Comune di Popoli (Pe)

Utilizzo Teatro comunale

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
PEC: segreteria.popoli@viapec.net

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DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALEApprovato con deliberazione di G.C. n. 211 del 26.10.2018 - Modificato con deliberazione G.C. n. 192 del 02.11.2022                                                                                   ALLEGATO A TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO

CAPO I – Norme generali

Art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro Comunale, da parte del Comune di Popoli, di Enti, di Scuole, di Associazioni senza scopo di lucro, Gruppi pubblici e/o privati, Gruppi consiliari, compagnie di danza, teatrali e musicali.
2. Il Teatro è un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse architettonico, artistico e storico, ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini.

Art. 2 – Proprietà
Il Comune di Popoli ha la piena proprietà e disponibilità del Teatro, situato in Via della Repubblica.

Art. 3 - Destinazione ed uso del Teatro
1. Il Teatro comunale è destinato a prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di teatro, nonché a convegni, conferenze, congressi.
2. Il Teatro può essere inoltre concesso per la realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive, cinematografiche ed altre iniziative di promozione commerciale e/o culturale compatibili col decoro e la tradizione dello stesso.
3. Il Teatro se non interessato da attività organizzate, promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale può essere concesso in uso a privati, Enti ed Associazioni e Gruppi per lo svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2.
4. Non è consentito ordinariamente l’uso per impieghi diversi e per attività che possono essere svolte in altri ambienti.

CAPO II – Utilizzo e gestione

Art. 4 – Gestione diretta
1. L’Amministrazione Comunale, quando utilizza direttamente il Teatro, provvede con personale proprio ad espletare le pratiche amministrative relative alle attività artistiche e culturali, nonché a quelle di vigilanza ed assistenza.
2. Durante le prove e durante ogni spettacolo è sempre indispensabile la presenza di un operaio comunale; è necessario che lo stesso conosca perfettamente la struttura e l’impianto elettrico e termico del Teatro e potrà essere coadiuvato da un aiutante che sia in grado di sostituirlo in caso di necessità.
3. Nei periodi invernali l’utilizzo dell’impianto termico sarà garantito per la durata dello spettacolo e per un massimo di 5 (cinque) ore ed escluso nelle giornate di prova.

Art. 5 - Concessione in uso del Teatro
1. La richiesta di concessione deve essere presentata venti giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, è indirizzata all’Amministrazione Comunale; deve essere presentata per iscritto, in carta semplice, presso l’Ufficio Protocollo, e dovrà esplicitare:
- il nome, il cognome l’indirizzo ed il recapito telefonico del responsabile dell’iniziativa;
- il nome dell’Ente, dell’Associazione, del Gruppo pubblico o privato (se organizzatore);
- il legale rappresentante dell’Ente, dell’Associazione, del Gruppo pubblico o privato;
- l’indirizzo dell’Ente, dell’Associazione, del Gruppo pubblico o privato;
- l’indirizzo del legale rappresentante;
- se l’Ente, l’Associazione, il Gruppo pubblico o privato operi a fini di lucro;
- la partita IVA o il Codice Fiscale (qualora presenti);
- la tipologia delle manifestazioni e le sue finalità;
- la/e data/e dell’iniziativa ed il numero di ore di utilizzo del Teatro;
- se l’iniziativa prevede per il pubblico l’ingresso libero, l’ingresso ad offerta oppure a pagamento di un biglietto;
- un curriculum artistico del richiedente (quando la richiesta è effettuata direttamente dall’artista/i);
- una dichiarazione di accettazione delle tariffe e degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.
2. La concessione od il diniego all’utilizzo del Teatro viene comunicata dalla Giunta al Responsabile del Servizio Cultura, il quale trasmetterà la decisione al/ai richiedente/i e, in caso di accoglimento, determinerà la tariffa da corrispondere in base ai valori determinati dalla Giunta Comunale in applicazione dell’articolo 6 del presente Regolamento.
3. La concessione del Teatro potrà avvenire solo previa acquisizione agli atti di una ricevuta di pagamento della tariffa stabilita.
4. Una copia del manifesto e/o della locandina e/o del volantino indicante la manifestazione da effettuare dovrà essere consegnata al Responsabile del Servizio con almeno tre giorni di anticipo.
5. Ai fini della concessione, tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS, etc.), l’affissione di materiale pubblicitario, ecc. sono a carico dei richiedenti, i quali devono essere in regola da un punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti delle loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all’interno del Teatro per loro conto. Essi dovranno inoltre sottoscrivere:
a. una dichiarazione attestante che tutti gli impianti e/o attrezzature installate provvisoriamente (luci, audio, scenografie, ecc.) sono conformi alle norme in materia di sicurezza;
b. un impegno, con dichiarazione liberatoria per sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità economica e civile, al risarcimento economico di eventuali danni a cose e/o persone.
6. È fatto divieto al concessionario di sub concedere l’uso del teatro.
7. Il concessionario è tenuto a utilizzare il teatro per il solo periodo autorizzato e a non svolgere attività diverse da quelle indicate nella richiesta di concessione.
8. L’utilizzo del teatro può essere concesso tre giorni prima dell’evento per prove ed allestimento e il giorno successivo per la risistemazione della struttura. La pulizia del teatro durante il periodo di concessione è a carico dell’organizzatore. 

