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REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

approvato con delibera C.C. 17 del 27/03/2008

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1 - COMPETENZE DEL SETTORE FINANZIARIO
Nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme dello Statuto e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il “Settore Economico-Finanziario”, di cui all’art.153 del TUeell, è individuato con la ripartizione: a) bilancio e contabilità; b) economato; c) tributi; d) personale.
L'articolazione ed organizzazione del Servizio Finanziario è effettuata dalla Giunta Comunale, anche in fase di predisposizione del Peg.
I servizi di cui al precedente comma 1, comprendono, oltre al coordinamento dell'intera attività finanziaria del comune, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria, la contabilità finanziaria, la contabilità economica, il controllo di gestione, la contabilità del personale e previdenziale, la contabilità fiscale e l’Economato.

Art. 2 - RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Il Ragioniere Capo è il responsabile del settore finanziario. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono automaticamente esercitate dal sostituto, dallo stesso individuato. Spetta al Ragioniere Capo, in particolare:
- la vigilanza, controllo e coordinamento dell’attività finanziaria del Comune, nonchè la gestione per la parte di propria competenza;
- esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
- apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di cui all’art. 20 del presente Regolamento;
- effettuare per iscritto, segnalazioni al sindaco (in quanto legale rappresentante dell’Ente e Presidente del Consiglio Comunale), all’assessore competente, al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti (o al Revisore) sui fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- comunicare per iscritto ai destinatari di cui alla precedente lett. d), proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese: il Sindaco ha l’obbligo di portare le segnalazioni e comunicazioni suddette alla conoscenza del Consiglio Comunale e dell’organo di revisione.
- firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
- vistare gli accertamenti delle entrate;
- sottoscrivere le distinte di versamento delle ritenute fiscali e contributi previdenziali;
- verificare il rispetto dei parametri di riscontro della situazione deficitaria di cui al Decreto Ministro Interno 6 Maggio 1999 n.227;
- altre incombenze individuate dal presente regolamento od altri atti amministrativi.

Art. 3 - IL RESPONSABILE DEL SETTORE
A ciascun “Servizio” di Bilancio di cui al DPR 194/96, è correlata un’unità organizzativa semplice o complessa composta da persone e mezzi; ciascun “Servizio” è, quindi, un Centro di Responsabilità verso gli obiettivi gestionali stabiliti dagli organi preposti.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo del comune i “Capisettore” preposti ai “Settori”(strutture di massima dimensione dell’ente), qualora non siano diretti responsabili del “Servizio”, sovrintendono al funzionamento dei servizi attribuiti ai propri subordinati ed hanno il potere di adottare gli atti di competenza dei responsabili dei servizi e dei procedimenti in caso di loro assenza, impedimento o vacanza del posto.
I Responsabili di Settore sono responsabili di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gettito attribuiti col PEG provvedendo, anche, ai relativi provvedimenti di accertamento e della stessa riscossione se di propria competenza.
I Responsabili di Settore sono responsabili dell’acquisizione al Comune dei singoli “fattori produttivi” ( beni, servizi...) e delle attività connesse, gestendo i capitoli di spesa attribuiti loro col PEG.
I Responsabili di settore, nominati dal Sindaco con proprio provvedimento , sono individuati col PEG, e provvedono agli atti di gestione mediante “determinazioni” e “ordini di liquidazione” di cui agli artt. 20 e 23 del presente Regolamento.

Art. 4 - PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, viene reso dopo aver acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dall’ufficio o servizio proponente e/o comunque interessato, entro tre giorni dal ricevimento della proposta stessa. In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'unità organizzativa competente il parere è espresso dal dipendente individuato con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione dei responsabile dell'unità organizzativa al servizio proponente entro il termine di cui al primo comma.
Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione riguarda:
- l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento all'individuazione dei soggetto competente all'espressione dei parere di regolarità tecnica,
- la regolarità della documentazione, per quanto di propria competenza;
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti economi co-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto;
- l'attestazione di copertura finanziaria, qualora la proposta di deliberazione comporti l'assunzione di impegni di spesa
Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, viene inserito nell'atto in corso di formazione. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non impedisce l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei servizi adottate in esecuzione. In tal caso esso conterrà anche il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni.

Art. 5 - SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO. SEGNALAZIONE PER I DEBITI FUORI BILANCIO
Il responsabile del settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Lo stesso è obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento. I Responsabili dei Settori, qualora vengano a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, riconoscibili, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 18.08.2001, n. 267, trasmettono apposita segnalazione scritta al Sindaco, al Segretario generale ed al Responsabile del Settore Finanziario. Quest'ultimo, assunte tutte le informazioni ritenute opportune, verifica le possibilità di copertura, ai sensi dello stesso articolo 194 del D. Lgs. 267/2000, quindi predispone apposita proposta di deliberazione, da trasmettere al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio. Il Presidente, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriori informazioni al Responsabile del Settore Finanziario, o ad altri Responsabili di Servizi, convoca il Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 6 - SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
È soggetto titolare della programmazione, il consiglio comunale, quale organo d’indirizzo e di controllo, in conformità a quanto dispone l’art. 42 del Tuel. Partecipano alla programmazione la giunta comunale, il Presidente del Consiglio, le commissioni consiliari, il segretario generale, i Capisettore, i Responsabili dei Servizi, se ritenuto necessario.

