Comune di Popoli (Pe)

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)


Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 23/05/2014

CAPITOLO I - Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale) -
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Popoli in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art. 3 RISCOSSIONE
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
a) le aliquote e detrazioni IMU;
b) le aliquote e detrazioni della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati.
c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 5 DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs.n.507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del D.Lgs.n.22/1997 (TIA 1), o dall’articolo 238 del D.Lgs.n.152/2006(TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

Art. 6 MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quantocompatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge, 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio dell’esercizio successivo.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 8 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 9 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. La misura annua degli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 RIMBORSI
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al precedente articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 11 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO
1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 03.04.2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 25.06.2009 per l’assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II - IMU (Imposta municipale propria) -
Art. 13 OGGETTO
1. Il presente capitolo disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili.

Art. 14 ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA
1.Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo consiliare con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15 AREE FABBRICABILI
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 16 ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
2. L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L’imposta, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, non si applica:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs.n.504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 17 ESENZIONE AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITA’ SILVO PASTORALI
1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell’imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all’art. 15 della Legge n. 984/77.

Art. 18 ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 19 AGEVOLAZIONI
1. Il Comune può, con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU, stabilire annualmente ulteriori agevolazioni e/o detrazioni da applicarsi a specifiche fattispecie di immobili individuati nell’atto deliberativo.
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato.

Art. 20 RIDUZIONI
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.Lgs.n.42/2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l’emissione di un’ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell’IMU decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 21 MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 22 VERSAMENTI RATEALI DELL’IMPOSTA
1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00.
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 23 IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO III - TASI (Tributo sui servizi indivisibili) -
Art. 24 OGGETTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 25 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 26 ESCLUSIONI
1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 27 SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell’art. 1 , Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
5. L’occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 15 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 29. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Art. 28 BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 29 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Art. 30 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 731 della Legge n.147/2013 e s.m.i.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione, può stabilire l’applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, per l’abitazione principale e pertinenze della stessa; per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l’unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell’ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 31 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve);
b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
c) servizi di protezione civile;
d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
e) polizia municipale;
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli
ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 32 DICHIARAZIONI
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

Art. 33 SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Art. 34 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, Legge n.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

Art. 35 RISCOSSIONE
1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

CAPITOLO IV - TARI (Tassa sui rifiuti) -
Art. 36 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37 PRESUPPOSTO
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 38 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 39 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 40 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio:
Utenze domestiche
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
Utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 34 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 41 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

 

 
Categoria di attività % di abbattimento della superficie
Parrucchiere, barbiere, estetista 30%
Lavanderie 30%
Falegname 10%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 20%
Tipografie 30%
Distributori di carburante 30%
Case di soggiorno per anziani 20%

 

 

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 42 TARIFFA DEL TRIBUTO
1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 43 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita: dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 44 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 45 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 46 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell’Allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 47 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 48 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l’attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 49 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 59, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione
della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano collocato in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione
presentata ai sensi dell’art. 58. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:

 

 
a mq. a mq. componenti convenzionali
0 45 1
46 60 2
61 75 3
  76 e oltre 4

 

 

Art. 50 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza.
2. L’obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 59.
3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 61.

Art. 51 ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 59 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 52 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di interruzione dello stesso, per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti, per il periodo effettivo dell’interruzione, è ridotto in misura dell’80%.

Art. 53 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
1. Ai contribuenti TARI che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale, sito Contrada Santo Padre, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI.
2. L’incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l’anno successivo al conferimento.
3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell’arco dell’anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
4. L’ammontare dell’incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente per l’approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell’anno precedente.
5. Per poter usufruire dell’incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un’apposita tessera magnetica personale denominata “ECOCARD”, da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.

Art. 54 RIDUZIONE PER LE UTENZE INDUSTRIALI
1. Le utenze industriali che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo pari al 30%.
2. Relativamente a tali attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta una riduzione del 40% del tributo.
3. Al fine del calcolo delle suddette riduzioni, i titolari delle utenze industriali sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 55 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art.1, comma 659, della legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1.a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
2.a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune per più di sei mesi all’anno: riduzione del 30%;
3.a) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Art. 56 ESENZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI i locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Art. 57 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 58 TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs.n.504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 59 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali delle aree soggette.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell’anno, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Art. 60 RISCOSSIONE
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs.n.241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di settembre, novembre e gennaio dell’anno successivo, o in unica soluzione entro il mese di settembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs.n.504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 61 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 60, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel presente regolamento comunale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 62 IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 63 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 58, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179/182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicili della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge n.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 64 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.

Art. 65 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In mancanza di adempimento all’eventuale avviso di accertamento d’ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 66 NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della TARES. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall’interessato entro il termine del 30 giugno 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell’art. 49 del presente regolamento.

Art. 67 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1 TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

 

 
N.
Categorie - UTENZE DOMESTICHE
1 Nucleo familiare con 1 componente
2 Nucleo familiare con 2 componenti
3 Nucleo familiare con 3 componenti
4 Nucleo familiare con 4 componenti
5 Nucleo familiare con 5 componenti
6 Nucleo familiare con 6 o più componenti


TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Categorie attività - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 
N.
Descrizione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2 Cinematografi, teatri, sale giochi
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, B&B
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali, cliniche mediche specialistiche
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, manutenzione macchinari
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night-club
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