Comune di Popoli (Pe)

Statuto Comunale

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
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TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 POTERI E FUNZIONI

Il Comune di Popoli è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarietà; il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrativa.

ART. 2 TERRITORIO - GONFALONE – STEMMA

  1. il Comune esplica le proprie funzioni e l’attività amministrativa nell’ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune si estende su una superficie territoriale di kmq. 34,34 e confina a nord con il Comune di Bussi ad est con il Comune di Tocco ad ovest con il Comune di San Benedetto in Perillis e a sud con i Comuni di Vittorito e Corfinio
  2. La sede del Comune è in Popoli, Via Salita A. Di Cocco n. 10;
  3. muove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione;
  4. Nomina le borgate e le frazioni;
  5. il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di “POPOLI”
  6. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l’uso con apposito regolamento nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni operanti nel territorio e le relative modalità;
  7. Lo stemma raffigura un Castello con porta arcuata a tutto sesto, finestrato con due finestre ugualmente arcuate, munito di tre torri merlate alla guelfa, con torre centrale più alta e più larga.

ART. 3 AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

  1. Il Comune nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla costituzione, dalla carta Europea delle autonomie locali, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell’interesse della comunità locale, che rappresenta, l’attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza. A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l’azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l’integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate, e garantire l’istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale per l’incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva.
  2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l’esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

ART. 4 SERVIZI SOCIALI

  1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
  2. Assicura in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
  3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione con particolare riguardo all’abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell’ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:
  • incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
  • favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;
  • promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti ed associazioni ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
  1. Concorre ad assicurare, con l’unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
  2. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti preposti alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
  3. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico; assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie i servizi di sviluppo organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.
  4. Il Comune anche in collaborazione con la Provincia assicura d’intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a:
  • Educazione degli adulti;
  • Interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
  • Azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
  • Azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale
  • Interventi perequativi;
  • Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
  • Tutela e valorizza per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 5 SVILUPPO ECONOMICO

  1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
  2. Istituisce regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore;
  3. Favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio;
  4. Apprezza e gestisce aree attrezzate per l’insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale;
  5. Promuove lo sviluppo dell’artigianato con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali; al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
  6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo un’ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti;
  7. Attua interventi per la protezione della natura con la collaborazione della Regione e vigila sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

ART. 6 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

  1. Il Comune determina, per quanto di sua competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l’eliminazione di particolari fattori di inquinamento pur salvaguardando le attività produttive locali;
  2. Garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
  3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non al fine di garantire l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
  4. Organizza, all’interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche il superamento delle barriere architettoniche.
  5. Promuove e coordina anche d’intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore viabilità del territorio tutto.
  6. Nell’ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

ART. 7 LIMITE ALLE FUNZIONI

Il Comune, oltre che nel settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 8 L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

  1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia ed efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell’azione amministrativa ed un livello ottimale di servizi ai cittadini;
  2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni;
  3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
  4. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle determinazioni dirigenziali ed accessione degli atti di liquidazione, delle ordinanze, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
  5. Le deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale: (la pubblicazione dovrà avvenire anche sul sito Internet Comune)
  6. I provvedimenti di cui al comma I del presente articolo, ove per produrre gli aspetti loro propri debbono essere notificati ai destinatari, dovranno specificare la indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere oltre che del responsabile del procedimento.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE

  1. Il Comune per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
  2. Prevede, assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
  3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge Regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 10 L’INFORMAZIONE

  1. Il Comune riconosce fondamentalmente l’istituto dell’informazione e cura a tal fine l’istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
  2. Periodicamente relazione sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all’intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
  3. Attua ed assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.
  4. Il Comune, assicura, anche attraverso l’ufficio Relazioni con il Pubblico, l’assistenza necessaria ai cittadini.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ART. 11 ORGANI

Sono organi del Comune:

  • Il Consiglio Comunale
  • La Giunta Municipale
  • Il Sindaco

CAPO II

ART. 12 IL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo, di programmazione normative e di controllo politico-amministrativo.
  2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
  3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gi strumenti della programmazione ed il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
  4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

