REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
approvato con delibera C.C. 118 del 17/09/1991
*modificato con delibera C.C. 169 del 26/10/1993
CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5.
La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell’Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 08.06.1990, n. 142.
La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.
Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell’Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.
ART. 2 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI
Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitola¬ti o disciplinari predisposti per lo specifico interven¬to.
Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:
- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20.03.1865, n. 2248, all. “F” ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei LL.PP. approvato con r.d. 25.05.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, ineren¬ti e conseguenti la materia dell'appalto e dell’esecuzione di opere pubbliche che, l’appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impe¬gnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.09.1982, n. 646; 23.12.1982, n. 936; 19.03.1990, n. 55;
Nel caso invece di forniture:
- i disciplinari predisposti dall’amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economali predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circo¬lari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E COLLABORAZIONI ESTERNE*
Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative del presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all’affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto in ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli le istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.
Il ricorso a incarichi esterni per lo svolgimento di attività ad alto contenuto di professionalità, per particolari prestazioni per le quali non è utilizzabile il personale interno, è regolato, oltre che dalle fonti normative superiori, da apposito disciplinare approvato dal Consiglio Comunale, che deve tener conto delle norme e delle direttive di cui alla Circolare dell’Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa n. AC/8315/1/1636 del 19 gennaio 1991, e deve contenere i criteri generali per la scelta del professionista, nonché le direttive relative a: l’oggetto della prestazione, il termine per l’adempimento; le penalità da applicare in caso di ritardo; i criteri per la determinazione dell’onorario e degli eventuali compensi accessori e per le modalità di pagamento degli acconti e del saldo.
L’atto deliberativo di incarico dovrà indicare il funzionario dell’Amministrazione al quale il professionista dovrà fare riferimento per ogni ulteriore modalità ai fini dell’espletamento dell’incarico.
ART. 4 – DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI
All’interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate :
Quanto al Comune di ………………………….. con i ter¬mini “Amministrazione – Ente o stazione appaltante, con¬cedente”;
Quanto all’altra parte contraente con i termini “concorrente - aggiudicatario – concessionario”.
ART. 5 – SISTEMI DI AFFIDAMENTO*
Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pub¬bliche gare o delle trattative private.
Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tan¬to in Italia quanto in campo europeo e quindi:
a) l’asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.05.1924, n. 827;
b) la licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D ed E della legge 02.02.1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l’appalto concorso, così come previsto e regolato dallo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 06.02.1919, n. 107; dallo art. 4 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23.05.1924, n. 827;
d) la trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.
Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano e conseguentemente:
a) quello del più basso da determinarsi:
1) mediante sistema di cui all’art. 5 della legge 02.02.1973, n. 14;
2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di al¬cun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dalla Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera a) della legge 02.02.1973, n. 14;
b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l’appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera che i concorrenti si impegnano a fornire.
La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente congiuntamente e nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati e menzionati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara. È vietato il comportamento dell’Ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.
ART. 6 – L’ASTA PUBBLICA - DEFINIZIONE E MODALITÀ ATTUATIVE
È il sistema di gara attraverso il quale l’Ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.
Si svolge attraverso i seguenti metodi:
- Il metodo della candela vergine, ai sensi dell’art. 74 del r.d. 23.05.1924, n. 827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 15 del r.d. 23.05.1924, n. 827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’articolo 76 del r.d. 23.05.1924, n. 827;
- il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell’articolo 79 del r.d. 23.05.1924, n. 827.
L’aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell’art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.
Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.05.1924, n. 827.
ART. 7 - LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ASTA PUBBLICA*
L’avviso d’asta pubblica deve essere pubblicato con le modalità di cui all’art. 7 della legge 02.02.1973 n. 14, così come sostituito dalla legge 08.08.1984, n. 687 e dall’art. 7 della legge 17.02.1987, n. 80, e nel rispetto di ogni ulteriore prescrizione dettata in materia da fonti normative nazionali e regionali in ordine alle forme di pubblicità a mezzo stampa, in bollettini particolari o nell’Albo Pretorio del Comune.
La pubblicazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima dell'espletamento dell'incanto. Nel computo dei termini non deve essere considerato il “dies a quo”.
Qualora l’importo dell’appalto superi il valore minimo di applicazione delle normative comunitarie, l'avviso d’asta dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal D.Lvo 19.12.1991, n. 406, dal D.Lvo 24.07.1992 n. 358, della Direttiva CEE 92/50 e in generale dalle ulteriori fonti normative comunitarie, e nazionali di recepimento, integrative o modificative delle predette fonti.
