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Asilo Nido

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REGOLAMENTO ASILO NIDO                                                                                                                                 TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

approvato con delibera C.C. 21 del 22/05/2018

modificato con delibera C.C. n. 20 del 26.05.2022

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in conformità alle leggi statali e regionale vigente (Legge regionale 28 aprile, n. 76) stabilisce le modalità di funzionamento e i criteri di accesso al nido d'infanzia comunale..

 

Art. 2 – Finalità del Nido D'Infanzia

  1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le famiglie alla formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi ai tre anni, garantendo il diritto all'educazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l'infanzia;
  2. Il nido d'infanzia è istituito allo scopo di:
  1. favorire la crescita delle bambine e dei bambini da tre mesi a tre anni;
  2. assicurare ad ogni bambina e bambino un contesto di cura ed educazione che ne favorisca lo sviluppo e i primi apprendimenti, in un rapporto costante e armonico con la famiglia;
  3. rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle famiglie;
  4. valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
  5. diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia;
  6. agevolare l’inserimento sociale ed educativo dei bambini oltre che aiutare genitori in situazione lavorativa.
  1. I nidi d'infanzia operano in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia e i servizi educativi territoriali.
  2. Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l'Amministrazione comunale, nelle sue articolazioni centrali e decentrate, promuove il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie con particolare riferimento all’informazione, alla prevenzione e alla sorveglianza igienico sanitaria, alla disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.

Art. 3 – Destinatari

  1. Hanno diritto di usufruire del nido tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune in età compresa da tre mesi a tre anni, senza distinzione di sesso, di cultura, di lingua, di etnia, di religione e di condizioni personali e sociali;
  2. Possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti nel Comune a condizione che siano state prima interamente soddisfatte le domande di quelli residenti.

 

Art. 4 –Ricettività del nido

La capienza del nido d’infanzia è di n. 36 posti. La capienza massima per il tempo pieno è di n. 14 posti, di cui n. 8 posti per i divezzi (24/36 mesi) e semi-divezzi (12/24 mesi) e n. 6 posti per i lattanti (fino a 12 mesi). La Giunta Comunale può autorizzare aumenti della ricettività del nido nel rispetto degli standard funzionali stabiliti dalla legislazione regionale vigente, in accordo con il gestore dell’asilo nido.

 

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 

Art. 5 – Organizzazione interna

  1. Al fine di un migliore svolgimento dell’attività educativa, i bambini che frequentano il nido sono di norma distinti in 2 sezioni:
  • 0 -17 mesi
  • 18 mesi – 36 mesi
  1. L’organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, di responsabilità e di collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica in relazione:
  • alle esperienze ed esigenze dei bambini;
  • all’aggiornamento permanente degli operatori.

 

Art. 6 - Calendario delle attività e orario di apertura

  1. Il servizio nido d'infanzia si svolge dal primo settembre al trentuno luglio e segue il calendario scolastico regionale nella definizione della chiusura delle festività di Natale e Pasqua e di eventuali ponti;
  2. Il nido d'infanzia è aperto tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle 17.00. Nel mese di settembre, l’orario di apertura è ridotto alla fascia antimeridiana, dalle 7.30 alle 13.30, per consentire ai bambini un reinserimento graduale dopo la pausa estiva;
  3. L’ingresso dei bambini è ammesso dalle ore 7.30 alle 9.00. Alle famiglie viene chiesto il rispetto tassativo di tali orari in un’ottica di collaborazione e corresponsabilità educativa.
  4. Al momento dell’uscita, i bambini e le bambine vengono affidati dal personale educativo esclusivamente ai genitori oppure ad una persona di fiducia espressamente indicata;
  5. Su richiesta del coordinatore del nido d'infanzia, il responsabile dell’ufficio Affari Sociali può autorizzare riduzioni di orario alla sola fascia antimeridiana nelle giornate pre-festive; tali autorizzazioni, se concesse, vanno adeguatamente pubblicizzate all’interno del nido e comunicate alle famiglie almeno cinque giorni prima;
  6. La Giunta Comunale, su proposta motivata del Consiglio di cui al successivo art. 23 o su propria proposta, può prevedere l'ampliamento del periodo di apertura e dell'orario di funzionamento del servizio. Tale variazione, se risponde ai criteri di servizio aggiuntivo, può prevedere una contribuzione suppletiva da parte delle famiglie.

