REGOLAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
approvato con delibera C.C. 85 del 18/12/2007
Art. 1 ISTITUZIONE DELL’ALBO
Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Popoli l’Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale le associazioni e le libere forme associative operanti nella Città.
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
a) tutela ambiente e territorio
b) istruzione, attività culturali ed artistiche
c) sport, tempo libero ed attività giovanili
d) sanità, politiche sociali ed handicap
e) attività economiche e turismo
f) impegno civile,diritti umani, immigrazione e pari opportunità
g) tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
L’Ufficio Sport/Cultura cura l’aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
Art. 2 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Possono chiedere l’iscrizione all’Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell’ambito delle tematiche di cui all’art. 1 purchè la loro attività non abbia scopo di lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi. Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere:
1. sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria, o domiciliazione, sul territorio comunale;
2. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
3. una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
4. obbligatorietà del bilancio;
5. almeno un anno di effettiva attività.
Art. 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell’associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco tramite l’Ufficio Protocollo.
Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:
• copia dello Statuto o dell’Atto Costitutivo;
• elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
• relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno e consistenza associativa;
• per le Associazioni a rilevanza sovracomunale è sufficiente copia dello statuto sovracomunale, l’attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nelle sezioni tematiche, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.
Art. 4 ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l’Associazione è iscritta di diritto.
Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Affari Generali, per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2.
Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi all’adozione.
Ai fini della costituzione dell’albo le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall’approvazione del presente regolamento.
Art. 5 REVISIONE DELL’ALBO
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, è prevista una revisione annuale dell’Albo stesso, a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni inviano al Comune:
- una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente,
- comunicazione sulla variazione o rinnovo degli organismi direttivi,
- comunicazione sulla permanenza della affiliazione a Federazioni, Organismi o Albi di riferimento.
Art. 6 CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Qualora l’associazione iscritta all’albo perda uno dei requisiti necessari di cui all’art. 2, o non provveda alle incombenze di cui all’art 5 per un biennio si procede alla cancellazione d’ufficio dall’Albo, previo avviso ai sensi di legge.
La cancellazione d’ufficio dall’Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.
Art. 7 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Alle Associazioni iscritte all’Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale ed in particolare l’iscrizione all’Albo costituisce
condizione essenziale:
- per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall’apposito regolamento;
condizione preferenziale :
- per la concessione del patrocinio dell’Ente;
- per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.
Art. 8 DIRITTO ALL’ INFORMAZIONE
Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell’avvenuta istituzione dell’Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità (sia a mezzo stampa , sia nell’albo pretorio sia sul sito web della città).
Il Comune garantisce inoltre su richiesta delle associazioni iscritte all’Albo l’informazione sull’attività comunale relativa ai settori nei quali opera l’associazione.
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.