ART. 13 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

  • Deliberare gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
  • Approvare i regolamenti comunali e detta i criteri generali in materia eccetto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  • Stabilire i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
  • Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l’indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell’art. 14 della legge 11.2.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all’albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei LL.PP., deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l’emanazione del regolamento attuativo;
  • Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
  • Approvare il conto consuntivo;
  • Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi; Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5),6),7),8);
  • Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative
  • Deliberare l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • Determinare l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
  • Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
  • Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
  • Istituire (e disciplinare) l’ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
  • Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • Approvare le delibere relative alla contrattazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all’emissione di prestiti obbligazionari;
  • Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
  • Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o altri funzionari dirigenti;
  • Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
  • Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
  • Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di Governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;
  • Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
  • Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
  • Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituisce al proprio interno commissioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’Amministrazione, con la presidenza alla minoranza;
  • Nella commissione d’indagine devono essere rappresentanti proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
  • La Commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti afferenti l’indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La comunicazione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza;
  • il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori
  • La relazione (o le relazioni) è sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle Commissioni per la valutazione di competenza;
  • Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 14 ELEZIONI E DURATA

  1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.
  2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate della Legge.
  3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un consigliere eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio e ove anche questi sia assente od impedito dal Consigliere anziano.
  4. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del D.L.gs 18/8/2000 n. 267 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica si Sindaco, proclamati consiglieri Comunali ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
  5. Salvo i casi di sospensione e di scioglimento il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed inderogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell’urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.
  6. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
    • le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
    • la ratifica delle deliberazioni d’urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscono presupposto per l’approvazione di progetti unitari per i quali vi sono termini di scadenza;
    • provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida del Prefetto;
    • ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

ART. 15 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione;
  2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato;
  3. hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
  4. hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
  5. hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato;
  6. i diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento;
  7. i consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori della commissioni delle quali fanno parte;
  8. essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
  9. i consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio;
  10. tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7 della legge 15.10.1993 n. 415;
  11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge;
  12. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio stesso atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell’oggetto e senza oneri finanziari per il Comune;
  13. Il Comune solleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri il Segretario ed i dipendenti comunali che in conseguenza di fatti ed atti relativi all’espletamento delle loro funzioni si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato;
  14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del C.C.;
  15. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti;
  16. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti;
  17. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione;

ART. 16 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

  1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte, di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissioni.
  2. Il consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
  3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
  4. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
  5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del T.U. n. 267/2000;
  6. Nel caso di sospensione dall'incarico di un consigliere adottata ai sensi dell’art. 143 del T.U. n. 267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 17 PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
  2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti procede all’elezione del Presidente del Consiglio e alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza. Indi riceve i nomi dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco.
  3. L’adunanza è presieduta dal Sindaco sino all’elezione del Presidente del Consiglio che appena avvenuta lo abilita a presiedere l’assemblea.

ART. 18 LINEE PROGRAMMATICHE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

  1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.
  3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale su richiesta di 1/5  dei consiglieri in carica. In quest’ultimo caso l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte.
  4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore.
  5. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
  6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

ART. 19 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E UFFICIO DI PRESIDENZA

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
    1. ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
    2. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
    3. convoca il Consiglio;
    4. attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
    5. fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
    6. apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare; ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere.
  2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due consiglieri eletti dal Consiglio, di cui uno fra le opposizioni. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.
  3. Per l'elezione dei due consiglieri di cui al precedente comma, ogni consigliere comunale vota per un solo nome. Sono eletti i consiglieri, di cui uno delle opposizioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  4. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo fra i presidenti dei gruppi; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno; propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.
  5. Le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai poteri dell’Ufficio di Presidenza sono contenute, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, nel Regolamento dell’Ufficio di Presidenza approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche di detto Regolamento.

