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REGOLAMENTO AREE PEEP

approvato con delibera C.C. 29/01/1982

ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione in diritto di superficie e di proprietà sulle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni per la costruzione di case tipo economico e popolare.

ARTICOLO 2
Possono essere concessionari del diritto di superficie di cui all’art. 1:
a) I.A.C.P. ed altri Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e le cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) Cooperative edilizie;
c) Privati;
d) Imprese;

ARTICOLO 3
Il Comune emette appositi bandi di prenotazione che pubblica con manifesti nei quali sono precisati:
a) Le aree disponibili;
b) I corrispettivi dovuti per l’area e per le opere di urbanizzazione;
c) Indicazione sommaria della tipologia e degli indici fondiari;
d) Il tempo entro cui deve essere presentata la domanda;
e) Le garanzie richieste;
f) I controlli e le prescrizioni;
g) Il contenuto delle domande;
In deroga a quanto previsto nel presente articolo, l’individuazione e l’assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali per la politica della casa, devono essere effettuate a cura del Comune entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento stesso.

ARTICOLO 4
Il contenuto di cui alla lettera g) dell’articolo precedente deve contenere:
1) L’indicazione del soggetto richiedente (Ente Pubblico con cooperativa a proprietà indivisa o divisa, privato o impresa) specificando se vuole costruire per sé oppure se vuole costruire per rivendere o per affittare alloggi;
2) L’individuazione del terreno richiesto, la zona, le dimensioni ecc.;
3) La specificazione dell’entità dell’intervento indicando il numero dei vani, di alloggi e gli eventuali servizi accessori;
4) La spesa prevista e le garanzie finanziarie.
Ed inoltre:
- In caso di Ente Pubblico dovrà essere allegato alla domanda un documento da cui risulta incarico di stazione appaltante di un intervento pubblico;
- In caso di Cooperative a proprietà indivisa o divisa dovrà essere allegato:
a) Lo statuto e copia dell’atto costitutivo;
b) L’indicazione del numero dei soci;
c) Una dichiarazione che la Cooperativa è retta e disciplinata da principi della mutualità senza fini di speculazione ed è costituita esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, che siano iscritti nel ruolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per un reddito annuo imponibile non superiore a quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
d) Una dichiarazione del Presidente della Cooperativa che, sotto la propria responsabilità, specifichi per ogni singolo socio:
- Se è cittadino italiano
- Il luogo di residenza e il luogo di lavoro
- Le unità di cui è composto il nucleo familiare
- Il reddito familiare complessivo mensile
- Se il socio stesso e i componenti del nucleo familiare sono proprietari o meno di un altro alloggio adeguato o non alle esigenze del proprio nucleo familiare;
Il caso di singoli che intendono costruire alloggi per uso proprio o della famiglia, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Il certificato di cittadinanza italiana
- Il certificato di residenza
- Stato di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva con le quali si attesta che il richiedente e i componenti del nucleo familiare non sono proprietari o usufruttuari di un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia;
- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi prodotta.

ARTICOLO 5
L’istanza per l’ottenimento della concessione è diretta al Sindaco e la concessione deliberata dal Consiglio Comunale. Tra più istanze concorrenti si seguirà il seguente ordine di priorità:
a) I.A.C.P. ed altri Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore edilizio economico e popolare e cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) Cooperative edilizie
c) Privati
d) Imprese
Per determinare un ordine di priorità nel complesso di cooperative a proprietà divisa si seguiranno i seguenti criteri:
- Fattibilità degli interventi;
- Reddito dei soci comparato alla consistenza dei rispettivi nuclei familiari;
- Più larga base sociale;
- Data di presentazione delle domande;
- Data di costituzione;
I singoli privati richiedenti saranno ammessi alla graduatoria se posseggono i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Popoli;
- Cittadinanza italiana;
- Reddito massimo stabilito dall’art. 20 del D.P.R. n. 457/78 e successive modificazioni;
- Mancanza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare del diritto di proprietà, di usufrutto, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (ai fini della definizione di “alloggio adeguato” si rimanda al successivo art. 14);
- Mancanza da parte del richiedente del diritto di proprietà di un alloggio fuori dal Comune di residenza;
- Reddito complessivo del nucleo familiare non inferiore a lire 7.000.000, per i soli fini della fattibilità dell’intervento;
Tra coloro che posseggono i suddetti requisiti si stabilisce il seguente ordine di priorità:
1) Soggetto espropriato;
2) Soggetto emigrato rientrato da non oltre 12 mesi;
3) Reddito comparato alla consistenza del nucleo familiare;
Ai fini di quanto sopra si precisa che:
- Per soggetto espropriato si intende il proprietario dell’area prima dell’approvazione del piano di zona;
- La determinazione del reddito comparato si ottiene dividendo il reddito netto percepito per il numero dei componenti del nucleo familiare;
- La determinazione del reddito netto si ottiene decurtando dal reddito percepito le aliquote secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia;
- La graduatoria viene determinata partendo dal reddito pro-capite inferiore.

