le quali sia stata richiesta l'urgen¬za.
Le Commissioni possono richiedere al Sindaco per una sola volta, una proroga del termine assegnato per il parere; tale proroga non può essere concessa per un tempo superiore a cinque giorni.
Decorso tale termine, l'argomento potrà essere incluso nell'o.d.g. del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale può deliberare di rinviare la questione all'esame della commissione competente assegnando alla stessa un termine per riferire al Consiglio.
ART. 17 - DELLA INIZIATIVA DEI COMMISSARI DI PROPORRE ATTI DELIBERATIVI
L'iniziativa di proporre schemi di atti deliberativi e regolamentari, può essere esercitata da ciascun consigliere (componente della commissione).
Gli schemi sono redatti per iscritto e consegnati al Sindaco il quale provvede a trasmetterli al Presidente della competente commissione. Questi ne cura la immediata trasmissione agli altri commissari e convoca la commissione nel termine di 10 giorni dal ricevimento dello schema.
Il Commissario proponente assume nella discussione la funzione di relatore. In sede di discussione sono ammessi emen¬damenti e controproposte.
Il relativo verbale va trasmesso a cura del Segretario della Commissione entro e non oltre 5 giorni ai Sindaco per i provvedimenti di competenza.
ART. 18 - VALORE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E LORO POTERI
Le relazioni o i pareri delle Commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determina¬zioni.
Tali relazioni e pareri vengono trasmessi al Sindaco per la presentazione al Consiglio.
Art. 19 - DELLA CONSULTAZIONE DI ATTI
Le Commissioni ed i consiglieri ai quali il Consiglio ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale ed avvalersi, sentito il Segretario Comunale, dell'opera dei funzionari comunali nel rispetto di eventuali più urgenti esigenze di servizio.
Col voto unanime dei propri componenti, ciascuna Commissione può decidere di prendere in esame ed esprimere il parere su proposte o affari di propria competenza, anche se non iscritti all'ordine del giorno, recapitato nei termini di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
Art. 20 – COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Ai componenti delle Commissioni per ogni effettiva presenza alle sedute delle medesime, sarà corrisposto il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio come da deliberazione in materia.
Il predetto compenso (gettoni di presenza) non compete agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21 – REMISSIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori di ciascuna commissione e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Presidente, salvo appello, seduta stante, alla commissione, qualora il provvedimento del Presidente venga, da taluno dei componenti, contestato.
Art. 22 – RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento è fatto richiamo alla Legge comunale e provinciale vigente in quanto applicabile.
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.