ART. 8 – LICITAZIONE PRIVATA - DEFINIZIONE E MODALITÀ ATTUATIVE
È quel sistema di gara mediante il quale l’Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l’acquisizione di un appalto, una fornitura o per l’affidamento di un servizio.
La licitazione privata si attua:
a) attraverso i metodi di cui all’art. 1, lettere a), b), c), d), e), della legge 02.02.1973 n. 14, nelle procedure di appalto di opere pubbliche;
b) attraverso il metodo di cui all’art. 73, lettera c, del RD 23.05.1924, n. 827, nelle procedure di appalto di forniture e di servizi;
ART. 9 – APPALTO CONCORSO - DEFINIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE
L’appalto concorso il sistema mediante il quale l’Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispet¬to delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
È regolato dall’art. 4 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui al D.Lvo 24.07.1992 n. 358 ed alla Direttiva CEE 92/50, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.
Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseg¬gono i requisiti richiesti per la partecipazione.
Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con le ditte di fiducia dell’Amministrazione ancorché non abbia¬no avanzato istanza di partecipazione.
La lettera di invito indicherà tutte le condizio¬ni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per ¬l’inoltro delle offerte stesse.
ART. 10 – IL VERBALE DI GARA NELL’APPALTO CONCORSO
Le offerte pervenute vengono sottoposte all’attenzione della Commissione della gara (cfr. art. 12), composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando,procede, in presenza del pubblico, all’esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità ope¬rative:
A) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;
B) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;
C) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;
D) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
E) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l’autenticità e per scongiurarne la possibilità di so¬stituzioni, manomissioni ed alterazioni;
F) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
G) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, alla Amministrazione per l’affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.
ART. 11 – GLI ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
L’Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:
- alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
- alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.
ART. 12 – NOMINA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all’Amministrazione, per l’aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, te¬nuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.
Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolan¬te e potrebbe quindi essere disatteso dall’Ente con provvedimento motivato.
Deve essere nominata con apposito atto della Giun¬ta Municipale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell’importanza e della natura dell’appalto, deve esse¬re tale che la rappresentanza tecnica sia maggioritaria rispetto a quella politica.
La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all’art. 51, comma 3 della legge 08.06.1990, n. 142, dal Segretario Comunale.
Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
La stessa costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.
ART. 13 – ADEMPIMENTI E MODALITÀ OPERATIVE DELLA COMMISSIONE
Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l’unica interprete delle esigenze dell’Ammi¬nistrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
- Presa d’atto delle offerte valide trasmesse dall’Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
- Determinazione o fissazione dei criteri di va¬lutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diver¬se soluzioni che potrebbero essere proposte;
- Esame analitico delle varie soluzioni prospet¬tate e comparazione delle varie offerte nel loro com¬plesso al fine di individuare quella ritenuta miglio¬re tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.
In tale veste la Commissione, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:
A) di preporre aggiudicazioni subordinate avarianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
B) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell’appalto alla offerta ri¬tenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l’eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
- Trasmissione degli atti all’Amministrazione appaltante per l’adozione delle definitive determinazioni;
C) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
D) di non proporre l'aggiudicazione in presen¬za di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema d’aggiudicazione dell’appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offer¬ta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono es¬sere motivati;
- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.
ART. 14 – L’AGGIUDICAZIONE
La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua con¬sacrazione nella definitiva determinazione da parte della Giunta Municipale.
La deliberazione con cui si fa propria la pro¬posta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
In sede di definitiva aggiudicazione l’Ammini¬strazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche, in ta¬le ipotesi l’atto è di competenza del Consiglio.
È comunque riservata all’impresa aggiudicata¬ria la facoltà di accettarle o di rinunziare all’appalto.
ART. 15 – TRATTATIVA PRIVATA*
1. Il ricorso alla trattativa privata, nei casi consentiti dalle fonti normative comunitarie, nazionali e regionali, è deliberato con dettagliata motivazione dalla Giunta Comunale.
2. La stipulazione formale del contratto dovrà preferibilmente, e pur non precludendo la possibilità in situazioni eccezionali di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell’evento, essere preceduta da una gara ufficiosa tra non meno di 3 ditte, previa pubblicazione di un bando di gara contenente i criteri previsti per la selezione del contraente, salvo che nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 9 del D.Lvo 19.12.1991, n. 406.
