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Freccia Scura

SEPARAZIONI E DIVORZI

La riforma del processo civile introdotta dal D.L. n.132 del 12 settembre 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, prevede importanti novità in materia di separazioni e divorzi atte a semplificare e velocizzare le procedure di:
- separazione consensuale;
- divorzio su richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Condizione necessaria per poter utilizzare i nuovi procedimenti è il consenso di entrambe le parti.

PROCEDURE
Le nuove procedure per le forme consensuali di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio seguono queste modalità:
A) PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, attraverso il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata.
Ciascuna parte deve essere assistita da uno o più avvocati di sua fiducia.
L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti.
In presenza di figli minori, maggiorenni non autonomi economicamente, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Procuratore della Repubblica autorizza l'accordo di negoziazione se ritiene che esso risponda all'interesse dei figli. In caso contrario lo trasmette (entro cinque giorni) al Presidente del Tribunale che fissa (entro trenta giorni) la comparizione delle parti davanti a sé.
Ottenuti i suddetti nullaosta o autorizzazioni, l'avvocato di parte è obbligato a trasmettere, entro dieci giorni dalla stipula dell'accordo, una copia autenticata dell'accordo stesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
L'accordo raggiunto con l'aiuto degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
B) ACCORDO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'accordo innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio può avvenire a partire dall’11/12/2014, quando i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e sono d'accordo nel dividersi; in questo caso è possibile separarsi o divorziare o apportare modifiche alle condizioni di separazione o divorzio, anche senza l’assistenza di un legale, con l'accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del comune.
Questa procedura è attivabile alle seguenti condizioni :
1. consenso di entrambi i coniugi; se uno di essi non vuole recarsi in comune si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio.
2. assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
3. assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale, ossia atti volti a trasferire dei beni aventi valore economico dall’uno all’altro coniuge (come l’auto, la casa, i mobili, ecc.).
N. B. Presupposto del divorzio resta, in ogni caso, la precedente separazione dei coniugi, sia essa stata giudiziale (cioè pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato) o consensuale (tramite accordo omologato dal giudice), separazione che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di tre anni che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.
Come fare
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:
• Comunicazione: uno o entrambi i coniugi si presentano all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilando un modulo (scaricabile da questo link) con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);
• accordo: l’ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L’ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell’accordo), previo versamento nelle casse comunali di una somma di € 16,00 (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
• conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

Dove
Ufficio Stato Civile - Ufficio Matrimoni – COMUNE DI POPOLI Via Decondre n. 103
tel. 085/9870542 - fax 085/9870534;
e-mail anagrafe@comune.popoli.pe.it
PEC: servizidemografici.popoli@viapec.net

Quando
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

RISORSE A DISPOSIZIONE: € 974.370,25 (TOTALE COMPLESSIVO SETTORE AFFARI GENERALI PEG 2015)

Riferimenti

Referente: Natale Lorella
Orari al pubblico: Lun-Ven 9,00-13,00 - Mar-Gio 15,00-18,00
Telefono: 085 9870542/521
Fax: 085 9870534
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