Comune di Popoli (Pe)

Riserva Sorgenti del Pescara

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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA “SORGENTI DEL PESCARA” ISTITUITA CON LA L.R. 31.10.1986 n. 57

approvato con delibera C.C. 185 del 30/11/1991

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 185 del 30/11/1991, integrata con successiva delibera del C.C. n. 5 del 15/02/1992, entrambe rese esecutive con parere del CO.RE.CO. - Sezione di Pescara - nella seduta del 16/03/1992, al n. 1485.
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 13 dello stesso, è in vigore dal 12/09/1992, giorno successivo alla ricezione del parere favorevole espresso al riguardo dalla Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Urbanistica e BB.AA. con provvedimento Prot. n. 10992/92 del 17/08/1992.

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 3, comma ultimo, della L.R. 31/10/1986, n. 57 detta norme sulle modalità di accesso, di fruizione delle infrastrutture, dei servizi, delle visite guidate, delle osservazioni naturalistiche e della ricerca scientifica, nella Riserva Naturale Guidata “Sorgenti del Pescara”. Vengono, altresì, stabilite norme regolamentari della fascia di rispetto alla Riserva stessa, così come definita nella planimetria allegata al piano di gestione, approvato con deliberazione del C.C. n. 425 del 12/04/1989, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2 – Gestione della Riserva
Il Comune di Popoli gestisce in forma diretta, attraverso i propri organismi e ai sensi dello statuto comunale, la Riserva Naturale Guidata “Sorgenti del Pescara”.
Ai fini della gestione dell’area protetta, il Comune può anche avvalersi, nei modi e nelle forme che riterrà più idonee, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati. L’Ente gestore si avvale inoltre, per la gestione della Riserva, di un Comitato di Gestione.