ARTICOLO 6
La concessione del diritto di superficie ha una durata ed una validità di anni 99 a partire dalla data di stipulazione della convenzione di cui all’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865.

ARTICOLO 7
Il diritto di superficie o di proprietà, è esercitato nei limiti e con le modalità fissate dal presente regolamento e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia per il diritto di superficie e, per la particolare costituzione di esso, all’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865.
Il diritto è esteso:
- Alla realizzazione delle costruzioni destinate ad abitazione e relativi servizi;
- Al mantenimento e godimento di esse costruzioni e relative aree di pertinenze in favore del concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate nel presente regolamento.

ARTICOLO 8
Nel caso di interventi insediativi organici insieme alla istanza per l’ottenimento della concessione il richiedente deve presentare un progetto unitario di massima, corredato da un programma attuativo con tempi particolari di svolgimento degli edifici, delle opere, degli impianti e dei servizi di interesse generale relativi all’intero complesso residenziale interessante l’area, oggetto della concessione, indicante altresì le caratteristiche costruttive e topologiche degli edifici da realizzare e che le costruzioni abitative non devono essere difformi dalle indicazioni di piano.

ARTICOLO 9
Il corrispettivo della concessione di superficie è così costituito:
a) da una quota pari al costo di acquisizione dell’area dell’intero comprensorio di cui il lotto fa parte diviso per il numero dei mc. edificabili nel comprensorio moltiplicato per il numero dei mc. edificabili sull’area oggetto della concessione;
b) da una quota pari al presunto costo delle opere di urbanizzazione e secondaria da desumere all’apposita deliberazione del C.C. n. 121 del 09/10/1976 e delle successive deliberazioni a norme dell’art. 5 della legge n. 10/1977;
c) il costo dell’area da porre a carico del concessionario determinato come al punto a), viene diversificato a seconda se trattasi di cessione in proprietà o in diritto di superficie; nel secondo caso, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie viene ragguagliato in misura pari al 60% (sessanta per cento) del costo nel caso di cessione in proprietà.

ARTICOLO 10
Il concessionario è tenuto al pagamento del corrispettivo per la concessione secondo le seguenti modalità:
a) quota pari al 30% dell’importo di cui al precedente art. 9 all’atto della sottoscrizione della convenzione all’art. 35 della 22/10/1971 n. 865 per la quale somma la sottoscrizione costituisce quietanza;
b) quota pari al 30% dell’importo di cui al precedente art. 8 al termine del primo anno di concessione;
c) quota pari al saldo del corrispettivo stabilito all’art. 8 alla data fissata per l’ultimazione delle abitazioni;
d) nel caso di Cooperative o Erti Pubblici, la quota di cui al punto a) può essere pagata all’atto del rilascio della concessione edilizia di cui alla legge 28/01/1977 n. 10.
Sugli importi di cui alle lett. b) e c) decorrono gli interessi legali dalla data di sottosc rizione della convenzione alla data pagamento, importo contestualmente al quale dovranno essere versati i relativi interessi.
Ai soggetti di cui all’art. 2 lett. a) è consentito il pagamento delle cui all’art. 8 in forma rateale fino ad un massimo di anni 5 senza aggravi ed interessi, o per periodi maggiori fino ad un massimo di anni 25, con gli interessi legali.
In tutti i casi di rateizzazione di cui al comma precedente, la decorrenza del pagamento della prima rata rimane stabilita entro sei mesi dalla data di stipulazione della convenzione.