ART. 20 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

  1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non può essere inferiore alla metà dei consiglieri assegnati in prima convocazione senza contare a tal fine il Sindaco e di n. 4 consiglieri in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco.
  2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
  3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
  4. Le adunanze hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce votazione segreta.
  5. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l’adozione delle deliberazioni.
  6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Generale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  7. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale.
  8. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, nel Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART. 21 COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
  2. Le commissioni, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolgono in particolare, l’esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.
  3. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti
  4. Il Sindaco e gli assessori , questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta ai lavori delle commissioni, senza, comunque avere diritto di voto.
  5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchiesta sull’attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
  6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, inseguito all’approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che lo pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III

ART. 22 LA GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune con competenza generale.
  2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 23 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali:
  • La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
  • In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o, in assenza anche di quest’ultimo dall’assessore anziano per età.
  • La Giunta compie gli atti di amministrazione che siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  1. Spetta alla Giunta:
  • Dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio.
  • Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale secondo le norme del vigente regolamento di contabilità.
  • Adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati.
  • Adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l’assunzione di personale;
  • nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;
  • Deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dal regolamento di contabilità;
  • Provvedere all’approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento.
  • Deliberare, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  • Deliberare l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l’osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
  • Attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l’osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  • Deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
  • Approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

ART. 24 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di n. 4 assessori tra cui il vice Sindaco nominato dal Sindaco fra i Consiglieri Comunale e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente statuto. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell’accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 25 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne da’ comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non da’ luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell’assessore dimissionario revocato deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell’assessore.
  4. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal vice Sindaco ed in assenza anche di quest’ultimo dall’assessore più anziano di età.
  5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l’entrata in vigore della legge 25.03.1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 26 PARI OPPORTUNITÀ

In sede di nomina degli assessori, il Sindaco, in applicazione dei principi normativi, opera garantendo la presenza di almeno un componente di sesso femminile

Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà nell’ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

ART. 27 ESIMENTI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Con espresso richiamo ed in applicazione dell’art. 67 del Testo Unico 267/2000, relativamente alla potestà statutaria, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco,assessore, anche esterno, e consigliere comunale del Comune di Popoli, gli incarichi e/o le funzioni, anche di rappresentanza e di amministrazione, conferiti al Sindaco, agli assessori, anche esterni e ai consiglieri comunali del Comune di Popoli presso Enti, Aziende, Consorzi e Società di capitali, alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipa il Comune di Popoli in forma o quota minoritaria

ART. 28 ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25, funzioni organicamente ordinate per materia e la responsabilità politico amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l’obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto, dal regolamento o da disposizioni di legge, al Segretario Comunale o ai funzionari.
  3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
  4. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l’assessore più anziano di età.
  5. La Giunta Comunale risponde del proprio operato il Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell’ambito delle rispettive competenze.
  6. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento di cui al successivo comma.
  7. La Giunta adotta un regolamento interno per l’esercizio delle proprie attività.

ART. 29 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

  1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
  2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.
  3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
  4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi, ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all’art. 3, comma 2, della legge 241 (atti normativi o a contenuto generale).
  5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
  6. Il segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

ART. 30 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

ART. 31 DIMISSIONI- SCADENZE- DECESSO-SOSPENSIONE-RIMOZIONE O IMPEDIMENTO DEL SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15 – comma 4 bis – della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.1992, n.16.

ART. 32 FUNZIONI E COMPETENZE

Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto ed al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

  • Convocare e presiedere il Consiglio, se non eletto il Presidente, e la Giunta Comunale, fissandone l’ordine del giorno e la data della adunanza;
  • rappresentare l’Ente anche in giudizio;
  • promuovere davanti all’autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
  • coordinare e dirigere l’attività della Giunta e degli assessori;
  • sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché l’esecuzione degli atti;
  • sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune;
  • coordinare, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  • provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  • convocare comizi per i referendum comunali;
  • nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sullo ordinamento degli stessi;
  • attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell’area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e 51 bis della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche;
  • attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell’art. 51 della legge 142/90 e dal comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
  • promuovere gli accordi di programma;
  • attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti inquadrati nella 4° q.f. ;
  • emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblico quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

ART. 33 ALTRE ATTRIBUZIONI

  1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende:
  • Alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
  • Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  • Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ove non siano istituiti commissariati di polizia;
  • Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;
  1. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
  2. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico, acustico o in presenza di circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 34 GIURAMENTO E DISTINTIVO

Il Sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 35 VICESINDACO

Il Vicesindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.

Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis legge n.55/90 e successive modifiche.

In mancanza di Vicesindaco esercita le relative funzioni l’assessore più anziano di età.