Art. 3 – Comitato di Gestione: istituzione, composizione, nomina dei componenti, compiti e modalità di funzionamento.
L'attività di gestione della Riserva da parte del Comune di Popoli, deve essere supportata da una costante verifica delle modalità tecniche e dei parametri scientifici adottati. In particolare, l’applicazione delle linee programmatiche del Piano di Gestione deve passare attraverso il vaglio di un qualificato organismo che sappia racchiudere nel proprio ambito figure professionali con specifiche com¬petenze nelle diverse discipline naturalistiche.
L'organismo suddetto è stato già individuato dal C.C. (deliberazione n. 14 del 23/03/1987) in un Comitato Tecnico Scientifico Consultivo (già richiamato nell’art. 2 del presente regolamento).
Il Comitato, così come già numericamente delineato ed operante alla data attuale, (giusta delibera del C.C. n. 493 del 26/10/1988, sarà costituito in sede di nomina da:
- n. 4 esperti designati dal C.C. al di fuori del proprio seno, di cui uno della minoranza. La delibera per la designazione degli esperti di nomina consiliare dovrà essere sottoposta al Consiglio stesso entro novanta giorni dalla data del suo insediamento;
- n. 1 esperto designato dalla gestione ex A.S.F.D. – Uff. Amm.vo di Pescara;
- n. 1 esperto designato dall’Università degli studi de L’Aquila – Dipartimento Scienze Ambientali;
- n. 1 esperto designato congiuntamente dalle seguenti associazioni ambientalistiche e che hanno una propria sezione operante nel territorio di questo Comune: GRUPPO MICOLOGICO – ITALIA NOSTRA – FEDERNATURA – WWF;
sono considerati esperti esclusivamente coloro che risultano in possesso del Diploma di Laurea in una delle seguenti discipline: MEDICINA VETERINARIA, SCIENZE AGRARIE, SCIENZE FORESTALI, SCIENZE GEOLOGICHE, SCIENZE NATURALI, SCIENZE BIOLOGICHE, SCIENZE AMBIENTALI, nonché tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, nominato con delibera di G.M. n. 43 del 27/01/1989, ancorché sprovvisti del Diploma di Laurea. Per la designazione congiunta dell’esperto da parte delle associazioni ambientalistiche si procederà come segue:
- entro trenta giorni dalla data di elezione della Giunta Municipale, l’Amministrazione Comunale convoca i responsabili delle Associazioni o loro delegati.
Tali responsabili sottoscrivono, alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco o suo delegato la designazione dell'esperto. Nel caso in cui non ci sia accordo sul nominativo da designare, viene nominato l'esperto che ottiene il maggior numero di designazioni dei responsabili delle associazioni presenti alla riunione.
Si procede prima alla designazione da parte delle Associazioni che operano nell'ambito regionale e poi a quella delle Associazioni che hanno una sezione operante nel territorio del Comune. Queste ultime sono tenute a designare un esperto iscritto ad un'Associazione diversa da quello designato dalle Associazioni che operano nell'ambito regionale.
Il Comitato viene nominato con deliberazione della Giunta Municipale sulla base delle segnalazioni dei predetti Enti ed Associazioni, entro trenta giorni dalla data della riunione per le designazioni da parte delle Associazioni ambientalistiche.
Il Comitato sarà comunque nominato quand'anche siano pervenute le designazioni di almeno n. 4 esperti e si provvederà ad integrarlo, fino a completa composizione, man mano che perverranno gli altri nominativi.
Il Comitato resta in cinica per tutta la durata di validità del Consiglio Comunale e fino a rinnovo.
Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal Sindaco o da un suo delegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto.
Il Direttore della Riserva partecipa alla riunione senza diritto di voto. Su richiesta del Sindaco o di un suo delegato, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, persone determinanti per la trattazione degli argomenti in discussione (tecnici, ricercatori, società etc.).
Il Sindaco, o un suo delegato, deve convocare il Comitato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, formulata da almeno 4 membri dell'organismo.
Affinché le sedute possano essere considerate valide, deve essere presente almeno il 50% dei componenti il Comitato.
Le funzioni di Segretario del predetto Comitato saranno svolte dal funzionario della sezione Energia e Ambiente.
I membri del C.T.S. che non partecipino, senza giustificato e documentato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Comitato, saranno dichiarati decaduti. Alla loro sostituzione si provvederà secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
Il Comitato deve assolvere ai seguenti compiti:
1) esprimere pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulla gestione e sugli interventi da realizzare nella Riserva, previsti dal piano pluriennale di attuazione e dal presente regolamento.
In caso di equiparati voti validamente espressi, la proposta all’esame si intende respinta;
2) suggerire azioni ritenute necessarie per la migliore salvaguardia dell’area protetta e della sua fascia di rispetto;
3) esaminare ed esprimere pareri sul bilancio d'esercizio e il rendiconto consuntivo.
Ai componenti del Comitato tecnico Scientifico viene riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione Edilizia Comunale.
Le sedute si tengono di norma una volta al mese. Ai membri non residenti saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza a quello della riunione, così come previste dalla Legge 16/01/1978 n. 513 e successive modificazioni.
I membri dei Comitato hanno libero accesso all'interno della Riserva e del Centro visita. Essi possono svolgere funzioni di controllo sui lavori in atto e sono d'ausilio al Direttore della Riserva.