ARTICOLO 11
Entro tre mesi dalla data di approvazione della domanda di cui all’art. 4 del presente regolamento, il concessionario predisporrà il progetto di ogni singolo edificio e lo presenterà al Sindaco per l’ottenimento della prescritta concessione edilizia.
Il progetto sarà redatto sulla base delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, del piano di zona, del programma attuativo, della convenzione di cui all’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865 e nel rispetto di quanto disposto da Regolamento Edilizio del Comune.
L’istruttoria sulle domande di concessione edilizia seguirà le ordinarie norme e disposizioni vigenti in materia.
Entro 30 gg. dalla data di approvazione del progetto da parte della Commissione Edilizia dovrà essere ritirata la relativa concessione pena la decadenza dell’assegnazione dell’area.
I lavori di costruzione di ogni singolo edificio dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data della concessione edilizia prorogabili a mesi dodici su richiesta motivata da presentare entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza citata.
Nel caso in cui detta proroga non fosse richiesta negli ulteriori 20 giorni assegnati dal Comune con apposita nota di sollecito, sì avrà la decadenza della Concessione.
Il Comune infine si riserva di esprimersi sulla richiesta di proroga in base all’esame dei motivi che hanno causato il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 12
Nei casi di cui all’art. 7 entro i termini indicati dal programma attuativo il concessionario predisporrà i progetti dei singoli edifici e li presenterà al Sindaco per l’ottenimento delle prescritte concessioni edilizie.
I progetti saranno redatti in base alle modalità ed ai tempi cui al precedente art. 10.

ARTICOLO 13
Entro i termini indicati dal programma attuativo di cui al precedente art. 7 il concessionario predisporrà a sue spese e con la collaborazione dell’ufficio tecnico comunale.
I progetti esecutivi delle singole opere di urbanizzazione a suo carico e presenterà al Sindaco le domande per l’ottenimento delle relative concessioni edilizie.
I progetti saranno redatti sulla base delle norme del piano di zona e nel rispetto del Regolamento Edilizio del Comune.
Per i particolari costruttivi saranno osservate le prescrizioni dell’apposito capitolato dedicato alle opere stesse che, redatto a cura del concessionario, dovrà riportare il parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale.
I lavori di costruzione delle singole opere dovranno essere iniziati entro sei mesi dal rilascio delle relative concessioni edilizie. Proseguiranno per fasi di sviluppo secondo i tempi e le modalità fissati nel programma attuativo di cui al precedente art. 7.
Il Comune effettuerà il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità:
- mediante sorveglianza in corso d’opera da parte dei propri uffici competenti;
- mediante eventuali collaudi in corso d’opera da eseguire a spese del concessionario;
- mediante un controllo delle opere da eseguirsi dai competenti uffici comunali per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dal completamento dei lavori, diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse.
In tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento, eventualmente necessari, saranno compiuti dal Concessionario a sua cura e spese. Sarà pure a carico del concessionario la responsabilità civile per eventuali danni.
In caso di inadempienza il Comune interverrà sostitutivamente nella esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al concessionario, salvi maggiori danni.
Effettuato il collaudo definitivo ed emesso il conseguente, certificato di collaudo, le opere passeranno automaticamente in proprietà del Comune che ne assumerà immediatamente la manutenzione e la gestione.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi il concessionario pre¬senterà idonea garanzia finanziaria nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari all’80%, (ottanta per cento) dell’importo complessivo delle opere da realizzare.
L’importo della fidejussione o della polizza di cui al precedente comma potrà essere via via ridotto in relazione alla progressiva realizzazione delle opere stesse, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale, tenuto peraltro conto del loro residuo costo in rapporto anche all’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT.

