REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI BARBIERE (ACCONCIATORE PER UOMO), PARRUCCHIERE UOMO/DONNA, ESTETISTA
approvato con delibera C.C. 17 del 28/03/2001
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Oggetto del presente regolamento è la disciplina in tutto il territorio Comunale delle attività di barbiere, acconciatore per uomo, per donna o unisex, parrucchiere per uomo/donna ed estetista, ovunque esse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitali, anche a titolo gratuito, con le forme fissate dalla Legge 14/02/1963 n. 161, così modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142.
Art. 2 - Obbligo di autorizzazione
Chiunque intenda esercitare, all'interno del territorio Comunale, le attività indicate nel precedente art. 1, dovrà essere munito di apposita autorizzazione che verrà rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui al successivo art. 10.
Art. 3 - Attività di estetista
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo, prevalente e/o esclusivo, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti.
Art. 4 - Concessione dell'autorizzazione
Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, l'interessato dovrà presentare al Sindaco, su competente carta bollata, un'apposita domanda nella quale siano obbligatoriamente indicati:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, l'attuale residenza anagrafica, codice fiscale e/o partita Iva, trattandosi di persona fisica;
b) Esatta ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita Dea, trattandosi di persona giuridica. In questo caso bisognerà indicare anche, obbligatoriamente, le generalità complete del Legale rappresentante della società e/o, nel caso di imprese societarie diverse da quelle previste all'art. 3 della Legge 08/08/1985 n. 443, della persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
c) L’esatto indirizzo del luogo in cui l'attività verrà esercitata;
d) La destinazione d'uso dei locali in cui l'attività stessa verrà esercitata. Qualora si intendesse svolgere l'attività nei locali componenti l'unità abitativa del richiedente, o in un locale di pertinenza della stessa, questi locali dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie in vigore.
Art. 5 - Diniego dell'autorizzazione
L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione dovrà sempre essere motivato e comunicato ali' interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro il provvedimento di diniego del Sindaco al rilascio dell'autorizzazione è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.
Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 4, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Certificato della Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante la qualificazione professionale del richiedente;
b) Planimetria del locale, con scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato.
Art. 7 - Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione
Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'accertamento:
a) Del compimento del diciottesimo anno di età del richiedente;
b) Della regolare costituzione della società;
c) Dell' avvenuta iscrizione al registro delle imprese;
d) Del rilascio del certificato di idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario;
e) Della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare oppure del direttore dell'azienda ovvero, quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge 08/08/1985 n. 443, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
f) Della verifica della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in conformità del successivo art. 19, da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.
Art. 8 - Decadenza dall'esercizio delle attività artigiane
I titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento decadono dal diritto di esercitare le attività autorizzate per il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
Si considerano egualmente decaduti dal diritto di esercitare l'attività autorizzata tutti i titolari di autorizzazione che non attivino l'esercizio entro 180 giorni dalla notifica della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno sottoposti dal Sindaco alla Commissione Comunale per le valutazioni del caso.
Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione
La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni, debitamente motivata, dovrà essere comunicata al Sindaco che provvederà ad informarne la Commissione Comunale di cui al successivo art. 10.
Il Sindaco, sentita la Commissione, può revocare l'autorizzazione qualora il titolare sospenda l'attività artigianale per un periodo superiore a 6 mesi senza aver provveduto alla comunicazione di cui al precedente comma.
Art. 10 - Commissione Comunale Consultiva (ABROGATO)
La commissione Comunale, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, in virtù dell'art. 2 della Legge 25/03/1993 n. 81 rimane in carica 5 anni in analogia al Consiglio Comunale. La stessa, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:
a) Dal Responsabile del Distretto Sanitario di Base;
b) Da tre rappresentanti delle categorie artigianali più rappresentative;
c) Da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
d) Da un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
e) Dal Comandante della Polizia Municipale.
La commissione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate con il voto della maggioranza dei membri presenti.
Il responsabile dell'Ufficio Commercio, Artigianato e Polizia Amministrativa, esercita sempre le funzioni di Segretario di Commissione.
