Comune di Popoli (Pe)

Videosorveglianza

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO D’IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA

approvato con delibera C.C. 27/2008
ARTICOLO 1 – FINALITÁ
Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lvo 30.6.2003, n. 196, e rappresenta il disciplinare d’uso dei servizi per l’utilizzo dell’impianto di video sorveglianza. Con il progetto di video sorveglianza il Comune persegue le funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal D.Lvo 30.6.2003, n. 196 e disposizioni correlate.
La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Municipale di Popoli costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Municipale che opera nel Comune. L’impianto di video sorveglianza è finalizzato a :
- offrire maggiore sicurezza ai cittadini con la repressione di attività illecite;
- tutelare il patrimonio comunale;
- controllare e migliorare aree ben determinate circa la viabilità urbana.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Il sistema si compone di una telecamera collegata alla sala operativa costituita all’interno del locale della Polizia Municipale di Popoli. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni. Il sistema prevede che le immagini riprese vengono:
- registrate su supporto magnetico e sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici.
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione è consentito esclusivamente in relazione alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso. Il sistema di video sorveglianza impiegato dovrà essere programmato in modo da operare la cancellazione automatica di ogni supporto al momento prefissato.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DATI
Il Sindaco designa e nomina, ai sensi dell’art 29 del D.Lvo 30.6.2003, n. 196, il Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell’ambito degli appartenenti al Servizio della Polizia Municipale. Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le parole chiave per l’accesso e l’utilizzo del sistema. Con l’atto di nomina, al Responsabile vengono affidati i compiti per lo svolgimento dell’incarico. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lvo 196/2003 il cittadino può rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 4 – NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
Il Responsabile, di cui al precedente art. 3, ha la facoltà di designare e nominare eventuali incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell’impianto di video sorveglianza, nell’ambito degli operatori di Polizia Municipale. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l’utilizzo del sistema nell’ambito del Regolamento. Prima dell’utilizzo dell’ impianto, essi sono istruiti al corretto uso del sistema, sulla normativa di
riferimento e sul presente regolamento.

ARTICOLO 5 – SALA DI CONTROLLO
La sala di controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Municipale di Popoli, e vi si può accedere tramite una porta d’ingresso chiusa per la cui apertura è necessario un apposito permesso degli addetti al servizio; la sala ove sono installati gli strumenti è protetta da finestre inaccessibili dall’esterno.

ARTICOLO 6 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO
L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle dianzi indicate sono autorizzati per iscritto dal Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell’accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell’attività autorizzata. Possono essere autorizzati all’accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell’impianto e della pulizia dei locali. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati, da parte di persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione dell’impianto e di pulizia dei locali. Gli addetti al servizio di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l’accesso. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro con pagine numerate e vidimate su cui sono annotate, a cura degli incaricati:
- l’identità della persona che vi ha operato, gli orari di entrata e di uscita, e quant’altro necessario per l’identificazione del soggetto, dello scopo dell’accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell’incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente;
- operazioni di cui all’ articolo 2, all’art. 7, all’art. 9 e all’art. 10;
- tutte le operazioni che eccedono la normale attività.

ARTICOLO 7 – ACCESSO AL SISTEMA E PAROLE CHIAVE
L’accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli eventuali incaricati di cui ai precedenti art. 3 e 4. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l’assoluta riservatezza.

ARTICOLO 8 – PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA
Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lvo 30.6.2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, la telecamera è installata in modo tale da limitare l’angolo di visuale delle riprese, evitando – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

ARTICOLO 9 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITÁ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d’ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l’incaricato della video sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l’incaricato procede agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema. Gli spezzoni dei supporti magnetici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile o dagli incaricati, relativi agli illeciti penali, sono conservati nella cassaforte del Comando di Polizia Municipale di Popoli munita di serratura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a precise disposizioni di legge. Il Responsabile distrugge gli spezzoni scaduto il termine della conservazione. È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento. È altresì vietato riprendere e utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’Art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 10 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI
I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

ARTICOLO 11 – GESTIONE DEI DATI STATISTICI
Le rilevazioni per lo studio e l’analisi dei flussi di traffico vengono effettuate mediante provvedimenti emanati dal Sindaco. Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l’anonimato. Gli incaricati, infatti, si limitano a trascrivere i dati utili per lo studio e l’analisi senza conservare le relative immagini.

ARTICOLO 12 – INFORMATIVA AI CITTADINI
I cittadini sono informati a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune e nella zona interessata del funzionamento del servizio di video sorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all’Art. 1 del presente Regolamento, nonché dell’indicazione della struttura cui si possono rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lvo 296/2003. A cura degli Organi comunali possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ARTICOLO 13 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COPERTE DAL SISTEMA
Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opera in alcune zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell’impianto. Eventuali ulteriori zone sono individuate con le medesime modalità. Vengono registrate solo le immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

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