REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
approvato con delibera C.C. 59 del 28/06/1994
CAPO I - NORME GENERALI
ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
1. È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle «Pubbliche affissioni».
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. II presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo l deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.
ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO
1. II servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza munale e potrà essere gestito, come previsto dall'art 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità lo¬le del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. II Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente arti¬lo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. II funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
a) l'organizzazione del personale;
b) l'eventuale fabbisogno-di-locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute li per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno sere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.
ART. 5 SOGGETTO PASSIVO
(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.
ART. 6 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. II servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
CAPO Il - SPAZI PER LE AFFISSIONI. AFFISSIONI DIRETTE
ART. 7 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
(Art. 18,comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 38 (trentotto) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
ART. 8 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 5%
b) alle affissioni di natura commerciale 90%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per I'effettuazione di affissioni dirette 5%
100%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio i una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare I’im¬magine del soggetto pubblicizzato.
ART. 9 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 no¬ambre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il paga¬lento di canoni di locazione o di concessione.
ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE
1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizz¬ati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. tre copie:
a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà es¬sere realizzato;
b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sin¬daco.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento re¬lativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano ri¬chiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.
ART. 11 RIMBORSO SPESE
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell’Economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £ 100.000, così determinato:
a) Diritti di istruttoria – compresi i sopralluoghi £ 80.000
b) Rimborso stampati £ 10.000
c) Varie £ 10.000
Tornano £ 100.000
2. L’ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.
CAPO III - MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI
ART. 12 MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento deIla commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su ri¬chiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indica¬me dei quantitativi affissi.
3. II ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. II committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. II Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora >n disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festi¬vi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; e maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le riffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. II materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro e hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
ART. 13 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
1. II materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. atta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. II richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente re¬sponsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
ART. 14 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE
1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente animo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma i 1 Dello stesso articolo 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. II materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a di¬sposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.
CAPO IV – TARIFFE
ART. 15 TARIFFE
(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
ART. 16 RIDUZIONE DEL DIRITTO
(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
ART. 17 ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'am¬bito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
ART. 18 PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME
(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. II pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello tesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.
ART. 19 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE
1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni manate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. II direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.
ART. 20 CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della de¬lega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».
CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
ART. 21 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le di¬sposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
ART. 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
ART. 23 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a dispo¬sizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 24 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regola¬no la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblica¬zione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE
(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. II presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.