Se vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 36 ISTITUTI

  1. Sono istituti della partecipazione:
  • L’iniziativa popolare;
  • Gli organismi di partecipazione e consultazione;
  • Il referendum consultivo
  • La partecipazione al procedimento amministrativo;
  • L’azione popolare;
  • Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
  • Il difensore civico;
  • Il consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 37 INIZIATIVA POPOLARE

  1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell’assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale;
  2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l’esigenza di comuni necessità;
  3. Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare che ha la facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all’esame del C.C. entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
  4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda delle loro competenze.
  5. Il regolamento del Consiglio Comunale fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità, e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni;

ART. 38 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

  1. Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l’effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale nei vari momenti dell’attività amministrativa.
  2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
  3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settore della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale riguardanti i programmi ed i piani.
  4. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere la elezione del C.C. dei ragazzi;
  5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
  • Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l’UNICEF e Telefono Azzurro.
  1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l’esercizio di tali istituti nonché l’elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.

ART. 39 LA CONSULTA

    1. Il presente statuto istituisce la consulta al fine di valutare le problematiche dei quartieri o frazioni;
    2. La stessa è composta da n. 3 consiglieri di maggioranza e da n. 1 consigliere di minoranza e da 2 componenti diversi fra loro della società civile da scegliere tra rappresentanti di Enti, associazioni iscritte nell’apposito albo, esponenti di attività produttive, sociali, culturali o altre attività operanti sul territorio di Popoli in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale che ne facciano espressa richiesta eletti dal C.C. a scrutinio segreto. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco viene eletto il Presidente della consulta tra i componenti esterni al C.C.
    3. Funge da segretario della consulta un dipendente comunale incaricato dal Sindaco;
    4. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della Comunità dei quartieri. La consulta inoltre proporrà iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente.
    5. La consulta può formulare proposte di provvedimenti alla Giunta o al Consiglio Comunale
    6. La consulta si esprime anche sulle questioni che la Giunta ed il Sindaco intendano sottoporre al loro preventivo parere, concernenti temi di rilevante interesse che possano rappresentare utile supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale o della Giunta.
    7. L’elezione dei componenti esterni della Consulta avviene mediante indicazione delle associazioni o dei diretti interessati ad essere muniti di requisiti di legge per lo svolgimento della propria attività e le associazioni dovranno essere regolarmente iscritte all’albo istituito ai sensi dell'art. 46 del presente statuto.
    8. Il funzionamento della stessa è disciplinato con norme dettate al proprio interno.

CAPO III

ART. 40 I REFERENDUM

  1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può deliberare l’indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
  2. È indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l’intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedono un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
  3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
  4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all’esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
  5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell’ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 41 LIMITI AL REFERENDUM

  1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
  2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio al provvedimento.
  3. hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora il provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
  4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l’obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

ART. 41BIS CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Anche ai fini dell’art. 12, comma 6 b-bis della L.R. n. 143/1997 è istituita, quale forma di partecipazione popolare, la consultazione della Popolazione. Tale forma di consultazione pubblica sarà oggetto di apposita disciplina regolamentare, che potrà prevedere forme di consultazione anche telematiche, secondo modalità che garantiscano la massima partecipazione, in relazione ad argomenti di interesse generale o specifico, con la finalità di raccogliere la pluralità delle opinioni e sottoporle all’attenzione discrezionale dell’Amministrazione comunale. Non può essere promossa consultazione nei seguenti casi:

  • quando riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
  • quando sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto

CAPO IV

INIZIATIVA POPOLARE

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

  1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
  2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
  3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
  4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l’obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

ART. 43 COMUNICAZIONE

  1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
  • oggetto del procedimento promosso;
  • ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  • ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
  1. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 44 ACCORDI-RECESSI-CONTROVERSIE

  1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 42 senza pregiudizio dei diritti di beni, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
  2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto comparabili.
  3. Gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
  5. Le controversie in materia di formazione, correlazione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

ART. 45 LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
  2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
  3. Per quanto non sia direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 46 ASSOCIAZIONISMO – STATO DELLE ASSOCIAZIONI

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tale scopo istituisce l’atto delle associazioni del Comune di Popoli. Possono essere iscritte all’Albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunali.
  3. Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto, del bilancio, comunicanti la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi fini di lucro.
  5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
  6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere a dati di cui è in possesso l’amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui opera ed in merito alle iniziative amministrative che incidono sull’attività amministrativa.

