Accesso civico ai dati e documenti della P.A. (art. 5, comma 2 e art. 5 bis D. Lvo 33/2013 come modificati dal D. Lvo 97/2016). Accesso civico generalizzato.
Dal 23 dicembre 2016 è garantito l'accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso del Comune di Popoli.
Le istanze di accesso possono essere inviate in alternativa alle conosciute modalità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
info@comune.popoli.pe.it
segreteria.popoli@viapec.net
fax: 0859870534
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NORMATIVA: “Decreto Trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
- “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del Decreto Trasparenza;
- “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del Decreto Trasparenza;
CHE COS'E':
- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato (FOIA) che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
- l’accesso documentale che sancisce il diritto di richiedere, con istanza motivata, l’accesso agli atti detenuti dal Comune da parte di che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ricercati;
COME ESERCITARE IL DIRITTO:
- Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice”, deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Ove tale istanza venga presentata ad altro Ufficio del Comune, il Responsabile di tale Ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile; (mod. 1)
- Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; (mod. 2);
- Nel caso di accesso documentale, l’istanza va indirizzata all’Ufficio che detiene la documentazione; (mod. 3);
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - (potere sostitutivo):
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto di 30 giorni, art. 8 del Regolamento, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPTC che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni; (mod. 4);
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO - (potere sostitutivo):
La funzione di potere sostitutivo è attribuita al Segretario Generale, responsabile della trasparenza, il quale dopo aver ricevuto la richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo della pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito entro 30 giorni. Provvede a darne comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. (mod. 5).
COME PRESENTARE L'ISTANZA:
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato,
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi,
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità,
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o fax o direttamente presso gli Uffici e che, laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
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