Art. 11 - Convocazione della Commissione ed Ordine del giorno
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui al precedente art. 10, convoca ogni riunione dandone a tutti i componenti preavviso scritto di minimo otto giorni.
Detto preavviso oltre a contenere le indicazioni circa la data, il luogo e l'ora di convocazione della commissione, dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione convocata; quest'ultimo potrà essere modificato soltanto in presenza, e con il consenso unanime, di tutti i membri della Commissione stessa.
Art. 12 - Attività unisex
Alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari degli esercizi esistenti ed esercitanti l'attività di barbiere o parrucchiere uomo/donna, su loro richiesta ed a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale, potranno ottenere il rilascio dell'autorizzazione per dette qualifiche in deroga al rispetto delle distanze previste dal successivo art. 18.
Le attività unisex esistenti, qualora necessario, dovranno adeguare i locali e le attrezzature alle vigenti norme igienico-sanitarie.
Art. 13 - Libretto d'idoneità sanitaria
Tutto il personale addetto alle attività disciplinate dal presente regolamento, anche se in qualità di apprendisti e/o studenti; dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da sottoporre a vidimazione annuale dei competenti uffici A.S.L.
Al titolare dell'attività e/o al conduttore della stessa spetterà l'onere della conservazione sul posto di lavoro dei libretti di idoneità sanitaria di tutto il personale, con l'obbligo di esibirli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 14 - Conduzione igienica dell'attività
Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con i mezzi suggeriti, e/o approvati, dai competenti Uffici della A.S.L.;
b) Gli attrezzi da taglio (rasoi, forbici ecc.) devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante, ovvero sterilizzati con apparecchiature riconosciute idonee allo scopo dai competenti Uffici della A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile o su altra carta sulla quale sia stata cosparsa un'idonea sostanza disinfettante in polvere;
c) Nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone nonché essere abbondantemente disinfettata;
d) Dopo la rasatura della barba deve essere sempre assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei disinfettanti;
e) Per spargere talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore; è proibito in ogni caso l'uso di piumini e dei preparati essiccatori (allume ecc);
f) Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio; Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere tenuti sempre con la massima pulizia nonché, ove la loro natura lo richieda, accuratamente disinfettati;
g) Tinture fissative ed altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche e/o nocive alla salute; le tinture inoltre dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modificazioni e/o integrazioni;
h) Coloro che intendano effettuare il servizio a domicilio dovranno recarsi dai clienti con gli strumenti e gli attrezzi necessari contenuti in un'idonea valigetta che assicuri il rispetto delle norme igieniche sopra elencate;
i) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti e/o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose, se non addirittura nocive, per la salute potranno essere effettuati esclusivamente in quegli ambienti dotati di un sistema di ventilazione tale da consentire un rapido ed abbondante ricambio dell'aria nonché la purificazione della stessa;
j) Negli ambienti dove avviene l'applicazione e/o l'uso di sostanze infiammabili, o comunque di liquidi che possano essere considerati tali, deve essere sempre vietato tenere accese fiamme vive e/o comunque fumare;
k) Il titolare dell'esercizio, o il suo dipendente, che nell'esercizio dell'attività venisse a conoscenza di casi, o focolai sospetti, di malattie infettive è tenuto a farne segnalazione ai competenti Uffici della A.S.L.; lo stesso obbligo vale nel caso si venisse a conoscenza di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture e/o altri prodotti di cosmesi.
Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari dei locali
I locali di nuova apertura destinati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, dovranno avere una superficie, minima idonea all'attività richiesta; un'altezza conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale di igiene in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi; essere ben illuminati ed arieggiati; essere dotati, quando dalle aperture esistenti si possa desumere un'insufficiente aerazione dei locali, di un dispositivo automatico (meccanico, elettrico o elettronico che sia) per il ricambio dell'aria nonché la purificazione della stessa (condizionatori d'aria e/o apparecchiature similari).