CAPO V

ART. 47 L’AZIONE POPOLARE

  1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
  2. Il Giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
  3. Le associazioni ambientaliste, riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al comune. L’eventuale riconoscimento è liquidato in favore dell’ente e le spese procedurali in favore o a carico dell’associazione.

ART. 48 IL DIFENSORE CIVICO

  1. È istituito nel Comune l’ufficio del difensore civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
  2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
  3. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni, la revoca ed i campi di intervento del Difensore Civico.
  4. Il Comune, ai sensi della legislazione vigente, ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la Regione, oppure promuovere e partecipare a forme associative e di cooperazione intercomunale e altri soggetti pubblici della Provincia per l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico. L’organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

CAPO VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 49 DIRITTO DI ACCESSO

  1. Il Comune di Popoli, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente e dal relativo regolamento;
  2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque alta specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
  3. Il diritto di accesso si esercita, concretamente anche mediane esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
  4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari dei pubblici servizi.
  5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

ART. 50 LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

  1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentati degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
  2. Il relativo regolamento individua, tra l’altro, le categorie di documenti formatiti dal Comune o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

ART. 51 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

  1. Gli atti amministrativi sono pubblici;
  2. Nell’ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 10 e di quelli contenuti nel Capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministravi di interesse generale al più ampio numero di cittadini;
  3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l’accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell’Ente, nonché all’attività amministrativa ed in particolare all’esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque li riguardano.
  4. Il diritto è esteso in generale, a tutte le informazioni di cui l’amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della G.U. della Repubblica del B.U.R.A. e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV - MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

ART. 52 MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 53 PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

  1. L’attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi dell’art. 9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della spesa burocratica dirigenziale, per l’attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell’azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
  • Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  • Un’attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale ed una individuazione della produttività e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  • Il superamento della rigida separazione delle competenze nelle divisioni del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
  • Favorire l’avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l’utenza.
  1. Nell’azione amministrativa e nell’organizzazione del lavoro e dei servizi fanno il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell’organizzazione e dei servizi.

ART. 54 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

    1. L’organizzazione degli uffici e servizi è uniformata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili dei servizi ed al personale dipendente dall’amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
    2. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione e dal raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.
    3. All’inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissare dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento degli uffici e servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni interne.
    4. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

ART. 55 SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
  • Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell’ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
  • Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprimere il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
  • Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l’attività;
  • Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • Roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell’interesse del Comune;
  • Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
  • Svolge funzioni di Direttore Generale se conferitegli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona interna agli enti interessati;
  • Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozioni di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economica di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
  • Partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
  • Coordina l’orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell’orario di servizio;
  • Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
  • Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
  • Sostituisce gli apicali di settore, per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 56 VICE SEGRETARIO

La dotazione organica del personale dovrà prevedere un Vice Segretario Comunale.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 57 (SOPPRESSO) DIRETTORE GENERALE

ART. 58 ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

  1. Ai responsabili di settore, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi:
  • La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  • La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
  • La stipulazione dei contratti;
  • Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa la assunzione di impegni di spesa;
  • Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  • I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  • Agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale , i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d’urgenza e di esproprio.
  1. È pure compito dei responsabili apicali:
  • Esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 della Dlvo 267/2000
  • Adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
  • Svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;
  • Ove il comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell’area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica contestualmente all’incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

ART. 59 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

  1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

ART. 60 FORME DI GESTIONE

  1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
  1. Servizi pubblici privi di rilevanza industriale:
  • Gestione in economia
  • Gestione in Amministrazione diretta
  • Gestione mista con appalto di servizi
  1. Concessione a terzi;
  2. Gestione mediante affidamento diretto:
  • A mezzo istituzione;
  • A mezzo azienda speciale
  • A mezzo società di capitali
  • A mezzo società per azioni e partecipazione minoritaria
  1. Per i servizi culturali e del tempo libero:
  • la gestione mediante affidamento diretto ad associazioni e/o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
  1. Gestione associata
  • A mezzo convenzione
  • A mezzo consorzio
  • A mezzo unione dei comuni che può gestire il servizio in economia, in concessione a terzi, a mezzo istituzione, azienda speciale e società di capitali.

