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Installazione impianti di telefonia mobile

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REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

approvato con delibera C.C. 5 del 14/01/2003

Articolo 1 - Finalità del Regolamento
Il presente regolamento, predisposto ai sensi della Legge. n. 36/01 art. 8, comma 6, della Legge Regionale n. 22/01 art. 3, nonché del Decreto Legislativo n. 198 del 04/09/2002, disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile sull'intero territorio comunale al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 2 - Definizione di impianto per la telefonia mobile
È definito impianto per la telefonia mobile e cioè stazione radio base (SRB), il sistema costituito da antenne che trasmettono e ricevono il segnale radio ed il gruppo di apparati eletti onici annessi che li elabora.
Le antenne sono sostenute da apposite strutture, quali pali, tralicci, paline, installati sul terreno o sopra gli edifici, gli apparati sono alloggiati all'interno di specifici locali prefabbricati o ricavati dalla trasformazione di ambienti esistenti. Gli impianti di cui al presente regolamento emettono onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (a seguito degli aggiornamenti normativi degli organi competenti in materia di sanità pubblica la suddetta frequenza è da ritenersi modificata automaticamente).

Articolo 3 - Ubicazione impianti
Così come stabilito nell'art. 3 del D.L. n. 198 del 04/09/2002, l'installazione di SRB GSM/UMTS è compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche e può essere prevista in qualsiasi parte del territorio comunale, preferibilmente su siti di proprietà comunale, compatibilmente accorpando più gestori in un unico sito. Dovrà inoltre essere compatibile con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesistica, monumentale e delle zone archeologiche, senza impedirne la godibilità sopratutto in riferimento agli effetti prospettici, paesistici ed architettonici. Quali siti destinati all'installazione delle nuove SRB sono da preferirsi le seguenti proprietà comunale:

  • Depuratore,
  • Serbatoio Idrico,
  • Discarica,
  • Azienda Elettrica San Callisto,
  • Impianti Sportivi,
  • P.I.P. località Candelaro,
  • Piazzale Aldo Moro,
  • Piazzale SS. n. 17 (ANAS),
  • Piazzale Cimitero,
  • Piazzale Palasport.

L'installazione di SRB è vietata su: ospedali, case di cura, case di riposo, asili nido e strutture scolastiche d'ogni grado.
Dal perimetro di queste strutture fino al centro elettrico dell'antenna, dovrà mantenersi una distanza di rispetto non inferiore a 60 metri, con un campo di intensità misurato all'interno degli edifici e nelle loro aree di pertinenza, non superiore a quanto disposto nell'art. 9 del presente regolamento. È consentita l'installazione di antenne di più Gestori su uno stesso sito. Qualora venissero emanate nuove norme, le stesse si intendono automaticamente recepite, sarà allora da valutare lo spostamento degli impianti esistenti ed eventualmente realizzati in difformità alle norme suddette

Articolo 4 - Provvedimento autorizzatorio
L'installazione delle SRB è autorizzata dal servizio Sportello Unico per le attività produttive previo accertamento da parte dell'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA) della compatibilità del progetto con i valori riportati nell'art. 9 del presente regolamento (art. 4 del D.L. n. 198 del 04/09/2002). Successivamente al pronunciamento dell'ARTA, che dovrà avvenire entro 20 giorni, il servizio Sportello Unico provvederà a pubblicizzare l'istanza (art. 5 del D.L. n. 198 del 04/09/2002).
Una volta ottenuti i pareri favorevoli del comune, dell'ASL ed eventuali Enti terzi, nonché i nulla-osta dagli organi competenti per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo, lo Sportello Unico, entro 90 giorni, provvederà all'emanazione del provvedimento conclusivo (art. 6 del D.L. n. 198 del 04/09/2002)
Entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere realizzate tutte le opere relative all'installazione della SRB, pena la decadenza del provvedimento stesso.

Articolo 5 - Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia
Come previsto dall’art. 5 del D.L. n. 198 del 04/09/2002, sono soggette alla richiesta di Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie (curati), sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt.

Articolo 6 - Interventi realizzabili mediante la denuncia di inizio attività (D.I.A.)
È necessario presentare la D.I.A. per i sottoelencati interventi:

  • installazione di SRB con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 5 del D.L. n. 198 del 04/09/2002);
  • realizzazione di SRB costituite da impianti microcellutari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W e dall’assenza delle opere;
  • interventi di manutenzione straordinaria che non apportino modifiche alla consistenza ed alla forma degli impianti;
  • interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni;
  • interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W.

