Comune di Popoli (Pe)

Piano punti vendita giornali

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PREDISPOSIZIONE PIANO PUNTI VENDITA GIORNALI E RIVISTE

approvato con delibera C.C. 16 del 28/03/2001

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
Il piano dì localizzazione delle rivendite di giornali e riviste intende conseguire, conformemente a quanto previsto dagli indirizzi programmatici della Regione, i seguenti obiettivi:
- assicurare la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore offrendogli, attraverso una razionale distribuzione delle rivendite, un più facile accesso all'informazione;
- favorire il graduale ammodernamento della rete stabilendo una più ampia superficie dì vendita che consenta una migliore esposizione delle testate;
- incrementare la produttività media delle singole rivendite mediante equa distribuzione delle stesse.

ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI
Le presenti norme di attuazione e la cartografia allegata costituiscono il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste a norma di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 25/02/1987, n. 67 avente ad oggetto "Rinnovo della legge 05/08/1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", e di quanto previsto nella Legge Regionale 16/12/1990 n. 101 avente ad oggetto "Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste".
Le presenti norme stabiliscono inoltre, in applicazione delle leggi sopracitate e dell'art. 54 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, del D.P.R. 27/04/1982 n. 268, della legge 10/01/1985 n. 1, i criteri in base ai quali possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita di "giornali e riviste".
Il periodo di validità del presente piano è di quattro anni a decorrere dall'intervenuta esecutività della delibera di definitiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
Tuttavia fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo piano sono prorogate le previsioni del presente piano.
Le richieste di autorizzazione vengono esaminate in base alle direttive del presente piano.
Il Sindaco provvederà a notificare al richiedente l'esito dell'istanza, sentito il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori.
Decorrono dalla data della notifica dell’esito dell'autorizzazione i termini per la revoca previsti dall'art. 18 del presente piano.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Il territorio comunale è suddiviso in tre zone con i confini specificati dalla TAV. 2:
- ZONA 1 Città consolidata
- ZONA 2 Zona di espansione
- ZONA 3 Zone produttive e commerciali

ART. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER GIORNALI E RIVISTE
Chiunque intenda aprire una rivendita o installare apparecchiature automatiche per la vendita di "giornali e riviste", oppure trasferire la rivendita o ampliare la superficie di vendita, è tenuto a richiedere al Sindaco la relativa autorizzazione.
Non è richiesta autorizzazione per il tipo di ampliamento definito dal 1° comma dell'art. 10 delle presenti norme di attuazione.
Le modalità di richiesta e di rilascio della suddetta autorizzazione sono fissate dal presente piano.
L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27/04/1982 n. 268 chi richiede l'autorizzazione deve essere iscritto al registro esercenti il commercio per la specializzazione merceologica "giornali e riviste".
A carico di chi richiede l'autorizzazione non devono sussistere procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423.
Il rilascio dell'autorizzazione, esclusa quella derivante da subingresso, avviene dopo aver sentito il parere delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative conformemente a quanto indicato dall'art. 5 della L.R. n. 101/90.
Qualora la sede dell'attività di rivendita sia ubicata su suolo pubblico, la consegna dell'autorizzazione è subordinata all'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Qualora l'attività venga svolta non in chioschi, bensì appositi locali, l'apertura dell’esercizio è subordinata all'ottenimento della certificazione di idoneità igienico - sanitaria dei locali nonché a tutte quelle altre licenze, concessioni e/o autorizzazioni previste da leggi o regolamenti vigenti.

ART. 5 - TIPI DI RIVENDITE
Gli esercizi per la vendita al pubblico di "giornali e riviste" possono avere le seguenti caratteristiche:
a) rivendite esclusive cui è riservata la sola vendita di "giornali e riviste";
b) rivendite miste cui è consentito svolgere congiuntamente all'attività di "giornali e riviste" altra attività;
c) rivendite a mezzo distributori automatici.

ART. 6 - MINIMI DI SUPERFICIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le rivendite di "giornali e riviste" dovranno disporre della superficie minima di vendita qui di seguito indicata;
Esercizi di tipo "a":
- Rivendita esclusiva in chioschi
- Rivendita esclusiva in locali
Esercizi di tipo "b ":
- Rivendita mista in chioschi
- Rivendita mista in locali
Non è da conteggiare come superficie di vendita l'area destinata a servizi, depositi, magazzini, dispense, uffici, ecc.
Coloro che, all'entrata in vigore del presente piano, siano già in possesso dell'autorizzazione alla vendita per "giornali e riviste" non sono tenuti ad adeguarsi alle norme relative ai minimi di superficie previsti dal piano in riferimento alle autorizzazioni di cui risultino già titolari.
Chi subentra nella titolarità di autorizzazione per vendita di "giornali e riviste" non è tenuto ad adeguarsi alle norme relative ai minimi di superficie previsti dal piano in riferimento alle attività già autorizzate al cedente.
Chi, ottenuta l'autorizzazione, esercita su una superficie inferiore a quella minima prevista per la tipologia della rivendita, incorre nella revoca dell'autorizzazione.

