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Attività aree private in sede fissa

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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (Redatto dal perito esperto PIRERA ALDO con la collaborazione di: Bonifacio DELLA ROCCA – Responsabile del Servizio Commercio, Claudio CONTINI – Comandante della Polizia Municipale, Franco VISCONTI – Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica)

approvato con delibera C.C. 63 del 10/11/2010


INTRODUZIONE
Con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” la disciplina delle attività commerciali è stata demandata alle Regioni.
La Regione Abruzzo, sebbene con ritardo rispetto a molte altre Regioni, ha emanato la L. R. 16 luglio 2008, n. 11, la quale ha subito diverse modifiche con le LL. RR. n. 9/09; n. 5/10 ed infine con la L. R. 12 maggio 2010 , n. 17.
La legge n. 11/08, è stata approvata con la tecnica dell’”emendamento” per cui si compone di due soli articoli. L’art. 1 ha 156 commi mentre l’art. 2 prevede “l’entrata in vigore” della legge. Da un’analisi della stessa, per quanto ci interessa, risulta:
comma 22 – Il Comune, sulla base delle disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta in merito ai parametri di insediabilità urbanistica delle Medie e Grandi Superfici di vendita (commi da 37 a 43) e della localizzazione degli stessi esercizi commerciali (c. 46), adotta le norme sul procedimento ………;
comma 48 – E’ consentita l’apertura di Grandi Strutture (G. S.) di vendita senza la presenza dei settori alimentari o misto nelle aree QRR a condizione che gli insediamenti siano previsti negli strumenti urbanistici comunali ……;
comma 49 – Le richieste di autorizzazioni di M.S. e G.S. devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei Comuni, delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 43 (parametri di insediabilità urbanistica) e c. 46 (localizzazione delle M.S. e G.S. di vendita) ……;
commi 58/59 – I Comuni, entro 180 gg. (dal 20.05.08):
a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico, individuando le zone del proprio territorio per insediamenti delle M.S. e G.S. di vendita….;
b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri minori o frazioni …..;
c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le M.S. e G.S. di vendita ….;
comma 129 – Riformulato dall’art. 34 della L. R. 17/10. I Comuni, sentite le OO. SS. delle imprese del Commercio, dei Consumatori e dei Lavoratori, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero massimo di 40 gg.;
comma 134 – In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche, i Comuni concedono ulteriori deroghe non superiore a 4 giornate.
Da quanto premesso, sarà opportuno prevedere un’articolazione dimensionale delle superfici di vendita degli esercizi, diversificata per le diverse zone del territorio comunale individuate dal P.R.G.
Con il recepimento della Legge Regionale il Comune non interviene sulle destinazioni dei terreni sicchè ai sensi del comma 46 il solo adeguamento dei parametri e standard urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni di piano, in ordine alla destinazione d’uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento dei commi da 37 a 43 e del comma 46 è soddisfatto con l’adozione di un atto deliberativo da parte del Consiglio comunale e le normative degli strumenti urbanistici, ancorché vigenti si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.
Lo snellimento della procedura favorisce un iter burocratico che sia compatibile con l’obiettivo di garantire un effettivo adeguamento della rete distributiva, che costituisca un momento di sintesi tra la necessità di favorire lo svolgimento delle attività imprenditoriali previste dall’art. 41 della Costituzione e la tutela del territorio e del mercato.
La riforma, infatti, è stata emanata al fine di favorire lo sviluppo del settore e la sua modernizzazione anche al fine di conseguire un contenimento dei prezzi, nonché la tutela del consumatore non solo dal punto di vista del risultato (garanzie della qualità degli acquisti), ma soprattutto perché coinvolto nel processo decisionale attraverso le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori.
Alla luce di quanto precede e dagli indirizzi amministrativi ricevuti, si stabilisce che sono ammissibili aperture di esercizi commerciali di media superficie, con tipologia M2, con superfici da 151 a 400 mq. (art. 1, c. 3, lett. e) L.R. 11/08 per le quali si escludono i parametri di insediabilità urbanistica di cui all’art. 1, commi da 37 a 43 della L. R. 11/08, nonché il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
a) L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, successive modifiche ed integrazioni;
b) L. 26.10.95, n. 447 – Legge Quadro sull’inquinamento acustico;
c) D. Lgs. 18.8.00, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
d) L. 4.8.06, n. 248 – “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale (Legge Bersani);
e) Delibere G. R. 21.8.06, n. 949 e 950 “Applicazione dei Reg. CE n. 852/04 “Linee guida della Regione Abruzzo”;
f) Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11, “Nuove norme in materia di Commercio”, modificata dalle seguenti leggi:
- L.R. 27.05.2009, n. 9;
- L.R. 18.02.2010, n. 5;
- L.R. 12.05.2010, n. 17;
g) D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della diretta 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
h) D. Lgs. 59/10 – Circolare esplicativa del 06.05.10, n. 3635;
i) Risoluzione n. 61559 del 31.5.10 “Ministero dello Sviluppo Economico;

