REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Approvato con delibera C.C. n. 10 del 26/02/2018
DEFINIZIONI E CRITERI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’accesso dei cittadini alla rete degli interventi e servizi sociali erogati dal Comune. Per interventi e servizi sociali si intendono le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana. Le norme regolamentari, per quanto applicabili, sono estese a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge le cui funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.
ART. 2
FINALITÀ
Con la gestione degli interventi e servizi sociali oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo fondamentale della realizzazione e della gestione del sistema integrato dei servizi sociali per il superamento delle situazioni di disagio della persona umana e di difficoltà della famiglia (Legge 328/2000).
ART. 3
Definizioni - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI EROGATI DAL COMUNE
Per “Interventi Sociali” si intendono prestazioni di sostegno economico transitorie, dirette a fornire un supporto temporaneo a persone e famiglie in condizioni di precarietà sociale, ai minori e agli anziani in condizioni di disagio, alle persone con limitazioni psico-fisiche, alle famiglie in emergenza abitativa, ecc.
ART. 4
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
L’accesso ai servizi di natura sociale che erogano prestazioni di tutela delle persone con carattere di continuità, è aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso.
L’ammissione ai servizi sociali è determinata dal presente regolamento tenendo conto della situazione economica dichiarata attraverso l’attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi, la quale costituisce anche elemento di valutazione per la compartecipazione del destinatario al costo del servizio.
Inoltre si applicano le linee di indirizzo stabilite a livello regionale per l’applicazione delle riduzioni ed esenzioni relative alle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 112/2017 e ss.mm.ii.
ART. 5
ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIALI
L’accesso agli interventi sociali erogati dal Comune è aperto alle famiglie in connotate situazioni di bisogno.
Ai fini dell’accesso agli interventi di tipo economico si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica attraverso la presentazione della attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.
Agli effetti della valutazione socio-economica, la famiglia è costituita dai componenti della famiglia anagrafica, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione residente al momento della domanda, con esclusione delle collaboratrici familiari e delle persone per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che non sia tra loro intervenuta la separazione legale.
Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio.
La condizione preliminare per accedere agli interventi sociali erogati dall’ente è costituita dalla iscrizione anagrafica consolidata da almeno tre anni e dalla presenza dei richiedenti a carattere permanente nel territorio.
ART. 6
VALUTAZIONE SITUAZIONE DI BISOGNO E DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
Il disagio sociale è determinato dalla evidenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:
la condizione personale dell’interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
la situazione familiare;
il contesto abitativo e sociale;
la situazione economica e lavorativa;
Il disagio socio-economico è determinato dalla presenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:
Malattia invalidante di un componente;
Disoccupazione nell’ultimo biennio;
Precarietà occupazionale persistente;
Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali;
Separazione dei coniugi nell’ultimo anno in presenza di figli minori;
Indisponibilità di beni essenziali: automobile, lavatrice o televisore;
Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell’affitto o delle utenze di acqua, elettricità e gas, reiterato per oltre 6 mesi;
Il disagio socio-economico viene accertato dal Servizio Sociale dell'ente, mediante:
la documentazione presentata dagli interessati;
la documentazione in possesso dell'ente;
le informazioni acquisite mediante la Polizia Municipale;
le informazioni acquisite presso altri soggetti pubblici e/o privati;
eventuali visite domiciliari.
ART. 7
SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA
È previsto l'accesso immediato ai servizi e agli interventi sociali con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali per situazioni di emergenza in caso di tutela delle vittime di abusi e maltrattamenti famigliari, anche in deroga ai vari criteri di non ammissibilità previsti.
L'Amministrazione potrà successivamente intentare un'azione legale sugli obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e al successivo art. 8, per il recupero di quanto erogato.
ART. 8
SOGGETTI TENUTI ALLA SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE
L'accesso agli interventi e servizi sociali è subordinato all'assenza o all'impossibilità di partecipazione dei soggetti civilmente obbligati alla solidarietà famigliare e indicati all’art. 433 del Codice Civile e pertanto:
il coniuge;
i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
I suddetti obbligati, in tutto ovvero in parte, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell’assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico e assistenziale dello stesso.