TITOLO III - AMMISSIONE AL SERVIZIO

 

Art. 7 – Domanda di ammissione

  1. La domanda di ammissione, compilata su appositi moduli forniti dall’Amministrazione Comunale, va presentata all’ufficio Affari Sociali corredata dai seguenti documenti:
  1. dichiarazione sostitutiva unica ISEE per quanti intendano avvalersi di una contribuzione mensile a tariffa agevolata;
  2. altra documentazione utile ai sensi dell’applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al successivo art. 9.
  1. Il termine finale di presentazione delle domande di ammissione è il trenta giugno di ogni anno (salvo posti vacanti);
  2. Per le bambine ed i bambini già frequentanti il nido d'infanzia, l’iscrizione all’anno educativo successivo avviene automaticamente; i genitori sono però tenuti a presentare all’ufficio Affari Sociali entro il 15 settembre di ciascun anno l’attestazione ISEE;
  3. Sono accolte solo le domande complete di tutte le informazioni e dei dati necessari e corretti. Qualora dal successivo esame delle stesse, risultasse l’incompletezza o la mancanza di dati significativi per l’attribuzione dei punteggi ai fini della stesura della graduatoria, il genitore è invitato ad integrare la propria documentazione entro 3 giorni dalla richiesta, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Art. 8 – Disciplina delle ammissioni

  1. Entro  il trentuno luglio di ogni anno il responsabile dell’ufficio Affari Sociali provvede alle ammissioni nel seguente modo:
    1. garantisce il diritto al proseguimento della frequenza nell’anno successivo ai bambini già ammessi al nido d’infanzia nell’anno educativo precedente, compresi quelli che maturino l’età per l’iscrizione alla scuola dell'infanzia nel corso dell’anno;
    2. individuati i posti disponibili, formula per ogni gruppo sezione, sentito il Consiglio di cui al successivo art. 23, un’apposita graduatoria di ammissione.

Art. 9 – La graduatoria

É stabilita la priorità d’accesso nei casi di:

  1. Bambini disabili: l’accesso è garantito sulla base della documentazione rilasciata dal servizio ASL o dai servizi territoriali competenti;
  2. Bambini con particolare situazione evolutiva documentata: (ospedalizzazione precoce o prolungata, istituzionalizzazione, allontanamento prolungato dal nucleo familiare), che si trovino in una situazione per cui il nido si propone come ambiente favorevole.
  3. L’accesso è garantito sulla base della documentazione rilasciata dai servizi ASL, da altri servizi specialistici e/o a seguito di colloquio con il referente dell’equipe psicopedagogica;
  4. Disagio sociale: in quest’area sono inserite le situazioni certificate, in carico al servizio sociale, ai servizi competenti o segnalate dall’equipe psicopedagogica a seguito di colloquio e per le quali il nido si pone come ambiente facilitante per il bambino.

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

I) SITUAZIONE DEL BAMBINO

Bambini disabili Legge 104

PUNTI 10

Bambino o bambina già inserito/a in graduatoria

PUNTI 2

II) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA

Infermità grave di un genitore (certificazione)

PUNTI 12

Famiglia monoparentale con occupato

PUNTI 4

Famiglia monoparentale con disoccupato

PUNTI 3

Fratelli non scolarizzati fino a 3 anni di età

PUNTI 2 per ogni fratello

Fratelli scolarizzati da 3 a 14 anni di età

PUNTI 1 per ogni fratello

III) SITUAZIONE LAVORATIVA dei genitori

Lavoratore dipendente

PUNTI 14

Lavoratore autonomo

PUNTI 12

Disoccupati iscritti a Centro per l’impiego/contratto a chiamata

PUNTI  4

Studente non occupato

PUNTI  2

Nel valutare la situazione lavorativa del padre o della madre (i predetti punteggi si sommano per padre e madre)

IV) PENDOLARITÀ

Lavoro fuori sede

PUNTI  4

Pendolare con distanza superiore a 40 Km

PUNTI  2

V) CRITERI DA APPLICARE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

precedenza al bambino con indicatore ISEE più basso.