Art. 7 - STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
L'attività del comune si attua mediante atti di programmazione predisposti al fine di impiegare risorse con efficacia ed efficienza e secondo precisi criteri di priorità. Sono strumenti di programmazione economico-finanziaria la relazione previsionale e programmatica, i bilanci annuale e pluriennale, il piano esecutivo di gestione. Gli strumenti della programmazione definiscono gli obiettivi, le politiche, le priorità e le azioni conseguenti in conformità alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Art. 8 - PROCEDIMENTO INTERNO DI PROGRAMMAZIONE
Il procedimento di formazione del bilancio inizia entro il 15 ottobre prima dell’esercizio di riferimento. I Responsabili dei Settori, dei servizi e dei procedimenti, entro la data di cui al comma 1, per ciascun servizio di cui sono responsabili, presentano al responsabile del servizio finanziario, una o più ipotesi gestionali alternative, basate su livelli differenziati d’utilizzo di risorse finanziarie, tecniche ed umane, sulla base degli indirizzi posti da ciascun assessorato di riferimento. Il settore finanziario entro il successivo 30 ottobre predispone una bozza di “bilancio annuale e pluriennale aperto” sulla base delle ipotesi programmatiche di cui al comma 2 ed eventualmente delle direttive poste dalla giunta comunale: dette bozze sono inviate alla Giunta che entro il 15 novembre decide sulle ipotesi gestionali nella garanzia degli equilibri di bilancio. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati, nella loro stesura finale curata dal Servizio Finanziario dopo le decisioni di cui al comma 3, sono approvati dalla Giunta entro il 10 dicembre. Della avvenuta predisposizione ed approvazione di suddetti documenti contabili viene data tempestiva comunicazione, a cura del responsabile del servizio finanziario, al Collegio dei Revisori ed ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della data seduta consigliare per la loro approvazione, avvertendo che i documenti stessi e gli allegati sono depositati presso la Ragioneria per prenderne visione. Con la “comunicazione” del responsabile del servizio finanziario s’intende adempiuto l’obbligo di “presentazione” previsto dal c. 1, art. 174 del Tuel.
Il Collegio dei Revisori ha a disposizione 10 giorni di tempo dalla comunicazione per esprimere il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b del Tuel.
Entro dieci giorni dalla “comunicazione” di cui al comma 4, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati. Emendamenti presentati successivamente a tale termine non saranno esaminati dal Consiglio Comunale.
Gli emendamenti dovranno essere in forma scritta e non potranno determinare squilibri di bilancio. Sugli emendamenti verranno espressi, prima della seduta consigliare di approvazione, i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori (o Revisore). Non sono ammessi emendamenti riduttivi di stanziamenti di spesa per l’ammontare di impegni già assunti o riferiti alla stessa risorsa o intervento già emendati in senso opposto.
Qualora provvedimenti legislativi o ministeriali spostassero la data d’approvazione del Bilancio, i termini indicati nel presente articolo subiranno uno slittamento di pari periodo.

Art. 9 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Ai sensi del 3° comma del D.Lgs 267/2000 la G.C. non definisce il PEG bensì due programmi
1) per le spese correnti
2) per le spese in c/capitale.
Da parte del settore economico/finanziario vengono assegnati ai responsabili di servizio le dotazioni di fondi per la realizzazione dei programmi. La Giunta può prevedere verifiche periodiche dello stato di avanzamento degli obiettivi per evidenziare gli scostamento fra previsioni e realizzazioni, spiegarne i motivi e rendere possibili eventuali azioni di correzione. In caso di proroga del termine di approvazione del bilancio oltre la data del 31 Dicembre, la Giunta autorizza i responsabili di settore all’adozione degli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti assestati al 30 novembre dell’anno precedente.

CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 10 - PROCEDURE MODIFICATIVE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
Ai sensi dell'art. 175 del Tuel le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio Comunale, non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. È ammessa la deroga al termine predetto qualora si renda necessario, per eventi straordinari ed imprevisti, modificare gli stanziamenti per spese correnti e per spese d’investimento, in corrispondenza e per l'ammontare dei maggiori accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. La possibilità di adottare variazioni al bilancio da parte della Giunta, salvo ratifica consigliare, deve intendersi in senso lato ricomprendendo, oltre agli "storni di fondi", anche l'applicazione dell'avanzo, nonchè le variazioni al bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. Le variazioni degli stanziamenti nei “Servizi per conto terzi” possono essere fatte dalla Giunta e possono essere deliberate entro il 31 Dicembre dell’esercizio in corso.

Art. 11 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ ED IMPROCEDIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Si ha inammissibilità di una proposta di deliberazione quando essa, dopo essere stata esaminata e discussa, viene giudicata non coerente con le linee di azione individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica. Si ha improcedibilità nel caso in cui la proposta di deliberazione viene ritirata prima di essere esaminata e discussa dall’organo competente. I casi di applicazione dei commi 1 e 2 si hanno indicativamente nei casi sotto elencati.
- quando vi è contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e contenuti: sarà possibile procedere solo dopo che vengono esplicitamente deliberate le modifiche di essi indicandone i motivi che le rendono necessarie, le parti della Relazioni che sono modificate e le conseguenze sul bilancio annuale e pluriennale;
- quando non vi è compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento o, comunque, vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio;
- quando vi è mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e le fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
- quando vi è mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
I predetti criteri vanno tenuti presenti in sede di parere tecnico e di regolarità contabile di cui l’art. 49 del Tuel, fermo restando la competenza ad assumere la decisione finale che resta in capo all’organo deliberante. Spetta al singolo Responsabile del Settore segnalare al servizio finanziario e al presidente dell’organo deliberante, l’eventuale difformità o non coerenza delle proposte di deliberazione rispetto a quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica e negli altri strumenti di programmazione. Il Ragioniere Capo propone, se del caso, le conseguenti variazioni agli strumenti di programmazione.