I soggetti civilmente obbligati partecipano al progetto assistenziale concordato con il Comune sottoscrivendo apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma definita.
In caso di mancata sottoscrizione dell’impegno, ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l’assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.
ART. 9
INTERRUZIONE DEGLI INTERVENTI
Qualora vengano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all’assistito o ai parenti obbligati agli alimenti, non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l’erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, fatte salve le azioni poste in atto a tutela dell’incolumità dei soggetti.
È fatta salva l’azione di rivalsa dell’Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell’interruzione della prestazione assistenziale.
ART. 10
ATTENUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sociali previsti dal presente regolamento per le famiglie con disagio sociale e/o disagio economico, vengono erogati con intensità attenuata in presenza di uno o più dei seguenti indicatori:
godimento di abitazione assegnata da enti pubblici a titolo assistenziale;
presenza sul territorio o nei comuni limitrofi di parenti di 2° grado (fratelli) in condizione di dare supporto morale e/o materiale al richiedente disagiato;
abitazione in alloggio con superficie, arredi e strumenti informatici di quantità e qualità superiori al livello ordinario di benessere di una famiglia di medio reddito;
tenore di vita non proporzionato alle condizioni di disagio sociale ed economico rappresentate;
possesso di animali di affezione di costoso mantenimento;
mancanza di consapevolezza della condizione di disagio famigliare e di responsabilità nei confronti della famiglia da parte di tutti i componenti del nucleo;
presenza di fatti rilevanti nella dinamica socio-economica della famiglia che al momento dell’istanza sono stati volontariamente omessi al Servizio Sociale dell’ente;
Gli indicatori suddetti accertati d’ufficio o dalla Polizia Municipale, vengono comunicati al Servizio Sociale dell’ente che propone la misura dell’attenuazione dell’intervento.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 11
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di ammissione agli interventi e servizi sociali devono essere presentate dai soggetti aventi titolo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e secondo le modalità di presentazione, la modulistica ed i termini indicati di volta in volta, negli avvisi pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali o dall’Ambito Distrettuale Sociale (ADS).
ART. 12
ESAME DELLE DOMANDE
L'esame delle pratiche è affidato all'Ufficio Servizi Sociali dell'ente, il quale provvede ad effettuare l'istruttoria con i suoi addetti svolgendo:
la valutazione delle condizioni di ammissibilità sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento o da bandi specifici nel caso di istanze presentate sulla base di prestazioni erogate dallo Stato, dall’INPS, dalla Regione o da Enti, per i quali il Comune svolge la funzione di istruttoria delle istanze;
l'accertamento d'ufficio dei fatti e delle condizioni dichiarate nelle domande;
l'accertamento sulla presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare;
la verifica delle possibilità d'integrazione degli interventi con i servizi sanitari ed i servizi educativi;
l'accertamento degli interventi e dei servizi sociali già in godimento della famiglia;
la valutazione delle condizioni per l’interruzione degli interventi;
la valutazione delle condizioni per l’attenuazione dell’intensità degli interventi;
la verifica della coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
la congruità della spesa con i fondi attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
l'elaborazione di una proposta motivata sulla base delle norme di legge e del presente regolamento.
Il rispetto dei principi generali riportati nella Legge quadro sulla socio-assistenza n.328/2000).
ART. 13
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo dell'Assessorato ai Servizi Sociali, compete al Responsabile di Settore l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali che impegnano finanziariamente l'Amministrazione.
I soggetti competenti e gli operatori addetti ai servizi sociali che curano i procedimenti amministrativi, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, delle disposizioni e delle direttive, devono attenersi a criteri di obiettività, uguaglianza ed imparzialità.
ART. 14
PREAVVISO DI DINIEGO
L'autorità competente, prima di adottare un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
ART. 15
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari alle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 e successivi decreti attuativi specialmente per le attestazioni con valore ISEE zero.
ART. 16
FINANZIAMENTO
Il finanziamento degli interventi e servizi sociali viene definito annualmente in sede di approvazione del bilancio, mediante previsione dei capitoli di spesa, distinti in base alle tipologie di intervento o servizio, previa analisi dei bisogni effettuata dal servizio proponente e tenuto conto dei contributi erogati dalla Regione e dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, della UE o da altri Enti.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
Art. 17
DEFINIZIONE
Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.