VI) CRITERI PER I NON RESIDENTI

  1. I bambini non residenti nel Comune possono essere ammessi solo dopo aver esaurito le domande dei residenti, seguendo i criteri sopra enunciati. Coloro che autocertifichino di aver presentato la richiesta di residenza sono equiparati ai residenti.
  2. La graduatoria provvisoria viene pubblicata alla bacheca dell’asilo nido e all’albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. In questo periodo i genitori possono presentare ricorso scritto che verrà esaminato dal responsabile di settore competente. Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con determinazione dirigenziale viene approvata la graduatoria definitiva con le eventuali rettifiche approvate. La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie nessun diritto all'assegnazione del posto fino all'esecutività della determinazione dirigenziale.
  3. L’ufficio Affari Sociali entro il 31 luglio comunica ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva l’ammissione del proprio figlio all’asilo nido, gli esami sanitari da sostenere e la quota di contribuzione mensile assegnata.
  4. Le domande di ammissione che pervengono dopo il trentuno maggio sono collocate in coda alla graduatoria, per ciascun gruppo sezione, in base alla data di presentazione delle stesse. Ad anno educativo iniziato, in caso di disponibilità di posti in un gruppo sezione, viene ammesso il bambino con punteggio più elevato nella graduatoria definitiva per il gruppo sezione corrispondente. Se nessun bambino della graduatoria ha l’età per il gruppo sezione in cui si libera il posto, fermo restando che non si tengono posti vuoti, è ammesso il bambino posto in coda alla graduatoria per quel gruppo sezione. In ultima ipotesi, si valuta con il coordinatore pedagogico la modalità di inserimento del bambino collocato in posizione utile in graduatoria che maggiormente si avvicina per età alla sezione disponibile. 

Art. 10 – Inserimenti

  1. L’inserimento al nido di tutti i bambini, sia dei nuovi utenti sia di quelli già ammessi, è subordinato alla presentazione del certificato di vaccinazione e di un certificato medico, rilasciato da un Pediatra, che attesti che il bambino non ha malattie infettive in corso e, quindi, può frequentare la struttura. Tale documentazione medica va presentata il giorno stesso dell’inizio della frequenza.
  2. Gli inserimenti dei nuovi utenti avvengono di norma dalla terza settimana di settembre e possono continuare durante l’anno fino al completamento della capienza massima della struttura.
  3. L’inserimento del bambino, preceduto da un colloquio preliminare con i genitori, si svolge in maniera graduale con la presenza del genitore o di una figura di riferimento importante secondo la seguente modalità:

nelle prime due settimane di apertura del servizio si provvederà al reinserimento dei bambini e delle bambine già frequentanti il precedente anno educativo.

Dalla terza settimana inizieranno gli inserimenti che avranno carattere graduale e a gruppi di quattro iscritti per sezione ogni due settimane. Nella prima settimana d'inserimento, il distacco avverrà gradualmente ed è prevista la presenza in sezione del/dei genitori o di una figura di riferimento importante per la bambina o il bambino. In questa fase l'ingresso nella struttura è prevista alle ore 10 e l'uscita prima del pranzo dei bambini e delle bambine già frequentanti, tranne il giovedì e il venerdì essendo previsto il pranzo per i nuovi iscritti.

La seconda settimana rappresenterà un momento di assestamento, di socializzazione e di conoscenza dell'ambiente e dei suoi ritmi.

La frequenza a tempo pieno è prevista dopo un mese dall'inserimento, fino ad allora l'uscita è prevista alle ore 13.

4. La retta riferita al periodo dell’inserimento dei nuovi utenti è ridotta del 50% rispetto all’importo comunicato all’atto dell’ammissione per l’anno educativo. Il periodo di inserimento non può essere superiore a quattro settimane.

Art. 11 – Frequenze, assenze, dimissioni

  1. La frequenza all’asilo nido deve avere carattere di continuità.
  2. Nel caso di assenza superiore a cinque giorni consecutivi, comprensivi del sabato e della domenica, per la riammissione è necessario presentare il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.
  3. La presenza o l’assenza di ogni singolo bambino vengono giornalmente riportate su appositi registri.
  4. La rinuncia al servizio o la richiesta di sospensione dallo stesso vanno sempre comunicate per iscritto all’ufficio Affari Sociali; la rinuncia, a differenza della richiesta di sospensione, comporta la mancata conservazione del posto per l’anno successivo.
  5. Ad inizio anno Scolastico del Nido, previsto nel mese di settembre, è prassi consolidata che la frequenza si riduce alle ore della mattina (dalle 7.30 alle ore 13.30) a causa dell’adattamento dei nuovi ingressi. Pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, considerando la frequenza dei bambini già iscritti al Nido nella annualità precedente, si prevede per il solo mese di settembre l’applicazione della retta ridotta a tutti gli iscritti.
  6. Qualora si dovesse riscontrare una irregolarità di frequenza non adeguatamente motivata, la Direzione del Servizio Nido d’infanzia potrà richiedere informazioni ai genitori del minore in merito alle motivazioni di tale comportamento invitandoli contestualmente a produrre valide  giustificazioni. In assenza di tali giustificazioni ed in caso di inadempienze continuative e ripetute nel tempo, l’Amministrazione Comunale, con proprio atto di Giunta Comunale, su disposizione del Dirigente Affari Sociali, può decidere in merito ad eventuali provvedimenti di dimissioni d’ufficio dell’alunno al fine dello scorrimento della graduatoria della lista di attesa.
  7. Qualora si dovesse verificare una dimissione per rialzo termico del minore, la frequenza del giorno successivo è subordinata alla presentazione di certificazione medica che attesti lo stato di guarigione.