3. In tali casi, l’interpretazione delle condizioni e delle fattispecie normative va intesa in senso restrittivo.
4. In particolare, l’urgenza deve essere oggettiva, strettamente riferibile alla specifica contrattazione, incompatibile con i tempi imposti da altre procedure e giustificata da eventi imprevedibili, e non da inadempienze dell’Amministrazione o da circostanze comunque alla medesima imputabili.
5. L’ipotesi di assoluta necessità di un contraente individualmente determinato deve essere giustificata da situazioni oggettivamente identificabili e riconducibile ad esigenze tecniche, artistiche o inerenti alla protezione di diritti di esclusiva, e pertanto non hanno alcun rilievo altre ragioni, quali la convenienza operativa, l’opportunità amministrativa, il vantaggio economico.
6. Sulla procedura seguita e sull’esito della gara o della trattativa dovrà essere redatto, a cura del Segretario Comunale, dettagliato verbale.
7. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o mediante riferimento ad altre e diverse offerte, proprie o di altri soggetti.
8. La trattativa privata è da ritenersi sistema eccezionale di contrattazione per tutti i contratti di valore superiore a 100 milioni di lire.
9. Il ricorso al sistema della trattativa privata di importo superiore a 100 milioni è ammesso previa deliberazione della Giunta Comunale congruamente motivata.
ART. 16 – LA CONCESSIONE
Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si pre¬figura un rapporto di concessione di sola costruzione, ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l’ipotesi di “concessione di costruzione e gestione od esercizio”.
Nell’un caso e nell’altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti connessi all’esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.
Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti di grande importanza e dimensione, il sistema di affi¬damento viene in genere svincolato dalle rigide norme che regolano i procedimenti dei pubblici appalti.
Il sistema di affidamento più seguito e che meglio si presta al raggiungimento dello scopo, per la natura particolare dell’appalto, è quello della trattativa privata, di norma preceduta da gara ufficiosa e nella quale si tiene presente, unitamente all'elemento prezzo, la qualità del prodotto o dell'opera che viene offerta; o nel caso di costruzione e gestione, la durata della utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.
Altro sistema che si può utilmente applicare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolta ai sensi dell’art. 24 lett. B della logge 08.08.1977, n. 584.
Ove comunque si tratti di concessione di sola co¬struzione, e si superino i limiti previsti per l’applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui al D.Lvo 19.12.1991 n. 406, in quanto è equiparata all’appalto.
CAPO II – LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
ART. 17 – LE IMPRESE DA AMMETTERE ALLE GARE
Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affi¬damento di Lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui all’art. 7 della legge 17.02.1987 n. 80 ed all’art. 12 del D.Lvo n. 406 del 1991.
Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, inte¬grate, nel caso di appalto regolato dalla legislazio¬ne nazionale con quelle di fiducia, formeranno l’elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Municipale, saranno invitate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell'appalto.
La mancata estensione dell’invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.
ART. 18 – MODALITÀ OPERATIVE PER INDIVIDUARLE
Ai sensi degli artt. 7 della legge 17.02.1987, n. 80, le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione pri¬vata per lavori di importo inferiore ad 5 milioni di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni pri¬vate che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni, che così si richiamano:
- Per appalti di importo superiore ai cinque milioni di ECU, IVA esclusa: Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, che deve essere effettuata ai sensi dell’art. 12 del D.Lvo n. 406 del 1991, entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e, per estratto, sui principali quotidiani a carattere nazionale e su al¬meno due aventi particolare diffusione nella Regione.
- Per appalti di importo compreso tra il milione di ECU ed i cinque milioni di ECU IVA esclusa: Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.
- Per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa: Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede la stazione appaltante. Facoltati¬vità della pubblicazione tanto sulla Gazzetta Uffi¬ciale della Repubblica Italiana quanto su quella della CEE che sui quotidiani.
- In presenza di motivi di urgenza: pubblicazio¬ne sui soli albi della stazione appaltante.
- Per appalti di importo inferiore ai 500.000 ECU, IVA esclusa: Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante.
Il termine entro il quale gli interessati posso no avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a 52 giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, se deve essere attivata tale procedura.
Questo ultimo termine può essere ridotto a 36 giorni, se l’Amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di cui all’art. 12 primo comma del D.Lvo n. 406 del 1991.
Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza ave re provveduto, occorre rinnovare la procedura.
ART. 19 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti da richiedere alle ditte parteci¬panti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e D.P.C.M. 10 Gennaio 1991, n. 55 per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui al D.Lvo n. 406 del 1991 ed al citato D.P.C.M. n. 55/91 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
CAPO III – LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 20 – IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO – NATURA GIURIDICA
Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la contropar¬te come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto .
Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.
Il bando di gara deve essere conforme agli allegati al D.P.C.M. n. 55/91 di seguito indicati:
All. I per appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU; All. II per appalti di im¬porto pari o superiore al milione di ECU ed inferiore ai cinque milioni di ECU; All. III per appalti di importo inferiore al milione di ECU.
ART. 21 – IL BANDO O LA LETTERA DI INVITO - CONTENUTI
La lettera di invito, deve essere improntata al¬la massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da segui¬re per la partecipazione ed individuando con certezza:
A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell’Ente appaltante, se disattesi, por tarlo alla esclusione;
B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.
Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.
ART. 22 – ESTENSIONE DEI BANDI O DELLE LETTERE DI INVITO
II bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’appalto sia soggetto all’applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui al D.Lvo 19.12.1991 n. 406, per quanto concerne i lavori pubblici, al D.Lvo 24.07.1992 n. 358, per le forniture, ed alla Direttiva CEE 92/50, per i servizi.
Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell’appal¬to concorso, così come dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino fa massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.
ART. 23 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nei rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro discipli¬nare richiamato per regolare il particolare affidamento.
Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all’esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazio¬ne della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all’Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia bu¬sta.
La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La bu¬sta contenente l’offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l’ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.
ART. 24 – TERMINI DA CONCEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del r.d. 23.05.1924, n. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in caren¬za di apposita previsione legislativa, verranno deter¬minati di volta in volta, a giudizio discrezionale del la stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di pro¬porre una offerta seria e ragionata.
Agli appalti disciplinati dalla normativa comunitaria si applicano le prescrizioni ed i termini previsti dal D.Lvo 19.12.1991 n. 406, dal D.Lvo 24.07.1992 n. 358, e alla Direttiva CEE 92/50.
ART. 25 – L’INOLTRO O LA PRESENTAZIONE DELLE ORRERTE
La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.
In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell’inoltro a mezzo dei Servizio postale in plico raccomandato.
Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previo diverso provvedimento dell’Ente, da adottare con atto deliberativo motivato.
Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.
È assolutamente esclusa, giusta il disposto dell’art. 72 del Regolamento sulla contabilità gene¬rale dello Stato approvato con r.d. 23.05.1924, n. 527, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.
I termini previsti per la partecipazione debbo¬no intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed ora¬ri ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell’offerente.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei ter¬mini di recepimento dell’offerta stessa, farà fede timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposte dal funzionario a ciò abilitato.
ART. 26 – LE TORNATE DI GARA
Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè allo affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte con correnti ai sensi dell’art. 15 della legge 10.12.1951, n. 741, possono presentare un’unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende con¬correre.
In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.
Nel caso che si preveda che una impresa possa re stare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affida¬tarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi. Tale eventualità dovrà essere espressamente contemplata nello avviso di gara deliberato e nella lettera di invito.
ART. 27 – POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OFFERTE SUCCESSIVE A MODIFICA OD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI.
Ai sensi dei disposto di cui all’art. 75 - VII comma dei r.d. 23.05.1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle mo¬dalità previste per l’offerta principale.
Non è invece ammissibile la contemporanea pre¬sentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.
ART. 28 – POSSIBILITÀ DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO*
Ai sensi dell’art. 1 della legge 08.10.1984, n. 687, in presenza di un affidamento mediante licitazione privata le offerte in aumento debbono essere ammesse, fin dal 1° esperimento di gara, salvo che il bando di gara non escluda espressamente la possibilità di accettare offerte in aumento.
Le offerte in aumento sono improponibili per gli appalti soggetti al regime comunitario, salvo che il bando di gara non ne preveda espressamente l’ammissibilità.
ART. 29 – VALIDITÀ TEMPORALE DELLE OFFERTE
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l’impresa proponente.
Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momen¬to successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso dì gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all’esame delle offerte medesime acquisire la conferma circa la validità delle stesse.
