REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Approvato con delibera C.C. n. 17 del 02/05/2018
TITOLO 1: NORME GENERALI
Art. 1 Introduzione
1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi:
a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
b) del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modifiche ed integrazioni;
c) della L.R. del 19 dicembre 2007, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;
d) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni;
e) del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
e disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché il servizio di pulizia del territorio.
Art. 2 Oggetto del Regolamento
1. Il Regolamento ha come oggetto:
a) le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati avviati recupero o smaltimento;
b) le modalità gestionali del conferimento;
c) le modalità di conferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato;
d) la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione del servizio di nettezza urbana;
e) l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericoli ai rifiuti urbani e comunque tutto quanto previsto nel regolamento stesso.
Art. 3 Territorio coperto dal servizio
1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.
2. Sul territorio comunale gli utenti hanno l’obbligo di conferire i rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal relativo allegato tecnico.
3. Gli utenti, altresì, hanno l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.
4. È vietato il conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste da questo Regolamento e dall’allegato tecnico.
Art. 4 Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili e comprende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle stesse.
1. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto stesso e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Art. 5 Definizione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
1. Ai sensi dell’art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati rifiuti urbani le seguenti tipologie:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati rifiuti speciali le seguenti tipologie:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 del decreto stesso;
c) i rifiuti da lavorazione industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustile derivato da rifiuti.
3. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del suddetto decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
Art. 6 Gestione del servizio
1. Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. del 19 dicembre 2007, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, il Comune di Popoli effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero o allo smaltimento tramite concessione a terzi del servizio.
2. La gestione dei servizi di nettezza urbana viene svolta dal Gestore nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente ed è improntata su criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché sul progressivo miglioramento dei servizi.
3. Nell’ambito del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende il soggetto terzo cui il Comune ha affidato il servizio.
4. Il Gestore ha la possibilità di proporre modalità operative ed organizzative per migliorare il servizio.
5. La proposta è sottoposta alla valutazione del Comune e in caso di approvazione il Gestore deve porre in essere le modalità operative ed organizzative proposte.
6. Il Comune si riserva la facoltà di proporre innovazioni alle modalità di espletamento del servizio.
7. Le stesse devono essere sottoposte all’approvazione del Gestore.
Art. 7 Frequenza e modalità del servizio
1) La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal presente regolamento, nel completo rispetto della tutela igienico-sanitaria, informando gli utenti con mezzi e forme ritenute più idonee.
2) La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata tutti i giorni infrasettimanali, anche se festivi e comunque secondo le necessità del Comune.
3) La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la fruizione dei Centri di Raccolta Comunali è riservato ai residenti nel Comune di Popoli la cui utenza risulti iscritta nel ruolo della Tariffa d’Igiene Ambientale. L’utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche è permesso anche a persone non residenti.
4) Al fine di garantire la raccolta dei rifiuti il Gestore, eventualmente, dovrà ricorrere anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.
5) Rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
a) Servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, marciapiedi, piste pedonali e ciclabili, piazze ed aree pubbliche;
b) Operazioni di diserbo stradale;
c) Lavaggio strade con mezzi idonei;
d) Posizionamento negli spazi pubblici di contenitori/cestini porta rifiuti, di contenitori per le deiezioni solide dei cani e loro periodico svuotamento con ricambio di sacchetti;
e) Sgombero neve per consentire la viabilità pedonale con particolare riferimento al centro storico;
f) Pulizia dei tombini, delle caditoie, delle bocche di lupo e delle griglie;
g) Posizionamento negli spazi pubblici di contenitori per pile esauste e farmaci scaduti e loro periodico svuotamento.
Art. 8 Metodologia e tipologia della raccolta
1. La gestione del rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a. il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
c. l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti.
2. In rapporto al tipo di utenza, all’accessibilità ed alla conformazione urbanistica e territoriale delle varie zone e alle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani.