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio su aree private ed in particolare:
a) le nuove aperture;
b) il trasferimento di sede;
c) il trasferimento della titolarità (subingresso);
d) l’ampliamento di superficie dei locali;
e) la gestione pro-tempore;
f) le modifiche societarie;
g) le vendite a domicilio;
h) le forme speciali di vendita;
i) le vendite per corrispondenza;
j) l’installazione di apparecchi automatici.

Art. 3 - DEFINIZIONI
(Disciplina delle attività commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati:

 
Tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti
  Superficie dell’esercizio
M1 Da 151 mq. a 300 mq.
M2 Da 301 mq. a 600 mq.
M3 Da 601 mq. a 1.500 mq.

f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;
i) per parco commerciale l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area omogenea;
j) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
k) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari;
l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
m) Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO PER L’APERTURA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
1. Non possono esercitare l'attività di vendita coloro che non sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/10:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di vendita coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998. n. 252.
L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
e) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Con la novella normativa i requisiti professionali sono unificati, ovvero, i requisiti validi per il commercio di alimenti valgono anche per la somministrazione e viceversa.
In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di vendita al dettaglio.
È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di vendita di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, ambientale, urbanistica, igienico sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.
Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di un esercizio di Media Struttura, che altrimenti rimane precluso, ma non condiziona il rilascio del!'autorizzazione. Entro¬ un anno dalla notifica del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di vendita, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi, sicurezza.
In deroga alla normativa vigente l’interessato può autocertificare l’utilizzo dei locali di realizzazione antecedente al 1934 (entrata in vigore del T.U. di igiene e sanità), ovvero antecedenti al 1967 se posti al di fuori della perimetrazione urbana dell’epo ca, per i quali non sono mai state eseguite opere, se non quelle riconducibili al regime libero (ordinaria manutenzione), né sia mai stato richiesto e conseguentemente rilasciato nessun provvedimento edilizio, comprese sanatorie e/o condoni edilizi, né S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e dei quali non sia mai stata modificata la destinazione d’uso commerciale.
Il Responsabile del Settore commercio, verificata la sussistenza dei requisiti previsti, rilascia la definitiva autorizzazione amministrativa.
Il titolare o il rappresentante legale, al fine di consentire i previsti controlli di rito 15 giorni prima dell’apertura del pubblico esercizio, deve comunicare la data di apertura dell’esercizio commerciale.

Art. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZI DI VICINATO
Gli esercizi di vicinato possono aprire, trasferirsi o ampliare la propria superficie di vendita fino ai limiti di 150 mq. presentando un’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
Nella segnalazione deve risultare:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4;
b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali;
c) il settore merceologico che intende attivare;
d) la superficie di vendita;
e) l’indicazione, in caso di società, del preposto all’esercizio;
f) la richiesta di Registrazione Sanitaria.
I parametri di insediabilità urbanistica di cui all’art. 1, commi da 37 a 43 della L. 11/08 non si applicano agli Esercizi di Vicinato.