ARTICOLO 14
Prima del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria dell’area oggetto della concessione e comunque prima del certificato di abitabilità è vietato cedere o locare in via definitiva gli alloggi, realizzati.
Nel caso di soggetti di cui all’art. 2 lett. a) i rapporti con gli utenti degli alloggi saranno disciplinati dalle leggi e dalle disposizioni dei rispettivi statuti e dovranno comunque possedere i seguenti requisiti oltre a quelli previsti dallo Statuto sociale:
- essere residenti nei Comune di Popoli;
- non essere proprietari unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare di altri alloggi, né assegnatari in proprietà di alloggi costruiti con il concorso dello Stato, né locatari di alloggi costruiti con concorso dello Stato ove non si impegnino a lasciare l’alloggio precedente agli Enti proprietari.
Nel caso di soggetti di cui all’art. 2 lett. b) i Soci e i componenti del loro nucleo familiare dovranno possedere seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune Popoli;
- fruire di un reddito annuo complessivo non superiore a quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, da determinarsi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 29/09/1973 n. 579 compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1°, 2° e 3° comma dell’art. 34 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601;
- non essere proprietari unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare di altri alloggi aventi caratteristiche di cui all’art. 2 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035, né assegnatari in proprietà di alloggi costruiti con concorso dello Stato, né locatari di alloggi costruiti con il concorso dello Stato ove non si impegnino a lasciare l’alloggio precedente agli Enti proprietari.
Nel caso della concessione di cui all’art. 2 lettera c-d), tenuto conto del disposto dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 8615, gli alloggi possono e debbono essere uti¬lizzati, secondo le funzioni loro proprie di case di civile abitazione, esclusivamente da chi all’atto dell’acquisto o della locazione, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, possieda i seguenti requisiti:
- sia residente nel Comune di Popoli;
- non sia titolare del diritto di proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- fruisca di un reddito netto complessivo per il nucleo familiare, accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia annuo e rivalutabile in rapporto all’eventuale mutamento del valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT;
Ai fini dei requisiti cui sopra è da considerarsi adeguato l’alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, che in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare dell’acquirente o del locatario, diano un indice di affollamento non inferiore a 0,75 e che sia stato dichiarato igienicamente idoneo dall’Autorità competente.
Ai fini del presente Regolamento, per la determinazione del nucleo familiare, si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, intendendosi sostituita alla data di pubblicazione del bando quella della stipula del contratto di vendita locazione.
Il prezzo dei trasferimenti, anche successivi, e il canone delle locazioni sono comunque determinati secondo quanto stabilito nei successivi artt. 16 e 17.
È ammessa l’iscrizione ipotecaria sulla proprietà superficiaria in favore di Istituti di credito che concedono mutui per l’edilizia.

ARTICOLO 15
In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro eventuali aventi causa, suben¬trano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dai presente regolamento con esclusione di quelli relativi agli artt. 12 e 19 per i quali resta titolare il concessionario.
Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite le clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento e s’impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni della legge 22/10/1971 n. 865 e del regolamento medesimo.
Le clausole in questione dovranno essere specificamente confermate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione comprendente dette clausole, sarà inviata dal venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro sei mesi da ogni trasferimento o gruppo di trasferimenti.

ARTICOLO 16
Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli artt. 13 e 17 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, copia autentica di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro due mesi dalla stipula del contratto o gruppi di contratti.
Il rapporto di locazione non potrà avere una durata superiore a tre anni rinnovabili, a semplice richiesta conduttore, per altro pari periodo e così via.
In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 14 la locazione non potrà essere rinnovata.
È vietata in ogni caso la sub-locazione dell’alloggio.

ARTICOLO 17
Il prezzo massimo di cessione degli alloggi è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Commissione di cui all’art. 5.
Tale prezzo viene determinato sulla base prezzo medio degli appalti; nonché dei costi accessori, per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica relativi all’anno precedente.
Prima della vendita di ogni singolo alloggio, e comunque in tutti i casi di successivi trasferimenti di esso, il prezzo di cessione sarà aggiornato sulla base delle variazioni dell’indice ufficiale ISTAT del costo di un fabbricato residenziale intercorse fra la data dell’ultimo trasferimento (o la data del permesso di abitabilità nel caso di primo trasferimento) ed il quarto mese antecedente alla data del trasferimento in atto.
Il prezzo come sopra determinato verrà aumentato del valore delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario e verrà diminuito di una percentuale di deprezzamento, riferita al costo di costruzione dell’alloggio, in base all’età dell’edificio:
da 0 a 5 anni 0%
da 5 a 10 anni 5%
da 10 a 20 anni 10%
da 20 a 30 anni 20%
oltre 30 anni 30%
Nell’ambito dei suddetti intervalli, la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conser¬vazione dell’edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.
Il prezzo sarà pagato dall’acquirente in una unica soluzione o in rate annue posticipate.
Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere per le rate differite sarà pari al tasso di interesse legale.
A garanzia del pagamento delle rate differite, il venditore ha facoltà di iscrivere ipoteca sull’alloggio ceduto e di frazionare il mutuo fondiario ricevuto dall’Istituto finanziatore attribuendo all’acquirente la quota corrispondente del mutuo stesso e della relativa ipoteca.

ARTICOLO 18
Il canone di locazione degli alloggi è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Commissione di cui all’art. 5, comma V, tenuto conto dei criteri di cui all’art. precedente, dei livelli salariali, dei gravami fiscali sulla proprietà, tenendo altresì presenti eventuali determinazioni della Regione Abruzzo ed in conformità delle norme del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035.