3. Il Comune, sentito il Gestore, potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti anche mediante raccolte diverse da quelle domiciliari che razionalizzino la raccolta stessa.
4. Il Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti mirando al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) evitare l’insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
b) limitare l’intralcio al traffico veicolare stradale;
c) semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
d) rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
5. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare nella maniera più corretta i cittadini utenti diffondendo le modalità di erogazione del servizio, attraverso la compilazione, predisposizione, e distribuzione di materiali informativi, calendari sui quali riporterà i giorni durante i quali saranno effettuate le operazioni di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, il dizionario dei rifiuti sul quale riporterà per ogni singolo rifiuto la metodologia del conferimento, gli orari di raccolta, quelli di aperura dell’info-point, del Centro di Raccolta e comunque tutte le informazioni necessarie all’utente per una razionalizzazione del servizio.
6. Gli utenti devono avvalersi di tutte le attrezzature e di tutte le strutture messe a disposizione dal Comune, per il tramite del Gestore, per effettuare in modo corretto la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero e riciclaggio degli stessi.
Art. 9 Pesatura dei rifiuti
1. Il Gestore del servizio, dopo avere effettuato le operazioni di raccolta dei rifiuti e prima del conferimento per l’avvio a recupero o smaltimento degli stessi deve effettuare le operazioni di pesature.
2. Le operazioni di pesature devono essere effettuate utilizzando un impianto di pesatura omologato.
3. In qualsiasi momento il Gestore mette a disposizione del Comune i dati relativi alle pesature.
Art. 10 Collocazione dei contenitori
1. Il Gestore per particolari esigenze, sentito il Comune, può ricorrere al posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani e dovrà apporre, su ogni singolo contenitore, la scritta indicante la tipologia del rifiuto che lo stesso è destinato a ricevere.
2. Per particolari esigenze il Gestore, sentito il Comune, può, nel caso, posizionare contenitori su aree private.
3. Gli utenti possono dotarsi di propri contenitori nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Gestore comunque compatibili con il sistema di raccolta.
4. Per particolari ed eccezionali situazioni il Gestore, sentito il Comune, può posizionare su aree pubbliche contenitori a servizio di utenze private.
5. Il titolare di un’utenza non domestica che per particolari ed eccezionali situazioni vuole collocare i contenitori, a servizio della propria attività, sul suolo pubblico deve inoltrare domanda scritta al Comune specificando i mq. che vuole occupare e il periodo temporale.
6. La domanda deve essere corredata da una bozza sul tipo di accorgimento che il titolare intende realizzare per la mimetizzazione dei contenitori di cui al successivo comma 10).
7. La Giunta Comunale, sentito il Gestore, valuta la domanda di cui al comma 5).
8. Qualora il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico viene autorizzato il titolare dell’utenza non domestica prima del collocamento non è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per il periodo autorizzato.
9. I contenitori autorizzati ad essere posizionati sul suolo pubblico devono arrecare il minor impatto visivo possibile.
10. A tale proposito devono essere adottati apposite accorgimenti che ne consentono la mimetizzazione utilizzando materiali idonei al luogo nel quale devono essere collocati.
Art. 11 Lavaggi
1. Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza dei lavaggi dei contenitori autorizzati ad essere posizionati sul suolo pubblico, al fine di evitare fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici - sanitari.
2. I contenitori posizionati sul suolo pubblico da parte di un’utenza non domestica devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, devono essere lavati e disinfettati periodicamente al fine di prevenire l’insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria.
3. Il lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze domestiche e non domestiche, è a carico delle stesse.
Art. 12 Modalità di accesso in aree private
1. Nel caso di posizionamento di contenitori di cui all’art. 10, comma 2, i proprietari o gli aventi titolo devono rilasciare per iscritto, al Gestore, l’autorizzazione al posizionamento dei contenitori, all’accesso, al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta nella misura necessaria per l’espletamento del servizio.