Art. 12 - RICOGNIZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi di cui l’art. 193 del Tuel: allo scopo, quindici giorni prima la seduta consigliare, la Giunta acquisisce una relazione da parte dei responsabili dei settori sullo stato di realizzazione degli obiettivi affidati loro e predispone una relazione ricognitiva sull’argomento.

Art. 13 - FONDO DI RISERVA
La deliberazione della Giunta Comunale che utilizza il fondo di riserva è comunicata al consiglio comunale a cura del responsabile del servizio finanziario entro sessanta giorni dall'adozione, mediante apposita notificazione effettuata ai consiglieri in allegato all’avviso di convocazione del primo Consiglio Comunale utile. Con detta notificazione si intende adempiuto all’obbligo di “comunicazione” previsto dall’art. 166, comma 2, del Tuel. Il Fondo può essere utilizzato ad incremento di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi od esigenze straordinarie.

Art. 14 - VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE
Il responsabile di settore interessato, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con una relazione scritta indirizzata all'assessore competente e al Ragioniere Capo. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata e comunicata al Responsabile interessato entro 10 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1. La comunicazione, motivata, di cui al comma 2, è sottoscritta dall'assessore competente, sentita la Giunta Comunale. Si dovrà comunque procedere alla variazione delle assegnazioni a seguito di variazioni degli stanziamenti di bilancio, di modifiche degli obiettivi affidati ai Responsabili e delle condizioni operative e strumentali per raggiungerli.

CAPO IV - L’EFFETTUAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art. 15 - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO
All’accertamento delle entrate provvede il responsabile del servizio finanziario il quale, dopo aver acquisito idonea documentazione provvede all’annotazione in bilancio. In mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l’accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo. Alla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente provvede, come per legge, il responsabile del servizio cui la risorsa fa capo. Quando il responsabile dell’entrata è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione. Nel caso in cui l'acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile dell’entrata provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, anche all'impegno delle relative spese.
Il Responsabile è tenuto a curare (se la cura della riscossione non è di sua competenza) e comunque a vigilare che, dopo l’accertamento, la riscossione trovi puntuale riscontro nella gestione.

Art. 16 - RISCOSSIONE
Gli ordinativi d’incasso o reversali sono firmati dal Ragioniere Capo o da chi ne fa le veci. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la rinuncia ai crediti di modesto ammontare quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore rispetto all'ammontare delle relative entrate.

Art. 17 - VERSAMENTO
Gli incaricati interni della riscossione delle entrate designati, versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale almeno una volta ogni mese, fatti salvi termini diversi fissati nel provvedimento d’incarico.

Art. 18 - RESIDUI ATTIVI
Ai sensi dell'art. 189 del Tuel le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi. Le somme di cui al comma precedente sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili, insussistenti o prescritti, è disposta con specifica determinazione del responsabile del servizio finanziario, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
• erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva;
• avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
• inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese correlati ad entrate vincolate per destinazione da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
• accertata irreperibilità o insolvenza del debitore anche per disagiata situazione famigliare;
• rinuncia a crediti di modesta entità, (purché non si riferiscano a tributi, sanzioni amministrative o pene pecuniarie), la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.

Art. 19 - COMPETENZE IN ORDINE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
Il Consiglio e la Giunta, nell’ambito e nei limiti delle competenze loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi di bilancio. Spetta, inoltre, ai Responsabili di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base degli obiettivi di gestione e delle direttive disposti dalla giunta comunale, l’assunzione di atti d’impegno di spesa attuativi del piano stesso, definiti dalla legge "determinazioni". Il servizio finanziario di cui all'art. 3, effettua le verifiche ed i controlli previsti dalle disposizioni vigenti propedeutici all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del ragioniere capo. Si possono assumere impegni di spesa anche per gli esercizi successivi a quello in corso, purché siano all’interno delle previsioni di stanziamento degli strumenti di programmazione.

Art. 20 “DETERMINAZIONI” DI IMPEGNO
Ciascun Responsabile di Settore, per i capitoli di cui è responsabile, sottoscrive le “determinazioni di spesa” di cui all'art. 183 del Tuel. Le determinazioni sono registrate con data e con numero di protocollo di ciascun settore. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vanno trasmesse al servizio finanziario il quale provvede ad apporre in calce alla determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Le determinazioni sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il responsabile del settore affari generali, o suo incaricato, trasmette copia conforme dell’originale della determinazione esecutiva al settore interessato, e altra copia conforme alla segreteria generale che provvede alla loro raccolta e conservazione. Ciascun responsabile del settore provvede a comunicare periodicamente al Sindaco le determinazioni assunte.