ARTICOLO 19
La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento comporta a carico dei responsabili l’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da applicarsi in via Amministrativa, salva ogni altra conseguenza e responsabilità ai sensi di legge:
a) Penale di lire 5.000 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a ciascuno dei termini fissati nei precedenti artt. 11 e 12;
b) Penale di importo pari a 10% del valore dell’edificio, dell’alloggio, nei casi di violazione dell'obbligo del mantenimento della destinazione di cui al precedente art. 11;
c) Penale di importo pari a dieci volte la differenza tra i due prezzi annui, in caso di vendita dell’alloggio a prezzo annuo superiore a quello massimo minato secondo i criteri indicati nel precedente art. 16;
d) Penale ripetibile di importo pari a dieci volte la differenza tra i due canoni annui, in caso di locazione dell’alloggio a canone superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 17;
e) Penale di lire 200.000 in caso di mancato inserimento negli atti di trasferimento e nei contratti di locazione delle clausole di cui all’art. 14 comma 11 e all’art. 15 del presente regolamento;
Gli atti di cessione, locazione, trasferimento o sostituzione dei diritti compiuti in violazione degli obblighi, oneri, con dizioni e modalità di cui ai precedenti artt. 13, 14, 15, 16 e 18 non produrranno alcun effetto nei rapporti tra il Comune ed il concessionario o i suoi aventi causa;
È sempre salva comunque l’applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo.
È facoltà del Comune ritenere risoluta di diritto la concessione nei confronti di chi si sia reso responsabile dei seguenti fatti:
a) quando sia trascorso inutilmente il termine fissato nell’ordinanza comunale di restituzione alla destinazione di utilizzazione, di cui al precedente art. 10 comma VI;
b) quando si siano violati gli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui ai precedenti artt. 13, 16 e 17 e non sia stato provveduto a ripristinare la situazione in conformità di quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme in esso richiamate;
c) quando il concessionario si sia reso inadempiente nei pagamenti del prezzo del diritto di superficie così come previsto all’art. 9;
È sempre salva comunque l’applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo.
La pronuncia di decadenza della concessione sarà preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere, con contemporanea prefissione di un congruo termine entro il quale il concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
La risoluzione, che vale comunque solo nei confronti del responsabile, salvi i diritti dei terzi, produce gli effetti del successivo art. 20.
ARTICOLO 20
Il corrispettivo per il rinnovo della concessione del diritto di superficie sarà determinato con deliberazione del Consiglio Comunale in misura pari al corrispettivo iniziale rivalutato sulla base dell’indice nazionale del costo della vita, rilevato dall’ISTAT aumentato dell'eventuale onere che il Comune dovrà sostenere per la ricostruzione, il consolidamento o il restauro delle opere di urbanizzazione relative all’area medesima, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi vigenti al momento del rinnovo delta concessione.
Le modalità di pagamento del corrispettivo saranno fissate, caso per caso, con deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 21
Nei casi in cui la concessione venga a cessare, si estingue il diritto di superficie e il Comune diviene proprietario degli edifici, degli alloggi, delle opere e ne acquista la disponibilità.
Il Comune, anche nel caso di devoluzione parziale, è tenuto a destinare ed utilizzare tali beni nei modi indicati nell’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865 e nel presente regolamento.
Al proprietario che subisce la devoluzione spetta un indennizzo pari al 50% del valore del costo dell'alloggio, intendendosi tale valore pari al costo di costruzione calcolato alla data del permesso di abitabilità aggiornato secondo i criteri di cui al precedente art. 16 e depurato di una quota per vetustà tecniche-strutturali.
La devoluzione degli edifici e degli alloggi al Comune fa venir meno i contratti di locazione conseguenti alle assegnazioni fatte a questo titolo. Diritti ed obblighi relativi passano in capo al Comune che assume e conserva posizione di locatore, sotto l’osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.
Il Comune si riserva, nell’ipotesi di revoca o decadenza della concessione in superficie con gli effetti di cui al 1° comma, di riconoscere l’eventuale ipoteca di primo grado iscritta dall’Istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti del superficiario decaduto su quanto ad essi dovuto ai sensi del 3° comma del presente articolo.
Non è riconosciuta comunque l’ipoteca iscritta per finalità non dirette ad incrementare o mantenere il valore del bene.

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