Art. 6 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Le zone del territorio comunale da destinare ad insediamenti delle Medie superfici sono quelle aventi specifica destinazione commerciale o comunque produttiva ai sensi del P.R.G. in vigore e sono:
Gli esercizi di Media Superficie con superficie di vendita fino a 400 mq. sono assoggettati ad autorizzazione amministrativa.
Il Comune deve rilasciare l’autorizzazione entro un termine massimo di 90 gg. oltre il quale scatta il silenzio-assenso.
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso a costruire inerente l’immobile e titolo abilitativo all’apertura dell’esercizio commerciale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 447/98 in materia di SUAP.
Per le Medie Strutture con superficie di vendita da 151 mq. a 400 mq. non si applicano i parametri di insediabilità previsti dall’art. 1, commi da 37 a 43 della L. R. 11/08.
Per l’apertura di medie superfici e per gli ampliamenti di superfici di vendita da 151 a 400 mq., non si applicano i parametri di insediabilità urbanistica previsti dalla L. R. 11/08 e dalle Norme Tecniche comunale vigenti.
L’Amministrazione comunale, in caso di necessità amministrative e di interesse pubblico, può derogare al limite massimo di superficie di vendita autorizzabile, fissata in 400 mq.
In caso di vendita di cose usate è, inoltre, necessaria la S.C.I.A. ad effetto immediato prevista dall’art. 126 del Tulps; l’interessato dovrà dotarsi del registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del Tulps, che dovrà essere vidimato dal Responsabile dell’Ufficio commercio.
Tale incombenza si impone solo per oggetti di particolare valore.

Art. 7 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
L’art. 34, c. 1 della L.R. 12.5.10, n. 17 (BURA n. 32 del 19.5.10) prevede che per un periodo di 24 mesi a far tempo dal 20.05.10, non sono consentite richieste e/o rilascio di autorizzazione per l’apertura di attività commerciali con superficie di vendita superiori a mq. 1.500.
Alla scadenza di tale periodo, il presente Regolamento sarà adeguato, nel rispetto della normativa urbanistica commerciale al momento vigente.

Art. 8 - VENDITA ALL’INGROSSO
È vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al presente comma non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.
Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale di cui alla L.R. 28 marzo 2006, n. 7 (Disposizione per la diffusione del Commercio Equo e Solidale in Abruzzo).

Art. 9 - VENDITA DI FARMACI
Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione in apposito reparto, durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e alla presenza e con l’assistenza personale di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo.
Gli esercizi commerciali, fermo restando l’invio della S.C.I.A. o possesso dell’autorizzazione amministrativa comunale, devono inviare comunicazione di inizio attività al:
a) Ministero della salute;
b) All’Agenzia Italiana del Farmaco;
c) Alla Regione Abruzzo;
d) Al Comune di Popoli.
Per quanto non previsto si fa rinvio al D. L. 223/06, convertito in L. 248/06; alla Circolare del MISE; alla Delibera della G. R. 19.11.07, n. 1124 e S.M.I.

Art. 10 - DISPOSIZIONI PER IL CENTRO STORICO
Nella Zona A – Centro Storico, per ragioni di accessibilità, viabilità e sosta dei mezzi necessari al trasporto di merci ingombranti, sono escluse:
- l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle attività di Media Superficie di vendita di tipo M2 previste dall’art. 3, che commercializzano:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) combustibili;
c) materiale per l’edilizia;
d) legnami.

Art. 11 - ATTIVITÀ SOGGETTE A S.C.I.A. AD EFFETTO IMMEDIATO
a) Esercizi di Vicinato (apertura, trasferimento di sede e l’ampliamento di superfici) fino a mq. 150 di vendita;
b) Forme Speciali di Vendita al dettaglio: Spacci Interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite effettuate presso il domicilio del consumatore. L’attività di incaricato alla vendita a domicilio è soggetta:
1) alla comunicazione all’Autorità di P.S.;
2) al rilascio da parte dell’impresa di un tesserino di riconoscimento;
3) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (se previsti).
c) Gestione pro-tempore;
d) Modifiche societarie;
e) Subingresso.