ART. 30 – RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE IN UNA PUBBLICA GARA
La riapertura del termine per la presenta¬zione delle offerte così come la proroga del te¬mine stesse, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all’organo competente, per la sanatoria.
CAPO IV – L’ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 31 – MODALITÀ OPERATIVE
In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.
L'operazione è riservata ad apposita Commissio¬ne che è composta, giusta quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.05.1924, n. 827, dal Pre¬sidente, dal Segretario e da due testimoni.
La presidenza della gara è attribuita, giusta il disposto del comma 3° dell’art. 51 della legge 08.06.1990, n. 142, al Segretario Comunale.
Le funzioni di Segretario vengono svolte da Funzionario dei Comune.
La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell’offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed ,alla conseguente aggiudicazione.
Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l’approvazione dei risultato della gara da porte della Giunta Municipale, in presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l’appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:
a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell’offerta;
c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il succes¬sivo esame da parte della Commissione giudicatrice
In tal caso, tanto l’offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.
ART. 32 – LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DI GARA
Sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non può discostarsi senza compromettere la legittimità dell’esperimento.
Le sue competenze possono essere sinteticamente così riassunte:
- Esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- Accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive ne¬cessarie per la ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito;
- Scrupolosa osservanza delle disposizioni detta¬te dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare e quindi:
a) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;
b) procedere formalmente all’apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;
c) procedere alla apertura dei plichi contenenti le offerte; ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell’aggiudicazione.
ART. 33 – LETTERA DI INVITO - FORMULAZIONE EQUIVOCA
Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per la ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la “par condicio tra i concorrenti”.
ART. 34 – CONTRASTO TRA LE NORME DEL BANDO E DELLA LETTERA DI INVITO
In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.
Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito é riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.
Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell’Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l’indizione di una nuova gara.
ART. 35 – II VERBALE DI GARA E LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Il verbale è l’atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o nega¬tivo nel caso di diserzione dell'esperimento.
È un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nello interesse generale della gara.
Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si au¬torizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concor¬so, o trattativa privata preceduta da gara uffi¬ciosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con ac¬canto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.
ART. 36 – LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEI TESTIMONI
Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.
Egli dovrà quindi:
1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
2) Accertare la sussistenza dei requisiti e del le condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l’espletamento della gara;
4) Aprire le offerte ritenute valide e proclama re il risultato dell'esperimento;
5) Far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commis¬sione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evita¬re possibili alterazioni, sostituzioni o manomissio¬ni;
7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.
ART. 37 – LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ASSOCIATE
Le imprese possono partecipare in Forme as¬sociata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.
Dovendo interpretare, con il presente rego¬lamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al Fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:
1) È inammissibile la contemporanea parte¬cipazione alla gara in forma singola ed associa¬ta.
2) L’istituto dell’associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 08.08.1977, n. 584 regolante per gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
3) All'associazione temporanea di imprese si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10.02.1962, n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorren¬ti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.
4) La prescrizione contenuta nell'art. 19, comma 3°, che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese “con¬comitante o successivo all’aggiudicazione della gara” deve essere interpretato nel senso che ta¬le operazione, quella cioè della costituzione dell’associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l’espletamento della stessa.
ART. 38 – LE OFFERTE RISULTANTI UGUALI
Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all’art. 1 lett. B – C – D della legge 02.02.1973, n. 14, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
ART. 39 – LE OFFERTE INCOMPLETE DELLA DICHIARAZIONE DI SUB APPALTO DEI LAVORI*
Ai sensi dell’art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, così come modificato dall’art. 34 del D.Lvo 19.12.1991 n. 406, la mancata indicazione da parte dell’impresa all’atto dell’offerta di avvalersi della facoltà di affidare la realizzazione di parte dell’opera appaltata o di parte dei lavori in subappalto o in cottimo, pur implicando l’esclusione della possibilità di utilizzare tali istituti, non costituisce carenza di offerta e pertanto non configura un motivo di esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la possibilità di subappaltare o concedere in cottimo sia prevista dal bando o dalla lettera di invito.
ART. 40 – LA DISCORDANZA TRA I VALORI INDICATI IN CIFRE ED IN LETTERE
Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Rego¬lamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.05.1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell’art. 5, 4° comma della legge 02.02.1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.
In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da al¬meno uno degli altri componenti la Commissione stessa .
