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REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

approvato con delibera C.C. 3 del 08/03/2007

*modificato con delibera C.C. 19 del 29/03/2007

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997 n. 449 come modificato dall’art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998 n. 191, dall’art. 1 D.Leg.vo 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO
1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Popoli ai sensi del D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Popoli, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti, soggetti all’IRPEF.
ART. 4 – ALIQUOTA ANNO 2007
1. L’aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,60 punti percentuali.

ART. 5 – VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA*
1. Per gli anni successivi il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, può variare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio considerato, le predette aliquote nel limite delle normative vigenti. In assenza di provvedimenti è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio. La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell’aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ART. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Alla gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, provvederà il Responsabile del Servizio Tributi dell’Ente.

ART. 7 – SANZIONI E INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinanti dai D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8 – EFFICACIA
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 48, il 1 gennaio 2007.

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