Art. 21 - CONTENUTO DEL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria della spesa sui provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi è reso dal responsabile del settore finanziario, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento. Il responsabile del settore finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese. È data facoltà al Responsabile del Settore Finanziario, entro il termine di cui al comma 7, di chiedere chiarimenti e/o elementi integrativi al Responsabile dell'unità determinante. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del settore finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.

Art. 22 - ORDINAZIONE DELLE SPESE
L'ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, avviene mediante rilascio ai fornitori di buoni emessi in duplice copia dal responsabile del servizio con l'indicazione dei seguenti elementi:
- quantità e prezzi della fornitura o della prestazione di servizi,
- dati relativi all'impegno di spesa e al corrispondente intervento o capitolo di Bilancio;
- altri dati necessari alle registrazioni delle fatture o delle note di spesa in contabilità Finanziaria ed economica di cui alle norme vigenti.
Il Responsabile della spesa potrà prescindere dall’uso dei buoni qualora, con procedura più snella, si garantiscano i requisiti informativi e di controllo di cui al precedente comma. Gli atti previsti dall'art. 183 commi 3, 5 e 6 del TUeell sono trasmessi in copia al servizio finanziario a cura del responsabile del servizio entro cinque giorni dal loro perfezionamento. Gli impegni per “Servizi conto terzi”, i cui capitoli non sono inseriti nell’elenco dei fondi assegnati e non soggiacciono ai limiti di stanziamento, sono assunti dal Ragioniere Capo. Per le spese economali (art. 191, c. 2 del TUeell), l’ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno. Fra le spese comprese nei “lavori urgenti”, di cui all’art. 191, comma 3, del Tuel, devono intendersi comprese anche le forniture che li rendono possibili.

Art. 23 - LIQUIDAZIONE
Spetta ai responsabili della spesa, o dai dipendenti dagli stessi eventualmente individuati, la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di liquidazione della spesa. Ai sensi dell’art. 183 del TUeell la liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. In particolari casi la fase della liquidazione può coincidere con il momento dell’impegno. Il Settore Finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. La liquidazione è effettuata dal funzionario responsabile (o dipendente dallo stesso individuato) dell’attività che ha provveduto all'ordinazione dell’esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo riscontro della regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonché della corrispondenza alla qualità e requisiti merceologici, alla quantità, ai prezzi ed ai termini convenuti e verificati sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e bolle di consegna. Qualora con detta liquidazione si esaurisca il rapporto con i terzi (fornitura o prestazione) il provvedimento stesso dovrà evidenziare eventuali economie di spesa rispetto alla somma impegnata e ordinare al Ragioniere Capo l’aggiornamento dell’impegno relativo. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità rispetto all'ordine di spesa, dovranno essere attivate le azioni ritenute necessarie per rimuovere le irregolarità riscontrate, prima di procedere alla liquidazione della relativa spesa: delle azioni suddette dovrà essere data notizia nel provvedimento di liquidazione. La liquidazione potrà contenere ordini al Servizio Finanziario sui tempi di pagamento, pagamenti parziali o sospensione degli stessi nel caso vi fossero contrasti con il creditore. Le fatture o documenti di spesa che non trovino riscontro in regolari atti d’impegno o in contratti, dopo la loro registrazione e trattenendone fotocopia, vanno restituite al preteso creditore entro cinque giorni dal ricevimento a cura del Responsabile del Settore relativo: copia dei documenti restituiti e della lettera di trasmissione vanno immediatamente comunicate al Ragioniere Capo. A cura del responsabile della spesa, il provvedimento di liquidazione, debitamente datato, sottoscritto e con tutti i relativi documenti giustificativi, va trasmesso al Ragioniere Capo per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per gli adempimenti conseguenti, entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza normale del pagamento. In adempimento a quanto previsto dal comma 4, art. 184 del TUeell, ricevuto il provvedimento di liquidazione, un incaricato del Ragioniere Capo vi appone la data di arrivo al Settore Finanziario e un Visto di controllo contabile dopo aver svolto le seguenti verifiche:
• che la somma liquidata rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
• che la spesa sia di competenza dell’esercizio;
• che i conteggi esposti siano esatti;
• che vi sia tutta la documentazione a corredo e regolarità fiscale.
I provvedimenti di liquidazione sono immediatamente eseguibili salvo diversa indicazione scritta in calce agli stessi da parte del funzionario liquidatore.

Art. 24 - PARTICOLARI CASI DI LIQUIDAZIONI
La restituzione dei depositi cauzionali è liquidata dal Responsabile del Settore che ne ha chiesto il versamento. Gli Stati d’Avanzamento sono liquidati dal Responsabile di Settore che segue i lavori su corrispondente istruzione del direttore dei lavori. Per gli stipendi e altri emolumenti fissi al personale il Ragioniere Capo procederà alla liquidazione e conteggi relativi sulla scorta di atti deliberativi o provvedimenti del Segretario. Per le spese variabili del personale quali:
- lavoro straordinario, indennità di rischio, reperibilità, turno;
- indennità e rimborso mensa e spese missione;
- altri compensi variabili;
la liquidazione verrà effettuata dal Responsabile del servizio personale.
I compensi variabili dei Capisettore sono liquidati dal responsabile del servizio personale previo visto del Segretario Generale; quelli del Segretario dal Sindaco.
I Responsabili liquidano, per la parte riferita al loro Settore:
- canoni locativi passivi e premi assicurativi
- canoni di legge, imposte, tasse sul patrimonio
- le spese per somministrazioni periodiche da contratti di utenza
Le rate di ammortamento dei mutui, le spese vive di tesoreria e gli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria sono liquidate dal Ragioniere Capo.
I rimborsi spese per trasferte e missioni e i rimborsi al datore di lavoro per permessi utilizzati dagli amministratori per l’esercizio della carica elettiva sono liquidati dal servizio finanziario su conteggi predisposti dal responsabile medesimo. Le indennità di carica al Sindaco e agli Assessori, le indennità di presenza ai consiglieri e ai componenti le commissioni “gettonate” sono liquidati dal servizio finanziario su conteggi predisposti dallo stesso ufficio.

