REGOLAMENTO ECONOMATO
approvato con delibera C.C. 61/85
* modificato con delibera G.M. 804/85
**modificato con delibera G.M. 47/87
***modificato con delibera C.C. 96/94
ART. 1
È istituito in questo Comune il servizio di Economato in conformità dell’art. 293 della Legge comunale e provinciale T.U. 8 marzo 1934 n. 383 e degli articoli 215, 216, 217 e 218 del regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 297.
ART. 2
Il servizio di Economato è affidato con deliberazione del Consiglio Comunale a un applicato di segreteria con funzioni di Economo.
ART. 3
L’Economo quale gestore dei fondi comunali, è considerato contabile e quindi soggetto alla giurisdizione amministrativa ed alle conseguenti responsabilità ai sensi dell’art. 251 della Legge comunale e provinciale.
ART. 4
Prima di assumere l’ufficio l’Economo deve, ai sensi del penultimo comma dell’art. 215 del su citato regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale, prestare una cauzione di lire 50.000 con libretto della Cassa postale di risparmio vincolato al Comune, od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Alla cauzione reale può sostituirsi una fidejussione di persona solvibile, mediante apposita obbligazione scritta, da accertarsi con speciale deliberazione della Giunta Municipale da rendersi esecutiva nelle forme di legge.
ART. 5
All’incaricato del servizio di Economato verrà corrisposto un assegno annuo di L. 20.000, soggetto alle trattenute di legge.
ART. 6
L’Economo di regola provvede:
ALLA RISCOSSIONE:
1) di piccole rendite patrimoniali occasionali;
2) dei diritti di visita tecnica o sanitaria dovuti dai proprietari di case di nuova costruzione;
3) dei diritti dovuti mediante segnatasse, targhette, ecc.;
4) delle oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
5) dei proventi derivanti dalla vendita di oggetti e mobili dichiarati fuori uso e di materiale scarto di magazzino;
6) di tutti quei proventi che per entità o natura non possano essere agevolmente introitati direttamente in Tesoreria con reversale al nome del debitore;
AL PAGAMENTO:
1) delle minute spese di ufficio e postali;
2) delle piccole spese di manutenzione mobili degli uffici, delle scuole e degli stabilimenti comunali, e per le quali data l’urgenza, non sia possibile attendere la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale o del Consiglio, a seconda della rispettiva competenza;
3) delle paghe degli operai, piccole note e fatture per servizi urgenti ed in economia;
4) delle spese dipendenti da servizi dello Stato affidati ai Comuni, quali gli alloggi e le somministrazioni militari, i trasporti indigenti, invio esposti al Brefotrofio, rimpatri con foglio di via obbligatorio, ecc.;
5) delle spese di trasporti infermi poveri e di alienati;
6) delle spese d’urgenza in caso di epidemie, infortuni, malattie contagiose, isolamento di famiglie e simili;
***7) delle spese per premi assicurativi a carico dell’Ente, limitatamente alla differenza dovuta per adeguamento del premio derivante da disposizioni legislative e/o provvedimenti CIP;
8) delle spese telefoniche;
9) delle spese metano-città;
10) delle spese per carburanti e lubrificanti automezzi e motomezzi di proprietà comunale e relativa manutenzione. Pagamento tasse di circolazione;
11) delle spese combustibile per impianti di riscaldamento;
ALLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
1) tenuta degli inventari comunali;
2) custodia dei magazzini comunali, del materiale occorrente agli uffici (stampati, cancelleria, ecc.), del materiale scolastico;
3) custodia e gestione degli oggetti ritrovati.
ART. 6 BIS
Stabilisce che gli acquisti e le forniture che rivestono carattere di particolare urgenza ovvero abbiano natura di minuta spesa possono essere disposti direttamente dal Sindaco quando ciascun impegno non superi l’importo di L. 200.000, IVA compresa, e si tratta comunque di spesa obbligatoria, ovvero relativa a servizi d’istituto.
ART. 6 TER
L’importo di ciascuna fattura o nota di spesa derivante da legge, contratto, impegni legalmente assunti e da sentenze del Giudice Ordinario o Amministrativo, divenute definitive, non possono superare l’importo di L. 1.000.000.
SERVIZIO PARTCOLARE DI CASSA
ART. 7
Per le riscossioni di cui al precedente art. 6 l’Economo dovrà, tenere:
a) un registro generale;
b) tanti bollettari separati, a matrice, quanti sono i servizi affidati.
Il registro sarà vidimato dal Sindaco in ogni mezzo foglio; ciascun bollettario sarà pure vidimato dal Sindaco sul frontespizio od in calce alla prima matrice con l’indicazione del numero delle bollette che lo compongono.
ART. 8
Alla fine di ciascun trimestre il registro generale delle riscossioni ed i bollettari saranno presentati al Ragioniere per il controllo, ed il conseguente versamento delle riscossioni nella cassa comunale, mediante reversali con imputazione ai rispettivi articoli di entrata del bilancio.
ART. 9
Per far fronte ai pagamenti di cui all’art. 6 verrà fatto all’Economo in principio di esercizio un’anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno di un trimestre e comunque non eccedente complessivamente le L. 250.000, imputando il relativo mandato alle partite di giro.
L’anticipazione non potrà superare L. 10.000.000 (cinque milioni) per bimestre, imputando il relativo mandato alle partite di giro, con decorrenza anno 1987.