I predetti locali dovranno essere dotati di bagni e di antibagni; il tutto con pavimenti e pareti lavabili ed impermeabili, per un'altezza minima di mt. 1,50 dal suolo (preferibilmente mediante l'applicazione di rivestimenti di mattonelle di gres porcellanato). Gli antibagni dovranno essere dotati almeno di un lavandino, con acqua corrente potabile, munito dei comandi e degli accessori previsti dalla normativa vigente in materia. E ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno sempre alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
In tutti i locali, sia quelli esistenti che quelli di nuova apertura, dovranno esistere lavandini fissi di maiolica, o altro materiale similare, nella misura di uno per ogni postazione di lavoro; detti lavandini dovranno essere dotati di acqua corrente, sia calda che fredda, per l'uso diretto dei clienti nonché per le operazioni consentite di pulizia delle attrezzature. Tali lavandini dovranno essere provvisti di idoneo sistema di scarico delle acque reflue; in nessun caso queste ultime potranno essere riversate al suolo, tantomeno su quello pubblico.
In tutti i locali, sia quelli esistenti che quelli di nuova apertura, ivi compresi i locali considerati accessori degli stessi, i pavimenti e le pareti, per un altezza minima di mt. 1,50 dal suolo, dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.
Art. 16 - Arredamenti, attrezzature e dotazione degli esercizi
Tutti gli esercizi relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere dotati di una cassetta a chiusura ermetica, lavabile e disinfettabile, atta a contenere la biancheria usata, di un armadio ad ante per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta per la raccolta giornaliera delle immondizie.
Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa ed efficace pulizia giornaliera nonché una periodica disinfezione.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per
essere cambiata dopo ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione
importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta dei pronto soccorso.
Gli esercizi devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
Art. 17 - Uso dei guanti per trattamenti speciali
È fatto obbligo dell'uso dei guanti a tutto il personale che adopera cosmetici, od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. n. 1938 del 30/10/1924, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati; nei prodotti in questione il contenuto di acido tioglicolico non deve superare il valore del 6%.
Art. 18 - Distanza minima tra esercizi similari
Sono prescritte distanze minime fra gli esercizi similari disciplinati dal presente regolamento.
Si definisce distanza minima quella distanza che intercorre fra due esercizi similari; la stessa viene misurata dall'asse centrale dell'attivando esercizio secondo il percorso pedonale più breve, in linea retta (perpendicolare e/o parallela all'asse della strada) e su strade pubbliche, per recarsi da un esercizio all’altro.
Qualora l'esercizio da attivare sia ubicato all'interno di un edificio, la distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso principale dell'edificio stesso.
Art. 19 - Ubicazione degli esercizi
La distanza minima fra un esercizio da attivare, e per il quale è stata richiesta l'autorizzazione, e quello similare più vicino e già autorizzato, viene stabilita in mt. 70, misurati ai sensi del precedente art. 18.
La stessa distanza dovrà esistere anche fra esercizi con attività specifica di uomo o donna con altre che svolgono quella congiunta uomo/donna (unisex).
Gli esercizi esistenti e/o attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo delle distanze minime previste dal presente articolo.
Gli esercizi possono essere autorizzati in locali posti all'interno dell'abitazione dell'esercente qualora quest'ultimo autorizzi, incondizionatamente, nei locali stessi i controlli da parte delle autorità competenti e degli organi preposti alla vigilanza in materia; inoltre il richiedente dovrà uniformarsi ai requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 7.
Art. 20 - Trasferimento dell’esercizio
Tutti coloro che intendono trasferire il proprio esercizio all'interno del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata solo a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 10. Tale prescrizione vale anche per trasferimenti in locali posti sulla stessa strada ma con diverso numero civico.
Limitatamente agli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la distanza minima da rispettare in caso di trasferimento dell’esercizio stesso viene fissata in metri 50, sempre misurati ai sensi del precedente art. 18.