Art. 4 – Direzione della Riserva
La direzione della Riserva è affidata ad un laureato esperto in discipline naturalistiche. Il Direttore della Riserva è abilitato in particolare:
- a regolamentare l’ingresso dei visitatori alla Riserva;
- a pubblicizzare e a far rispettare le norme di comportamento da tenere da parte dei visitatori all’interno della Riserva, nonché della fascia di rispetto;
- a predisporre e a diffondere presso il pubblico materiale informativo circa le caratteristiche dell’area;
- ad organizzare ed a regolamentare le escursioni guidate nella Riserva;
- a controllare ed a rilasciare i permessi richiesti e necessari per lo svolgimento dell’attività scientifica nella Riserva;
- a coordinare le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva.
Il Direttore della Riserva è comunque abilitato a prendere tutte quelle iniziative necessarie per il buon ed efficiente funzionamento della Riserva stessa.
Il Direttore può essere coadiuvato, nella gestione della Riserva, da collaboratori esperti nelle discipline naturalistiche, associazioni e cooperative specializzate all’uopo, autorizzati dall’Ente gestore. Il Direttore della Riserva è responsabile verso l’Ente gestore del regolare svolgimento di tutte le attività previste nel piano di assetto naturalistico e nel Programma pluriennale di attuazione relative alla Riserva stessa, nonché della custodia del materiale, degli incassi derivanti dalle visite quanto altro affidatogli dall’Ente gestore, che ne determina il prezzo.
Per quanto concerne le modalità di nomina del direttore, atteso che gli interventi nella riserva vengono realizzati con contributi in conto capitale finalizzati, alla stessa vi provvederà il consiglio Comunale con convenzioni a termine e, nel caso in cui per la gestione dell'area protetta il Comune dovesse avvalersi di Associazioni, Cooperative o di Istituti particolarmente qualificati, alla nomina vi provvederanno gli Organi rappresentativi di quest'ultimi. Per quanto riguarda i requisiti richiesti si ribadisce che il direttore della riserva deve essere in possesso del Diploma di laurea in una delle discipline naturalistiche riportate all’art. 3 del regolamento in esame.*
* Integrazione di cui ai chiarimenti forniti con delibera esecutiva ai sensi di legge, del C.C. n. 5 del 15/02/1992.

Art. 5 – Accesso alla Riserva
L’ingresso alla Riserva è libero e gratuito per tutti i visitatori in qualsiasi periodo, nei sentieri e negli spazi predeterminati dalla Direzione.
La Direzione della Riserva, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico consultivo e d’intesa con l’Ente gestore, salvo in casi di comprovata necessità e urgenza, può, per motivi di tutela naturalistica stabilire il divieto di accesso in determinate zone o in determinati periodi dell’anno, nonché interdire l’accesso, in caso di numero non tollerabile di visitatori, lungo percorsi predeterminati o comunque ogni modalità ritenuta opportuna ai fini della gestione della Riserva.
Le visite guidate sono organizzate dalla Direzione della Riserva durante tutto l'arco dell'anno, nei periodi più opportuni, avvalendosi anche di collaboratori, associazioni e cooperative, esperti, autorizzati dall'Ente gestore. Le comitive non possono essere composte da più di dieci persone, oltre al collaboratore che funge da guida, salvo deroghe del Direttore per le scolaresche.
I collaboratori, oltre a fornire indicazioni sui principali aspetti naturalistici dell'area, esplicano, nei confronti dei visitatori, un'attenta opera di vigilanza e prevenzione; pur tuttavia gli stessi saranno ritenuti completamente estranei da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni per ogni eventuale incidente che dovesse occorrere ai visitatori stessi.
La visita guidata è subordinata al pagamento del biglietto d’ingresso il cui prezzo sarà stabilito dall’Ente gestore. Le prenotazioni per le visite guidate si ricevono presso l’Ufficio di Direzione della Riserva, anche a mezzo di richiesta telefonica.
Ove, per qualsiasi causa, le visite prenotate e pagate non possano aver luogo, le eventuali quote versate verranno restituite mediante la semplice esibizione della ricevuta originale all’atto della prenotazione.

Art. 6 – Area pic-nic
Le attività di tipo turistico-ricreativo e di pic-nic possono essere svolte soltanto nelle aree a ciò destinate dal Piano di gestione e secondo !e modalità stabilite dall'Ente gestore d'intesa con la Direzione della Riserva.