2. L’attivazione del servizio di cui al precedete comma 1, è subordinata, a cura del Gestore, alle verifiche di accesso e di manovra nella zona oggetto del servizio.
3. Ove tale servizio viene attivato ma l’accesso e il transito vengono in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore viene esonerato dall’obbligo della raccolta fino alla rimozione dell’impedimento o ostacolo.
Art. 13 Doveri del personale
1. Il personale occupato dal Gestore nella raccolta dei rifiuti dovrà essere individuabile.
2. A tal fine vestirà tute da lavoro dove dovrà essere apposto il logo del Gestore, inoltre dovrà essere in possesso di una tessera identificativa ben visibile dagli utenti.
3. Il personale dovrà effettuare le operazioni di gestione del servizio attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Le aree dove effettuare il suddetto servizio sono solo ed esclusivamente quelle previste dal presente regolamento.
5. Il personale impiegato dal Gestore non dovrà richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento del proprio servizio.
Art. 14 Pulizia strade, svuotamento cestini e dei contenitori stradali
1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, lavaggio, svuotamento dei cestini e dei contenitori posizionati dal Gestore sul suolo pubblico per conto del Comune di Popoli, viene effettuato entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all’interno dell’abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore.
Art. 15 Rifiuti abbandonati
1. Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. Nel caso in cui sul territorio comunale viene individuato un abbondono di rifiuti di qualsiasi provenienza e composizione e il responsabile non viene individuato o non provvede alla rimozione degli stessi il Comune, tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.
3. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione ed il trasporto in impianti dei rifiuti abbandonati sono addebitate al responsabile se individuato.
4. L’attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.
5. I proprietari e i possessori di animali domestici devono raccogliere le deiezioni solide dei propri animali dal suolo pubblico.
Art. 16 Mercati
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. L’area di ogni singolo posteggio deve essere pulita dai concessionari ed occupanti entro 45 minuti dalla chiusura delle attività commerciali.
3. I mercatali devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori posizionati dal Gestore all’interno dell’area dove si svolge il mercato.
Art. 17 Manifestazioni pubbliche
1. In occasione di manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, mercati, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico,etc., anche senza finalità di lucro, organizzate da enti pubblici, associazioni, circoli, partiti, imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, il Gestore provvede ad effettuare la pulizia delle aree occupate, nel più breve tempo possibile, dopo la conclusione delle manifestazioni, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il Gestore, previa richiesta da parte del soggetto responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa, provvede a consegnare idonei contenitori e buste per consentire ai frequentatori della manifestazione di conferire i rifiuti in modo differenziato.
Art. 18 Rifiuti speciali
1. I produttori e i detentori di rifiuti speciali non assimilati, secondo quanto disposto dall’art. 188 del D.Lgs. 152/2006, devono provvedere alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetto autorizzato.
2. A norma dell’art. 188, comma 2, lett. c) il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1) può essere effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione a cura dei produttori o detentori.
Art. 19 Controlli e vigilanza
1. L’esercizio della vigilanza, l’espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.
2. Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio.
Art. 20 Onerosità del servizio
Le modalità di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale è definita da apposito regolamento.
Art. 21 Norma transitoria
1. I titolari di contenitori posizionati sul suolo pubblico entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi a quanto previsto dall’art. 10, commi 6, 8, 9 e 10 del medesimo regolamento.
Art. 22 Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme od altre disposizioni contenute nelle leggi nazionali, regionali e/o provinciali in materia.
Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 28/06/2009 ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.
Art. 23 Norme di attuazione
Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giuntale.
TITOLO II
ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Articolo 24 – Criteri di assimilazione
1. Ai sensi dell’art.184 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Nelle more dell’emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.L.vo 152/2006, il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L’assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. Ai sensi dell’art. 198 comma 1 del D.Lgs 152/06 i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell’ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio;
6. Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche) gestiti nei modi e nelle forme previsti dal Decreto stesso.