Art. 25 ORDINAZIONE DI PAGAMENTO
I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del settore economico-finanziario o da chi lo sostituisce. Il pagamento delle spese da parte dell'economo comunale e dei funzionari incaricati è disciplinato da appositi regolamenti.

Art. 26 - RESIDUI PASSIVI
Ai sensi dell’art. 190 del Tuel, le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione. L'eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, e' disposta con specifica determinazione del Funzionario responsabile del servizio finanziario, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
- erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via Preventiva;
- indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile;
- avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
- inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per
destinazione, da riscrivere in conto delle competenza del bilancio dell’anno nel quale viene perfezionata l’obbligazione giuridica);
- accertata irreperibilità del creditore;
- abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
- scadenza del termine di prescrizione.

CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 27 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato con le modalità di legge mediante procedure ad evidenza pubblica alla quale potranno partecipare istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nonché gli altri soggetti di cui l’art. 208 del Tuel, e in grado di garantire un servizio qualificato per esperienza acquisita nella particolare attività e per diffusione di sportelli nel territorio comunale. Ai sensi dell’art. 210, c. 1, del Tuel, qualora siano motivati la convenienza e il pubblico interesse, il servizio tesoreria può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per un periodo di tempo non superiore a quello dell'originario affidamento, comunque sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 28 - ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario: il Tesoriere concorda con il Ragioniere Capo i modelli necessari per il rilascio di dette quietanze. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su richiesta del servizio finanziario del comune.

Art. 29 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONALI
I depositi cauzionali definitivi per spese contrattuali e di gara, sono accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori e custoditi fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del Comune comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei depositi provvisori delle ditte che concorrono alle aste pubbliche rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione, dal Presidente della Commissione di gara: nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive.

Art. 30 - VERIFICHE DI CASSA
Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, verifiche di cassa e del servizio di tesoreria. Non si applica l’art. 224 del Tuel.

CAPO V - IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 31 - DEFINIZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione del Comune, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Esso assume anche le funzioni del “Servizio di controllo interno” di cui all’ art. 147 del TUeell.

Art. 32 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE
La struttura organizzativa del controllo di gestione e dell’ufficio controllo di gestione è individuata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. Lo stesso organo esecutivo, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione dell’ente, può individuare un'unica struttura che attivi tanto il controllo di gestione quanto la valutazione del personale cui sono stati affidati gli incarichi dirigenziali.

Art. 33 - SISTEMA INFORMATIVO-CONTABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione dei servizi sono fissati nel programma annuale in modo da garantire la misurabilità dei risultati raggiunti. I responsabili dei settori forniscono periodicamente all’ufficio di controllo di gestione i dati quali-quantitativi delle attività svolte. L’ufficio controllo di gestione/nucleo di valutazione, sulla base del piano esecutivo di gestione, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e valuta i risultati raggiunti in termini di efficacia e di efficienza. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento di organizzazione e con le scadenze in esso previste, l’ufficio controllo di gestione/nucleo di valutazione fornisce agli amministratori ed ai responsabili dei servizi il referto annuale sulla gestione dei servizi comunali. Il nucleo di valutazione può essere costituito dal collegio dei revisori dei conti in carica.

CAPO VII - IL RENDICONTO DI GESTIONE
Art. 34 - ELENCO PROVVISORIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Entro il 31 Gennaio successivo all’esercizio appena chiuso, il Ragioniere Capo provvede alla compilazione e sottoscrizione dell’elenco provvisorio dei residui attivi per risorsa e passivi per intervento. Il Tesoriere provvede sulla base di detto elenco alle riscossioni e pagamenti a residui in attesa dell’elenco definitivo degli stessi aggiornato con le determinazioni di cui gli artt. 18 e 26 e dopo l’approvazione del conto del bilancio.

Art. 35 - CONSUNTIVO
In sede d’approvazione dello schema di rendiconto di cui al successivo articolo, la Giunta approva la relazione tecnica del responsabile del settore economico-finanziario e valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati ai Responsabili dei Settori.

Art. 36 - RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE E DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO
La resa del conto del tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla ragioneria da redigersi entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla gestione cui i conti si riferiscono. Il Ragioniere Capo procede alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze ed irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il tesoriere e gli agenti contabili interni, formulano le controdeduzioni o integrano o modificano la documentazione entro i successivi 10 giorni. Lo schema di rendiconto corredato dalla relazione della Giunta di cui all’art. 48 e 151, comma 6, del TUeell, è sottoposto, a cura del responsabile del settore finanziario, entro il 15 giugno di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lett. d) del Tueell. L’organo di revisione presenta la relazione di propria competenza entro i 15 giorni successivi. In adempimento all’obbligo imposto dal 2°comma dell’art. 227 del TUeell, la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di revisione ed all’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi degli articoli 20 e 26 comma 3 del presente regolamento, è messa a disposizione dei consiglieri comunali mediante deposito presso la Segreteria e contemporanea apposita comunicazione del Sindaco da notificare almeno 20 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto stesso. Dell’avvenuta approvazione del Rendiconto il Ragioniere Capo dà comunicazione al Tesoriere.

CAPO VIII - CONTABILITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE
Art. 37 - COMPLETAMENTO DEGLI INVENTARI E RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
Nella prima fase di completamento degli inventari e di ricostruzione dello stato patrimoniale i beni mobili acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. Il passaggio di categoria degli immobili da demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al disponibile e viceversa, è fatto con provvedimento di Giunta

Art. 38 - BENI MOBILI INVENTARIABILI
Non sono inventariabili (e quindi non sono valorizzati) i beni, materiali ed oggetti di facile consumo o di valore unitario inferiore ad € 1.000,00 al momento dell'acquisto, quali il vestiario per il personale, attrezzi da lavoro o di normale dotazione degli automezzi, i beni di facile deperibilità, i materiali di cancelleria, gli stampati e la modulistica per gli uffici comunali, i combustibili, carburanti e lubrificanti, le attrezzature e i materiali per la pulizia dei locali e degli uffici. La cifra suddetta può essere aggiornata annualmente dalla Giunta in sede d’approvazione della proposta di bilancio.

Art. 39 - AMMORTAMENTO DEI BENI
Gli stanziamenti da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l’accantonamento della quota di ammortamento annuale, sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficenti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi e rilevabile dallo stato patrimoniale a chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio, sono determinati applicando per intero i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi. Le stesse modalità di ammortamento di cui il precedente comma 2, sono utilizzate per calcolare il costo dei servizi cui la legge impone l’obbligo di copertura dei costi con corrispondenti ricavi e, comunque, per calcolare il grado di copertura tariffaria dei servizi pubblici. L’ammortamento di cui a commi che precedono non è obbligatorio.

CAPO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 40 - FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto comunale la revisione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori. Il collegio dei revisori svolge attività di collaborazione con il consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale. Quando lo richiedano il Presidente del Consiglio, anche verbalmente, o almeno tre consiglieri, purché in per iscritto entro il giorno successivo a quello di ricevimento della convocazione di consiglio, per la discussione anche di un solo argomento che possa comportare impegno finanziario di rilevante entità, il collegio presta la propria attività di collaborazione, personalmente nella seduta di consiglio. Il collegio dei revisori, su richiesta del Sindaco, esprime, altresì, pareri in ordine alla regolarità contabile, su proposte di atti amministrativi di particolare complessità e rilevanza economico/finanziaria.

Art. 41 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Ai sensi dell’art. 237 del Tuel, le adunanze del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti e si tengono, di regola, presso la sede municipale. Nel caso d’assenza del presidente tale funzione sarà assunta dal membro più anziano. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti: a parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammessa l’astensione. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza.
Le sedute del Collegio non sono pubbliche: su loro richiesta vi possono assistere il Sindaco, il Segretario ed il Ragioniere Capo, nonché chi dal Sindaco incaricato.
Il Collegio ha facoltà di convocare, per chiarimenti, i Responsabili dei Settori e dei Procedimenti. Su richiesta del Presidente o del Sindaco il Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per audizioni e comunicazioni. Il Collegio è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente: egli firma le dichiarazioni annuali fiscali del Comune (Mod. 770) se previsto, i pareri sulle variazioni al bilancio e ogni altro atto o documento per il quale non sia richiesta la firma di tutti i componenti il Collegio. L'espletamento delle funzioni e dei compiti dei revisori è svolto, di norma, collegialmente. Il singolo componente può compiere verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al collegio. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente. Dell'attività del collegio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e conservato in apposito registro. A verbale vengono riportate anche le relazioni o i pareri predisposti in modo autonomo dai singoli componenti. Copie dei verbali possono essere richiesti dal Sindaco.
Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il collegio si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario, tecnico e di segreteria dell’Ente, riceve la convocazione del Consiglio Comunale con l’elenco degli oggetti iscritti e riceve l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.
Il Collegio invia annualmente al presidente del consiglio comunale una relazione dell’attività di revisione svolta.

Art. 42 - MODALITÀ DI RILASCIO DEI PARERI
Il Collegio esprime parere preventivo sulle proposte di deliberazione di Variazioni al Bilancio sottoposte al Consiglio; esprime parere successivo sulle variazioni al bilancio adottate d’urgenza dalla Giunta e prima della loro ratifica da parte del Consiglio Comunale. ‘Nei casi di urgenza, tutti i pareri del Collegio potranno essere dati tramite telefax facendo poi seguire il documento originale.

Art. 43 - CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL REVISORE
Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa, altresì, dall'incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a sei mesi viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di svolgere l'incarico regolarmente. Nel caso di dimissioni volontarie il dimissionario resta in carica fino all’accettazione dell’incarico da parte del revisore chiamato alla sostituzione. L’accettazione delle dimissioni e la nomina del sostituto devono essere iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

CAPO X - SERVIZIO ECONOMATO
Art. 44 - SERVIZIO ECONOMATO
È istituito presso questo ente, il servizio economato che viene disciplinato e regolato secondo le norme del presente regolamento.

