REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
approvato con delibera G.C. 215 del 04/09/2007
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
3. Questa Amministrazione non garantisce l’accoglimento della richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile se motivata da necessità o convenienza di celebrare detto matrimonio in orari incompatibili con l’organizzazione del servizio.
Art. 2 - Funzioni
Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato, al segretario generale, a uno o più consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Art. 3 - Luogo della celebrazione
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti degli sposi, nella sala del Consiglio comunale o nella Sala Conferenze posta nella sede municipale.
2. La Giunta Comunale, in caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui al comma 1, individua, per le finalità di cui al presente regolamento, strutture alternative site in altri immobili di proprietà comunale.
3. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l’ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all’ufficiale di stato civile con congruo anticipo.
Art. 4 - Matrimoni civili celebrati fuori dal Comune di Popoli
I residenti che intendano celebrare il matrimonio civile in altro comune devono comunicarlo all’Ufficiale dello Stato Civile, motivando adeguatamente la richiesta.
Art. 5 - Calendario e orari di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all’interno dell’orario di servizio dell’ufficio di stato civile al momento in vigore, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Al di fuori dell’orario d’ufficio, i matrimoni possono essere celebrati:
la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12,30;
il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.30.
Non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:
• Capodanno;
• 6 gennaio;
• Pasqua;
• Lunedì di Pasqua;
• 25 aprile;
• 1° Maggio;
• 2 giugno;
• 15 agosto;
• 1° novembre;
• 8 dicembre;
• Natale;
• S. Stefano;
• 24 e 31 dicembre al di fuori dell’orario di apertura dell’Ufficio di Stato Civile.
Art. 6 - Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di Stato Civile.
2. Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
a) disponibilità e allestimento del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l’accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi etc.;
b) servizio atto a garantire l’accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
c) servizio di sorveglianza e direzione per l’eventuale collocazione in opera di fiori, piante o di altri addobbi nella sala;
d) permesso per l’accesso e sosta per la vettura degli sposi nella piazzetta interna di Via Salita Di Cocco, per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e il carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.
3. Per l’attività di assistenza all’Ufficiale di Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune come elencati nel precedente comma 2 l’ufficio competente si avvale della collaborazione del personale appartenente a diversi servizi del Comune che, messo a disposizione dal responsabile su richiesta del responsabile dell'ufficio di stato civile, opera con il coordinamento di quest'ultimo.
Art. 7 - Modalità per la richiesta del servizio
1. Gli sposi, almeno 30 giorni prima della data fissata per il matrimonio, presentano all’Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio, segnalando l’eventuale presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi, nonché gli addetti alla loro messa in opera e alla rimozione a cerimonia ultimata.
2. Tale richiesta è confermata all’ufficio di stato civile almeno una settimana prima della data stabilita, attraverso la compilazione e la consegna del modulo di cui all’allegato A) con indicate le generalità dei testimoni e fotocopia del versamento effettuato per il contributo spese, ove previsto.
3. L’Ufficio di stato civile comunica con congruo anticipo la data di celebrazione del matrimonio con lo scopo di raccogliere le disponibilità alla celebrazione da parte degli amministratori delegati, impartisce agli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e coordina tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.
Art. 8 - Compartecipazione delle spese
1. I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio venga celebrato all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di stato civile, in una sala idonea situata nella sede municipale.
2. La celebrazione dei matrimoni in orari compresi tra quelli previsti dall’art. 5, ma diversi da quelli di cui al precedente comma 1 e/o in sale di rappresentanza all’interno della casa comunale, può essere subordinata al pagamento di una apposita tariffa se determinata dalla G.C. in relazione alle spese di gestione del servizio richiesto.
3. L’importo eventualmente dovuto deve essere versato, prima della celebrazione all’economo comunale e la ricevuta consegnata in copia all’ufficio di stato civile entro lo stesso termine.
4. Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
5. Nessun rimborso compete se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.
6. Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale, assumendo come parametri:
a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento della sala, spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e, in particolare a:
• codice civile;
• D.P.R. 3 novembre 2000,n. 396;
• D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
• Statuto Comunale.