Articolo 7 - Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia
Per ottenere l'autorizzazione edilizia è necessario presentare:

1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con le coordinate UMT della dislocazione dell'impianto;

2) descrizione sintetica ma esauriente:

  • del posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o sue frazioni;
  • del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione e morfologia del terreno circostante, la eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare;
  •  delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Stime del campo generato. I risultati ottenuti dovranno essere forniti o in volume di rispetto o in isosuperficie 3D (Guida CEI 211-10).

Nel caso in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche, rispetto alle soglie usate, per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore, dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, massimo 10 punti per sito, per i quali si dovrà evidenziare sulle planimetrie le posizioni accessibili alla popolazione, specificandone i tempi di permanenza. Tutte le valutazioni sopraindicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo;

3) relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativi all'impianto contenente in conformità al D.M. 381/98;

4) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografici ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico),

  • diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo
  • specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti, in questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante
  • planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto in scala 1: 500
  • dichiarazione della potenza fornita a connetto-re d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione, tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza.

5) elaborati grafici in scala adeguata relativi all'intervento in oggetto; mappa del territorio circostante all'impianto in scala 1:500 con: indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto, indicazione delle curve di livello altimetriche, indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, indicazione del Nord geografico;
6) relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
7) dichiarazione del tecnico progettista che nel raggio di 60 metri dalla base della struttura di sostegno dell'antenna non sono presenti strutture sensibili: ospedali, case di cura, case di riposo, asili e strutture scolastiche di ogni grado;
8) indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si specifichi che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme le norme dell'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 8 - Documentazione occorrente per la D.I.A.
La documentazione necessaria per D.I.A. è la seguente:
1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
2) relazione descrittiva nella quale si specifichi l'intervento in oggetto, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da pane del personale incaricato, nonché le coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;
3) mappa in scala 1:500 del territorio con l'indicazione del punto di installazione e con la zona circostante per un raggio di 300 metri;
4) elaborati grafici in scala adeguata relativi all'intervento in oggetto;
5) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico), diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata per ogni grado l'attenuazione in dB del campo. Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante. Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza. scheda tecnica dell'impianto;
6) riferimento preciso ad Autorizzazione o Concessione Edilizia ed alle eventuali successive varianti;
7) copia della licenza individuale per il servizio dì comunicazioni mobili;
8) copia procura;
9) copia dei documenti del/dei procuratori speciali.

Articolo 9 - Misure di cautela ed obiettivi di qualità
Ai sensi del D.M. n. 381/98 art. 4, comma 2 è indispensabile per 1'ottenimento dei provvedimenti citati negli art. 5 e 6 del presente regolamento il rispetto dei seguenti valori:

  • 6 V/m per il campo elettrico,
  • 0,016 A/m per il campo magnetico,

nonché il rispetto dei limiti di pressione acustica in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 447/95 e decreti applicativi, nonché dal D.P.C.M. 01/03/1991.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il Sindaco svolgono attività di vigilanza e di controllo sul rispetto dei limiti dì cui ai precedenti articoli e possono in qualsiasi momento procedere alla verifica degli impianti a mezzo dell'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA) così come previsto nell'art. 14, commi 1 e 2 della Legge n. 36/01.
Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente ed a proprio carico, controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli a mezzo dell'ARTA.
Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio.
Il Gestore, qualora sia scaduta la concessione ministeriale e non sia rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, è tenuto entro tre mesi a rimuovere rimpianto ed a ripristinare, a sue spese, lo stato dei luoghi.
Quanto detto resta valido anche nel caso in cui il Gestore decida autonomamente la disattivazione dell'impianto.

Articolo 11 - Risanamento
Se, dopo le verifiche effettuate, risultassero superati i limiti di esposizione di cui all'art. 9 del presente regolamento, il Sindaco, con apposita ordinanza, prescriverà al Gestore la predisposizione del piano di risanamento, che dovrà prevedere i tempi e le modalità tecniche degli, interventi per ripristinare i valori di fondo previsti dalla legge.
Se al superamento dei detti limiti concorrono più impianti, il provvedimento sopracitato riguarderà i titolari di ogni impianto interessato.
I titolari di impianti esistenti ed operanti alla data di approvazione del presente regolamento, qualora si trovassero ad una distanza inferiore a 60 metri dagli edifici di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovranno entro 180 giorni dotami di centraline di monitoraggio continuativo i cui dati dovranno essere a disposizione del Comune.
I titolari di impianti esistenti ed operanti alla data di approvazione del presente regolamento devono adeguare gli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento, in modo graduale e comunque entro 24 mesi, ai sensi dell'art. 9 comma l della L. 36/01.

Articolo 12 - Sanzioni
Così come stabilito nell'art. 15 della Legge n. 36/01 sono previste sanzioni amministrative qualora ogni singola sorgente di emissione superi i valori di cui all'art. 9 del presente regolamento, le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti. Le sanzioni sono erogate dall'autorità comunale.

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