REGOLAMENTO SALE GIOCO
approvato con delibera C.C. 37 del 02/05/2002
Art. 1
A norma dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, l'apertura e l'esercizio di nuove sale attrazioni è subordinato al rilascio della licenza da parte del Sindaco. Tale licenza è disciplinata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dal relativo regolamento, ed è rilasciata in base all'art. 86 dello stesso T.U.L.P.S.
Per Sala Giochi (o Sala Attrazioni) s'intende un eserciti composto da uno o più locali ove siano messi a disposizione dei clienti una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco dì vario tipo, compreso Personal Computer o simili collegati ad INTERNET, bowling, ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forme di spettacolo.
Art. 2
Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale d'attrazioni, o per il trasferimento di quelle esistenti, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale per ciò che concerne gli aspetti relativi al decoro, all'ordine, alla sicurezza e alla quiete.
In caso di motivato parere negativo (parzialmente o in toto), il Sindaco valuterà la sussistenza o meno dei presupposti di regolamento per il diniego alla richiesta.
Le licenze sono annuali o stagionali.
Non è consentita la conversione di licenze stagionali in licenze annuali.
Per l'uso d'apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla, l'età minima è di 14 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.
Per i giochi rimanenti l'età minima è di 16 anni, fatto salvo il caso in mai i minori siano accom¬pagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.
Art. 3
Non potrà essere rilasciata una nuova licenza, o l'autorizzazione al trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri 50 lineari da scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali, case di riposo o simili. Inoltre per l'installazione in locali facenti parte di complessi condominiali, il rilascio della Licenza sarà subordinata all'esibizione del nulla-osta rilasciato nei modi di Legge dall'assemblea condominiale. Infine non potrà essere rilasciala una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l’esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 50 da altra sala attrazioni.
La superficie occupata dai giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di ordine ed inco¬lumità pubblica, non potrà superare il 60% della superficie utile del locale (escluso cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).
La superficie di un eventuale esercizio di somministrazione alimenti e bevande di tipologia "C", così come definito dalla vigente legislazione, posto all'interno della sala giochi, viene conteggiata nel 60% della superficie occupata dai giochi e non può superarne il 25%. In ogni caso non potrà superare i 15 mq. in Centro Storico e i 23 mq. nel restante territorio comunale. Resta fermo che la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.
Art. 4
Per il subingresso nella titolarità dell’esercizio si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa commerciale vigente.
Art. 5
Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi, anche tenuto conto della collocazione delle stesse in complessi residenziali o meno.
Con la stessa ordinanza potranno essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e dell'anno ed in relazione alla collocazione di cui sopra, nonché per l’utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali.
Art. 6
Per il rilascio di una nuova licenza o per il trasferimento dell'esercizio, va presentata domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l'interessato dovrà, tra gli altri elementi di legge, specificare la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.
Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (superficie, distanza, ecc.) nonché delle ulteriori condizioni:
a) la disponibilità dei locali, dei quali si dovrà fornire una pianta planovolumetrica in scala 1:100 e un estratto di zona 1:2000 del PRG;
b) la idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e della conforme destinazione d'uso;
c) l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
d) l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 e 6 della legge n. 447/95 dal DPCM 05.12.1997 ("Determinazione dei requisiti acustici patii iati degli edifici'');
e) l'elenco dei diversi tipi di giochi ed attrezzature utilizzate, specificandone il numero ed allegando il relativo regolamento.
Prima di emettere il provvedimento favorevole all'interessato, il Sindaco acquisisce da quest'ultimo la documentazione relativa a quanto dichiarato, prodotta anche nella forma della certificazione di Tecnico abilitato;
Qualora il trasferimento sia richiesto per cause di forza maggiore, questo può essere autorizzato anche in deroga alle superficie minima prevista dall'art. 3.
Si considerano cause di forza maggiore lo sfratto dichiarato con sentenza divenuta esecutiva per motivi non imputabili al conduttore e l’inagibilità dichiarata dall'Autorità pubblica.
Del rilascio della licenza il Sindaco dà notizia ai competenti Settori dell'amministrazione (Edilizia Privata, Polizia Municipale, ecc.), ai Comandi esistenti sul territorio delle altre Forze di Polizia dello Stato, all’AUSL e ad altri Uffici od Enti competenti.
Art. 7
Fatto salvo che con Ordinanza annuale del Sindaco si disponga altrimenti circa i rinnovi delle autorizzazioni di "polizia", le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
Art. 8
Ai sensi del presente regolamento, l'installazione di apparecchi da gioco è consentita anche presso i pubblici esercizi, previa autorizzazione da richiedersi al Sindaco. Detta installazione è regolata dell'art. 19, punto 5, del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, nonché dall'art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dal relativo regolamento.
Tuttavia, senza autorizzazione per l'apertura di una sala attrazioni, non si possono installare presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi alberghieri, complessi ricettivi o complementari a carattere turistico sociale alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, spacci di enti collettivi e assistenziali, circoli privati, ecc.) più di 4 (quattro) apparecchi da gioco in totale.
Sono esclusi dal limite di cui sopra i bigliardi, ed il juke-box.
L'ammissione al gioco dei minori, o l'uso da parte di questi ultimi delle apparecchiature di gioco è regolamentato dal precedente art. 2).
Art. 9
Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comprese quelle previste dall'art. 8), sono confermate. Le domande di rilascio di licenze nuove di trasferimento, in Istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita negli art. 2, 3, 4 del presente regolamento.
Art. 10
Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773, e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dalle altre vigenti leggi.
Nel caso di recidiva di violazione dell'ordinanza prevista dall'art. 5) del presente regolamento, dovrà essere disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell'esercizio fino a giorni 15 (quindici).
Art. 11
È consentita la rappresentanza, secondo le norme vigenti.
Il preposto rappresentante dovrà presentare apposita istanza per ottenere specifica autorizzazione, allegando atto da cui risulti il consenso del titolare.
Art. 12
Tutte le norme contenute nel presente regolamento che risultassero in palese contrasto con vigenti Leggi e Regolamenti sono da considerare tacitamente abrogate.
Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari Comunali esistenti in materia.