ART. 41 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANOMALIE DELL'OFFERTA
I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvaler si della facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26.04.1989, n. 155, per la individuazione dell'offerta anomala, sono i seguenti:
1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o let-tera di invito;
2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini del¬la individuazione della media, solo quelle in ribasso;
3) in presenza di sole offerte in aumento in analogia al punto 1) 2° comma art. 2 bis L. 155/89 saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentua¬le di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando e nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;
4) l’indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, e seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento, e non quindi calcolato nella me¬dia (2° comma - art. 2 bis L. 155/89);
5) la condizione di cui al punto 3 dell’art. 2 bis del¬la legge 26.04.1984, n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitabile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate ta¬li quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in au¬mento, di queste ultime;
6) la possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell’offerta anomala si ritiene inapplicabi¬le per i metodi di aggiudicazione di cui all’articolo 1 lett. B e C delle legge 02.02.1973, n. 14.
CAPO V – GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE
ART. 42 – ANNULLAMENTO DELLA GARA
L’annullamento di una gara, per i gravi ri¬flessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.
Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.
Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di indi¬viduare il nuovo limite cui ancorare l’aggiudi¬cazione.
ART. 43 – LA REVOCA DI UNA GARA
Per la natura giuridica degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici “inviti ad offri¬re” è possibile la revoca della gara, senza in¬correre in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.
ART. 43 – L’APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE
I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l’approvazione da parte della Giunta Municipale, o del Con¬siglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.
Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l’aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che pos¬sa vantare rimborsi od indennizzi.
Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione il competente organo deliberante, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l’approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.
Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, il competente organo deliberante, può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo.
CAPO VI – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE
ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno così regolate:
- Se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria Comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all’interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale ecceden¬za o ad integrare il conto stesso nei caso di insufficienza del deposito.
- Se poste a carico del Comune si preleveran¬no le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso il cassiere interno di cui elio speciale regolamento di contabilità.
Nel caso che, in carenza od insufficienza dell’apposito deposito contrattuale l'ufficiale rogante dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con la altra parte contraente, ad anticipare le somme do¬vute, si procederà poi ai recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegia¬ta prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi di quanto dispo¬sto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l’art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
ART. 46 – I DEPOSITI CAUZIONALI
L’impresa affidataria dell’appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura pre¬vista dal capitolato o dalla lettera di invito.
Tanto il deposito cauzionale provvisorio quan¬to quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10.12.1981, n. 741 e 10.06.1952, n. 384 e successive modi¬fiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449.
Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l’esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subor¬dinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudica¬zione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.
Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del r.d. 08.02.1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull’importo di ciascuno stato di avanzamento.
Lo svincolo nel deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.
Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dal¬l'art. 5 della legge 10.12.1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.
ART. 47 – CONFORMITÀ DEL CONTRATTO CON L'ATTO DELIBERATIVO
Il contenuto del contratto deve essere per¬fettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplina¬re richiamato ed approvato con l'atto stesso.
Le norme di contenuto diverso da quello in¬dicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili.
All’Ente appaltante resta riservata la fa¬coltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ul¬teriore atto deliberativo adottato a sanatoria.
Non sono da considerare clausole derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.
ART. 48. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA
In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del con¬tratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20 della legge 19.03.1940, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.
ART. 49 – LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:
- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamen¬te ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla deliberazione di cui all’art. 56 della L. 08.06.1990, n. 142 assunta dal competente organo deliberante con la quale, oltre alle indi¬cazioni cui al comma 1 del detto articolo, do¬vrà essere approvato lo schema di contratto.
L’adempimento della stipulazione, deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione potrà attivare la procedura sanzionato¬ria prevista dall’art. 5 della legge 08.10.1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
I contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
ART. 50 – IL ROGITO A MEZZO DEL SEGRETARIO
I contratti conseguenti a pubblici appalti: quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell’autenticità vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle pre¬scrizioni dettate dalla legge notarile.
L’ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adem¬pimenti per dare compiuto l’iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.
ART. 51 – I DIRITTI DI ROGITO
Per gli atti rogati dai Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sul¬lo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni; i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall’art. 19 ter della legge n. 440 del 29.10.1987.
Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti in¬teressati al riparto stesso.
La quota spettante all’ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal d.l. n. 786 del 22.12.1981, come convertito nella legge 25.02.1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.
ART. 52. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l’applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove ap¬plicabile.
Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20.03.1865, n. 2248 All. “F”; il regolamen¬to per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con r.d. 25.05.1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l’impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.