I rapporti con soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio:

  1. Servizi pubblici a Rilevanza industriale:
  1. proprietà delle reti (patrimonio del Comune) a mezzo di S.p.A. con maggioranza pubblica incedibile;
  2. Gestione del servizio:
  • gestione reti a mezzo appalto di servizi e affidamento diretto a S.p.A.;
  • erogazione del servizio a mezzo gara pubblica;

Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune vengono messe a disposizione del soggetto che eroga il servizio il quale, qualora provveda alla sola erogazione, corrisponde al Comune un canone per l’uso delle reti. Detti rapporti saranno regolati da contratti di servizio.

  1. Il Consiglio Comunale, nell’ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti:
  • L’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l’organizzazione d il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l’eventuale capitale di dotazione.

ART. 61 INDIRIZZO – VIGILANZA - CONTROLLO

    1. Il Comune esercita sulle società per azioni, o a responsabilità limitata, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l’approvazione dei loro atti procedimentali;

A tale fine spetta al Consiglio Comunale:

  • la nomina e la revoca degli amministratori degli ente ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e Sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritario e non;
  • l’approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
  • con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
  • i consuntivi degli Enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione.

ART. 62 NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

    1. Gli amministratori ed i Sindaci di cui al comma 2 lett. a) del precedente articolo, sono scelti dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche, private, per uffici pubblici ricoperti.
    2. Il Sindaco o un suo delegato ha diritto di partecipare all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
    3. La revoca dei singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire su motivato provvedimento del Sindaco. Il provvedimento di revoca può essere attivato solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse.
    4. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto compatibili, gli articoli 42, 39 e 50 del D.Lvo n. 267/2000.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 63 DEMANIO E PATRIMONIO

  1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
  2. I terreni soggetti ad usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia
  3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 64 TRIBUTI COMUNALI

  1. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
  2. Nell’ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 65 ENTRATE DEL COMUNE

    1. Le entrate del Comune sono costituite:
  1. da entrate proprie;
  2. da addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  3. da tasse e diritti per servizi pubblici;
  4. da trasferimenti erariali e regionali;
  5. da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  6. di risorse per investimenti;
  7. da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
  8. da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali;
  1. Le entrate fiscali sono rivolte a fronteggiare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 66 BILANCIO E PROGRAMMAZIONI

    1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalle leggi;
    2. Entro la data prevista dal precedente articoli 23,comma 2, lett. b) la Giunta propone al Consiglio il bilancio di previsione per l’anno successivo.
    3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
    4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;
    5. Il consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto per legge o decreto, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;
    6. il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio ed ad esso allegati; con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale;
    7. al fine di attuare l’art. 1 del D.L. 22.02.2002 n. 13 convertito in legge 75/02 il Comune individua nel Prefetto l’Organo competente alla nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
    8. i responsabili dei servizi nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con piano esecutivo di gestione e/o con il piano esecutivo delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento degli uffici e servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
    9. su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato e di regolarità contabile da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento vanno inseriti nella deliberazione;
    10. nei casi di provvedimenti del Consiglio e della Giunta comportanti impegno di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio relativo.

ART. 67 CONTO CONSUNTIVO

    1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 23, comma 2, lett. b) la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente.
    2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
    3. Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
    4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
    5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
    6. I Conti consuntivi delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ed allegati ad esso.

ART. 68 REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale elegge il revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L.

ART. 69 CONTROLLO DI GESTIONE

    1. Per definire il complesso sistema dei controllo interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
    2. Il collegio dei revisori deve, comunque esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell’Ente.
    3. i revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
    4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al C.C.
    5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifica di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziaria ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
    6. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali, l’indennità da corrispondere al presidente e membri del collegio e quant’altro necessario per corretto ed efficace controllo economico intero di gestione.

ART. 70 CONTRATTI

  1. La stipulazione dei contatti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall’organo politico:
  1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
  2. L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
  3. Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
  1. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
  2. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 71 APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole per due volte dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

TITOLO VII - MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72 REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

    1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.
    2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

ART. 73 DISPOSIZIONI FINALI

    1. Il presente Statuto è pubblicato nel B.U.R.A., affisso all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
    2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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