REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
approvato con delibera G.C. 141/2002
CAPO I - Finalità e contenuto
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3.2.1993, n.29.
CAPO II
ART. 2 - Istituzione, organizzazione e funzionamento
1. Il nucleo di valutazione è composto dal Collegio dei Revisori in carica
ART. 3 - Funzioni del nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, anche su indicazione del Sindaco, e sentiti i dirigenti, determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, coordinandoli con i criteri e le tecniche di rilevazione individuale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 29/93.
2. Accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni di disposizioni normative ed agli obiettivi stabiliti nelle direttive emanate dagli organi di governo dell’Ente, al fine di coadiuvare il Sindaco nella sua attività di valutazione della dirigenza.
A tal fine, costituisce documento fondamentale il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), redatto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.22.2.1995 n.77. Pertanto il PEG deve evidenziare gli obiettivi di gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati. Esso viene definito dalla G.M., su proposta dei responsabili di servizio, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.
3. Verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
Nella verifica va tenuto conto della situazione strutturale dell’apparato, nonché dell’esistenza di vincoli procedimentali derivanti dal rispetto delle normative.
4. Attesta i risparmi di gestione ai fini della determinazione di risorse aggiuntive per l’incentivazione del personale, ai sensi delle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Effettua attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all’incentivazione del personale e della dirigenza.
6. Esplica tutte le funzioni ad esso demandate da fonti normative e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
ART. 4 - Risorse organizzative a supporto dell’attività del nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione è supportato, nella sua attività, dal servizio organizzazione e metodi, se costituito ovvero dall’ufficio riscontro, nonché dal servizio finanziario del Comune.
ART. 5 - Funzionamento del nucleo di valutazione
1. Il nucleo svolge collegialmente il controllo della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli uffici. Sono fatte salve le norme statuarie e regolamentari dell’Ente in materia di controllo della gestione ai sensi degli artt. 234, 235, 239 e 240 del TU delle leggi sull’ordinamento degli E.L. 18.8.2000 n.267. Opera in condizioni di assoluta autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
2. Nell’esercizio e per le finalità di controllo, può richiedere agli uffici comunali qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni.
3. Sulla scorta degli obiettivi posti dall’amministrazione, il nucleo di valutazione identifica periodicamente, per ogni settore, aree, analisi considerate particolarmente critiche, anche su indicazioni del Sindaco.
Il nucleo procede all’analisi utilizzando le metodologie che ritiene più adeguate allo scopo (analisi dei costi, analisi delle procedure e dei procedimenti, analisi della qualità percepita dagli utenti, analisi dei carichi di lavoro).
4. Il nucleo riferisce, almeno trimestralmente per i provvedimenti di rispettiva competenza, al Sindaco sull’andamento della gestione, evidenziando le cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati e segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate, proponendo, altresì, i possibili rimedi e gli eventuali provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 29/93 e sue modifiche ed integrazioni, a carico dei dirigenti responsabili.
ART. 6 - Remunerazione dei componenti
Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un compenso determinato nel provvedimento di nomina.
CAPO III - La valutazione di Dirigenti e/o R.S.
ART. 7 - Finalità
La valutazione dei dirigenti è finalizzata:
a) Alla attribuzione della quota di retribuzione legata al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi.
b) All’assegnazione degli incarichi;
c) All’orientamento verso il raggiungimento degli obiettivi.
ART. 8 - Valutazione dei dirigenti ai fini dell’attribuzione e della conferma degli incarichi
1. IL nucleo di valutazione, ai fini dell’espressione del giudizio sull’operato del dirigente, collabora con il Sindaco, al quale compete l’attribuzione degli incarichi, nonché la revoca degli stessi previsti dall’art. 21 del D.Lgs.29/93 e sue modifiche ed integrazioni, ovvero gli altri provvedimenti previsti dal medesimo articolo.
2. Formula annualmente una relazione al Sindaco, nella quale sono evidenziati i risultati dell’attività, del dirigente e/o Responsabile di servizio ed un giudizio sulle prestazioni rese, esclusa ogni valutazione sulle caratteristiche personali.
ART. 9 - Criteri del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione di cui al precedente articolo ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali ed organizzative nonché tecnico-amministrative.
2. Esso deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e decentrate e deve comunque garantire:
a) La conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione.
b) La trasparenza del processo di valutazione;
c) Il contraddittorio con il singolo dirigente
ART. 10 - Gli elementi di riferimento
1. La valutazione delle posizioni dirigenziali e/o di responsabilità dei servizi interni dell’Amministrazione avviene attraverso l’esame e controllo dell’operato dei singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi.
ART. 11 - Disposizioni transitorie
Nelle more della nomina del nucleo di valutazione nella composizione prevista dall’art. 1 del presente regolamento, le funzioni degli esperti all’interno del nucleo sono assegnate al collegio dei Revisori ai quali compete la maggiorazione del compenso previsto per legge.