 

Art. 12 - Contributo delle famiglie.

  1. Le famiglie degli utenti concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con il pagamento di una quota di contribuzione mensile, differenziata per fasce di situazione economica ISEE.
  2. Le fasce di situazione economica ISEE, le quote di contribuzione sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
  3. La quota massima di contribuzione mensile è applicata agli utenti che non presentano l’attestazione ISEE e agli utenti non residenti.
  4. I genitori che richiedono il servizio di prolungamento dell’orario pagheranno, in aggiunta, una contribuzione mensile che sarà stabilita in caso di attivazione del servizio. Tale disposizione deve essere preventivamente stabilita e deliberata con apposito atto dalla Giunta Comunale.
  5. Per una maggiore comodità delle famiglie, i bollettini di pagamento, con l’indicazione della tariffa riferita al mese immediatamente precedente, vengono distribuiti presso l’asilo nido entro il cinque di ogni mese ed i relativi versamenti vanno effettuati nei sette giorni successivi alla consegna. L’utente moroso viene sollecitato per iscritto dal responsabile dell’asilo nido che gli assegna un termine di sette giorni per il pagamento. Se neanche questo termine viene rispettato, il responsabile dell’ufficio Affari Sociali diffida, con raccomandata A.R., l’utente ad adempiere entro ulteriori cinque giorni, precisando che in caso contrario procederà alle dimissioni d’ufficio dal servizio e al recupero coattivo delle somme spettanti.
  6. La quota di contribuzione mensile, attribuita in base all’attestazione ISEE, ha validità per l’intero anno scolastico (settembre/luglio). Nel corso di tale periodo, ogni significativa variazione delle condizioni socio-economiche della famiglia che produce sostanziali effetti e non viene rilasciata se non in base a nuova attestazione ISEE. L’applicazione dell’eventuale quota di contribuzione diversa avverrà dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

 

Art. 13 - Riduzioni

Nel caso di chiusura del nido nei periodi delle festività natalizie e pasquali, di mancata erogazione del servizio per causa di forza maggiore, la retta mensile verrà calcolata su base giornaliera in relazione all’effettiva apertura della struttura:

  • in caso di assenze per malattia o ricovero ospedaliero per periodi superiori a 15 giorni consecutivi, l’importo della retta, per i soli giorni di assenza, sarà ridotto del 50% rispetto all’importo assegnato, purché il richiedente presenti adeguata certificazione medica comprovante la motivazione dell’assenza. Per assenze inferiori a 15 giorni, anche consecutivi, la retta mensile non subirà variazioni;
  • la riduzione sarà applicata alla retta riferita al mese in cui si verifica l’assenza per malattia;
  • la certificazione medica di cui al precedente punto a) deve essere presentata direttamente dal genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale) del bambino entro e non oltre i primi tre giorni di assenza per malattia; è cura esclusiva del genitore presentare presso l’ufficio protocollo generale del Comune di Popoli la dovuta certificazione richiesta, senza che vi sia alcun preavviso da parte del servizio comunale competente;
  • per le richieste di sospensione dalla frequenza per malattia, al fine di consentire il mantenimento del posto nido, si dovrà pagare una quota fissa pari al 50% della retta mensile assegnata;
  • la riduzione di cui sopra, ove sia ritenuta ammissibile dagli uffici competenti comunali, sarà calcolata in relazione percentuale agli effettivi giorni mensili di apertura del servizio, dal lunedì al venerdì;
  • per il mantenimento del posto nido non potranno essere concesse f) sospensioni durante tutto l’anno educativo che superino i due mesi solari, salvo casi particolari per i quali l’Amministrazione Comunale si riserva di decidere in merito;
  • tutte le disposizioni sopra elencate si applicano esclusivamente per i soli casi riferiti a periodi di sospensione per malattia, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, e non per altre motivazioni; Per i nuclei familiari con più figli che frequentano contemporaneamente l’asilo nido, la retta mensile verrà ridotta del 50% per il secondo o ulteriore figli.

