Comune di Popoli (Pe)

Bus navetta

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO BUS NAVETTA                                                                                                                                               DISCIPLINARE TRASPORTO SOCIALE NON DI LINEA D.G.C. N. 181/2019

Approvato con delibera C.C. 42 del 21/12/2017

ART. 1
È istituito il servizio di trasporto per il collegamento interno tra il centro urbano e le zone periferiche del paese.
Allo svolgimento di tale servizio è adibito un bus navetta, rispondente alle caratteristiche tecniche di esercizio, condotto da personale qualificato di Ditta esterna individuata attraverso apposita procedura di selezione a norma del D.Lvo 50 del 2016. Il servizio tende ad avvantaggiare soprattutto le fasce più deboli della popolazione: anziani, minori, disabili, nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche.

ART. 2
Scopo del servizio è infatti quello di venire incontro alle esigenze dei cittadini che per svariati motivi, quali età, ridotta autonomia, disabilità, fragilità sociale ed economica, non sono in possesso di un mezzo di trasporto autonomo o non sono in grado di servirsene regolarmente.

ART. 3
Il percorso urbano da seguire nello svolgimento del servizio è definito di concerto con i servizi di area Tecnica, Sociale e Polizia Municipale e approvato dalla Giunta Comunale.
La Giunta comunale indicherà gli orari e le fermate, riservandosi con opportuni provvedimenti di prevedere un piano operativo con la previsione dell'organizzazione settimanale e giornaliera del servizio e dei relativi costi.

ART. 4
Il servizio può essere gratuito o con la compartecipazione al costo. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 3, stabilirà:

  • la gratuità per i soggetti con situazione economica disagiata, determinando l'importo annuo ISEE;
  • la gratuità per i disabili sia psichici che fisici, nonché per i minori al di sotto dei 5 anni, purché non occupino un posto. Il Comune è in ogni caso esonerato da obblighi di responsabilità di custodia dei minori.
  • la riduzione per i minori fino a 12 anni che potranno usufruire del servizio a un costo minore rispetto a quello fissato per gli adulti.
  • la gratuità per gli anziani (oltre i 65 anni) se il loro nucleo familiare non superi la fascia di reddito che la giunta determinerà;

ART. 5
Per accedere alle dette agevolazioni è necessario far preventivamente richiesta all'ufficio Affari Sociali attraverso un apposito modulo. Agli aventi diritto al beneficio della gratuità verrà rilasciata una tessera con validità annuale.
I soggetti che devono compartecipare al costo possono richiedere il rilascio di un abbonamento mensile o possono acquistare pacchetti di biglietti oppure, se del caso, di biglietto di sola andata. Servizio questo a cura del gestore il servizio.

ART. 6
Il documento di viaggio deve essere esibito al conducente al momento della salita sul bus navetta e può essere richiesto al passeggero dal personale di controllo, dipendente della Ditta affidataria del servizio. Le persone che non esibiscono il titolo devono corrispondere il costo, salva l'applicazione di una sanzione, e possono essere allontanati dalla navetta, sempre che non versino in condizioni tali a rendere ciò impossibile o inopportuno, sempre salvo l'acquisto del biglietto a bordo del veicolo. In caso di smarrimento o di furto o di lacerazione i titoli di viaggio non vengono rimborsati o sostituiti con titoli analoghi.
Il biglietto vale per una sola corsa.

ART. 7
L’accesso alla navetta avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate stabilite.

ART. 8
Ai passeggeri è vietato: distrarre o ostacolare il conducente; fumare in vettura, occupare più posti a sedere; ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi; insudiciare e/o danneggiare parti della vettura o attrezzature della stessa; avere comportamenti tali da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo o danno alle persone; fare senza necessità del segnale di richiesta di fermata o del comando di emergenza di apertura delle porte; esercitare attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso del Comune; trasportare materiali ed oggetti pericolosi, maleodoranti o che possono arrecare disturbo ai passeggeri; sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi, viaggiare in piedi; salire quando il bus navetta è segnalato completo.

ART. 9
I passeggeri devono: seguire le regole fissate per non compromettere in alcun modo la sicurezza del viaggio e i livelli di servizio; cedere il posto ai mutilati e agli invalidi, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di gravidanza e/o persone con bambini al seguito; per motivi di sicurezza astenersi dall'introdurre sul bus navetta carrozzine e passeggini. È consentito il trasporto di passeggini o carrozzine solo nel caso in cui sia possibile chiuderli o piegarli.

ART. 10
È ammesso, per ciascun passeggero, il trasporto gratuito delle borse della spesa e di piccoli colli che, comunque, non devono ostacolare il passaggio.