Articolo 25 - Esclusione
1. In relazione alla classificazione di cui all’articolo 184, comma 3, del D.L.vo 152/2006 nonché in relazione alla classificazione di cui all’art. 5, comma 2, del presente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, sono esclusi dall’assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
• rifiuti da attività agricole;
• rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
• i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
• rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• il combustibile derivato dai rifiuti;
• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
• rifiuti da lavorazioni industriali;
• rifiuti eccessivamente polverulenti
• rifiuti non ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.Lgs. 36/2003;
• rifiuti classificati pericolosi contrassegnati con un asterisco nell’allegato “D” alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 Elenco C.E.R.
2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
• I rifiuti liquidi;
• I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
• I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.);
• I rifiuti vegetali (cd. “verde”) proveniente dall’esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato, fatti salvi quelli provenienti da attività di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale e di risulta provenienti da attività effettuate su aree pubbliche.
Articolo 26 – Assimilazione per qualità e quantità
Sono assimilati ai rifiuti urbani , in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicata:
CODICE EER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
DESTINO |
LIMITI QUANTITATIVI |
15 01 |
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
|
|
15 01 01 |
imballaggi in carta e cartone |
recupero |
300 t/a |
15 01 02 |
imballaggi in plastica |
recupero |
400 t/a |
15 01 03 |
imballaggi in legno |
recupero |
100 t/a |
15 01 04 |
imballaggi metallici |
recupero |
10 t/a |
15 01 06 |
imballaggi in materiali misti |
recupero |
120 t/a |
15 01 07 |
imballaggi in vetro |
recupero |
30 t/a |
20 |
Rifiuti urbani |
|
|
20 01 |
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
|
|
20 01 01 |
carta e cartone |
recupero |
30 t/a |
20 01 02 |
vetro |
recupero |
1 t/a |
20 01 08 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. “Organico umido”) |
recupero |
30 t/a |
20 01 25 |
oli e grassi commestibili |
recupero |
0,5 t/a |
20 01 38 |
legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 |
recupero |
30 t/a |
20 01 39 |
plastica |
recupero |
10 t/a |
20 01 40 |
metallo |
recupero |
80 t/a |
20 02 |
rifiuti prodotti da giardini e parchi |
|
|
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili (cd. “Verde”) |
recupero |
25 t/a |
20 03 |
altri rifiuti urbani |
|
|
20 03 07 |
rifiuti ingombranti |
recupero e/o smaltimento |
5 t/a |
20 03 01 |
rifiuti urbani non differenziati (cd. “Secco residuo”) |
smaltimento |
10 t/a per le utenze economiche
20 t/a per le comunità
(Caserme, case di riposo etc.) |
20 03 99 |
Altri rifiuti indifferenziati non specificati altrimenti |
recupero e/o smaltimento |
5 t/a |
Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.
Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come “rifiuti urbani non differenziati (Codice EER 200301)” devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
• feltri e tessuti non tessuti;
• ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
• gomma e caucciù;
• manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
• pelle e simil-pelle;
• plastica e simili;
• tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
• vimini, sughero, legno e paglia;
c) nastri abrasivi;
d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.
Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
• materassi
• poltrone e divani
• sedie e altri mobili in materiali compositi
• tapparelle e suppellettili
• teli plastificati
• tubi e cassette
Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (Codice EER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da utenze domestiche, da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.
Articolo 27 – Comunicazioni dei produttori
I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora avviano a recupero tali rifiuti direttamente o tramite soggetto autorizzato senza usufruire del servizio pubblico di raccolta (Gestore), devono comunicare al Comune i quantitativi avviati a recupero suddivisi per periodo temporale, per Codice EER, la ditta incaricata al trasporto e l’impianto di destinazione finale.
Tali quantitativi vengono utilizzati dal Comune ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai sensi di quanto stabilito dall’allegato di cui alla Deliberazione Giunta Regionale d’Abruzzo n. 621 del 27/10/2017.
Articolo 28 - Norme comuni
Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l’erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.
