REGOLAMENTO GESTIONE AREE P.I.P.
approvato con delibera del C.C. n. 78 del 22/08/1994
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione in diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel vigente piano per interventi produttivi, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni del 30.10.1986, n. 157 e del 30.06.1993 n. 118, esecutive a norma di legge, disciplinato dall'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865.
ART. 2
TIPI DI ASSEGNAZIONE
L'assegnazione di lotti mediante cessione in proprietà avviene in misura non superiore al cinquanta per cento e, comunque, non inferiore al venti per cento della superficie complessiva delle aree ricomprese nel piano e per la rimanente parte in diritto di superficie. Tale ripartizione non è indicata esplicitamente nel piano particolareggiato ma andrà tenuta presente nel corso delle assegnazioni in rapporto alle esigenze poste dal processo attuativo.
Per le concessioni in diritto di superficie la durata delle stesse viene fissata in 99 anni.
All'atto della concessione o della cessione, e comunque prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà essere stipulata una convenzione per atto pubblico, tra concessionario ed acquirente da un lato e l'Amministrazione Comunale dall'altro, con la quale verranno disciplinati gli oneri posti a carico degli assegnatari e le sanzioni per le loro inosservanze.
ART. 3
BANDI DI PRENOTAZIONE
Il Comune per le aree da concedere in diritto di superficie emette appositi bandi di prenotazione che pubblica con manifesti nei quali siano precisati:
a - le aree disponibili;
b - i corrispettivi dovuti per l'area e per le opere di urbanizzazione
c - termini di presentazione della domanda;
d - garanzia richiesta;
e - contenuto delle domande.
ART. 4
CONTENUTO DELLE DOMANDE
Le domande di assegnazione dovranno contenere quanto segue:
- indicazione del soggetto richiedente (cooperativa-consorzio, ditta individuale, Società, ecc.);
- individuazione del lotto richiesto;
- specificazione dell'entità dell'intervento;
- spesa prevista, programma di lavoro e tempi di attuazione;
- impegno a sottoscrivere, nel termine prefissato dall'Ammininistrazione Comunale, apposito atto di sottomissione contenente la promessa di pagamento dei corrispettivi dovuti.
ART. 5
ESAME DOMANDE
L'istanza per l'ottenimento del lotto in diritto di superficie è diretta al Sindaco e la concessione è deliberata dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 32 e 35 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tra più istanze concorrenti si formulerà una specifica graduatoria, da parte di una commissione di lavoro allo scopo costituita, mediante un sistema a punteggio. Detta commissione dovrà procedere all'istruttoria ed alla formulazione della graduatoria entro 10 giorni dalla scadenza del bando. Per l'attribuzione dei punteggi si seguirà il seguente sistema.
Con tale sistema il punteggio attribuibile a ciascuna domanda è dato dalla somma di:
a) un punteggio attribuito all'azienda in base alle sue caratteristiche soggettive rappresentate dalla forma giuridica in cui si presenti (vedi prospetto n. 1);
b) un punteggio attribuito all'azienda in base alle caratteristiche dell'insediamento in cui si trova all'atto della domanda, nonché della relativa provenienza (vedi prospetto n. 2).
I punteggi così determinati consentono di ordinare le domande in categorie omogenee secondo un ordine decrescente di priorità. Una volta compilata la graduatoria definitiva si provvederà a collocare le domande nell'ambito dei singoli comparti di attuazione in modo tale da realizzare opportune aggregazioni omogenee ed ordinate in rapporto alle caratteristiche qualitative e dimensionali.
A parità di ogni altra condizione, l'ordine di precedenza sarà definito dalla data di presentazione della domanda di assegnazione del lotto.
I criteri specifici di assegnazione ed i relativi punteggi sono quelli esposti nei seguenti prospetti.
