Comune di Popoli (Pe)

Concessione del patrocinio ed utilizzo stemma

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DELLO STEMMA DELLA CITTÀ DI POPOLI

approvato con delibera C.C. 12 del 30/03/2010

Art. 1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI
1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le mo¬dalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione del pa¬trocinio e dell'utilizzo dello Stemma del Comune di Popoli ad ini¬ziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate an¬che al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interes¬se per la comunità locale. Si intendono per "non aventi fini di lu¬cro" anche quelle iniziative, manifestazioni ed eventi che prevedono la destinazione dell'incasso a finalità benefiche.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 1, qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. Il patrocinio può essere concesso dal Comune di Popoli, ovvero da ogni singolo Assessorato;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Popoli", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.
4. Il patrocinio, in via eccezionale, è concesso anche per quelle iniziative organizzate in ambito extracomunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al territorio popolese o siano ritenute di particolare rilevanza.
5. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. La concessione del patrocinio di norma non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, in base ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi.
7. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando specifiche istruttorie. Tale valutazione spetta all'Assessore competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui l'iniziativa sia considerata di particolare rilevanza.
8. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione Comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS. La concessione del patrocinio non comporta normalmente l'utilizzo gratuito di strutture o servizi dell'Ente.
9. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
10. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patroci¬nio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Popoli, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
11. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATRIMONIO
1. Possono richiedere il patrocinio dell'amministrazione Comunale:
a) enti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato comunque dotate di personalità giuridica senza fine di lucro;
b) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, ambientale turistico, promozionale, sportivo-ricreativo, solidaristico, cooperativo, regolarmente registrati in appositi albi.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente (nel rispetto delle Regole delle precedenze del cerimoniale) in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale, nel rispetto delle caratteristiche disposte dallo Statuto del Comune di Popoli.
3. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 4 - OGGETTO DEL PATROCINIO
Possono essere oggetto di patrocinio:
a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri iniziative sportive, ad esclusione di quelli a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché di quelli organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;
b) pubblicazioni e prodotti multimediali e telematici, quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, dvd;
c) Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari ecc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione che non rientrino nella programmazione comunale in materia.

Art. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. La concessione del patrocinio avviene sulla base di valutazione con¬dotta sui seguenti aspetti:
a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
b) interesse per la comunità locale, valutato sulla base di parametri dimensionali (numero potenziali fruitori);
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. Rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.
4. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio in deroga ai suindicati criteri per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Popoli, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6 - LIMITAZIONE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio:
- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per Sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

Art. 7 - STEMMA
Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
Nell'atto di concessione per l'utilizzo dello Stemma del Comune di Popoli l'Ente indicherà le modalità, il regolare utilizzo e la corretta collocazione dello stesso.
L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il presente provvedimento.
È vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e Politici.

Art. 8 - DOMANDA DI PATROCINIO
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Popoli, ovvero la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (associazioni, società Istituzioni) o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'evento.
Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti, a comunicare l'avvio di procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda. I pareri devono essere resi nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata, nonché la possibilità di essere affiancato o sostituito da loghi di altri servizi comunali (per esempio, Biblioteca)

Art. 10 - SANZIONI
1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Popoli venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista esecutività a partire dalla deliberazione consiliare di approvazione.

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