Art. 7 - Ricerca scientifica
La Riserva è disponibile per la ricerca scientifica effettuata da Enti Istituti e privati secondo le modalità che seguono:
1) gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla Direzione della Riserva espressa richiesta, corredata da un programma analitico di ricerca, nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della ricerca;
b) la sua presumibile durata;
c) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
d) l’impiego di particolari apparecchiature ed attrezzature;
e) le persone che effettueranno la ricerca e la loro qualificazione;
f) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi, di un lavoro o altro genere di pubblicazione.
2) Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, il ricercatore o i ricercatori autorizzati avranno libero accesso alla Riserva e potranno effettuarvi la ricerca secondo il programma stabilito.
La direzione, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico Consultivo, si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità ed in qualsiasi momento sui punti e) e d) del precedente n. 1.
3) I ricercatori potranno, su loro richiesta essere autorizzati a servirsi delle attrezzature della Riserva esistenti sul posto (imbarcazioni, cartografia, strumenti ottici, ecc.) secondo modalità da stabilirsi caso per caso.
Potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali della Riserva (foresteria), per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche, dietro corresponsione di un rimborso spese generali e servizi di varia natura, il cui ammontare verrà stabilito, in via generale, anno per anno.
Per particolari ed importantissimi interventi di natura scientifica nazionale ed europea, l’Ente gestore potrà offrire gratuitamente alloggio nella foresteria e i servizi di varia natura.
4) I ricercatori prenderanno in consegna dai custodi il materiale della Riserva, come pure gli alloggi ed ogni oggetto in essi contenuto, restituendoli dopo l'uso nello stato in cui si trovavano inizialmente. In mancanza, eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti da parte dei responsabili.
5) La Direzione si riserva di indirizzare i ricercatori ad un proprio collaboratore per il coordinamento, sul piano organizzativo, della ricerca.
6) Nella eventuale pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dalla Riserva.
Un congruo numero di copie dei lavoro dovrà essere riservato alla Riserva, eventualmente mediante cessione di una parte degli estratti fatta stampare espressamente, secondo accordi che saranno presi caso per caso.
7) Con accordi specifici potrà essere stabilito che una parte del materiale venga ceduto dai ricercatori alla Riserva, la quale provvederà alla sua esposizione in modo adeguato nei propri locali, indicando i nomi dei raccoglitori e dei ricercatori.
8) L'Ente gestore, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Consultivo e della Direzione, potrà incaricare esperti di particolari discipline per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla gestione della Riserva, prevedendo l'eventuale compenso o rimborso spese.

Art. 8 – Norme di comportamento
I visitatori sono tenuti a rispettare in ogni momento la tranquillità e l’integrità del luogo, evitando decisamente intemperanze di qualsiasi genere, schiamazzi ed atteggiamenti inopportuni o di disturbo verso l'ambiente e verso gli altri.
È in facoltà della Direzione della Riserva interdire l’ingresso al centro visita o l’accesso nell’area della Riserva stessa per chiunque, in contrasto con le raccomandazioni sopra indicate, mantenga un comportamento scorretto e comunque non corrispondente alla tranquillità dei luoghi, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alle persone e alle cose.