ART. 11
È vietato il trasporto di qualsiasi animale a eccezione di: cani accompagnatori di non vedenti, per i quali è consentito il trasporto gratuito, salvo l'applicazione del comma 5 della legge n. 34 del 1974 sull'uso della museruola; piccoli cani portati in braccio e muniti di museruola a maglie fitte; altri piccoli animali di piccola taglia, purché collocati in appositi contenitori per il trasporto. Se l'animale insudicia o deteriora il mezzo durante il trasporto, la persona che lo accompagna è tenuta a risarcire il danno. Il rilevamento, da parte del personale di servizio, del mancato rispetto delle norme sopraindicate, comporta l'allontanamento dell'animale e l'interruzione del viaggio.

ART. 12
Per informazioni l'utente può fare riferimento al Comune, Servizio Affari Sociali. Qualsiasi tipo di segnalazione o reclamo relativo al servizio o a questioni sorte con il personale di servizio, deve essere diretto sia alla Ditta affidataria che al Comune, al citato Servizio.

ART. 13
Il Comune declina ogni responsabilità per lo smarrimento a bordo del bus - navetta di qualsiasi tipo di oggetto.

ART. 14
In caso di infortuni, incidenti o altro verificatosi a bordo della vettura, i passeggeri devono segnalare il danno immediatamente al conducente e successivamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni dal verificarsi dell'evento, alla Ditta affidataria del servizio e per conoscenza al Comune con lettera raccomandata A/R o PEC. La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il nominativo e indirizzo degli eventuali testimoni ed eventuale certificato medico. La Ditta provvederà a denunciare l'infortunio alla Compagnia assicuratrice, la quale, nei tempi che normalmente ricorrono per procedere alla liquidazione dei sinistri, provvederà, se il danno verrà riconosciuto, al relativo risarcimento. Sussiste comunque l'esonero da obblighi e responsabilità nel caso di danni occorsi dopo la discesa alla fermata.

ART. 15
Gli utenti del bus navetta sprovvisti di documenti di viaggio, ovvero muniti di documento di viaggio non valido, sono allontanati dall'automezzo e tenuti al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pari a 25,00 euro oltre al costo del biglietto. Decorso tale termine, senza che siano pervenuti scritti difensivi o sia avvenuto il pagamento, è dovuta la sanzione di € 50,00 oltre le spese di notifica. L'utente a carico del quale venga rilevata l'irregolarità di titoli di viaggio è tenuto a fornire all'agente controllore le proprie generalità e valido documento di identità personale.
Quando a carico di un utente (abbonato) sia rilevata una delle seguenti irregolarità:

  • abbonamento utilizzato da persone diversa dal titolare;
  • abbonamento alterato nelle indicazioni o manomesso;

si potrà procedere all'immediato ritiro dell'abbonamento, all'annullamento dello stesso e contestualmente sarà elevata sanzione amministrativa.

ART. 16
Il servizio è affidato mediante contratto d'appalto, ponendo a carico dell'affidatario: impiego di personale proprio, costo del personale, pulizia e manutenzione del mezzo, carburante, sostituzione del mezzo (conforme alle norme del cds) in un tempo non superiore a 24 ore in caso di fermo determinato, a mero titolo esemplificativo, da guasto, sanzione amministrativa, evento accidentale con responsabilità della Ditta, sostituzione del personale in un tempo non superiore a 24 ore in caso di assenza o interruzione del servizio non programmate.

ART. 17
La Ditta si impegna a effettuare il servizio con perfetta puntualità, regolarità ed efficienza. Per ciascuna giornata il conducente compila e sottoscrive una nota di servizio su cui annota anche eventuali notizie di interesse. Al termine di ogni mese le note vengono consegnate al Comune contestualmente al report che funge da giustificativo per i biglietti giornalieri rilasciati.

ART. 18
Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o estendere il periodo o i percorsi di viaggio del servizio con applicazione del quinto dell'obbligo. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sospendere o ridurre talune attività inerenti il servizio, dandone comunicazione scritta alla Ditta con congruo preavviso. La Ditta non potrà sollevare eccezioni. In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi o qualitativi, non potrà pretendere compensi o indennizzi e il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale. Eventuali attività aggiuntive dovranno essere svolte previa autorizzazione del Comune e fatturate separatamente, secondo le intese raggiunte nei limiti di quanto consentito dalla normativa.

ART. 19
Ogni prestazione inerente il servizio verrà svolta da personale alle dipendenze della Ditta affidataria. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale deve essere inquadrato e retribuito a cura della Ditta nei corrispettivi livelli contrattuali nazionali e integrativi di lavoro che disciplinano il settore.
La Ditta dovrà garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del D.Lvo 81 del 2008. Il personale adibito al servizio deve essere in possesso dei requisiti abilitanti e della carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto persone.

ART. 20
Il quantum di risorse umane impiegate, per tutta la durata del contratto, deve essere corrispondente a quello dichiarato in sede di offerta, come numero, mansioni e monte ore d'obbligo. Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 3 giorni dalla richiesta scritta.
Nel caso di variazione di personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate al Comune. In mancanza di tale comunicazione la Ditta non può procedere ad alcuna variazione.