ART. 7 - CONTINGENTAMENTO DELLA RETE
Le autorizzazioni per le rivendite di "giornali e riviste" possono venire rilasciate soltanto fino alla concorrenza del limite numerico potenziale massimo di rivendite a livello zona, salvo le deroghe esplicitamente previste dalle norme del presente piano.
Il numero globale massimo costituisce il dato fisso di riferimento per tutta la durata dei presente piano.
Il numero disponibile per rilascio autorizzazioni nell'ambito delle singole zone è quello che risulta dalla differenza tra il numero globale massimo autorizzabile e quello già autorizzato.
Per il Comune di Popoli tale contingentamento è così determinato:
- ZONA 1 Esercizi di tipo "a" e "b" in numero massimo di n. 3
- ZONA 2 Esercizi di tipo "a" e "b" in numero massimo di n. 1
- ZONA 3 Nessun tipo di esercizio.

ART. 8 - NUOVE AUTORIZZAZIONI
Il rilascio di una nuova autorizzazione per la vendita di "giornali e riviste" è subordinato sia alla verifica del limite numerico di disponibilità autorizzabile a livello di zona di destinazione, sia alla verifica della superficie minima.

ART. 9 - TRASFERIMENTI
Il trasferimento di una rivendita è subordinato alla presentazione di regolare istanza al Sindaco tesa all'ottenimento dell’autorizzazione ai trasferimento della rivendita.
Il trasferimento di una rivendita, sia in zona che fuori zona, non può lasciare l'area completamente sprovvista di servizio (individuata nella planimetria allegata).
Fermo restando quanto previsto al 2° comma dei presente articolo, per il trasferimento nell'ambito della stessa zona non dovrà tenersi conto del contingentamento, bensì dei minimi di superficie stabiliti nell'art. 6 del presente regolamento.
Il Sindaco, sentito il parere dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, può autorizzare trasferimento dell'autorizzazione nella nuova sede qualora per quest'ultima sussistano i requisiti di conformità al presente piano.
Le autorizzazioni rilasciate all'interno delle strutture previste dall'art. 16 del presente piano non possono essere trasferite in altra zona in quanto rilasciate in deroga al piano stesso solo in funzione della finalità di pubblico interesse collegata all'esistenza della struttura.

ART. 10 - AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI DI VENDITA
L'ampliamento della superficie di vendita in rivendite non ubicate in chioschi può avvenire senza preventiva autorizzazione, purché l'ampliamento non comporti diminuzione di superficie relativa ad attività abbinata.
L'effettuazione dell'ampliamento è tuttavia subordinata all'ottenimento, da parte del titolare, di tutte quelle autorizzazioni o certificazioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene e sanità, prevenzione incendi, ecc.
Dall'effettuato ampliamento il titolare dovrà dare comunicazione al Comune entro 30 giorni, corredando la comunicazione di tutta la documentazione.
L'ampliamento della superficie di vendita delle rivendite ubicate in chioschi insistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione dell'occupazione suolo pubblico, nonché alle altre autorizzazioni, concessioni, ecc. di cui al 2° comma.

ART. 11 - SUBINGRESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
L'esercizio della rivendita fissa di "giornali e riviste", di cui risulti titolare persona fisica, può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado; è consentita la collaborazione di terzi ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.
L'affidamento in gestione a terzi è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio o di superamento dell'età pensionabile. Sulla base dell'art. 12 della L.R. n. 101/1990, le modalità ed i termini per il subingresso nell'autorizzazione sono quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 426 dell'11/06/1971, dalla legge del 05/08/1981 n. 416 e successive modificazioni e dal D.P.R. del 27/04/1982 n. 268.
Ai sensi dei suddetti articoli, il subentrante nella gestione (quando questo affidamento sia possibile) o nella proprietà di un esercizio ha diritto a continuare l'attività del dante causa e di ottenere dal Comune il rilascio di autorizzazione a suo nome, purché abbia presentato domanda al Sindaco nei termini e con le modalità previste dalle suddette norme.
Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non è tenuto ad adeguarsi ai minimi di superficie previsti dal presente piano.
Fatta eccezione per i precedenti commi, l'esercente che svolge attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, deve dare comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività dell’entità della superficie utilizzata.
In caso di inadempimento è punito con la sanzione amministrativa di cui al commercio al dettaglio in sede fissa.
Verrà negato il subingresso alla persona fisica che, titolare di autorizzazione per rivendita di "giornali e riviste", acquisti altra rivendita.
È fatta deroga al comma precedente solo nel caso che la rivendita sia proveniente da successione ereditaria o donazione.
In tal caso l'erede non potrà diventare titolare di più di un punto vendita e, entro sei mesi dalla data della morte o dalla data dell'apertura della successione, dovrà cedere o rinunciare a una delle due aziende di cui ha la proprietà, pena la revoca della prima autorizzazione di cui risultava titolare.
L'autorizzazione rilasciata alle rivendite di giornali per particolari prodotti della tabella XIV non potrà essere ceduta separatamente dall'attività della rivendita.