Art. 9 – Divieti e sanzioni
All’interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazioni delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) apertura di cave;
d) modificazioni del regime delle acque;
e) costruzione di nuovi edifici;
f) l'esercizio della caccia e della pesca:
g) prelievo ed introduzione di qualsiasi specie animale e vegetale, ad eccezione di eventuali reintroduzioni, operate comunque in modo da non recare nocumento alla flora e alla fauna esistenti, che si rendano necessarie o op¬portune per il ripristino di perduti equilibri ecologici;
h) prelievo, asportazioni e movimentazioni di terreno, fatta eccezione per gli interventi previsti dal piano di gestione per il ripristino di perduti equilibri ecologici;
i) l’abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo dei pasti e/o di bevande e da pic-nic, nonché di rifiuti di altro genere;
j) l’accensione dei fuochi all’esterno delle apposite piazzuole attrezzate;
l) l’introduzione di animali domestici sprovvisti di mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori.
La Direzione avrà comunque facoltà di interdire l’accesso di detti animali nelle aree e nei periodi in cui ciò fosse necessario;
m) il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva;
n) produrre qualsiasi schiamazzo, anche con radio e simili, nonché con strumenti musicali;
o) la balneazione
p) la pratica della capitozzatura. La stessa per le piante già trattate a capitozza, potrà essere rinnovata, di tanto in tanto, d'intesa con la Direzione della Riserva;
q) l’ingresso nelle aree interdette;
r) l’abbandono dei sentieri prestabiliti;.
s) l’accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati;
t) l’ormeggio e la navigazione di barche, canoe e natanti in genere;
u) il campeggio e/o la permanenza in accampamenti con strutture tipo roulottes;
Sono esclusi dai divieti di cui alle s) e t) i mezzi del personale di vigilanza, i mezzi dei privati impiegati nel lavoro agricolo, quelli necessari per gli interventi di sistemazione all'interno dell'area, quelli di pronto intervento antincendio, nonché quelli espressamente autorizzati dalla Direzione della Riserva.
La Direzione della Riserva avrà cura di disciplinare le modalità di transito e di sosta dei mezzi ciclabili, dei cani e dei cavalli;
v) il pascolo del bestiame di qualsiasi specie;
z) il t:ansito non autorizzato del bestiame di qualsiasi specie.
La violazione delle nonne di cui ai commi v) e z) fatta salva l’applicazione degli artt. 636 e 639 bis codice penale, è punita ai sensi degli artt. 106-110 R.D. 03/03/1934, n. 383, richiamati dall’art. 64, 1° comma, lettera c) legge 08/06/1990, n. 142, stabilendo tuttavia !a sanzione in ragione del numero di capi di bestiame oggetto del pascolo o transito vietato.
La violazione dei divieti posti a norma del presente regolamento, non altrimenti sanzionata dalle leggi, è punita ai sensi degli artt. 106-110 R.D. 03/03/1934, n. 383, richiamati dall’art. 64, 1° comma, lettera c) legge 08/06/1990, n. 142.

Art. 10 – Riprese cinematografiche e fotografiche
La ripresa fotocinematografica nella Riserva è del tutto libera se effettuata per scopo personale e dilettantistico, senza finalità e carattere speculativo e commerciale.
La ripresa fotocinematografica a scopo speculativo e commerciale deve essere invece preventivamente autorizzata dall'Ente gestore della Riserva su esplicita e tempestiva richiesta scritta degli interessati, salvo il caso in cui si tratta di ripresa rientrante nel diritto di cronaca giornalistica.
Nel caso l’autorizzazione venga concessa, essa è subordinata al pagamento di un diritto e all’osservanza di speciali norme.
Nel diritto da corrispondere alla Riserva sono incluse anche le spese per l’assistenza fornita dal personale, cui pertanto nulla è dovuto da parte di chi effettua le riprese. Le riprese cinematografiche devono essere effettuate seguendo scrupolosamente le disposizioni del personale della Riserva, senza recare disturbo alle specie animali e senza danneggiare le essenze vegetali e l’ambiente naturale.
Chi effettua la ripresa cinematografica o fotografica, a scopo speculativo e commerciale, è, inoltre, tenuto a consegnare alla Riserva almeno un esemplare delle pellicole o diapositive stampate, ovvero tre copie positive delle foto sviluppate.

Art. 11 – Vigilanza
La vigilanza della Riserva è affidata al locale Comando dei Vigili Urbani, al Corpo Forestale dello Stato, alle Forze di Polizia, nonché alle Guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell’art. 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore e designate dall'Ente gestore in accordo con la Direzione della Riserva.
Le somme riscosse per le violazioni al presente regolamento saranno introitate, per quanto di competenza, nel bilancio del Comune e destinate esclusivamente per le spese della Riserva.

