REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.07.2023
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
- Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Sono comprese le procedure di partenariato pubblico privato. All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come “Codice”.
- Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.
- La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.
- L’importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
- ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 3, per una quota dell’80%;
- alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
- Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
- La percentuale dell’incentivo da applicare è quella sotto elencata, a seconda dell’importo dei lavori, servizi e forniture da affidare:
TABELLA LAVORI PUBBLICI
Classi di importo Lavori, Servizi e Forniture |
Percentuale da applicare |
Fino a euro 1.000.000 |
2% |
Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000 |
1,8% |
Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 |
1,6% |
Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 |
1,4% |
Oltre euro 25.000.000 |
1,0% |
TABELLA SERVIZI E FORNITURE
Classi di importo Lavori, Servizi e Forniture |
Percentuale da applicare |
Fino a euro 500.000 |
2% |
Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000 |
1,8% |
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000 |
1,6% |
Oltre euro 2.000.000 e fino a euro 5.000.000 |
1,4% |
Oltre euro 5.000.000 |
1,0% |
Art. 2 - Destinatari
- La quota dell’80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice.
- Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione e segnatamente:
- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all’attività del RUP (Responsabile Unico di Progetto), con particolare riferimento ai Responsabili di Procedimento (o di fase) e ai collaboratori del RUP e dei Responsabili di Procedimento (o di fase);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (la cui redazione, ai sensi dell’art 2, comma 5 del codice, è necessaria per gli interventi il cui importo per lavori è pari o superiore alla soglia di cui all’art 14 del codice);
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- Nel caso in cui l’allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall’art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
Art. 3 - Gruppo di lavoro
- In relazione alla propria organizzazione l’Ente individua, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del Servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi capi II e III.
- Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio competente che conferisce l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo
- L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Detta circostanza dovrà essere attestata dal dipendente con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; le dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di verifica a campione.
- Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, il limite indicato al precedente comma è aumentato del 15 per cento.
- L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo
- Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente regolamento:
- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00;
- gli acquisti di servizi per i quali non è nominato il direttore dell’esecuzione;
- le forniture di importo pari o inferiore ad euro 500.000,00;
- i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 56;
- i lavori in amministrazione diretta.
- È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.
[1] Con la recente deliberazione n. 191/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha evidenziato che, anche nell’assetto delineato dal nuovo Codice degli appalti, l’applicabilità degli incentivi tecnici nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto diverso dal R.U.P. Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 113 del Codice previgente, infatti, l’art. 45, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. Chiarito ciò, la Sezione ricorda che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato I.2 prevede che il RUP svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il successivo comma 4 precisa poi che il direttore dell'esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
L’art. 114, comma 8, del nuovo codice prevede invece che “l’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP”. Il comma 8 dell’art. 114 demanda, pertanto, all’allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP. Segnatamente, l’art. 31 (intitolato “Attività e compiti del direttore dell'esecuzione”), comma 1, dell’allegato II.14, prevede che “l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”, il quale così recita:
- “Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
- Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
- servizi di telecomunicazione;
- servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini;
- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
- disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”. Dalle disposizioni richiamate si ricava che, con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza. Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all’espressione “in sede di prima applicazione” sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualifichino come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono dunque affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall’amministrazione secondo i criteri divisati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14. Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.
Art. 6 - Centrali di committenza/Stazione Appaltante
- In caso di attività svolta da centrale di committenza/stazione appaltante, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
- La quota è assegnata su richiesta della centrale/stazione che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 2, c. 2.
- La quota assegnata alla centrale/stazione è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale/stazione.
Art. 7 - Quota del 20 per cento
- La quota di cui all’art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 4, c. 1;
- Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:
- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
CAPO II - Incentivo per lavori
Art. 8 - Disciplina delle varianti
-
- Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.
Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
- I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
Attività tecnica |
Percentuale |
Responsabile unico del progetto |
45% |
Programmazione della spesa per investimenti |
6% |
Responsabili di procedimento (di fase) e collaboratori del responsabile unico del progetto e dei responsabili di procedimento |
20% |
Redazione del docfa
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica |
1%
1%
|
Redazione del progetto esecutivo |
3% |
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione |
2% |
Verifica del progetto ai fini della sua validazione |
2% |
Predisposizione dei documenti di gara (da parte del personale assegnato alla CUC/stazione appaltante in caso di ricorso alla stessa) |
10% |
Direzione dei lavori |
5% |
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione |
2% |
Collaudo |
3% |
TOTALE |
100% |
- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. È pertanto ammessa l’attribuzione dell’intera misura dell’incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
- I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
Attività tecnica |
Percentuale |
Responsabile unico del progetto |
45% |
Programmazione della spesa per investimenti |
6% |
Responsabili di procedimento (di fase) e collaboratori del responsabile unico del progetto e dei responsabili di procedimento |
20% |
Redazione del progetto (livello unico)
|
2%
|
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione |
2% |
Predisposizione dei documenti di gara (da parte del personale assegnato alla CUC/stazione appaltante in caso di ricorso alla stessa) |
10% |
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo |
10% |
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione |
2% |
Collaudo tecnico-amministrativo o verifica regolare esecuzione |
2% |
Verifica di conformità |
1% |
TOTALE |
100% |
- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. In tal modo è possibile l’attribuzione dell’intera misura dell’incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.
CAPO IV - Norme comuni
Art. 11 - Principi in materia di valutazione
- L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile del Servizio tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del Responsabile del Servizio è supportata da idonei elementi valutativi.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall’incentivazione.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del Servizio al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.
Art. 12 - Attività articolate e singole – modalità di riparto dell’incentivo spettante per le funzioni di responsabile unico del progetto e di collaborazione al RUP
- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile del Servizio competente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
- Le percentuali previste, complessivamente nella misura del 65%, spettanti per l’attività del responsabile unico del progetto, dei responsabili di procedimento e loro collaboratori, sono erogate secondo le sotto indicate modalità:
Attività
|
%
|
Fase dell'attività
|
Atto che attesta le prestazioni rese
|
% di appl. (lavori)
|
% di appl. (servizi - forniture)
|
Responsabile unico del progetto, responsabili di procedimento e gruppi di lavoro
|
65
|
Progetto di fattibilità tecnico economica (lavori)
|
Delibera approvazione progetto fattibilità
|
12
|
-
|
Progettazione esecutiva (lavori)
|
Delibera approvazione progetto esecutivo
|
18
|
-
|
Progettazione unico livello (servizi e forniture)
|
Delibera approvazione progetto
|
-
|
29,5
|
Affidamento del contratto
|
Determina aggiudicazione
|
12
|
12,5
|
Esecuzione del contratto
|
Determina pagamento SAL
|
18
|
18
|
Ultimazione dei lavori/servizi/forniture
|
Determina approvazione collaudo, verifica di conformità o CRE
|
5
|
5
|
Art. 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
Art. 14 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
Tipologia incremento
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Misura dell'incremento
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Riduzione incentivo
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Tempi di esecuzione
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Entro il 20% del tempo contrattuale
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10%
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Dal 21% al 40% del tempo contrattuale
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30%
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Oltre il 40% del tempo contrattuale
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50%
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Costi di realizzazione
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Entro il 20% dell'importo contrattuale
|
20%
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Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale
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40%
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Oltre il 40% dell'importo contrattuale
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60%
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Art. 15 - Liquidazione dell’incentivo
- La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
Art. 16 - Disposizioni finali
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
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