L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale e vi si ricorrere in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.
I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente testo sono i seguenti:
integrazione: gli interventi economici propri del Servizio Sociale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;
attivazione del cittadino: il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
uniformità ed equità di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.
Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.
Art. 18
DESTINATARI
Gli interventi sociali di carattere economico sono rivolti in particolare ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nel Comune di Popoli da almeno tre anni, che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche ovvero dalla presenza nel loro nucleo familiare di soggetti con inabilità di ordine fisico o psichico, o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro o sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
Gli interventi si rivolgono a cittadini con una condizione sociale come sopra indicata e che rientrano nei parametri economico-sociali definiti dalle normative nazionali e regionali vigenti.
ART. 19
POSSIBILITÀ DI ACCESSO
Agli interventi di sostegno familiare del presente Capo si accede quando risulta precluso l’accesso ad altri interventi (contributi erogati dalla Regione e dallo Stato in favore di particolari categorie, servizi sociali, ecc.) o quando questi risultano inadeguati a contribuire al superamento delle difficoltà economiche familiari.
Art. 20
REQUISITI DI ACCESSO
Ai fini dell’accesso agli interventi di cui sopra si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi, il quale non deve essere superiore ad Euro 10.632,94.
Per le specifiche forme di contribuzione alla spesa sociale e socio-sanitaria si applicano i parametri stabiliti dalla Delibera Giunta Regione Abruzzo n.112/2017.
Il Comune è tenuto ad informare il richiedente la prestazione, circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte dei soggetti tenuti alla solidarietà famigliare di cui all’art. 8, e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.
Costituiscono vincolo di non ammissione agli interventi sociali erogati dall'ente, la presenza di uno o più dei seguenti indicatori della condizione famigliare:
a) possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1600 cc immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;
b) possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta;
c) possesso di camper o natanti;
d) titolarità o possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione della famiglia, con quote di possesso complessive superiori al 50%;
e) titolarità o possesso di terreni edificabili;
f) titolarità o possesso di terreni non edificabili dell'estensione superiore a Ha 2;
g) titolarità di quote azionarie superiori a € 10.000,00.
h) titolarità di beni nell'impresa esercitata di un valore superiore ad € 50.000,00;
i) titolarità di depositi o certificati di credito superiori a € 20.000,00;
j) richiedenti le cui condizioni economiche rientrano nei parametri stabiliti Delibera Giunta Regione Abruzzo n.112/2017.
Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
Il servizio Sociale valuterà con appositi strumenti di verifica gli ulteriori seguenti requisiti:
- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- avere un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.
Art. 21
MODALITÀ DI ACCESSO
L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di richiesta, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:
composizione familiare anagrafica;
attestazione ISEE in corso di validità ai sensi D.P.C.M. 159/2013 (documento non necessario nel caso di richiesta di contributo straordinario per specifiche spese di minori in affidamento famigliare di cui all’art. 49);
la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. (questa dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'idonea documentazione dei soggetti di cui al 433 del c.c. La mancata richiesta a questi ultimi dovrà essere debitamente motivata e formalizzata nel documento interno di natura professionale) e trasmessa con l’utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante al Comune di Popoli.
L'intervento di natura economica può essere richiesto da ciascun componente maggiorenne del nucleo anagrafico familiare.
In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.
L’Ufficio Servizi Sociali dell’ente svolge la funzione di accoglienza, di ascolto e allorché siano evidenti e plausibili le condizioni per l’accesso agli interventi, anche di supporto nella predisposizione delle domande.
Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente, oltre che degli organismi dello stato deputati al controllo della veridicità dei dati (Uffici Territoriali della Guardia di Finanza o altri enti).
Art. 22
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:
contributi economici ordinari;
contributi economici straordinari e/o urgenti;
sostegno alle famiglie in emergenza abitativa;
Art. 23
CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI
Il Contributo ordinario consiste in un'erogazione economica una-tantum, che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione e utenze domestiche (acqua, luce e gas).
Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
a) età superiore ai 65 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza - in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 del CC;
b) età inferiore ai 65 anni in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
c) disabili in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 con una rete parentale impossibilitata a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 del CC;
d) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
e) famiglie monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno successivo all’evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
f) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
g) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto di promozione dell’autonomia;
h) nuclei familiari con figli in età minore in cui l’unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es. fallimento dell’azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
i) adulti con modalità di vita marginali o con assenza di dimora stabile ma residenti;
L’intervento sociale di compartecipazione al pagamento del canone di locazione è soggetto ad immediata decadenza nei seguenti casi:
assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Popolare o intervenuta disponibilità non precaria di altro alloggio;
subaffitto dell’alloggio a terzi;
utilizzo improprio dell’alloggio ;
perdita della iscrizione anagrafica nel comune.
I contributi concedibili di cui alle tipologie a) b) c) d) sono consentiti per la durata di tre mesi rinnovabili nell'arco dell'anno solare; per le tipologie di cui punti e) f) g) h) i) il contributo è consentito fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare.
Art. 24
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E/O URGENTI
Il Contributo straordinario e/o urgente consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie comprovate ed urgenti, non continuative, concedibili per un massimo di due volte nell’anno solare.
Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.
Può essere erogato per spese riguardanti:
spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative;
pagamento delle bollette utenze, acqua, luce, gas scadute in pre-distacco o già distaccate;
spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado;
spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
acquisto di beni di prima necessità
spese funerarie di un familiare convivente entro il primo grado in linea retta ( genitori e figli) e secondo grado in linea collaterale ( fratello /sorella).
Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.
Art. 25
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI
Il contributo massimo concedibile per gli interventi economici di cui agli artt. 23 e 24 è stabilito prendendo in considerazione il valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente, riparametrato al numero dei componenti il nucleo familiare e limitatamente alle risorse di Bilancio.
ART. 26
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - Definizioni
Il Comune garantisce il sostegno alle famiglie obbligate a lasciare l’abitazione per condizioni di sovraffollamento o anti igienicità o a seguito di intimazione di sfratto e di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile e temporaneamente impossibilitate a provvedere autonomamente alle proprie necessità abitative, erogando contributi ordinari e straordinari di cui ai precedenti articoli, ovvero procurando temporaneamente alloggi o promuovendo l’assegnazione temporanea di alloggi di proprietà di Enti Morali presenti nel territorio a canone di locazione agevolato.
L’assegnazione degli alloggi procurati non può superare la durata di un anno, salvo gravi impedimenti a reperire un alloggio adeguato, non imputabili al beneficiario.
Non possono accedere alle forme d’intervento sociale previste dal presente articolo, coloro che sono titolari di beni immobili, che abbiano alloggi in godimento a qualsiasi titolo nel territorio della Repubblica o proprietari di immobili all’estero.
Ai fini del presente regolamento sono considerati sprovvisti di alloggio coloro che a seguito del mancato pagamento del mutuo, risultano ancora titolari di un immobile sul quale è stato disposto il pignoramento.
Art. 27
ITER PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
Il Servizio Sociale valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico, redige una relazione sociale e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente e della sua famiglia, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse del richiedente, della sua famiglia, di quelle presenti sul territorio e di quelle di bilancio dell'Ente.
Al termine della valutazione, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l’iter amministrativo.
Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e la coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta nonchè qualsiasi ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.
Il Servizio Sociale provvederà ad integrare l’istruttoria con proprie valutazioni, qualora ritenuto opportuno.
Nei casi di assegnazione di contributo economico di particolare entità, nonché in quelli straordinari di assegnazione di importo oltre i limiti del valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente, riparametrato al numero dei componenti il nucleo familiare, fissati dal presente regolamento, la proposta di sostegno economico contenuta all’interno del Progetto socio-assistenziale viene discussa e valutata, ai fini del suo eventuale accoglimento, da una Commissione composta dal Sindaco o Assessore ai servizi Sociali, dal Responsabile del Settore, dall’operatore del Servizio Sociale Professionale e dal Responsabile del Settore Finanziario.
La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:
celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell’importo del sostegno economico;
attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.
La Commissione decide tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
Il procedimento per l'erogazione degli interventi economici deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti della richiesta presentata dall’interessato.
