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Merci confiscate

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REGOLAMENTO DESTINAZIONE ATTREZZATURE E MERCI SEQUESTRATE E/O CONFISCATE

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 28/07/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - NORMATIVA DI RIEFRIMENTO
1. Legge 4 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
2. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.
3. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Legge Regione Abruzzo 30 agosto 2016, n. 30, Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
5. Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11, nuove norme in materia di commercio.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. In sede di accertamento di illecito l'organo accertatore provvede a porre in atto il sequestro cautelare (amministrativo) e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di natura penale ove il fatto costituisca reato, trasmette copia anche del relativo verbale all'autorità amministrativa competente per materia la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con ordinanza ingiunzione dispone la confisca amministrativa, nel rispetto delle disposizioni della legge 4 novembre 1981 n. 689 {Modifiche al sistema penale) e relative norme di attuazione, tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 27, comma 3, della L.R. n. 30 del 2016;
2. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, la stessa autorità amministrativa provvede sulle cose confiscate con apposita ordinanza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3 - DEFINIZIONI
1. Organo accertatore: Soggetto che contesta la violazione.
2. Autorità amministrativa competente a disporre della confisca amministrativa: Responsabile del procedimento.
3. Soggetti assistenziali o di beneficenza: Soggetti con tali vocazioni individuati dal Settore comunale competente.
4. Settore comunale competente ad individuare i soggetti assistenziali o di beneficenza: Affari Generali, Servizi sociali.

TITOLO II - METODO DECISIONALE/OPERATIVO

Articolo 4 - FORMA SEMPLIFICATA PER LA REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DEL SEQUESTRO
1. II pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:
a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tecnologie e senza l'obbligo di indicarne il numero:
1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli scarpe e simili) e prodotti per la cura della persona;
2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);
3) bigiotteria (collane, braccialetti, anello, orologi e simili);
4) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);
5) altro;
b) il verbale deve dare atto del valore complessivo stimato in Euro delle merci sequestrate;
c) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede.
Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero del verbale di sequestro, la data e il luogo del sequestro. Qualora non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.
2. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato ed integro.

Articolo 5 - VALORE DEL MATERIALE CONFISCATO
1. AI fine di decidere sulla destinazione delle cose confiscate si considera un valore di riferimento pari ad Euro 1.500,00 per prodotti alimentari ovvero di Euro 1.000,00 per prodotti non alimentari.

Articolo 6 - ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI
1. Il competente settore comunale con proprio provvedimento individua annualmente l'elenco dei soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle eventuali modalità di consegna.

Articolo 7 - DISTRUZIONE
1. Si procede alla distruzione nel caso di alimenti o altra merce per cui le operazioni di recupero risultino più onerose delle operazioni di distruzione, o nel caso di prodotti rapidamente reperibili.                                                                                                                                                                                                                       2. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, presso un centro di raccolta comunale alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o da persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede.
Copia del verbale viene trasmessa al responsabile del procedimento.

Articolo 8 - DEVOLUZIONE IN BENEFICENZA
1. Si procede alla devoluzione in beneficenza nel caso in cui il valore dei beni oggetto di confisca non sia superiore ad Euro 1.500,00 per prodotti alimentari ovvero ad Euro 1.000,00 se non alimentari.
2. Il competente settore comunale individua i soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle modalità di consegna.
3. Il principio secondo il quale viene scelto il Soggetto al quale consegnare il materiale confiscato è stabilito dal settore comunale di cui al comma precedente ed è lo stesso settore a comunicarlo al responsabile del procedimento in seguito a precisa e specifica richiesta.
4. I generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione od alla vendita dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere.
5. I destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza.
6. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal Responsabile del procedimento. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.
7. L'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.
8. La merce devoluta non potrà in alcun modo essere rivenduta.

Articolo 9 - VENDITA
1. Nel caso in cui il valore del materiale confiscato sia superiore ad Euro 1.500,00 per prodotti alimentari ovvero ad Euro 1.000,00 se non alimentari, il responsabile del procedimento procede alla vendita attraverso le procedure previste da norme legislative e regolamentari, con espressa indicazione della destinazione dei proventi che comunque devono mirare al conseguimento di fini istituzionali.
2. A seguito dell’esito infruttuoso della procedura di vendita si può procedere alla devoluzione di cui all’art. 8.

Articolo 10 - MERCE ABBANDONATA DAL TRASGRESSORE
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, l'organo accertatore procede applicando le disposizioni sulle cose ritrovate.

Articolo 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del settore commercio/polizia amministrativa.
2. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, si può procedere alla distruzione o alla devoluzione secondo le procedure indicate dall’art. 8.

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12 - NORME TRANSITORIE E FINorme transitorie e finali
1. Il presente regolamento diventa esecutivo con l’entrata in vigore della deliberazione che lo approva.
2. Le presenti norme si applicano, per quanto possibile, ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
3. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti avente natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

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