Art. 45 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Il servizio economato è affidato, al servizio finanziario. Il responsabile del servizio finanziario nomina, nell'ambito del personale dell'area economico - finanziaria di qualifica non inferiore alla categoria “C”, l'economo comunale, il quale svolge il servizio secondo le norme del presente regolamento, ed agisce sotto l'immediata vigilanza del responsabile stesso.

Art. 46 - L'ECONOMO AGENTE CONTABILE
L'economo e coloro che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, in quanto gestori di fondi comunali, sono considerati contabili e quindi soggetti alla giurisdizione amministrativa ed alla conseguente responsabilità.

Art. 47 - CAUZIONE
Prima di assumere l'ufficio, l'economo e chi ne fa le veci, deve prestare una cauzione di € 516,46 mediante polizza fidejussoria rilasciata da una delle compagnie di assicurazioni abilitata a ciò od equivalente.

Art. 48 - RISCOSSIONI DELL'ECONOMO
L'economo provvede a riscuotere:
a) piccole rendite patrimoniali occasionali;
b) proventi delle affissioni pubbliche e dell'imposta di pubblicità se la riscossione non è data in appalto e comunque per quelle riscossioni che non pervengono tramite
conto corrente postale;
c) diritti di segreteria;
d) oblazioni per contravvenzioni al regolamenti ed ordinanze;
e) proventi derivanti dalla vendita di oggetti e mobili fuori uso e di materiale di scarto di magazzino;
f) contributi dei servizi a domanda individuale;
g) cauzioni temporanee per lavori di privati su suolo pubblico e cauzioni per lavori pubblici o appalti di forniture;
h) riscossione di diritti, tasse e contributi che gli agenti riscuotono dai contribuenti;
i) tutte le tasse, diritti, imposte e contributi non riscossi mediante ruoli o liste di carico.

Art. 49 - FORNITURE E PRESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ECONOMO
L'economo provvede all'ordinazione e, nei limiti del1’ anticipazione, al pagamento delle seguenti spese, dietro richiesta dei responsabili dei servizi:
a) minute spese d'ufficio;
b) piccole spese per manutenzione mobili degli uffici, delle scuole e di tutti gli stabili comunali;
c) piccole note e fatture per servizi diversi;
d) piccole spese dipendenti da servizi dello Stato affidati al Comune quali gli alloggi e somministrazioni ai militari ecc.;
e) spese relative a ricevimenti, festeggiamenti e di rappresentanza;
f) spese di trasporto alienati ecc.;
g) rimborsi indennità chilometriche ai dipendenti per servizi di vigilanza e controllo;
h) qualunque spesa per forniture, lavori in economia, prestazioni di servizio o qualunque spesa, il cui importo non superi il limite massimo di spesa di cui ai
successivi articoli;
i) spese di vettura e acquisto giornali e riviste;
j) acconti per spese viaggi o/e indennità missione, queste ultime nei limiti dell’ammontare non soggetto ad IRPEF, ove non sia possibile per tempo provvedere
con mandati tratti sul tesoriere.
L'economo è autorizzato ad eseguire ordinazioni e relativi pagamenti, di cui al precedente articolo, nel limite massimo di ciascun pagamento di € 200,00 oltre IVA e nel limite complessivo dell’anticipazione ricevuta.

Art. 50 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per ciascun pagamento l'economo emetterà apposito buono sul quale raccoglierà la quietanza dei creditore se non raccolta sul documento giustificativo della spesa (fattura. notula o ricevuta fiscale), il buono dovrà contenere la numerazione progressiva e cronologica, l'indicazione dei mandato di pagamento con il quale è stata effettuata l'anticipazione, il capitolo o intervento di spesa sii cui va a gravare il pagamento, il responsabile del servizio richiedente la spesa. Il buono conterrà altresì il saldo a scalare dal mandato di anticipazione. La sottoscrizione del buono è di competenza dell'economo o di chi lo sostituisce legalmente.

Art. 51 - ANTICIPAZIONE
All'inizio di ciascun anno, ed all'inizio di ogni successivo trimestre, viene effettuata all'economo, con mandato di pagamento, un'anticipazione di € 5.164,57.

Art. 52 - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE SPESE ECONOMALI
All'inizio dell'esercizio i responsabili dei servizi possono effettuare una prenotazione di impegno sui capitoli o interventi loro assegnati, per spese da effettuare con il servizio economato.

Art. 53 - SCRITTURE CONTABILI DELL'ECONOMO
Per tutte le operazioni di sua competenza l'Economo dovrà tenere:
a) un registro generale di cassa;
b) bollettari di carico numerati.
Il registro sarà vidimato dal responsabile del servizio finanziario prima della sua utilizzazione mentre i bollettari verranno vidimati con il timbro a secco su ogni bolletta e con la firma del responsabile del servizio finanziario sul frontespizio del bollettario con l'indicazione del numero di bollette che compongono il bollettario stesso.