Art. 12 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
Le domande di apertura di nuovo esercizio e le dichiarazioni di inizio attività di trasferimento di sede, sono presentate utilizzando, preferibilmente, la modulistica appositamente predisposta che contiene gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
Le attività soggette a dichiarazione di inizio attività previste dall’art. 11, lett. b) – c) e d) del Regolamento, non possono essere trasferite.
La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri comunali, non esonera, in ogni caso, il titolare dell'autorizzazione ottenuta da eventuale decadenza, sospensione o revoca nel corso dell'esercizio dell'attività e nelle vigenti norme in materia urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.
Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.
Per le attività il cui esercizio è soggetto a S.C.I.A. ad effetto immediato, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 4 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della S.C.I.A..
Per gli esercizi di Media superficie decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione, la stessa si intende accolta.
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo.
Per le domande soggette ad autorizzazione, con la comunicazione di cui all’art. 8, comma 2, della L. 241/90, il Responsabile del procedimento rilascia ricevuta con le seguenti informazioni:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l’azione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come rilasciata.

Art. 13 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della Segnalazione Certificata ddi inizio attività.
Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio:
a) le verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
b) le verifiche secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e S.M.I.

Art. 14 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione della autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività. Decorso il suddetto termine in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui chi eredita intende cedere l’attività in gestione o in proprietà, non è soggetto a munirsi della qualificazione professionale, né inviare alcuna comunicazione al Comune.
Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività sono soggetti a S.C.I.A. ad effetto immediato ai sensi dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge regionale riformulato dall’art. 64 del D. Lgs. n. 59/10, qualora non siano apportate modifiche di alcun genere.
La S.C.I.A. deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla data di registrazione dell’atto di cessione e dell’apertura della successione.
Il titolare di autorizzazione che cessa di esercitare l’attività, entro 30 giorni deve comunicare al Comune per iscritto la cessazione allegando l’autorizzazione o la S.C.I.A. in originale.
Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale è soggetto a S.C.I.A. ad effetto immediato in tutto il territorio comunale, salvo le disposizioni previste dall’art. 10 del presente Regolamento.

Art. 15 - REVOCA - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
Le autorizzazioni per il commercio al dettaglio in sede fissa sono revocate o decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio di una Media Struttura entro un anno dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroghe in caso di necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;
c) quando, in caso di subingresso, il subentrante non avvii l'attività entro dodici mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione dell’attività prevista dall’art. 1, comma 139 della L.R. 11/08.
Le autorizzazioni possono, inoltre, essere sospese volontariamente nei seguenti casi:
- malattia;
- gravidanza;
- assistenza a figli minori.
Le modalità di sospensione delle attività sono indicate dall’art. 1, c. 121 della L.R. 11/08.
I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alla lett. a), sono individuati dagli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Municipale.
La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizi ovvero in caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 16 - ORARIO DI ESERCIZIO
Gli orari di apertura e chiusura sono stabiliti con apposite Ordinanze Sindacali su indirizzo del Consiglio Comunale nei termini previsti dall’art. 1, commi da 127 a 137 della L. R. 11/08 e, più precisamente:
- Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti;
- Gli esercizi commerciali possono restare aperti dalle ore sette alle ore venti-due, fino a un massimo di 13 ore giornaliere; per particolari esigenze di servi zio al cittadino il Sindaco può estendere la fascia oraria tra le ore cinque e le ore ventiquattro;
- L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa;
- L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi di informazione;
- Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico il primo giorno, in caso di due festività consecutive o in alternativa possono attuare l’apertura nelle due giornate sino alle ore 13,00;
- Il Comune può stabilire con Ordinanza Sindacale la deroga alla chiusura domenicale e festiva per un massimo di 40 giornate;
- La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre;
- In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieri-stiche che comportano afflussi straordinari di persone, il Sindaco concede ulteriori deroghe per non più di 4 giornate;
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle tipologie di attività previste dall’art. 1, c. 136 della L. R. 11/08.
L’applicazione dei contenuti del presente articolo, oltre agli obiettivi previsti, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Pertanto, è necessaria la consultazione con le Organizzazioni Provinciali aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle Imprese del commercio, dei consumatori e dei Lavoratori.