 

Art. 14 - Controlli e sanzioni

Il Comune di Popoli effettua ogni anno, entro il mese di ottobre, i controlli a campione previsti dalla legge sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, compresa la dichiarazione sostitutiva unica ISEE, nella misura del 10% delle dichiarazioni presentate.

Coloro che a seguito dei suddetti controlli risultino aver prestato una dichiarazione mendace, oltre all’applicazione delle conseguenze penali previste dalla legge, saranno esclusi da ogni agevolazione e, d’ufficio, si procederà all’assegnazione immediata della quota di contribuzione mensile massima. L’ufficio Affari Sociali provvederà altresì al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

 

TITOLO IV - PERSONALE

Art. 15 - Il personale del nido d'infanzia

        1. Il personale operante nei nidi d'infanzia è composto da educatrici/educatori e collaboratrici/collaboratori:
  1. il personale educatore concorre ai processi formativi della bambina e del bambino nella prima infanzia;
  2. il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini e bambine, sia in relazione all'ambiente.
        1. Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. Le mansioni e le competenze professionali del personale educatore e collaboratore sono definite con l'approvazione della dotazione organica.
        2. A ciascun nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti. Il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno ed integrazione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambine e bambini in situazione di handicap. Tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo.
        3. Tutto il personale assegnato a ciascun nido è tenuto a partecipare alle attività del gruppo di lavoro.

Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.

 

Art. 16 – Referente di nido

Il referente del nido d'infanzia è nominato su indicazione del personale educativo e dal dirigente di settore sentito l’assessore delegato, di norma a rotazione e con incarico annuale, tra gli educatori in servizio. Il referente del nido, oltre a quelli propri di educatore, svolge funzione di raccordo tra tutto il personale del nido, l’assessore delegato e l'ufficio competente. Nello specifico:

  • segnala all’ufficio competente le infrazioni disciplinari e le carenze del servizio;
  • mantiene rapporti con l’Amministrazione;
  • controlla l’igiene dell’ambiente e la sicurezza della struttura segnalando eventuali disfunzioni.

 

Art. 17 – Il Coordinatore Pedagogico

Il coordinatore Pedagogico, personale proprio o se necessario in rapporto di Convenzione con il Comune di Popoli, coordina l’andamento generale delle attività e collabora con il personale Educativo e di supporto. Nello specifico:

  • elabora unitamente al personale educativo progetti adeguati allo sviluppo psico-pedagogico, coordina e verifica i progetti attuati dal gruppo degli operatori;
  • promuove, unitamente all’altro personale educativo, i rapporti con le famiglie, promuovendo la collaborazione e la sensibilizzazione ai problemi psico-pedagogici riguardanti lo sviluppo del bambino.
  • promuove ed elabora il monitoraggio del servizio.

 

Art. 18 – Il Gruppo degli operatori

Il Gruppo degli operatori è composto da tutto il personale dell’asilo nido, ha il compito di favorire il pieno utilizzo delle diverse professionalità e l’organizzazione collegiale del lavoro.

In particolare, al Gruppo degli operatori compete di:

  1. esporre il progetto educativo all’Assemblea dei genitori e al Consiglio;
  2. programmare, insieme al Coordinatore pedagogico, l’inserimento scaglionato nel tempo di nuovi utenti del servizio;
  3. programmare con le insegnanti della scuola dell'infanzia incontri periodici finalizzati alla continuità educativa;
  4. nominare un educatore come referente per i rapporti esterni del servizio;
  5. eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio;
  6. partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei genitori;
  7. esprimere suggerimenti e proposte per l’aggiornamento e la formazione permanente del personale.

 

Art. 19 - Il progetto educativo

Il progetto educativo realizza: un clima di accoglienza nei confronti di tutti i bambini e dei loro genitori; scambi comunicativi costanti tra gli operatori e i genitori; contesti educativi che forniscano occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione, di conoscenza e di affettività dei bambini.

Il progetto educativo si definisce attraverso l’identificazione di obiettivi specifici, la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi per raggiungerli, l’osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento sollecitati nei bambini, la loro documentazione, la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti e la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato.

Per favorire una partecipazione attiva dei genitori alla vita del servizio, il progetto educativo prevede che annualmente si realizzano le seguenti attività: colloqui individuali, da organizzare soprattutto antecedentemente al primo inserimento del bambino al nido, riunioni dei gruppi-sezione; incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità; laboratori e feste.

