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Imposta di pubblicità

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REGOLAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

approvato con delibera C.C. 58 del 28/06/1994

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. II presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo l del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO
1. II servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comu¬nale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente arti¬colo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno pre¬dente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
a) l'organizzazione del personale;
b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno ess¬ere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osserv¬ato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, di¬erse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da ili luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi Netto della pubblicità.

CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concession¬ario,
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinc¬hé sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è atto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art.12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art.14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture carat¬terizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromecca¬nico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art.14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni lu¬minose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO Ill - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
(Art 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in app¬licazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti",
2. II piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
a) il censimento degli impianti in atto;
b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9 TIPOLOGIE E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. II piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
a) N. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
b) N. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
c) N. 30 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
d) N. 20 impianti ai margini delle strade.

ART. 10 PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista alle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei re¬golamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debb¬ano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;
sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento rel¬ativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART. 11 RIMBORSO DI SPESE
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 20.000 così determinato:
a) Diritti di istruttoria (compresi i sopralluoghi) L. 15.000
b) Rimborso stampati L. 5.000
Tornano L. 20.000
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE
1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Co¬mune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – TARIFFE

ART. 13 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è coscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di so, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a tre¬!rito centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie compl¬essiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale testato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica solu¬zione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Re¬pubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui I'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in li è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme ver¬sate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15 PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pub¬iche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizi¬a ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFIC:O
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. II comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, pro¬cede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccoman¬data con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e I'ubicazione del mezzo pubblici¬tario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17 TARIFFE
1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le ridu¬zioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18 RIDUZIONI DELL'1MPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA
1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in rela¬zione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21 CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

ART. 21-bis MAGGIORAZIONI CONSENTITE Al COMUNI TURISTICI
1. In relazione al disposto dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs.15 novembre 1993, essendo questo comune inte¬ressato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art.15 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, per il periodo dal ……………. al ……………… viene applicata una maggiorazione del …….%.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22 DIVIETI GENERICI
1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l’art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 di¬cembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione dei codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 23 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA
1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 08,00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI
1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario sog¬giace alle seguenti limitazioni e divieti:
NESSUNA – Ma sotto il controllo del Comando di Polizia Municipale.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6, si applica, oltre al paga¬lento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente a quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ri¬tardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diven¬uti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguar¬danti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni l e Il del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 89, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'install¬azione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di 'ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai re¬sponsabili le spese sostenute.
3. II comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione egli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, 1 modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanz¬ia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative so¬prattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati poss¬ono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed ai miglio¬ramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano gener¬ale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizi¬one del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che rego¬lano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblica¬ne all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE
1. II presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

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