Comune di Popoli (Pe)

Tirocinio formativo e di orientamento

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

ART. 1
Il tirocinio formativo ha lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone, ed in particolare dei giovani, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

ART. 2
Il tirocinio formativo è rivolto, con precedenza per i residenti nel Comune di Popoli, a:
- Studenti che frequentano la scuola superiore;
- Allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- Giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle
- liste di mobilità;
- Cittadini stranieri;
- Giovani portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- Studenti universitari e neolaureati.

ART. 3
Il tirocinio ha una durata massima differente in base alla condizione scolastica e occupazionale del tirocinante ed è possibile svolgerlo anche in part-time:
• Non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
• Non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di formazione professionale;
• Non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
• Non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi
• al termine degli studi;
• Non superiore ai 18 mesi per persone svantaggiate (legge 381/91)
• Non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
• Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi della durata su indicata
.
ART. 4
Il tirocinio formativo può essere promosso da:
• Agenzie per l’impiego;
• Centri per l’Impiego;
• Università ed Istituti di istruzione Universitaria;
• Aziende per il diritto allo studio universitario;
• Provveditorato agli studi;
• Istituzioni scolastiche;
• Centri di formazione professionale o di orientamento;
• Comunità terapeutiche;
• Cooperative sociali;
• Servizio di inserimento lavorativo per disabili.

ART. 5
Il Comune può ospitare tirocinanti nella misura massima del 10% del personale in servizio;

ART. 6
Per ogni tirocinante il Comune designa un tutor con il compito di favorire lo svolgimento del tirocinio, contribuendo ad illustrare al tirocinante le modalità delle fasi lavorative e a supervisionarne l’attività sia lavorativa che formativa;

ART. 7
Il Tutor individuato dal soggetto promotore ha la funzione di controllare se il tirocinante svolga ciò che è indicato nel suo progetto formativo, intervenendo se insorgono problemi e prestando attività di orientamento.

ART. 8
I tirocini sono realizzati in base ad un’apposita convenzione stipulata tra l’Ente promotore ed il Comune, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento.
L’ente promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per il Comune di un’eventuale assunzione.
Al termine del tirocinio il Comune rilascia un certificato dell’esperienza svolta dal tirocinante.

ART. 9
LA CONVENZIONE è firmata rispettivamente dal soggetto promotore e dal Comune ospitante (legali rappresentanti) e viene trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, ed alle Rappresentanze sindacali;

ART. 10
Il progetto deve contenere informazioni relative a:
• Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
• Nominativo dei tutor rispettivamente indicati dal soggetto promotore e da Comune;
• Estremi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile;
• Durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
• Settore di inserimento;
• il Progetto deve essere trasmesso:
- alla Direzione Provinciale del Lavoro, ed alle Rappresentanze sindacali

ART. 11
Al termine del tirocinio è redatta una relazione a cura dei tutor nella quale dovrà essere indicata l’attività svolta dal tirocinante durante il periodo di tirocinio e le competenze professionali e trasversali acquisite durante l’esperienza.
Sulla base della suddetta relazione verrà rilasciata al tirocinante una certificazione, con valore di credito formativo.

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