ART. 12 - CRITERI GENERALI PER GLI ABBINAMENTI
L'abbinamento dell'autorizzazione alla vendita di "giornali e riviste" con altre attività è consentito in locali che abbiano oltre alla superficie minima prevista dall'art. 6 del presente piano per la tipologia b), anche tutti i requisiti stabiliti dal piano del commercio per la specifica tipologia richiesta.
Qualora nello stesso locale vi sia l'abbinamento della vendita di "giornali e riviste" con altre attività o specializzazioni merceologiche, la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione o licenza prevista per tale tipo di attività non comporta la revoca dell'autorizzazione per la vendita di "giornali e riviste".
In questo caso il trasferimento delle due attività può essere accordato anche separatamente, sulla base dei criteri previsti dai piani commerciali o dalle leggi vigenti per ogni tipo di attività.
Qualora l'abbinamento con attività diversa abbia comportato il rilascio di autorizzazione a persona giuridica, la cessazione, l'annullamento o la revoca o il non possibile trasferimento abbinato delle due attività comporta la decadenza dell'autorizzazione alla vendita di "giornali e riviste".


ART. 13 - PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Nel caso di domande concorrenti, il Sindaco esaminerà le istanze secondo il seguente criterio di priorità:
1) la domanda di chi ha già esercitato l'attività di vendita per un periodo complessivo di almeno un anno, come terzo in affidamento o come collaboratore dipendente;
2) Ia domanda per punti vendita esclusivi di chi non risulta titolare di altra autorizzazione al commercio;
3) la domanda per punti vendita non esclusivi dì chi risulta titolare di autorizzazioni al commercio affini con, in ordine di priorità:
- chioschi;
- rivendite di tabacchi;
- librerie.
A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ossia quello che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
Il Sindaco considererà prioritaria la concessione nei chioschi, valutando comunque anche la disponibilità di una maggiore superficie espositiva per le pubblicazioni.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Il Sindaco, in concomitanza con lo svolgimento di fiere, manifestazioni ad, ive, avvenimenti culturali e di altri eventi assimilabili, può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita di "giornali e riviste".
Tali autorizzazioni temporanee devono essere circoscritte all'ambito territoriale delle manifestazioni, purché sia rispettata la distanza minima di 400 mt. da un preesistente punto vendita regolarmente operante.
La validità di tali autorizzazioni è limitata ai soli giorni delle predette riunioni ed il periodo deve essere indicato sulle autorizzazioni stesse. Tale periodo comunque non può superare i 3 mesi.
Il rilascio di dette autorizzazioni è subordinato al possesso dell'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di "giornali e riviste" e non è invece subordinato alle disposizioni del presente piano.
Se c'è occupazione di suolo pubblico, il richiedente deve avere il relativo permesso e pagare la tassa corrispondente.
La consegna dell'autorizzazione è subordinata all'effettuazione del suddetto pagamento, nonché al pagamento della tassa di concessione comunale per autorizzazione temporanea.
Per ottenere tale autorizzazione deve essere presentata al Sindaco domanda in carta bollata a firma autenticata, contenente tutti i dati relativi all'iscrizione al registro esercenti ed al codice fiscale.
Nella domanda dovrà essere indicato il punto ove si intende effettuare la vendita.
Il possesso dell'autorizzazione temporanea non esime il titolare dal munirsi di tutte quelle altre concessioni, permessi, autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti vigenti.

ART. 15 - VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI
L'installazione di apparecchi automatici per la vendita di "giornali e riviste" è subordinata all'iscrizione al registro esercenti il commercio ed al possesso di autorizzazione rilasciata alle condizioni previste dal presente piano, oltreché all'osservanza delle disposizioni in materia di igiene, edilizia, pulizia locale ed alle norme per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il rilascio di autorizzazione per la vendita di "giornali e riviste" a mezzo di distributore automatico di cui al comma precedente è consentita solo nel caso di carenza assoluta di servizio in zona.
Si presenta tale carenza quando all'interno della zona non risultano in attività punti di vendita del tipo "a" e "b".
L'installazione in un esercizio o nelle immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita di "giornali e riviste" è consentita al solo titolare della rivendita di giornali.
Per immediate adiacenze si intende la collocazione dei distributore a Iato dell'edicola.