Le domande di cui al presente articolo, che non saranno soggette al parere della Commissione comunale, dovranno essere indirizzate, in competente carta bollata, al Sindaco e contenere, oltre ai dati indicati nel precedente art. 6, in quanto non fossero già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni previste per il rispetto delle norme tecniche nonché di quelle igienico-sanitarie.
Art. 21 - Subingresso
Il subingresso per atto fra vivi, o a causa di morte, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio al subentrante e che quest'ultimo sia regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane.
Il subentrante per atto fra vivi, non iscritto all'albo delle imprese artigiane alla data del trasferimento dell'esercizio, potrà iniziare l'attività artigianale solo dopo aver ottenuto la predetta iscrizione e, di conseguenza, l'autorizzazione comunale.
Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel predetto albo alla data di acquisizione del titolo, potrà iniziare l'attività artigianale solo dopo aver richiesto l'iscrizione all'albo stesso nonché il rilascio dell'autorizzazione comunale. Qualora, entro un anno dalla data predetta, non ottenga l'autorizzazione richiesta decadrà dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato del Sindaco quando tale ritardo non risulti imputabile al richiedente stesso.
Nel caso in cui avvenga il trasferimento della gestione di un esercizio, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività artigianale qualora non richieda la prescritta autorizzazione comunale e/o non inizi l'attività entro 180 giorni dalla data di concessione della gestione stessa.
L'autorizzazione rilasciata per i motivi di al precedente comma, sarà valida per tutta la durata della gestione dell'esercizio decadendo, automaticamente, alla data in cui avrà termine la gestione stessa.
Nei casi di subingresso disciplinati dal presente articolo il nuovo titolare sarà esonerato dall'obbligo delle distanze minime previste dai predenti articoli 18 e 19.
Art. 22 - Cessazioni dell’attività
Salvo quanto previsto dal precedente art. 21, le cessazioni dell'attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere comunicate per iscritto al Sindaco che ne informerà tempestivamente la Commissione Comunale di cui al precedente art. 10.
Art. 23 - Orario di apertura e chiusura
È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di osservare gli orari d'apertura e chiusura degli esercizi, nonché turno di riposo settimanale, che verranno stabiliti dalle Autorità Comunali, sentite le proposte delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
Art. 24 - Tariffe in vigore
È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di esporre un tariffario aggiornato, recante le tariffe applicate, in modo ben visibile al pubblico.
Art. 25 - Norme di richiamo
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si considerano valide, in quanto applicabili, le norme contenute nelle Leggi e nei Regolamenti generali in vigore, ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge 14/02/1963 n. 161, così modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142, nonché quelle contenute nel TU. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 26 - Norme transitorie
Le autorizzazioni per l'attività di estetista, nelle more dell'emanazione delle norme di programmazione regionale previste dall'art. 5 della legge 04/01/1990 n. 1, saranno rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti della stessa Legge.
Art. 27 - Sanzioni
Le violazioni accertate alle norme del presente regolamento, quando non rivestano carattere di reato perseguibile ai sensi del Codice Penale e/o non siano diversamente sanzionate da altre Leggi e/o Regolamenti generali, saranno punite con una Sanzione Amministrativa da un minimo di Lire 100.000 (centomila) ad un massimo di Lire 1.000.000 (un milione).
In caso di particolare gravità e/o di recidiva nella stessa violazione nell'arco di un anno dall'accertamento di quella precedente, il Sindaco applica la Sanzione Accessoria consistente nell’ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo minimo di due giorni fino ad un massimo di venti giorni.
Il Sindaco Ordina la cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento che vengano esercitate senza il rilascio della prescritta autorizzazione, disponendo la chiusura coattiva dell'esercizio nei confronti di chiunque non ottemperi all'Ordinanza di chiusura entro tre giorni dalla data della notificazione dell'Ordinanza stessa.
Art. 28 - Abrogazioni ed entrata in vigore del Regolamento
Tutte le norme contenute nel presente regolamento che risultassero in palese contrasto con vigenti Leggi e Regolamenti sono da considerare tacitamente abrogate.
Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari Comunali esistenti in materia.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo il controllo e l'approvazione degli organi competenti nonché dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.