Comune di Popoli (Pe)

Commissione Vigilanza Locali pubblico spettacolo

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REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

approvato con delibera C.C. 70 del 29/11/2002

Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il Presente regolamento, adottato in esecuzione del provvedimento n. 10403 del 09.10.2001, con cui il Sindaco di Popoli ha costituito, per il triennio 1991-1992-1993, la Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, disciplina le modalità di funzionamento e l’attività dell’organo collegiale medesimo.

Articolo 2 - Presidenza e Vicepresidenza
1. Il Presidente della Commissione predispone l’ordine del giorno delle adunanze, le convoca e conduce la discussione.
2. La Commissione può eleggere al suo interno il Vicepresidente, cui è attribuito il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle attività di competenza nonché di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 3 - Ordine del Giorno
1. L’ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre nel corso della singola adunanza all’esame della Commissione, ripartite nelle seguenti categorie:
a) manifestazioni temporanee;
b) attività permanenti (locali);
c) ratifica dei pareri espressi dai componenti delegati all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 141, comma 1, lettera e) del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le pratiche sono iscritte all’ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito ad ogni singola categoria sopra indicata.
3. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall’interessato, il Presidente in via eccezionale e straordinaria, sentita la Commissione, può iscrivere all’ordine del giorno ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del Comma 1, dando atto, nel verbale di seduta, delle regioni che stanno alla base della scelta operata.
4. Al fine di consentire la programmazione dell’attività della Commissione l’ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità trasmette alla segretaria dell’organo collegiale medesimo, entro il giorno 20 di ogni mese, l’elenco delle manifestazioni temporanee in programma nel mese successivo.

Articolo 4 - Adunanze e deliberazioni
1. Per la validità delle adunanze è necessario la presenza di tutti i componenti della Commissione.
2. I pareri della commissione sono dati per iscritto e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all’ordine del giorno coinvolge l’interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

Articolo 5 - Adempimenti preliminari alle adunanze
1. L’ordine del giorno è depositato presso la segretaria della Commissione almeno 24 ore prima della adunanza. Entro lo stesso termine è depositata, altresì, la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all’ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell’organo collegiale.
2. Le istanze riguardanti le manifestazioni temporanee, una volta pervenute all’ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità, devono essere immediatamente trasmesse, in copia, alla segretaria della Commissione, ai fini del tempestivo espletamento della necessaria istruttoria tecnica e degli altri adempimenti di competenza. Le predette istanze dovranno, in ogni caso, pervenire alla segreteria almeno 10 giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione. Fermo restante quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, il mancato rispetto del termine citato comporta la irricevibilità delle istanze.
3. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee e i professionisti incaricati hanno facoltà di chiedere di essere sentiti dalla Commissione per fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza. Ogni singolo componente della Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di chiedere alla segreteria di procedere alla convocazione di predetti soggetti.

Articolo 6 - Calendario dei lavori
1. Il calendario dei lavori è deciso dal Presidente della Commissione.
2. La Commissione sospende i lavori nel mese di agosto. Nel suddetto periodo il Presidente procede, comunque, alle convocazioni al fine di esaminare pratiche ritenute urgenti e non rinviabili.

Articolo 7 - Convocazione
1. La Convocazione della Commissione è effettuata con congruo anticipo a mezzo Racc. A/R ed, ove possibile via telefax.
2. Il Presidente della Commissione dispone la convocazione dei componenti aggregati, qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto, di specifiche professionalità tecniche.

Articolo 8 - Verbale di adunanza
1. Il verbale di adunanza deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere, oltre alle deliberazioni adottate, un sunto delle questioni trattate e della discussione svolta. Esso è redatto dal segretario della Commissione e sottoscritto da quest’ultimo e dal presidente. Il parere espresso dalla commissione è notificato agli interessati a cura dell’ufficio comunale competente a rilascio delle licenze di agibilità.
2. ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.
3. nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito ai cittadini di prendere visione dei verbali della commissione.

Articolo 9 - Sopralluoghi
1. La commissione dispone l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 141, comma 1, lettera e) del Regio Decreto n. 635/1940 avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno tre anni dall’ultimo sopralluogo.
2. I sopralluoghi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità dei nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi vengono effettuate dalla commissione con la partecipazione di tutti i componenti.
3. Per le manifestazioni temporanee i sopralluoghi devono essere richiesti dall’interessato con congruo anticipo, al fine di consentire l’adeguamento alle prescrizioni eventualmente imposte dalla commissione a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
4. Nel periodo indicato all’art. 6, comma 3, in cui la commissione sospende i suoi lavori, sopralluoghi alle manifestazioni temporanee potranno essere effettuate previa valutazione, da parte dei componenti tecnici, della documentazione presentata.
5. Il segretario della commissione provvede all’organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dall’organo collegiale, sentiti i componenti della stessa.
6. In applicazione dell’art. 141-bis, comma 8, del Regio Decreto numero 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all’interessato ( proprietario o gestore del locale, organizzatore della manifestazione, ecc.), che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, è sottoporre alla commissione memorie e documenti.

Articolo 10 - Documentazione tecnica
1. Le richieste di esame e sopralluogo da parte della commissione dovranno essere corredate della documentazione tecnica indicata negli allegati al presente regolamento.

Articolo 11 - Spese di funzionamento della commissione
1. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di che ne richiede l’intervento. L’importo forfettario di Euro 400,00 deve essere corrisposto al Comune, con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Popoli-Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, da effettuarsi prima o all’atto del sopralluogo nonchè, Euro 51,65 per ogni componente aggiuntivo esperto in materie specifiche, che la struttura comunale preposta riterrà opportuno convocare. Qualora la Commissione sostenesse ulteriori spese documentabili, le stesse saranno poste a carico del richiedente. Il mancato pagamento delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo stesso. Ai componenti ed al Segretario della Commissione spetta la corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 51,65.

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