ART. 16 - ESERCIZI INTERNI
Il Sindaco può consentire il rilascio di autorizzazioni all'interno di ospedali o cliniche.
La relativa domanda di autorizzazione per la rivendita dovrà essere corredata dal consenso scritto alla A.U.S.L., o dal proprietario della clinica, in riferimento alla disponibilità dei locali.
l locali in cui verrà posta la rivendita non dovranno avere accesso diretto od autonomo dalla pubblica via o piazza.
La suddetta autorizzazione, essendo rilasciata solo in funzione della particolare utenza cui deve fornire il servizio, non può essere trasferita all'esterno della struttura o separatamente principale cui risulta complementare.
Gli esercizi autorizzati in forza del presente articolo non possono esporre insegne direttamente sulla pubblica via o piazza e devono garantire un orario minimo di apertura di 8 ore.

ART. 17 - DINIEGO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Le autorizzazioni per la vendita dì "giornali e riviste" possono essere negate, oltre che nei casi da cui risulti la non conformità alle norme del presente piano, anche quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 7 della legge 25/02/1987 n. 67, ossia quando il richiedente, persona fisica, risulti titolare di altra autorizzazione o sia persona giuridica e non vi sia I’abbinamento di altri settori merceologici.

ART. 18 - DECADENZA O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Le autorizzazioni per vendita di "giornali e riviste" possono essere revocate, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente piano, nei seguenti casi:
1) quando l’intestatario venga cancellato dal registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare o di altra persona avente diritto, ovvero non siano state presentate nel termine di sessanta giorni regolari domande di subingresso;
2) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica dei provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per forza maggiore. È ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare od altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per sua natura riferita a manifestazioni periodiche di natura limitata;
3) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
4) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del Sindaco, il quale predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa nella ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
5) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 05/08/1981 n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25/02/1987 n. 67. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del Sindaco;
6) quando non venga assicurata la parità di trattamento fra le diverse testate prevista dall'art. 14 della legge 05/08/1981 n. 416 e successive modificazioni, la revoca deve essere disposta in caso di recidiva;
7) quando l'autorizzazione sia stata rilasciata per rivendita esclusiva e quest'ultima perda tale caratteristica;
8) quando la rivendita perda il requisito della superficie minima.

ART. 19 - GESTIONE DELLA RIVENDITA
Solo chi risulta titolare di autorizzazione per vendita di "giornali e riviste" può esercitare legittimamente l'attività.
Qualora il titolare non possa condurre personalmente l'esercizio può farlo per mezzo di familiari o parenti o affini fino al terzo grado.
Il titolare di autorizzazione per la vendita di "giornali e riviste" che non possa gestire direttamente l'attività per comprovato impedimento per malattia o infortunio o per superamento dell'età pensionabile, può affidare l'azienda in gestione.
L'affidamento in gestione è consentito soltanto nei casi sopracitati.
Colui al quale sia stata affidata in gestione la rivendita deve risultare iscritto al registro esercenti prima di stipulare l'atto di affidamento e deve presentare prima di iniziare l'attività della rivendita, una regolare domanda di subingresso per ottenere l'autorizzazione "pro tempore" a proprio nome.

ART. 20 - CASI IN CUI NON PREVISTA L'AUTORZZAZIONE PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Ai sensi e per effetto dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 05/08/1981 n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25/02/1987 n. 67, non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo dei propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della lettera a) del terzo comma dell’art. 49 del D.P.R. 29/09/1973 n. 597;
d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni e camping quando essa costituisce un servizio ai clienti.
Per la vendita all'interno dei luoghi di cui alla lettera a) del presente articolo si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all’ingresso delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti, salvaguardando i diritti di eventuali titolari di rivendite esistenti nelle vicinanze.

ART. 21 - TIPOLOGIE DELLE RIVENDITE
Le tipologie dei chioschi e delle rivendite devono assumere una configurazione strutturale e formale consona al contesto urbano. A tale proposito si demanda l'approvazione per l'installazione di nuovi chioschi al parere della Commissione Edilizia ed ai relativi articoli del Regolamento Edilizio inerenti l'arredo urbano. Particolare attenzione sarà rivolta all'uso dei materiali, dei particolari costruttivi, oltreché alle scelte formali per gli interventi nel Centro Storico. Eventuali insegne pubblicitarie luminose saranno armonizzate con il contesto urbano.
Andranno in ogni caso previste dimensioni che consentano un'ampia esposizione delle testate e che rispondano alle esigenze attuali nel rispetto stilistico dell'ambiente storico.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE
Le domande di nuova autorizzazione, trasferimento, ampliamento, in corso di istruttoria dovranno essere nuovamente presentate all'atto dell'entrata in vigore del presente piano.

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