TITOLO III
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA
Art. 29 Sistema di raccolta
Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Popoli si articola sui seguenti strumenti operativi:
• raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
• conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più centri di raccolta comunali:
• raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile esauste e farmaci scaduti.
• raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.
Art. 30 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta
Con decorrenza 01.05.2009, presso il Comune di Popoli, è istituito il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti.
• vetro;
• imballaggi in vetro;
• carta e cartone;
• imballaggi in carta e cartone;
• plastica
• imballaggi in plastica ;
• lattine;
• banda stagnola;
• frazione organica umida;
• rifiuto secco residuo.
Dal 1° gennaio 2013:
• abiti usati.
Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori e buste per la raccolta dei rifiuti sopra indicati.
Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori e le buste per la raccolta differenziata delle frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
Gli utenti hanno altresì l’obbligo di conferire i rifiuti con i mastelli avuti in dotazione fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
Il conferimento con la busta è consentito solo per la carta e per gli abiti usati.
Le utenze condominiali possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte.
Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori e delle buste, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
Le buste utilizzate per la raccolta differenziata possono essere ritirate presso l’infopoint, ubicato in Via Marconi/Piazza della Libertà (ex Grottino) aperto nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Art. 31 Centri di raccolta
I centri di raccolta comunali sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.
Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all’art. 7 comma 3; lo stesso dovrà registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.
Presso il centro di raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.
L'accesso deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.
Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.
Nel centro di raccolta NON È AMMESSO, il conferimento della frazione “secco residuo” (indifferenziato).
Nel Centro di raccolta comunque, il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata è ammesso nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti nello stesso e con le modalità riportate nel disciplinare per la gestione approvato con deliberazione G.C. n. 15 del 31/01/2018.
Art. 32 Servizio alternativo al Centro di Raccolta
Nel caso di chiusura temporanea o di indisponibilità del Centro di Raccolta, è istituito un servizio alternativo di raccolta delle principali categorie di rifiuto urbano non oggetto della raccolta porta a porta.
Tale servizio prevede il conferimento dei rifiuti presso un punto di raccolta attrezzato con mezzo mobile autorizzato al trasporto di rifiuti ed il successivo conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di destinazione.
Il Comune, d’intesa con il Gestore, individua un sito idoneo alla sosta del mezzo adibito alla raccolta, definisce il calendario delle raccolte e provvede a darne comunicazione agli utenti.
Il servizio di raccolta alternativo dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Il servizio è riservato alle sole utenze domestiche ricadenti nel Comune di Popoli è regolarmente iscritte al ruolo della Tariffa di Igiene Ambientale.
2. Le operazioni di conferimento e movimentazione devono avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di dispersione in aria, acqua e suolo e senza causare maleodori.
3. Il punto di conferimento e raccolta dovrà essere pavimentato al fine di evitare qualsiasi contatto con il suolo sottostante.
4. Al momento del conferimento i rifiuti pericolosi o liquidi devono essere suddivisi per frazione omogenea e raggruppati all’interno di contenitori idonei per la raccolta ed il trasporto nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano la gestione delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. Al momento del conferimento i rifiuti non pericolosi devono essere trasferiti all’interno di cassoni scarrabili adibiti al trasporto senza alcun deposito al suolo.
6. Per i rifiuti pericolosi o liquidi, qualora il punto individuato non risulti dotato di copertura, le operazioni di raccolta vanno sospese in caso di precipitazioni meteoriche al fine di impedire possibili contatti tra i rifiuti e l’acqua piovana.
TITOLO IV
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 33 Disciplina del compostaggio domestico
Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato tecnico al presente Regolamento.
TITOLO V
SANZIONI
Art. 34 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito, ai sensi dell’art. 255 del medesimo decreto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell’art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.
Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Art. 35 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
Le violazioni al presente Regolamento, ove non si configura ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.
