REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
approvato con delibera C.C. 96 del 29/12/1998
ART. 1 – AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i coefficienti moltiplicatori di tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all’uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone di cui al co. 1, le strade statali e provinciali situate all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 1, co. 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 – DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d’ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni.
ART. 3 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE
1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all’art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all’ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull’apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore con l’indicazione del numero del conto fiscale;
c) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
d) la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;
e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l’area nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire;
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa;
b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l’occupazione.
Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell’Ufficio di Polizia Urbana, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’occupazione è iniziata.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.
ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL’ATTO DI CONCESSIONE
1. Le domande di occupazione sono assegnate all’ufficio competente per l’istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L’atto di concessione deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui all’art. 3, co. 2;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
d) l’obbligo di corrispondere il canone di concessione;
e) l’obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l’esposizione della merce;
- priorità di presentazione.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di concessione, ed, in particolare, ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittimi l’occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell’intestazione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.
ART. 6 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
ART. 7 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. L’Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
ART. 8 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
ART. 9 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l’occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
ART. 10 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
1. I criteri per la determinazione della tariffa sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in Km;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
2. Le singole tipologie di occupazione sono individuate nell’elenco allegato n. 2 al presente regolamento.
3. Le tariffe dei canoni di occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione, sono analiticamente individuate nell’allegato n. 3 al presente regolamento.
4. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all’unità superiore.
5. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è superiore.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
7. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.
ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l’elenco, allegato n. 1, al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^.
ART. 12 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad anno solare”, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell’apposita deliberazione di approvazione della tariffa.
ART. 13 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE
1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le occupazioni con superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l’occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all’area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l’occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per i primi due anni di applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell’anno precedente. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. A decorrere dal terzo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro “convenzionale”. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per i passi carrai “a raso”, qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull’area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato in relazione alla larghezza dell’apertura o del cancello per una profondità convenzionale di un metro.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l’area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
7. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
- fino a mq. 100, in ragione del 50%;
- oltre mq. 100, in ragione del 20%.
ART. 14 – SOGGETTO PASSIVO
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell’occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell’occupazione.
ART. 15 – COEFFICIENTI TARIFFARI
1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria indicata nell’allegato n. 3 al presente regolamento.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:
Tipologia di occupazione Coefficiente
a) passi carrabili di ogni tipo (indipendentemente dall’utilizzo) 0,40
b) occupazioni permanenti e temporanee con tende fisse o retrattili 0,25
c) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 0,75
d) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l’erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti 0,75
e) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi 0,06
f) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone 2,00
g) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi 0,60
h) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi 0,35
i) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con titolari di concessione per posto fisso 0,70
l) occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi 0,15
ART. 16 – ESENZIONI
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, co. l, lettera c), T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, capo I;
e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
h) le occupazioni di aree cimiteriali;
i) bow windows;
j) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni sportive non avente scopo di lucro.
ART. 17 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. È ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/03 – 30/06 –
30/09 di ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.
ART. 18 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, co. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al co. 4 del precedente art. 17.
ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene:
- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639;
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co. 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.
3. Le spese materialmente sostenute per l’emissione dell’atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all’utente.
ART. 20 – SANZIONI
1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel regolamento per la disciplina delle entrate.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l’applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’art. 19 del presente regolamento.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. L’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., previo adeguamento delle condizioni contrattuali, è consentito dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento fino alla scadenza del contratto in corso, purché la stessa ottenga l’iscrizione nell’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. L’accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l’abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall’attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.
ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE
Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie:
Appartengono alla 1^ Categoria le seguenti Vie e Piazze:
piazza della Libertà; via Capponi; piazza Paolini; viale Buozzi (fino all'incr. con la S.S. 5); via Marconi; corso Gramsci (fino all'incr. con via Costantini); via Fracasso; piazza XX Settembre.
Appartengono alla 2^ Categoria:
tutte le altre Vie e Piazze, nonché le aree pubbliche e/o private sulle quali risultano, costituite nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.
ALLEGATO 2 – COSAP INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI
SUOLO PUBBLICO:
- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), de hors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all’esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapedonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili.
SOPRASSUOLO:
- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone
SOTTOSUOLO:
- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:
- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
- Occupazione ordinaria del suolo
- Occupazione ordinaria del soprassuolo
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazione con i mezzi operativi) e simili
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi e simili
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo