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Assegnazione ed utilizzo bacheche

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE NONCHÉ DELL’UTULIZZO DELLE BACHECHE

Approvato con delibera C.C. n. 32 del 10/04/2002

Art. 1
Con il presente regolamento l’Amministrazione Comunale si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità d’assegnazione e d’utilizzo delle bacheche in seno al territorio Comunale.

Art. 2
L’Amministrazione Comunale predispone, per gli scopi di cui al precedente art. 1):
a) n. 12 bacheche a disposizione di gruppi e/o società sportive;
b) n. 12 bacheche a disposizione di gruppi e/o partiti politici;
c) n. 12 bacheche a disposizione di gruppi e/o associazioni Sindacali, Ricreative e/o Culturali.
Possono utilizzare tale forma di pubblicità per le proprie attività istituzionali tutte le associazioni operanti sul territorio Comunale nel campo culturale, politico, sociale, sportivo, nonché le associazioni di categoria, a condizione che siano legalmente riconosciute o munite di statuto adottato nelle forme di Legge.

Art. 3
Per richiedere l’assegnazione dovrà essere inoltrata apposita richiesta in carta semplice che sarà esaminata dall’Amministrazione Comunale. Successivamente a tal esame sarà rilasciata, in caso d’approvazione, apposita autorizzazione dove sarà indicata la bacheca assegnata ed il luogo d'ubicazione della stessa, quindi saranno fornite al Legale Rappresentante dell’associazione e/o del gruppo richiedente le chiavi della bacheca stessa; il tutto dopo aver versato all’Ufficio Economato una somma forfetaria, a titolo di cauzione, di 30 Euro (pari a Lire 58.088). Tale deposito cauzionale verrà restituito, in caso di rinuncia alla bacheca, previa verifica dell’integrità della stessa.

Art. 4
L’assegnazione avverrà a seguito dell’accertamento dei seguenti requisiti:
a) Essere già assegnatari d’autorizzazione all’installazione di una delle bacheche esistenti alla data d’entrata in vigore del presente regolamento;
b) Adozione di uno Statuto nelle forme di Legge;
c) Adesione o affiliazione a Enti o Gruppi di rilevanza nazionale;
Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità delle bacheche si provvederà a formulare una graduatoria tenendo conto dei seguenti ulteriori requisiti:
a) Numero dei soci;
b) Anzianità del sodalizio;
c) Attività svolta sul territorio;

Art. 5
Il Legale Rappresentante del gruppo o associazione assegnatario della bacheca è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, della conservazione e dell’integrità del bene a lui consegnato.
Lo stesso è anche responsabile degli eventuali danni a terzi; all’uopo dovrà rilasciare ampia dichiarazione liberatoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Lo stesso, infine, dovrà provvedere a proprie spese all’ordinaria manutenzione del bene a lui consegnato, ed in caso d’atti vandalici sarà cura dello stesso provvedere all’immediata ristrutturazione della bacheca.

Art. 6
Le Associazioni e/o i gruppi assegnatari potranno utilizzare le predette bacheche esclusivamente per affiggere materiale pubblicitario/propagandistico afferente la proprie attività sociali con divieto tassativo di utilizzare lo spazio a loro disposizione con pubblicità e propagande a scopo di lucro.

Art. 7
Il mancato utilizzo della bacheca assegnata per un periodo pari o superiore ad un anno solare comporterà l’immediata decadenza dall’assegnazione e, di conseguenza, l’immediata revoca del provvedimento autorizzatorio.

Art. 8
L’utilizzo della bacheca assegnata è concesso a titolo esclusivo all’assegnatario della stessa e pertanto è tassativamente vietata qualsiasi forma di subconcessione. In tal caso si provvederà a decretare l’immediata decadenza dall’assegnazione e, di conseguenza, l’immediata revoca del provvedimento autorizzatorio.
Inoltre, nel caso fosse riscontrato un utilizzo diverso della bacheca ai sensi del precedente art. 6), ancorché questo non comporti ipotesi di reato, si procederà nei confronti dell’assegnatario anche per infrazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

Art. 9
Le bacheche attualmente disseminate caoticamente sui muri del centro urbano, ancorché utilizzate o meno, saranno rimosse con provvedimento sindacale dopo 120 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

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