REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE DOVE ISTITUIRE PARCHEGGI A PAGAMENTO CON CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POPOLI.
approvato con delibera C.C. 37 del 15/06/1998
*modificato con delibera G.C. 156 del 16/07/2002
Art. 1) - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione di aree pubbliche da destinare a parcheggi a pagamento nell'ambito del territorio comunale di Popoli.
Art. 2) - AREE DI PARCHEGGIO ED ORARIO
La concessione riguarda le aree già adibite a parcheggio a pagamento. Il servizio sarà espletato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. La sosta massima consentita è di ore 3 (tre).
Art. 3) - TARIFFA E RISCOSSIONE*
La tariffa per ogni ora o frazione è di €. 0,60 e verrà riscossa da personale autorizzato, mediante biglietti numerati completi di timbro del Comune, che saranno stampati a cura e spese del concessionario. La tariffa di cui sopra, secondo la durata della sosta, viene così stabilita:
a) - per 1 ora o frazione € 0,60
b) - per 2 ore o frazione € 1,20
c) - per 3 ore o frazione € 1,50
Il biglietto sarà composto da 3 tagliandi di colore bianco:
• il primo costituisce la matrice e rimarrà attaccato al blocchetto per eventuali controlli;
• il secondo sarà consegnato all’automobilista previo pagamento anticipato della tariffa;
• il terzo, ovvero l’avviso di pagamento, verrà posto sul parabrezza della macchina quanto il proprietario del veicolo non effettua il pagamento anticipato.
I bollettari dovranno essere debitamente annotati su appositi registri di carico e scarico da tenersi presso la Ripartizione Economato.
Analogo registro sarà tenuto dal concessionario.
Rimane comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell'Ammi¬nistrazione comunale di aumentare, sopprimere e modificare le suddette aree e/o i posti macchina, come pure quella di sospende¬re temporaneamente il servizio per l'esecuzione di lavori, per motivi di traffico, viabilità o di pubblica sicurezza come, per esempio in occasione di comizi, cortei, manifestazioni, ecc...senza che il Concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.
In caso la tariffa dovuta non venga corrisposta entro sette giorni direttamente al Concessionario, si provvederà nei confronti del proprietario dell’autovettura in sosta, al recupero di una somma pari al massimo della tariffa dovuta; il tutto secondo le procedure di cui al successivo art. 4.
Art. 4) - ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE*
Per una migliore e più efficacia conduzione del servizio, il Comando di Polizia Municipale assicurerà la vigilanza e l’eventuale necessaria assistenza per il recupero forzoso mediante l’invio di un’apposita comunicazione al proprietario del veicolo; il versamento delle somme potrà essere fatto direttamente sul C/C POSTALE N. 19658657 intestato al Comune di Popoli – Comando Polizia Municipale.
Art. 5) - RESPONSABILITÀ
Per tutta la durata della concessione l'Amministrazione Comu¬nale sarà tenuta indenne e sollevata dal Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose.
Il Concessionario dovrà, quindi, disporre di idonea polizza da stipularsi con primaria compagnia per la copertura della R.C. per il furto totale e parziale dell'auto e per i danni, anche parziali, conseguenti al furto e per quelli da urti e tamponamenti causati da altre autovetture in manovra nei parcheggi che non siano state identificate.
Copia della suddetta polizza e delle quietanze di pagamento del premio ad ogni successiva scadenza saranno depositate presso l'Ufficio Contratti del Comune.
In caso di inadempienza alla suddetta prescrizione è facoltà del Comune rescindere immediatamente e senza obbligo di preavviso, il contratto di cessione.
Art. 6) - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni tre a partire dalla data di consegna del servizio che risulterà da apposito verbale ed alla scadenza potrà essere rinnovata per un eguale periodo.
Art. 7) - MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria delle attrezzature sarà eseguita a cura e spese del Concessionario, mentre quella straordinaria e l'alimentazione elettrica faranno carico al Comune.
