Comune di Popoli (Pe)

IMU

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
PEC: segreteria.popoli@viapec.net

Bordo destro testata
Orologio  - Comune di Popoli (PE)
Centro storico - Comune di Popoli (PE)
IMU
Freccia Scura

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

approvato con delibera C.C. 9 del 03/04/2012

* modificato con delibera C.C. 44 del 27/09/2012

*Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Presupposto dell’imposta è ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 il possesso di qualunque immobile, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, fermo restando le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 ne dispone l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. L’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

*Art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1. Presupposto dell’imposta è ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui al comma 1:
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Sino ad allora presupposto dell’imposta è l’area su cui insiste il fabbricato;
- per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni, iscritti alla previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente punto;
- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (10.000 mq. o 3.000 agro-silvo-pastorale).

Art. 3 SOGGETTI ATTIVI
1. Soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, pari allo 0,76 per cento.

Art.4 SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nonché i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

*Art. 5 BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996 i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e di assicurazione);
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5 (istituti di credito, cambio e di assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati censiti al catasto fabbricati, nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al catasto terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.
5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, nei confronti dei soggetti obbligati.
6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
8. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

*Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
4. Soggetto passivo dell’imposta nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, titolare sulla stessa di un diritto di abitazione.
5. Si considerano infine abitazioni principali, ai soli fini dell’applicazione della detrazione di legge prevista in € 200,00, le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, e precisamente:
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 7 ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992, come di seguito riportate:
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8 MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
7. L’imposta non é versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l’apposita dichiarazione con il modello ministeriale non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si é verificato l’insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 10 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Al personale addetto all’attività di gestione dell’Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 8% del maggior gettito definitivamente accertato ed incassato.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Art. 11 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni é accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 12 SANZIONI ED INTERESSI
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni sancite delle seguenti norme:
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;

Art. 13 CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’articolo 9, commi 4, 6 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 14 RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale é stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 8 comma 7.

Art. 15 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 17 RINVIO
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997.

Logo Accessibilità
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0 Sito realizzato con tecnologia php Base dati su MySql

Il portale del Comune di Popoli (PE) è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione eCOMUNE

- Inizio della pagina -
Il progetto Comune di Popoli (Pe) è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.