REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Approvato con delibera C.C. n. 87 del 21/11/1987 e modificato con delibera C.C. n. 29 del 04/04/2006
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO Il
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 3 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale
Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.
Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d’azione, d’espressione, di opinione e di voto.
Art. 4 - Conferimento di incarichi speciali
Il Consiglio può incaricare con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
Per l’espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
Concludono l’incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni. senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.
Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese
l Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l’accesso dalla loro residenza alla sede comunale.
Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate,
l Consiglieri Comunali, termo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l’indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.
Art. 6 - Astensione obbligatoria
I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
l Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che da atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
Art. 7 - Esenzione da responsabilità
Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nei verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.
Art. 8 - Dimissioni
Le dimissioni dalla carica sono da indirizzare al Consiglio Comunale e protocollate immediatamente nell’ordine temporale di presentazione.
Non sono revocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Pertanto il soggetto dimissionario non può più partecipare ai lavori del Consiglio dato che perde lo status di Consigliere con la presentazione delle dimissioni
Il Consiglio ha l’obbligo di provvedere alla surroga del dimissionario entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Qualora i Consiglieri dimissionari siano più di uno, il Consiglio provvede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l’ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.
Art. 9 - Partecipazione alle sedute
Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, in caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione latta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.
Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.
Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
l Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perche sia presa nota a verbale.
Art. 10 - Nomine ed incarichi
Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o
designato dal Consiglio stesso.
Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all’art. 5 della legge 23 Aprile 1981, n. 154.
Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere latta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.
Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.
Art. 11 - Funzioni rappresentative
La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Commissione dei Capi gruppo, convocata dal Sindaco.
Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione. nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l’orario d’ufficio.
L’orario di consultazione deve essere indicato nell’avviso di convocazione.
In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della Seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
l Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d’ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei reIativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessita di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta.
Per prendere visione di altri atti del Comune il Consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare gli uffici competenti a darne visione od a rilasciarne copia. l Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall’archivio comunale o farsene copia.
Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 3 giorni dalla presentazione.
L’eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.
CAPO lll
l GRUPPI CONSlLlARl
Art. 13 - Costituzione
l Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 Consiglieri.
Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
l singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del proprio Capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo-eletto.
Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo gruppo.
In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più "anziano" per legge.
Art. 14 - Commissione dei Capo gruppo
l Capo gruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
La Commissione dei capo gruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento.
Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a
nuove disposizioni di legge.
Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capo gruppo, il Sindaco la presiede.
In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
l Consiglieri Capo gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
Le proposte della Commissione dei Capo gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generate sono illustrate al Consiglio dalSindaco.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.
Art. 15 - Funzionamento dei gruppi
La Giunta Municipale assicura ai gruppi quanto necessario per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Commissione dei Capo gruppo.
TITOLO Il
NORME PER LA CONVOCAZKDNE
DEL CONSIGLlO
CAPO l
L’AVVISO Dl CONVOCAZIONE
Art. 21 - Competenza
La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.
Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene letta da chi ne la legalmente le veci, a norma di legge.
Art. 22 - Notifica ai Consiglieri
L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
La notificazione può essere fatta, in assenza dell’interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all’art. 139 del Cod. Proc. Civile.
La notifica può essere sempre latta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 138 del Cod. Proc. Civile.
Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l’indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta comprendente più Consiglieri.
l Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicandolo per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.
Art. 23 - Termini per la notifica
L’avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l’elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi.
Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell’avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione.
con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale
Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l’oggetto degli affari aggiunti.
La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi altari aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.
L’eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
Art. 24 - Convocazione d’urgenza
Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 23.
Il deposito dei documenti relativi agli altari da trattare avviene contemporaneamente all’inoltro dell’avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri lino al momento della discussione.
l motivi dell’urgenza possono essere sindacali dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.
In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 23.
Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissale al sesto comma del citato articolo 23.
CAPO ll
L'ORDlNE DEL GIORNO
Art. 25 - Norme di compilazione
L’elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza dal Consiglio Comunale, ordinaria e straordinaria, ne costituisce l’ordine del giorno.
Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l’elenco degli argomenti che verranno trattati.
Spetta al Presidente del Consiglio il potere di stabilire, rettificare ed integrare l’ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 26.
Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
L’avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza, a cura del Segretario Comunale.
Art. 26 - Iscrizione di proposte all’ordine del giorno
L’iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete all’Autorità Governativa, al Sindaco, quale capo dell’Amministrazione, alla Giunta Municipale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali, componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.
Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate in scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta clic si intende sottopone al Consiglio.
Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all’ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest’organo a trattare l’argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenire la proposta.
Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all’ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve fame richiesta scritta al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza ed il Presidente del Consiglio deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l’ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, in scritto, la trattazione da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
TITOLO III
LE ADUNANZE CONSILIARI
CAPO l
LA SEDE
Art. 27 - La sede delle riunioni
Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.
La Giunta Municipale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta dei Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di cavaliere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 28 - Presidenza ordinaria nelle sedute.
Il Presidente del Consiglio è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio la presidenza spetta ai Vice Presidente del Consiglio e ove anche questi sia assente od impedito al Consigliere anziano.
Art. 29 - Poteri del Presidente
Il Presidente dell’assemblea consiliare rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne è l’oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Il Presidente ha l’iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.
CAPO III
GLI SCRUTATORI
Art. 30 - Nomina ed attribuzioni
All’inizio della seduta, effettuato l’appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra gli scrutatori.
Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
La regolarità delle votazioni, siano esse palesi ti segrete, e accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori e obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
Ove vi siano contestazioni, o manchi raccordo tra il Presidente e gli scrutatori, la decisione e rimessa al Consiglio;
Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
Nelle votazioni palesi. l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai lini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.
CAPO IV
LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI
Art. 31 - Sedute di prima convocazione
L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi 130 minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'o.d.g. può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 32. per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o della Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessarioo per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulti raggiunto.
Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, eseguito l’appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
Dopo l’appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell’appello nominale.
Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.
Art. 32 - Numero legale
Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei membri.
l Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Art. 33 - Sedute di seconda convocazione
La seduta di seconda convocazione e quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all’ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti. e pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
Nel caso pero di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di “seconda convocazione”.
Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco.
La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuato con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
La seduta di seconda Convocazione ha inizio all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.
In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l’approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell’affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di
ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
Qualora l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella sedute dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
L’aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
CAPO V
LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
Art. 34 - Sedute pubbliche
Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone.
Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori dei Conti, si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto.
Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
Art. 35 - Sedute segrete
La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblico quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacita, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
Debbono essere trattate in seduta segreta le ratifiche di deliberazioni d’urgenza della Giunta che abbiano i caratteri di cui al precedente capoverso.
Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l’andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone allo a verbale con espressa annotazione dei motivi.
Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale; il Segretario comunale ed il Vice Segretario ed il responsabile dell’Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
Art. 36 - Adunanze “aperte”
Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, la Giunta Municipale può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 27 del presente regolamento.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali. interessati ai remi da discutere.
In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perche portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali. con esclusione degli altri presenti.
Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spese a carico del Comune.
CAPO VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Art. 37 - Comportamento dei Consiglieri
I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. È rigorosamente vietato a tutti di tare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l’onorabilità di chicchessia.
Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
Dopo un secondo richiamo all’ordine nella stessa seduta fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano senza ulteriore discussione.
Art. 38 - Norme generali per gli interventi
I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi di parlare seduti.
Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 37 assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
l Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega alzando la mano.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri.
Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
l Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 44.
A nessuno e permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all`ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
Nessun intervento. quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
Art. 39 - Tumulti in aula
Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.
Art. 40 - Comportamento del pubblico
l poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
Una parte dell’aula e riservata ai rappresentanti della stampa.
Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l’immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei
casi più gravi, può ordinare I'arresto.
Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell’aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annoiata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze debbono stare a capo scoperto.
Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell’aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza e richiesta per lo svolgimento della seduta.
Art. 41 - Ammissione di funzionari in aula
Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, fornire illustrazioni e chiarimenti.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Art. 42 - Comunicazioni - Ordine dei lavori
Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
In tale momento ogni Consigliere può chiedere le parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato
Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.
Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un’ora per ogni seduta.
Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell’ordine del giorno di cui al precedente art. 25, che vengono sottoposte a deliberazione nell’ordine stesso nel quale sono elencate nell’avviso di convocazione.
L’ordine di trattazione delle proposte può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
Art. 43 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all’o.d.g.
Il Consiglio non può discutere ne deliberare su argomenti che non figurino iscritti all’o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.
Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all’ordine del giorno.
Esse sono presentate in serie di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.
Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.
Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentate, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.
Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine dei giorno. Quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Art. 44 - Norme per la discussione generale
Terminata la illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente da la parola c coloro che hanno chiesto di intervenire, nell’ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
L’esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l’argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda
per non più di dieci e solo per rispondere all’intervento di replica del Sindaco o del relatore.
Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al Bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali, in ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei capo gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull’affare.
Ciascun Consigliere ha poi diritto d`intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all’ordine dei lavori, con interventi contenuti nei più breve tempo possibile.
Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.
Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l’oratore a concludere, gli toglie la parola.
In tal caso l’oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di venti minuti ciascuno.
Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l’atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.
Art. 45 - Gli emendamenti
Sono considerati “emendamenti” le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
Gli emendamenti devono essere presentati per scritto e numerati, a pena di irricevibilità, al Presidente prima che inizi la illustrazione di un argomento.
Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta dettate a verbale al Segretario.
Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, può stabilire con decisione inappellabile la inammissibilità degli emendamenti e dei sub-emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, meramente dilatori ovvero redatti in forma irregolare.
Un solo firmatario di ciascun emendamento a sub-emendamento può illustrare per non più di 5 minuti. Gli emendamenti riguardanti la stesso argomento e i sub-emendamenti ad essi collegati sono esaminati congiuntamente nell’ambito di una unica discussione nel corso della quale può intervenire un solo firmatario di ciascun emendamento oltre ad un consigliere per ogni Gruppo Consiliare con interventi di durata non superiore ai 5 minuti. Successivamente un Consigliere per gruppo può intervenire per dichiarazione di voto per non più di 3 minuti.
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
Si procede prima con emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
Art. 46 - Questione pregiudiziale o sospensiva
La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell’inizio della discussione di merito.
Possono essere anche proposte nei corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.
Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese, in caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un’unica discussione.
Art. 47 - Richiami all’ordine del giorno
l richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
Art. 48 - Fatto personale
Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che domanda la parola per tatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
È facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
Possono rispondere a chi ha preso la parola per tatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel toro complesso, per più di dieci minuti.
Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza della accusa.
La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
Art. 49 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto
Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l’argomento e stato sufficientemente dibattuto.
Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.
Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali di cui all’art. 44 del regolamento, possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti, Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. l loro interventi debbono essere Contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la toro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
CAPO VIII
CONCLUSIONE DELLE SEDUTE
Art. 50 - Ora di chiusura delle sedute
L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente.
Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all`ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
Art. 51 - Rinvio della seduta ad altro giorno
Quando all'ora prevista perla chiusura della discussione non sia stato ultimata la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
Nel caso che nell’avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l’avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.
Art. 52 - Termine della seduta
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell’affare in discussione e si procede alla votazione suflo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l’adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell’avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.
CAPO IX
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI
Art. 53 - Diritto di presentazione
l Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su terni particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
Gli ordini del giorno. mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capo gruppo.
Prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.
Art. 54 - Contenuto della interrogazione
Un’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza ola verità di un tatto determinato.
L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
L’interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente, il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne da diretta lettura al Consiglio.
Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. in caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.
Art. 55 - Contenuto della interpellanza
L’interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato tatto o problema.
Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.
Art. 56 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.
Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell’ordine cronologico di presentazione.
Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.
Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo.
Nel caso che l’interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta Consiliare.
Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
Trascorso il tempo di un'ora dall`inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente la concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Commissione dei capo gruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all’importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo cosi fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l’avviso di convocazione della seduta.
Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’affare o mozione cui si riferiscono.
Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e l’interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.
Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell’interpellanza all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa e richiesta risposta scritta.
Art. 57 - Gli ordini del giorno
Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per il loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
Sono presentati, in scritto, almeno 48 prima della seduta al Presidente del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.
Il Consigliere proponente legge l’ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della Commissione dei capo gruppo prevista dal precedente art. 53, e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
A conclusione della discussione l’ordine del giorno viene posto in votazione.
La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un’ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alla quali fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente art. 42.
Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.
Art. 58 - Le mozioni
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale.
Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.
La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte d’iniziativa Consiliare.
Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza dar luogo a discussione immediata su di essa, ne la prendere atto a verbale assicurando chela stessa sarà
iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
Le mozioni comportano l’adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo Vll del presente titolo.
Art. 59 - Le risoluzioni
Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un altare in trattazione.
Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.
Art. 60 - La mozione d'ordine
La mozione d'ordine e il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente
decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
CAPO X
LE VOTAZIONI
Art. 61 - Forme di votazione
Un’espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta.
Le deliberazioni a mezzo delle quali l’Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri sempre che non sia prescritta la forma segreta.
La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per
alzata di mano.
Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.
Art. 62 - Votazione in forma palese
Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.
Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
Controllato l'esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
l Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.
Art. 63 - Votazione per appello nominale
Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".
Il Segretario esegue l’appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
Il voto espresso da ciascun Consigliere nulle votazioni per appello nominale e annotato a verbale.
Art. 84 - Ordine delle votazioni
Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell’affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell’argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2) la votazione sulla proposta di sospensione di un altare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
3) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
a) emendamenti soppressivi;
b) emendamenti modificativi;
c) emendamenti aggiuntivi;
d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s’intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
Ogni proposta comporta distinta votazione.
Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
Art. 55 - Votazioni segrete
Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:
1) le schede vengono distribuite da un valletto e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
2) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelte delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
l nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che tra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l’opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei capo gruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.
Il carattere “segreto” della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono stato compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.
Art. 66 - Esito delle votazioni
Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un “quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s’intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la meta più uno dei volanti. Se il numero dei votanti e dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un nu
mero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
l Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
Dopo l’annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con le formula:
“ll Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non ha approvato”.
Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
Art. 67 - Divieto di interventi durante le votazioni
Quando è iniziata la votazione, non e più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.
TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 68 - Competenze deliberative del Consiglio
Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall’ordinamento dell’Ente.
Le deliberazioni adottate d’urgenza dalla Giunta Municipale nell’ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all’ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione.
Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella immediatamente successiva.
La Giunta non può mai adottare deliberazioni d’urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall’ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.
I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.
Art. 69 - Approvazione delle deliberazioni
Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.
Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente
dato per letto.
Quando si faccia luogo all’approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
Qualora gli alti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di
stesura del verbale della seduta.
Art. 70 - Revoca, modifica, nullità
Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verifichino fatti nuovi.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si laccia espressa menzione della modifica o dela revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, revocando l’atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.
TITOLO V
VERBALI DELLE ADUNANZE
CAPO l
NORME GENERALI
Art. 71 - Redazioni
Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e da altri impiegati della Segreteria Comunale.
Art. 72 - Contenuto
l processi verbali debbono dare fedele resoconto dell’andamento della Seduta Consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
Gli interventi e le dichiarazioni che vengono latte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all’uopo incaricato, il quale da allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.
Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia tatto pervenire al Segretario prima della sua lettura
al Consiglio.
Nel caso di brevi dichiarazioni. le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la toro integrale iscrizione a verbale.
Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo condiviso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.
Art. 73 - Firma dei verbali
l processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.
La firma del Segretario Comunale attesta l’esattezza e l’autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.
La firma del Presidente e del Consigliere anziano completano la regolarità del processo verbale.
CAPO II
DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE
Art. 74 - Deposito, rettifiche ed approvazione
Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
Ultimate la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s’intende approvato all’unanimità.
Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nei verbale della seduta cui si riferisce
la rettifica. Tali annotazioni sono autenticata dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
l registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario Comunale.
Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza dei Segretario Comunale.
NORME FINALI
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.