In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:
Infrazione |
Sanzione Minima |
Sanzione Massima |
Abbandono di rifiuti urbani e assimilati in aree limitrofi esterne adiacenti al centro di raccolta Comunale |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali e/o pericolosi in aree limitrofi esterne adiacenti al centro di raccolta Comunale |
€ 105,00 |
€ 620,00 |
Conferimento di tipologie di rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Mancato rispetto dell’obbligo di effettuare la raccolta differenziata |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Manomissione o danneggiamenti di mastelli e/o contenitori avuti in dotazione o posizionati sul suolo pubblico |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti pericolosi |
€ 105,00 |
€ 620,00 |
Abbandono su suolo pubblico di carte, pacchetti di sigarette e/o sigari, manifestini, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Mancata raccolta da parte del proprietario/possessore delle deiezioni solide di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Mancata pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Posizionamento di cassonetti e/o cassonetti da parte di utenze private sul suolo pubblico senza previa autorizzazione |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Posizionamento di cassonetti e/o cassonetti da parte di utenze private sul suolo pubblico in modo difforme da quanto autorizzato |
€ 25,00 |
€ 155,00 |
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, saranno addebitati al responsabile dell’errato conferimento.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 Pubblicità del Regolamento e degli atti
Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Art. 37 Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili e/o in contrasto con lo stesso.
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato la deliberazione n. 30 del 25 giugno 2009 nonchè tutti gli atti adottati per modificarlo ed integrarlo.
GESTIONE RIFIUTI URBANI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I
SERVIZI
Art. 1 Assunzione del servizio
Presso il comune di Popoli sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani ed assimilati:
A) Rifiuti differenziati destinati a recupero:
• vetro;
• imballaggi in vetro;
• carta e cartone;
• imballaggi in carta e cartone
• plastiche;
• imballaggi in plastica;
• lattine e barattolame;
• metalli ferrosi e non ferrosi;
• frazione organica verde;
• frazione organica umida;
• legno;
• peumatici fuori uso (1,5 Kg abitanti/anno);
• rifiuti inerti (15 Kg abitanti/anno);
• RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
• cartucce toner esaurite;
• oli e grassi vegetali esausti (Codice EER 200125);
• oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (Codice EER 200126);
• ingombranti (nella misura del 70%);
• abiti usati;
B) Rifiuti differenziati destinati a smaltimento:
• rifiuti ingombranti (nella misura del 30%);
• pile esauste;
• farmaci scaduti;
• bombolette spray;
• scarti di vernici e relativi imballaggi primari;
• imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
C) Rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento:
• rifiuto secco residuo;
• rifiuto da spazzamento stradale (qualora non sussista la possibilità di avviarli a recupero);
TITOLO II
RACCOLTA PORTA A PORTA
Art. 2 – Raccolta porta a porta - servizio ordinario
2.1 Rifiuti oggetto di raccolta
IMBALLAGGI IN VETRO E VETRO
Rifiuti ammessi
• Bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro
• Lastre di vetro rotte in piccole parti.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi.
Prescrizioni:
• È vietato conferire i rifiuti senza il mastello.
2.2 Imballaggi in Plastica + Lattine
Rifiuti ammessi
Imballaggi in plastica di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato:
IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI
• bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.;
• confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole e vassoi);
• piatti e bicchieri monouso “uso e getta” sciacquati;
• contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta, frutta, verdura, ecc.);
• buste, sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, ecc.);
• barattoli per alimenti in polvere;
• vaschette porta uova;
• vaschette per alimenti, carne e pesce;
• Vaschette/barattoli per gelati;
• contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
• flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, ecc.;
• shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari (es.: carta igienica, scottex, etc.);
• reti per frutta e verdura ed altri alimenti;
• contenitori vari per alimenti per animali;
• coperchi flessibili/rigidi;
I piatti, i bicchieri, così come tutti gli altri rifiuti che contengono residui alimentari, prima del loro conferimento nel mastello, devono essere obbligatoriamente sciacquati.
IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI
• flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata;
• barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi);
• blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria,…);
• scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
• polisterolo;
• sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per alimenti per animali, etc);
• film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide;
• reggette per legature pacchi;
• shopper e imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi ;
• Vaschette per alimenti e imballaggi di piccoli elettrodomestici di Polistirolo Espanso;
IMBALLAGGI METALLICI
• Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata privi di evidenti residui del contenuto; tappi e coperchi in metallo; vaschette di alluminio, fogli di alluminio.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica e degli imballaggi metallici, è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi.
Prescrizioni:
• i contenitori per prodotti alimentari devono essere sciacquati al fine di rimuovere eventuali residui e limitare la formazione di odori.
• È vietato conferire i rifiuti senza il mastello.
CARTA E CARTONE
Rifiuti ammessi
• Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.) imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli Ammessi.
Prescrizioni:
Prima del conferimento l’utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni.
ABITI USATI
Rifiuti ammessi
• abiti usati;
• biancheria;
• borse;
• piumoni;
• calze di lana e cotone;
• cappelli;
• cinture;
• guanti;
• lenzuola;
• coperte;
• stoffa;
• scarpe e scarponi
• altri indumenti.
Rifiuti non ammessi
Nella busta bianca adibita alla raccolta degli abiti usati non devono essere inseriti rifiuti diversi da quelli ammessi.
Prescrizioni:
I rifiuti devono essere in buono stato
RIFIUTO ORGANICO
Rifiuti ammessi
• scarti di cucina;
• avanzi di cibo;
• salviette di carta unte;
• pane vecchio;
• scarti di frutta e verdura;
• piccole ossa;
• gusci d’uovo;
• gusci di frutta secca;
• alimenti avariati e scaduti;
• bastoncini in legno per gelati;
• ceneri spente;
• fiori recisi;
• fondi di caffè e filtri di tè;
• fazzoletti e tovaglioli di carta non stampati;
• escrementi di animali domestici;
• lettiere naturali per animali domestici;
• altri rifiuti biodegradabili;
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta dell’organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi
Prescrizioni:
• È vietato conferire i rifiuti senza il mastello.
RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Rifiuti ammessi
• rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
• CD/DVD;
• giocattoli rotti;
• polvere ;
• rifiuti composti da più materiali diversi (es. spazzole e spazzolini da denti, lamette da barba);
• pannolini, pannoloni e assorbenti igienici;
• mozziconi di sigaretta;
• cocci di ceramica;
• posate uso e getta;
• spugne e rasoi;
• oggetti e tubi di gomma;
• imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto;
• cosmetici e tubetti di dentifricio;
• lampadine;
• accendini;
• penne e altri oggetti di cancelleria;
• pennarelli;
• stracci, collant, scarpe, e tessuti;
• lettiere di animali domestici;
• grucce appendiabiti;
• borse e zainetti non recuperabili;
• abiti non recuperabili;
Rifiuti non ammessi:
• rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata;
• rifiuti di grandi dimensioni;
• rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, etc. etc.);
• spoglie animali;
• residui di macellazione;
Nei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto secco residuo è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi.
Prescrizioni:
• È vietato conferire i rifiuti senza il mastello.
2.3 Contenitori in dotazione
A ciascuna utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori per la raccolta come di seguito specificato:
UTENZE DOMESTICHE
|
UTENZE DOMESTICHE |
UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE |
Organico |
Mastello marrone 20/35 lt. |
Sacchetti In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Multimateriale (imballaggi in plastica, lattine e banda stagnata) |
Mastello azzurro 35 lt. Sacchetti |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Indifferenziato |
Mastello verde 35 lt. Sacchetti |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Carta e cartone |
Sacchetto da 60 lt. |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Rifiuti diversi (pannolini, pannoloni, sacchetti dialisi peritoneale etc.) |
Mastello rosso da 35 lt. |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Abiti Usati |
Sacchetto da 60 lt. |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |
Vetro |
Mastello verde 35 lt. |
In funzione dei residenti in ogni singolo condominio convenzionato |