PROSPETTO N. 1
PER QUANTO AL TIPO DI AZIENDA, SONO CONSIDERATI IN ORDINE PRIORITARIO I SEGUENTI CASI:
Punteggio |
caratteristiche dell'azienda |
10 |
Aziende Cooperative-Consorzi di Azienda - Consorzi di Artigiani |
8 |
Aziende singole e Societarie |
PROSPETTO N. 2
PER QUANTO ALLA STRUTTURA ED ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI, SONO CONSIDERATI IN ORDINE PRIORITARIO I SEGUENTI CASI:
Punteggio |
Insediamento di: |
10 |
- Aziende insediate in una sede nella quale sono state diffidate dal Comune a proseguire l'attività
- Aziende aventi sfratto esecutivo
- Aziende insediate in una sede impropria del Centro Storico
|
8 |
- Aziende insediate in una zona classificata dal P.R.G. a destinazione diversa da quella produttiva |
6 |
- Aziende già insediate nell'ambito del Comune e nuove aziende. |
ART. 6
COMMISSIONE
Il Consiglio Comunale nomina una Commissione formata da:
- Sindaco o delegato - Presidente
- n. 4 membri nominati dal C.C. di cui almeno uno segnalato dal gruppo di minoranza;
- Tecnico Comunale con funzione di Segretario;
La suddetta commissione, previo esame delle domande pervenute,formula al Consiglio proposta di assegnazione, in ordine alla priorità degli interventi nella base dei criteri indicati nell'art. 4.
ART. 7
AGEVOLAZIONI COOPERATIVE GIOVANILI
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, nel caso di istanze di cooperative di giovani, così come previsto dalle leggi 44/1986 e L.R. 63/1986 che beneficiano di provvidenze dello Stato, della Regione, della CEE, il Consiglio provvede direttamente all'assegnazione del lotto richiesto fermo restando le modalità attuative e di controllo contenute nel presente regolamento.
ART. 8
CESSIONE IN PROPRIETÀ
La Giunta Comunale, nei limiti di superficie di cui al precedente articolo 2, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, può assegnare i lotti edificatori a coloro che dimostrino di essere proprietari delle aree per gli interventi da realizzare nel rispetto delle previsioni del P.I.P. e fermo restando la stipula della convenzione indicata all'art. 2.
ART. 9
CORRISPETTIVO DELLE CONCESSIONI
Il corrispettivo della concessione in diritto di superficie e della cessione in proprietà è determinato:
a) in misura pari al costo di acquisizione delle aree ricomprese nel lotto, nonché di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione proporzionalmente alla superficie del lotto assegnato;
b) ad una quota pari al costo di urbanizzazione, ottenuto in applicazione della L.R. 05.02.1985, n. 10.
È in facoltà dell'assegnatario di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione predisposte e progettate dal Comune.
ART. 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo per la concessione dei lotti, così come determinato nel precedente art. 9, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:
1) 100% del costo previsto per l'acquisizione delle aree, al momento della stipula della convenzione, salvi fatti eventuali conguagli da corrispondere alla definizione dei procedimenti di acquisizione.
2) il costo per gli oneri di urbanizzazione verrà corrisposto al momento del rilascio della concessione edilizia, secondo le modalità vigenti in quell'epoca.
ART. 11
SANZIONI
La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento comporta a carico dei responsabili l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da applicarsi in via amministrativa salva ogni altra conseguenza e responsabilità ai sensi di legge:
a - mancato rispetto dei termini di pagamento e piccole difformità;
Provvedimenti previsti dalla legge 47/1985
b - esecuzione dei lavori in totale difformità o mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dalla data di concessione edilizia prorogabile una sola volta di un ulteriore anno per motivati ritardi dovuti al finanziamento dell'intervento:
Provvedimento di revoca della concessione.
c - mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 22.10.1971 n. 865 art. 35:
Provvedimento di decadenza della concessione.
d - superficie fondiaria non utilizzata nei termini contenuti nel programma d'intervento:
Provvedimento di revoca della concessione limitatamente al lotto non utilizzato.
ART. 12
SUBENTRO
Nei casi in cui la concessione venga a cessare per decadenza o per qualsiasi altro motivo si estingue il diritto di proprietà o di superficie ed il Comune diviene proprietario dell'edificio, degli alloggi e delle opere e ne acquista la disponibilità.
Il Comune,anche nel caso di devoluzione parziale, è tenuto a destinare ed utilizzare tali beni nei modi indicati nell'art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865 e nel presente regolamento.
Agli assegnatari che subiscono alla scadenza della concessione di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento la devoluzione per mancato rinnovo della concessione medesima,spetta un corrispettivo pari al valore degli immobili acquisiti da determinarsi mediante relazione di stima affidata ad un tecnico di comune fiducia delle parti, o, in mcancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara.
ART. 13
RINNOVO DIRITTO DI SUPERFICIE
Il corrispettivo per il rinnovo della concessione del diritto di superficie sarà determinato con deliberazione del Consiglio Comunale con i criteri e le modalità al momento vigenti.