In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'erogazione del contributo, ivi compresa la comunicazione dell'esito al richiedente.
Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l'esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi. Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Settore in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.
Art. 28
DEROGHE
In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione come previsto al precedente art. 6 del presente Regolamento.
RIDUZIONI SULLE TARIFFE PREVISTE PER I SERVIZI SCOLASTICI
ART. 29
DISCIPLINA
Il presente capo disciplina i criteri di riduzione relativi al pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione per la fruizione dei seguenti servizi scolastici:
mensa scolastica
trasporto scolastico
nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e successivi decreti attuativi, in quanto trattasi di prestazioni sociali agevolate. Inoltre si applicano le linee di indirizzo stabilite a livello regionale per l’applicazione delle riduzioni ed esenzioni relative alle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 522/2016 e ss.mm.ii.
ART. 30
RICHIESTE DI RIDUZIONE
Le domande di riduzione devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, entro il termine che sarà reso noto dall’Ufficio mediante avviso pubblico annuale.
ART. 31
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti per accedere alla riduzione dal pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici sono i seguenti:
a. Residenza del nucleo familiare nel Comune di Popoli da almeno tre anni anni. Il nucleo familiare considerato è costituito dalla famiglia anagrafica secondo le nuove disposizioni in materia dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successivi decreti attuativi;
b. Usufruire dei servizi di mensa scolastica o di trasporto per la frequenza agli istituti scolastici presenti sul territorio Comunale;
c. Avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) - calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 e successivi decreti attuativi, in corso di validità, non superiore ad € 8.000,00;
ART. 32
ENTITÀ DELLA RIDUZIONE
La riduzione dal pagamento dei servizi scolastici sarà concesso in percentuale in base all’appartenenza del richiedente alle elencate fasce reddituali approvate dalla Giunta Comunale.
In caso di disoccupazione, cassa integrazione, licenziamento, è possibile, durante l’intero anno scolastico presentare l’ISEE CORRENTE per accedere ad eventuali riduzioni o esoneri scolastici, previe dovute verifiche d’Ufficio da parte del Servizio Sociale. La richiesta di riduzione avrà decorrenza dal mese stesso della data di presentazione e fino a tutto il mese di validità dello stesso ISEE Corrente.
Per le famiglie con più figli verrà applicata ulteriore riduzione del 15% sul costo del servizio del secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio scolastico;
Qualsiasi variazione o mutamento della composizione del nucleo familiare o delle condizioni economiche, dovrà essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali, mediante presentazione della nuova Attestazione ISEE aggiornata; la decorrenza degli effetti della variazione avverrà dal mese successivo a quello di ricezione della nuova documentazione.
ART. 33
AGGIORNAMENTO FASCE ISEE
La Giunta Comunale di Popoli, provvede ad aggiornare le tariffe per la concessione delle riduzioni dal pagamento dei servizi scolastici stabilendo il valore ISEE massimo per accedere alle relative agevolazioni.
ART. 34
ALBO DEI BENEFICIARI
L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica del comune previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è aggiornato annualmente con I benefici concessi ai sensi del presente regolamento entro il mese di febbraio.
ART. 35
PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, qualunque informazione relativa all’utenza di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni che ad esso competono.
È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazione o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare le prestazioni e/o gli interventi sociali e/o lo svolgimento dell’iter procedurale, previo consenso espresso dall’interessato.
ART. 36
CASELLARIO DELL’ASSISTENZA
Il Comune provvede all’aggiornamento della banca dati delle prestazioni sociali agevolate tenuta dall’INPS, in esecuzione al D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i..
ART. 37
ADEGUAMENTO VALORI
I valori delle tabelle reddituali sono soggette a revisione periodica da parte della Giunta Comunale, in relazione alle mutate condizioni socio-economiche del territorio, alle disponibilità finanziarie dell’Ente e alle normative che saranno successivamente emanate dalla Regione Abruzzo.
ART.38
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ad eccezione della parte relativa alle “Riduzioni ed Esoneri dal pagamento delle rette per i servizi scolastici” entrerà in vigore dal 01.09.2018, in concomitanza al nuovo anno scolastico 2018/2019.
ART. 39
RINVIO ALLE NORME
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti in materia.