Art. 17 - PUBBLICITÀ PREZZI
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
Per particolari disposizioni si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 1, c. 85 della L.R. 11/08

Art. 18 - VENDITE STRAORDINARIE
Sono definite vendite straordinarie:
a) Le vendite di liquidazione;
b) Le vendite di fine stagione;
c) Le vendite promozionali.
Le vendite di liquidazione sono effettuate per:
a) Cessazione dell’attività;
b) Cessazione della locazione d’azienda;
c) Trasferimento dei locali;
d) Trasformazione o rinnovo dei locali.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate tutto l’anno per una sola volta e per la durata massima di 6 (sei) settimane, previa comunicazione di almeno 7 giorni prima dell’inizio.
Il rinnovo o trasformazione dei locali, avviene quando si modifica la cubatura o quando si rinnovano le attrezzature. In quest’ultima fattispecie, l’esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso successivamente alla liquidazione che non può essere inferiore a 10 gg.
È vietato effettuare le vendite di cui al 2° comma, lett. c) nei 30 giorni antecedenti i SALDI ed il NATALE.

Art. 19 - VENDITE DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono effettuate in due periodo dell’anno (estivo e invernale) per la durata massima di 60 gg.

Art. 20 - VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali non possono essere effettuate 30 gg. prima dei saldi, per il restante periodo dell’anno solare l’operatore può svolgere liberamente le vendite promozionali.
L’offerta di vendita dei prodotti non può superare il 20% delle referenze presenti nel punto vendita.

Art. 21 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE STRAORDINARIE
Le vendite di cui agli articoli 18 e 19 sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata, fax, e-mail:
a) previo comunicazione al Comune 7 gg. prima dell’inizio (salvo le vendite promozionali);
b) indicando il periodo ed il tipo di vendita;
c) indicando gli sconti o ribassi praticati, il prezzo originario, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;
d) indicando il prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura;
Per quanto non previsto agli articoli 18 – 19 e 20 si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 1, commi da 79 a 85 della L. R. 11/08.

Art. 22 - CONSUMO ALIMENTI SUL POSTO
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e nei panifici (ivi compreso le bevande non alcoliche), è consentito il consumo immediato sul posto degli stessi prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento.
Nei suddetti esercizi è consentita la dotazione di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza dei locali, sedie o panche, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Per il consumo di alimenti è escluso il servizio assistito da personale, nonché aumento dei prezzi di vendita.
Per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, si rimanda alle norme previste dal Regolamento comunale di igiene e sanità, nonchè da specifiche norme in materia.

Art. 23 - SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 – 5 – 6 – 11 e 16 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 3.000,00 a €. 20.000,00
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 8 – 17 – 18 – 19 – 20 e 21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 1.500,00 a €. 10.000,00.
In casi di particolare gravità o recidiva l’Amministrazione comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 20 gg.
Per le violazioni non previste da specifiche norme, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme previste dall’art. 1, comma 139 della L. R. 11/08 e della L. 24/11/1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale.

Art. 24 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ai riferimenti legislativi di cui all’art. 1 del presente Regolamento, alle norme urbanistiche comunali, alle norme previste dagli artt. da 65 a 69 e 84 del D. Lgs. 59/10.

Art. 25 - NORME TRANSITORIE
Sono fatte salve le autorizzazioni relative a esercizi di Medie superfici di vendita rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore della L. R. 11/08.

Art. 26 - NORME ABROGATE
Sono abrogate tutte le norme comunali in materia, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alla delibera del C.C. n. 65 del 30.11.1999; delibera del C.C. n. 73 del 28.09.2000 e delibera della G.C. n. 32 del 01.12.2000.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

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