Art. 8) - RACCOLTA E VERSAMENTO SOMME*
Il Comune provvederà, ad approvare con cadenza quadrimestrale il rendiconto degli introiti riscossi nel periodo di riferimento. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del rendiconto, il concessionario dovrà versare nei successivi dieci giorni, presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, agenzia di Popoli, l’ammontare del corrispettivo dovuto al Comune in dipendenza del contratto d’appalto.
L'Amministrazione comunale ha la facoltà di esercitare la più ampia vigilanza sulle riscossioni di cui al presente regolamento.
A tal fine, il Sindaco o altro Amministratore o Funzionario delegato può compiere verifiche ed esaminare gli atti di riscossione ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Art. 9) - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
È fatto obbligo al Concessionario di adibire al servizio di custodia personale esecutivo iscritto all'Ufficio di Collocamento di Popoli.
Lo stesso è tenuto a rimettere ogni mese al Comune di Popoli lo stato di servizio degli addetti alla custodia con l'indicazione numerica e nominativa del personale e copia della documentazione comprovante l'effettuato pagamento dei salari e dei contri¬buti previdenziali ed assistenziali.
È fatto divieto assoluto al personale addetto al servizio di svolgere altro lavoro sia dipendente che autonomo.
Art. 10) - DISCIPLINA DEL PERSONALE
Il Comune rimane estraneo ai rapporti che possano intercorrere tra il Concessionario ed il personale da esso adibito al servizio. Tale personale deve essere capace e valido e deve comportarsi educatamente con il pubblico. Al temine della concessione lo stesso deve cessare dalle sue funzioni senza che possa vantare alcun diritto. Il Concessionario è tenuto, anche su segnalazione del Comune, ad adottare i necessari provvedimenti disciplinari e darne tempestiva comunicazione al Comune.
Art. 11) - DIVISA
Il personale addetto al servizio di cui al presente regolamen¬to deve essere dotato a cura ed a spese del Concessionario di una idonea divisa ed essere mantenuta costantemente nello stato di pulizia e decoro. Ogni addetto al servizio deve essere individuato con un numero matricola applicato in modo uniforme e ben visibile alla divisa e al copricapo deve esservi la scritta " PARCHEGGIO COMUNALE CUSTODITO."
Art. 12) - PREVIDENZA
Il Concessionario è tenuto ad osservare nei riguardi del personale tutte le leggi e regolamenti presenti e futuri in materia assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
Art. 13) - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario per tutta la durata del contratto, elegge il proprio domicilio legale in Popoli e presso la sede comunale, inoltre accetta che per ogni e qualsiasi controversia è competen¬te il Foro di Pescara con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art.20 e.p.c..
Art. 14) - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per il Concessionario sarà determinato in base a percentuale degli incassi dallo stesso richiesto in sede di licitazione privata in rapporto alle tariffe applicate. Tale percentuale sarà omnicomprensiva e null'altro potrà essere richiesto, per nessun titolo e motivo, a compenso del servizio prestato. Il corrispettivo contrattuale verrà pagato al Concessionario in rate mensili posticipate entro il mese successivo. Dal pagamento della rata vengono detratti gli importi derivanti da eventuali spese per esecuzione in danno o di ufficio, e delle spese pecuniarie sempre eventualmente applicate a carico della Ditta. Per il pagamento della rata di saldo, la Ditta dovrà documen¬tare l'avvenuto rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche nei confronti dei propri dipendenti, compresi quelli previdenzia¬li ed assicurativi.
Art. 15) - CAUZIONE
La cauzione definitiva da versarsi prima della firma del contratto, viene stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale e verrà effettuata tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con firma autenticata che rimarrà vincolata per tutta la durata della Concessione.
Art. 16) - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
Per notevoli ed abituali deficienze, per gravi inadempienze e per ripetuti comportamenti scorretti del personale addetto, il Comune ha diritto a risolvere la concessione.