ART. 10
L’Economo dovrà pure tenere apposito registro di entrata e di uscita per annotarvi l’anticipazione ed i successivi rimborsi nonché i pagamenti effettuati in relazione all’anticipazione ed ai rimborsi anzidetti.
ART. 11
Qualora per urgenti ed occasionali necessità l’Amministrazione comunale ritenesse opportuno di affidare all’Economo pagamenti riguardanti lavori in economia, sulla base dello speciale regolamento, ed in particolare per le paghe di note o settimanali agli operai, verrà stabilito dalla Giunta Municipale l’ammontare delle anticipazioni da fare all’Economo, con imputazione ai singoli articoli del bilancio. In tal caso si dovranno aprire, nell’apposito registro di cui all’art. 10, conti separati intestati ai singoli servizi speciali.
ART. 12
I mandati delle anticipazioni all’Economo dovranno contenere l’indicazione dell’oggetto pel quale l’anticipazione viene fatta, se cioè per il servizio di Economato in genere, oppure per servizi speciali indicando quali. Tali mandati sono esenti da tassa di bollo.
ART. 13
Per i pagamenti da effettuarsi sulle anticipazioni l’Economo provvederà con buoni staccati da un bollettario a matrice, firmato dal Sindaco e dal Ragioniere-Segretario.
Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione al quale si riferisce, l’importo e l’oggetto della spesa, e la persona del creditore. L’ammontare dei buoni per ciascun mandato di anticipazione non può superare l’importo del mandato stesso. Se questo sia esaurito, si provvede con una nuova anticipazione.
ART. 14
All’esaurimento dell’anticipazione ed in ogni caso entro i primi 10 giorni di ogni bimestre, l’Economo deve presentare il rendiconto, corredato di tutti i documenti giustificativi delle spese eseguite.
RENDICONTO
ART. 15
Cessata la causa dell’anticipazione ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre o quando lo richieda il Sindaco, l’Economo presenterà il rendiconto corredato di tutti i buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti.
Tale rendiconto dovrà essere distinto per ogni servizio ed articolo del bilancio.
ART. 16
Riconosciuto regolare il rendiconto, dopo il controllo del Ragioniere, verrà dalla Giunta Municipale disposta la liquidazione delle spese, con regolare deliberazione da rendersi esecutiva nelle forme di legge. Successivamente si provvederà all’emissione dei mandati di rimborso all’Economo da imputarsi in bilancio, all’articolo proprio della spesa relativa, e ciò indipendentemente dall’anticipazione fatta, che per tal modo resterà invariata.
ART. 17
Alla fine dell’esercizio, liquidate tutte le spese ed eseguiti tutti i rimborsi relativi, l’Economo verserà nella Cassa comunale le anticipazioni ricevute mediante reversali d’importo eguale alla somma anticipata, imputando le reversali stesse alle partite di giro in corrispondenza a quelle iscritte nella parte spesa, giusta il precedente art. 8 del presente regolamento.
MANUTENZIONE DEI MOBILI – INVENTARI
ART. 18
L’Economo è consegnatario di tutti i mobili ed oggetti vari affidati alla sua custodia, e come tale ne risponde unitamente agli altri eventuali consegnatari. Egli non potrà farne uso diverso da quello pel quale i vari oggetti furono acquistati.
ART. 19
L’Economo ha stretto obbligo di vigilare attivamente sulla manutenzione e conservazione di tutti i mobili di proprietà comunale, nonché di riferire di volta in volta al Sindaco, per i provvedimenti del caso, sui guasti sulle perdite che dovessero eventualmente verificarsi, denunciando in pari tempo i responsabili.
ART. 20
L’Economo deve tenere al corrente gli inventari dei beni mobili ed altri titoli del Comune, secondo le norme prescritte dall’art. 175 del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale e relative istruzioni rimanendone responsabile unitamente alle persone indicate nell’art. 289 della legge comunale e provinciale T.U. 03/03/1934 n. 383.
STAMPATI – CANCELLERIA – MATERIALE SCOLASTICO ecc.
ART. 21
L’Economo terrà in consegna, ordinatamente, tutti gli stampati, oggetti di cancelleria, materiale scolastico ed oggetti vari acquistati dal Comune, e ne effettuerà la distribuzione agli uffici e stabilimenti comunali, dietro buoni vistati dal Sindaco.
Degli oggetti ricevuti in consegna od acquistati e della loro distribuzione, l’Economo dovrà prender nota in appositi registri di carico e scarico, vidimati dal Sindaco in ogni mezzo foglio. Da tali registri dovranno risultare, in ogni momento, quali stampati, oggetti, materiali mancano, e quali sono tuttora disponibili.
OGGETTI DI VALORE RITROVATI
ART. 22
Devono essere ricevuti in custodia dall’Economo gli oggetti ed i valori ritrovati, dei quali non può essere fatto un uso diverso da quello pel quale vennero a lui affidati, osservati gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili a norma delle relative disposizioni del Codice Civile (art. 927 e seguenti).
ART. 23
Ogni deposito si farà constare mediante apposito verbale e così pure ogni consegna al proprietario e riconsegna al ritrovatore.
Gli oggetti ed i valori saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico. Tale documento porterà anche le indicazioni delle pubblicazioni prescritte, delle consegne e riconsegne a chi di diritto, osservate le disposizioni del Codice Civile.
ART. 24
Qualora per la conservazione delle cose occorra sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta dall’Economo, il quale farà oggetto di apposita contabilità, conservando le relative pezze giustificative.