9. Il teatro potrà essere concesso in uso temporaneo ad associazioni ed enti del terzo settore iscritte all’albo comunale del Comune (di cui al “Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2007 e della Determinazione dirigenziale n. 224 del 29.09.2021), in caso di indisponibilità della sede sociale. La concessione temporanea potrà avvenire per un massimo di 6 mesi/anno e per non più di n. 2 incontri/prove settimanali, ad una tariffa omnicomprensiva indicata nell’allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto indicato nel presente articolo, se l’Associazione provvederà a proprie spese alla pulizia del Teatro, la tariffa verrà ridotta del 25%.

 

Art. 6 – Tariffe
1. La concessione temporanea a terzi della pubblica struttura teatrale ha, di regola, natura onerosa.
2.L’Amministrazione metterà a disposizione il personale comunale ritenuto strettamente necessario al controllo della struttura, oltre che all’apertura e chiusura della stessa.
4. Sono a totale carico del richiedente l’eventuale service audio/luci/strumenti musicali ed apparecchiature.
5. La concessione in uso del Teatro Comunale è subordinata al pagamento della tariffe previste nell’allegato A.
6. Per le seguenti attività la Giunta Comunale può determinare annualmente, oltre la gratuità, riduzioni tariffarie, in maniera differenziata in caso di:
a. iniziative promosse da organismi pubblici o privati di pubblico interesse secondo i criteri individuati dalle normative vigenti e dall’Amministrazione Comunale;
b. spettacoli e/o rappresentazioni ad ingresso libero o ad offerta organizzate da soggetti che non perseguono statutariamente fini di lucro, iniziative realizzate da Scuole;
7. Le tariffe di cui al comma 6 possono essere adeguate ogni anno dalla Giunta Comunale.
8. Per le tariffe relative ad iniziative e/o spettacoli realizzati da soggetti che intrattengono con l’Amministrazione Comunale rapporti convenzionati si rimanda alle rispettive convenzioni e/o agli accordi fra le parti.

9. Il teatro potrà essere concesso in uso temporaneo ad associazioni ed enti del terzo settore iscritte all’albo comunale del Comune (di cui al “Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni

Art. 7 - Concessione gratuita del Teatro
1. Il Teatro può essere concesso gratuitamente dalla Giunta ad Associazioni di volontariato, Scuole, Istituti religiosi, Parrocchie con sede nel Comune di Popoli che operano senza fini di lucro, per iniziative tese a promuoverne l’immagine, o per la realizzazione di spettacoli a scopo benefico e/o umanitario ed a ingresso gratuito o a offerta.
2. In questo caso, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il Teatro con il personale necessario per lo svolgimento dell’evento, ad eccezione dell’eventuale service audio/luci/strumenti musicali/apparecchiature. I costi SIAE e i vari adempimenti fiscali sono a carico del richiedente.

Art. 8 - Concessione del Teatro con contributo spese
1. Per spettacoli organizzati da Enti, Associazioni, Compagnie Teatrali, Scuole di Danza, Scuole musicali, Gruppi pubblici e/o privati con sede a Popoli o fuori Popoli è obbligatorio il pagamento della relativa tariffa così come previsto nei punti 3, 4, 5, 6, 7 dell’allegato A (Tariffe per la concessione del teatro), con deposito della relativa cauzione.
2. Sono a carico del richiedente il service audio/luci/strumenti musicali, le apparecchiature, i costi SIAE e gli adempimenti fiscali.

Art. 9 - Installazione di impianti, apparecchiature provvisorie e scenografie
1. Tutti gli impianti temporanei (audio, luci) e tutte le apparecchiature necessarie per lo svolgimento di iniziative e spettacoli, dovranno rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza.
2. La responsabilità civile e penale per ogni violazione, omissione parziale o totale, al primo comma sarà attribuita al richiedente.

Art. 10 – Responsabilità per danni e furti
1. Il concessionario dovrà provvedere, assumendosene ogni responsabilità, a tutte le relative incombenze intendendosi l’Amministrazione Comunale sollevata da eventuali responsabilità che potessero derivare in tal senso.
2. L’Amministrazione Comunale declina anche ogni responsabilità per quanto riguarda danni, furti ed inadeguato uso di materiale, attrezzature e beni, ed eventuali danni a persone, o quant’altro verrà collocato nei locali del Teatro dai sopra citati soggetti.

Art. 11 – Revoca delle concessioni
1. L’Amministrazione Comunale potrà revocare le concessioni d’uso già concesse per sopravvenuti e giustificati impegni o per forza maggiore ed in tal caso al richiedente verranno rimborsate esclusivamente le somme già versate a titolo di cauzione ed il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo.
2. L’Amministrazione Comunale può inoltre revocare in qualunque momento la concessione d’uso nel caso in cui il richiedente, per sua colpa od omissioni o per altri gravi motivi, provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno per
l’immagine del Teatro, e, comunque, qualora violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento.
3. È vietato usare i locali concessi per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione d’uso.
4. Il richiedente nel corso della concessione d’uso resta in ogni caso responsabile di eventuali danni causati alla struttura, ad arredi o impianti dei locali concessi.
5. L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di accertare e controllare tecnicamente l’intera struttura dopo il periodo di concessione d’uso e potrà esigere il risarcimento dei danni eventualmente causati durante il periodo di concessione.
6. Qualora si verifichino danneggiamenti di qualsiasi genere all’immobile, sarà elevata formale contestazione al richiedente incamerando la cauzione preventivamente versata e, nel caso in cui il danno sia stimato maggiore della cauzione versata, si perseguirà il richiedente a termine di legge.

 

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