Art. 54 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE
All'inizio di ciascun mese il registro generale di cassa ed i bollettari saranno presentati al responsabile dei servizio finanziario per il controllo ed il conseguente versamento delle riscossioni nella cassa comunale, mediante reversali con imputazione ai rispettivi articoli di entrata del bilancio. I vigili urbani, l'ufficiale d'anagrafe, di stato civile, e tutti i dipendenti incaricati di riscossioni, versano entro il 15 di ogni mese all'economo o direttamente al tesoriere, ciò che hanno riscosso nel mese precedente. Ai riscuotitori di cui al comma precedente dovrà essere dato formale incarico prima di effettuare operazioni di riscossione. L'economo dovrà annotare nel registro di entrata e di uscita l'anticipazione ed i successivi rimborsi, i pagamenti effettuati in relazione all'anticipazione ed i rimborsi anzidetti nonché le riscossioni effettuate.

Art. 55 - SPECIALI ANTICIPAZIONI
Per particolari esigenze può essere disposta con determinazione del responsabile del settore interessato, una anticipazione con mandato a favore dell'economo con l'indicazione precisa dell'oggetto della spesa e delle modalità di effettuazione della stessa. In questi casi la spesa potrà essere compresa entro il limite massimo di € 1.000.00, oltre I.V.A.. L'economo dopo aver sostenuto la spesa, presenta uno specifico rendiconto con le pezze giustificative della speciale anticipazione, versando nelle casse comunali l'eventuale somma non utilizzata. L'anticipazione di cui al precedente comma dovrà essere annotata nel registro dell'entrate e delle uscite a cura dell'economo. Dello specifico rendiconto si dovrà dare all'economo apposito discarico. L'economo non potrà fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vennero concesse. Egli è personalmente responsabile di tali somme sino a che non abbia ottenuto legale discarico.

Art. 56 - RENDICONTO
Entro 15 gg. dalla fine di ogni mese o quando lo richieda il responsabile del settore finanziario, l'economo presenterà il rendiconto dell'anticipazione corredato di tutti i buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti. Tale rendiconto dovrà essere distinto per ogni intervento o capitolo del bilancio. Dopo i controlli, il responsabile del servizio emetterà apposita determinazione di approvazione del rendiconto.

Art. 57 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE
L’ economo entro due mesi dal termine dell'esercizio è tenuto a rendere il conto generale di cassa, nel rispetto del TUeell.

Art. 58 - VIGILANZA SUI BENI AFFIDATI
L'economo ha l'obbligo di vigilare attivamente sulla manutenzione e conservazione dei mobili e beni a lui affidati e di riferire di volta in volta al responsabile del servizio finanziario ed ai responsabili dei servizi sui guasti e sulle perdite da lui riscontrate denunciando in pari tempo i responsabili.

Art. 59 - REGISTRI DI CARICO E SCARICO
L'economo terrà in consegna, ordinatamente, tutti gli stampati, oggetti di cancelleria, materiale scolastico ed oggetti vari acquistati dall'ente e ne effettuerà la distribuzione agli uffici e stabilimenti comunali, facendosi rilasciare ricevuta. Degli oggetti ricevuti in consegna od acquistati e della loro distruzione, l'economo ed il magazziniere dovranno prendere nota in appositi registri o schede di carico e scarico.

Art. 60 - MAGAZZINIERE
Il magazziniere, se esiste, è custode degli oggetti e dei materiali di qualunque specie che trovansi nei magazzini municipali e ne è responsabile unitamente a chi lo sostituisce legalmente. Per seguire il movimento dei magazzini municipali il magazziniere terrà appositi registri o schede di carico e scarico. Le consegne verranno fatte ai vari incaricati facendosi rilasciare apposita ricevuta. Sull'attività e sulle scritture del magazziniere vigilerà l'economo dell'ente. La individuazione della persona incaricata è determinata dal Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico nell'ambito delle unità lavorative allo stesso assegnate, sentito il Direttore Generale.

Art. 61 - OGGETTI RITROVATI
Devono essere ricevuti in custodia dall'economo ovvero dall’ufficio di Polizia Urbana, gli oggetti ed i valori ritrovati, dei quali non potrà essere fatto un uso diverso da quello pel quale vennero a lui affidati, osservati gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed a norma delle relative disposizioni del Codice Civile (art. 927 e seguenti). Ogni deposito di cui al precedente articolo si farà constatare mediante apposito verbale e così pure ogni consegna al proprietario e riconsegna al ritrovatore. Gli oggetti ed i valori saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico. Tale documento porterà anche le indicazioni delle pubblicazioni prescritte, delle consegne e riconsegne a chi di diritto, osservate le disposizioni del Codice Civile. Qualora per la conservazione delle cose occorra sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta dall'economo e sarà soggetta ad apposita contabilità, conservando le relative pezze giustificative.

Art. 62 - CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI
I beni pignorati dall'esattore comunale per mancato pagamento di tributi locali o ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 sono ricevuti in custodia dall'economo, dal Comando dei VV.UU. o dal magazziniere, se esiste, a seconda del volume e della natura degli stessi, per i quali non può essere fatto un uso diverso da quello per il quale vennero ad essi affidati. Qualora per la conservazione delle cose di cui all'articolo precedente occorra sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta dall'economo e sarà soggetta ad apposita contabilità, conservando le relative pezze giustificative.

Art. 63 - RENDICONTO FINALE
L'economo entro due mesi dalla cessazione dell'incarico, è tenuto a rendere il conto generale di cassa nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUeel

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 - ABROGAZIONE
È abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 1999.

Art. 65 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 27/03/2008, esecutiva a norma di legge, entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni successivi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUeell.

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