ART. 21
Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo e il recapito del proprio referente. Il referente dovrà essere raggiungibile durante gli orari stabiliti per lo svolgimento del servizio.

ART. 22
Il personale del Ditta dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante foto e nominativo. Dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge. In caso di contestazioni sulla qualità del servizio non potrà ostacolare i controlli disposti dal Comune per verificare la conformità agli standard di qualità.
La Ditta assume responsabilità per il proprio personale che non osservi un comportamento corretto e rispettoso dell'utenza o sia trascurato nell'abbigliamento o usi comportamento o linguaggio non corretto.

ART. 23
Con il corrispettivo ricevuto dal Comune la Ditta, sulla base dell'offerta dalla stessa presentata, si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio. Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con allegati le relazioni, i rapporti richiesti dal Comune per lo svolgimento del servizio. Qualora la Ditta risulti inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di pagamento delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci lavoratori in caso di società cooperativa, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, alla rescissione del contratto e all'esecuzione della cauzione.
La Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora la Ditta non adempia entro il termine intimato il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli istituiti previdenziali.
Nell'ipotesi di ritardato pagamento delle fatture non dipendente da causa imputabile alla Ditta, quest'ultima non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale. Nel prezzo offerto dalla Ditta si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dal completo svolgimento del servizio. Il prezzo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, risultando invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. È esclusa espressamente l'applicazione di qualsiasi formula di revisione del prezzo.

ART. 24
Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità e la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere eseguiti dal personale comunale incaricato e potranno essere effettuati sia nelle tratte di viaggio sia nelle aree e periodi di sosta.
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la Ditta è tenuta a fornire al personale incaricato dal Comune la più ampia collaborazione, esibendo ogni documentazione richiesta. La Ditta è tenuta a informare con immediatezza il Comune di eventuali visite ispettive di autorità e istituzioni terze e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da esse effettuati.

ART. 25
Il Comune farà pervenire alla Ditta eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro tre giorni, con possibilità entro tale termine di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.
La Ditta è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dal Comune in relazione alle contestazioni mosse.
Se entro tre giorni dalla data della comunicazione la Ditta non fornisce valide giustificazioni, il Comune applicherà le penali previste.

ART. 26
La Ditta risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune e di compensazioni da parte dello stesso.
La Ditta, indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per essa vincolanti, dovrà dare notizia al Comune con la forma più celere di qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato e di ogni incidente accaduto, quale che sia la gravità e anche in assenza di danno a persone o cose.
La Ditta provvederà alla gestione delle banche dati che si rendessero necessarie per la gestione del servizio, con gli obblighi di legge previsti e ivi compresa l'adozione delle misure di tutela dei dati previste dal D.Lvo 196/2003. Per la gestione delle banche dati la Ditta è nominata, in virtù del rapporto negoziale in essere con il Comune, responsabile del trattamento dei dati. Con la sottoscrizione del contratto, appunto, la Ditta assume senza riserve tale ruolo.

ART. 27
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate entro e non oltre tre giorni dall'invio della contestazione.
Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio ovvero mediante escussione di quota-parte della cauzione definitiva. Oltre le spese che il Comune dovesse sostenere a causa del mancato corretto adempimento dell'impresa aggiudicataria il Comune applicherà le seguenti penalità:

  • € 100,00 (cento/00) per singola contestazione e per ogni giorno in cui si protrae l'inadempienza;
  • € 200,00 (duecento/00) nel caso di recidiva nelle inadempienze e per ogni giorno in cui si protrae la recidiva.

Il Comune applicherà le penalità, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
- carenze in ordine allo svolgimento del servizio; - comportamento non corretto e non rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge;
- ritardo nella sostituzione degli automezzi o del personale;
- mancata effettuazione di corse;
- ritardo nella trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- mancata nomina del soggetto referente;
- mancata allegazione alle fatture dei report di servizio;
- mancata idoneità dei documenti comprovanti la regolarità degli obblighi contributivi;
- mancata idoneità dei documenti comprovanti la regolarità del mezzo utilizzato.
L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni, ivi compreso il danno d'immagine.
ART. 28
Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta;
- cessione dell'attività a terzi;
- arbitraria o reiterata sospensione/interruzione del servizio o di singole corse;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi inerenti il rapporto con il personale;
- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- mancata costituzione, validità o efficacia della polizza assicurativa R.C.;
- inadempienze tali da rendere inaccettabile la prosecuzione del servizio per gli scopi cui è destinato.
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà interpellare progressivamente le Ditte che hanno partecipato all'originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria.
È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza necessità di diffide o altre formalità.
In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 29
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta in relazione ai contenuti contrattuali, se non risolti in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice Ordinario del Foro di Pescara.

ART. 30
Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d'appalto rimarrà a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 31
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile, agli usi e al D.Lvo 50/2016, in quanto applicabile.

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