 

Art. 20– Progetti di sperimentazione

  1. Il Comune favorisce attività di sperimentazione nei servizi educativi per l’infanzia volte a realizzare innovazioni metodologico-didattiche e organizzative;
  2. I progetti devono contenere: le indicazioni delle finalità e delle motivazioni educative a cui tendono le innovazioni proposte, i contenuti, le metodologie e le procedure, le risorse da impiegare, i tempi e i modi delle verifiche parziali e della verifica finale.

 

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 21 – Gli organi della partecipazione

  1. Il servizio asilo nido persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori e dei genitori;
  2. Gli organi della partecipazione sono: l’Assemblea e il Consiglio.

 

Art. 22– Assemblea generale del nido

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini ammessi al nido e dall’insieme degli operatori della struttura;
  2. L’Assemblea: elegge i propri rappresentanti all’interno del Consiglio; discute i temi generali dell’organizzazione e del funzionamento del servizio nonché il progetto educativo annuale proposto dal Gruppo degli operatori; propone incontri e dibattiti sulle problematiche della prima infanzia;
  3. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno. La prima riunione è convocata entro 30 giorni dalla riapertura del servizio dal Coordinatore pedagogico, le altre riunioni sono convocate quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un numero di famiglie pari almeno ad un terzo dei minori ammessi al servizio. La convocazione va fatta mediante avvisi scritti da affiggersi alla bacheca del nido almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione;
  4. Nel corso della prima riunione, l’Assemblea elegge a maggioranza i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio e l’assessore Affari Sociali o un suo delegato illustra il presente regolamento;
  5. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 23 – Il Consiglio

  1. Il Consiglio è composto da:
    1. n. 3 rappresentanti designati dai genitori;
    2. n. 2 rappresentanti designati dal Gruppo degli operatori;
    3. n. 1 referente di direzione della struttura;
    4. Sindaco, Assessore Affari Sociali o suo delegato.
  2. Il Consiglio elegge, a maggioranza e tra i genitori, un Presidente, il quale rappresenta il nido nei rapporti con l’esterno, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio;
  3. I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti; si procede all’integrazione annuale dei genitori eletti, i cui bambini passano alla scuola dell’Infanzia;
  4. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadano dalla carica;
  5. Il Consiglio si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque non meno di tre volte l’anno;
  6. Il Consiglio delibera con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno dei membri in carica;
  7. Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che viene affisso alla bacheca del nido ed inviato in copia al responsabile dell’ufficio scuola;
  8. Il Consiglio: propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido; collabora alla predisposizione del progetto educativo e alla verifica della sua attuazione; formula proposte per il buon funzionamento del servizio; esprime parere sul calendario delle attività e sulle procedure di accesso al servizio;

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24- Individuazione della unità organizzativa responsabile

L’ufficio Affari Sociali è l’unità organizzativa responsabile della istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale di tutti i procedimenti relativi alla gestione dell’asilo nido.

 

Art. 25 – Riduzioni e benefici

Il Comune di Popoli, in relazione alla richiesta di benefici a domanda individuale riferiti agli alunni frequentanti l’asilo nido comunale applica le disposizioni regolamentali comunali oltre che la normativa e le disposizioni settoriale vigenti a livello nazionale, regionale e definiti e deliberati a livello di Ambito Sociale Distrettuale n. 17 quale riferimento territoriale per la gestione associata dei servizi alla persona. In particolare si applicano le linee di indirizzo stabilite a livello regionale per l’applicazione delle riduzioni ed esenzioni relative alle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 522/2016 e ss.mm.ii.

 

Art. 26 - Reclami

Le famiglie possono presentare per iscritto al responsabile dell’ufficio Affari Sociali proposte e reclami riguardanti il funzionamento del servizio ai quali va data risposta entro trenta giorni.

 

Art. 27 – Tutela dei dati

Tutto ciò che attiene alla situazione dei richiedenti è coperto dal segreto d’ufficio e i dati forniti vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Popoli, responsabile del trattamento è l’ufficio Affari sociali, incaricati del trattamento sono i dipendenti preposti all’ufficio scuola. Le domande di ammissione contengono l’informativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo richiamato.

 

Art. 28 - Abrogazioni e rinvio dinamico

  1. È abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63, del 28.10.2008, e successive modificazioni ed integrazioni apportate.
  2. Per quanto non previsto, si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

 

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’ente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

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