Art. 12 – Normativa della fascia di rispetto
La superficie delimitata dalla fascia di rispetto rappresenta un territorio di passaggio tra zone più intensamente antropizzate e la Riserva stessa. Pertanto l’area di protezione esterna è un importante filtro posto a controllo delle attività umane meno compatibili con la conservazione dell'ambiente.
Le attività consentite, oltre a quelle previste nel Piano di Gestione, sono:
- l’uso agricolo dei terreni;
- gli interventi di restauro e conservazione ambientale.
Sull'area di pertinenza del costruendo Palazzetto dello Sport, sono consentiti inoltre quegli interventi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni per il miglioramento della struttura sportiva, che dovranno comunque rispettare le prescrizioni e i pareri dettati dal Consiglio d’Europa.
Tali interventi saranno concordati con il Comitato Tecnico Scientifico.
L’Ente gestore avrà la possibilità di predisporre e sottoscrivere, con singoli gruppi di agricoltori, convenzioni o piani di riconversione biologica, tendenti a favorire lo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa degli equilibri naturali.
A tal fine si potranno anche prevedere indennizzi per una minore produzione derivante dall'abbandono dei mezzi chimici di supporto alle pratiche colturali.
Sovvenzioni potranno essere erogate a favore degli agricoltori che si impegnano ad interrare le stoppie egli altri cascami organici, onde contribuire all’arricchimento in sostanza organica del terreno agrario.
Nelle convenzioni potranno essere individuate le colture da favorire per garantire integrazioni alimentari alla fauna: in questo caso saranno possibili sovvenzioni all'impianto e risarcimenti per la diminuzione dei raccolti consumati dalla fauna selvatica.
In tutela dei nidiacei di alcune specie di uccelli (ad es. alaudidi), che nidificano anche nei campi di cereali, o nei prati sarà possibile, se verranno individuati con sicurezza i centri di nidificazione, rinviare la mietitura o lo sfalcio su una superficie non inferiore ai 30 mq.
In questo caso al conduttore del terreno verrà corrisposto un indennizzo pari alla mancata produzione.
L’accesso alla fascia di rispetto è libero.
L’escursionismo e le visite potranno essere liberamente condotti nel rispetto del diritto di proprietà dei legittimi proprietari di terreni.
La ricerca scientifica nella fascia di rispetto potrà essere consentita e sarà normata in base a quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento.
All’interno della fascia di rispetto sono assolutamente vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali dei terreni non derivanti da attività agricole;
b) apertura di cave;
c) modificazioni del regime delle acque che scorrono in superficie;
d) costruzioni di nuovi edifici fatte salve le strutture eventualmente necessarie nell’area di pertinenza del costruendo Palazzetto dello Sport;
e) l’esercizio della caccia.
È vietato, inoltre:
- l’abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo dei pasti e/o di bevande e da pic-nic, nonché di rifiuti di altro genere;
- l’accensione dei fuochi nei periodi di grave pericolosità d’incendio, così come decretati dal Prefetto di Pescara, ad una distanza inferiore ai 100 m. dalle formazioni boschive e dal canneto;
- il campeggio e/o la permanenza in accampamenti con strutture tipo roulottes e simili.
Il pascolo e il transito del bestiame potrà essere consentito dalla Direzione della Riserva, previo parere dei Comitato Tecnico Scientifico, in seguito alla presentazione della domanda del proprietario del bestiame.
Tale domanda dovrà indicare:
1) la specie o te specie di animali da condurre al pascolo
2) il numero dei capi
3) il periodo di pascolo
4) la superficie di pascolo
5) il personale addetto alla sorveglianza degli animali
6) il numero dei cani addetti alla sorveglianza degli animali.
Il pascolo o il transito non autorizzato, fatta salva l’applicazione degli artt. 636 e 639 bis codice penale, è punita ai sensi degli artt. 106-109 r.d. 03/03/1934, n. 383, richiamati dall’art. 64, 1° comma, lettera c), L. 08/06/1990, n. 142 stabilendosi tuttavia la sanzione in ragione del numero del bestiame oggetto del pascolo o transito vietato. La violazione dei divieti posti a norma del presente regolamento, non altrimenti sanzionati dalle leggi, è punita ai sensi degli artt. 106-110 r.d. 03/03/1934, n. 383, richiamati dall’art. 64, 1° comma, lettera c), L. 08/06/1990, n. 142.

Art. 13 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, munito del parere dell’organo di controllo, entrerà in vigore il giorno successivo alla comunicazione del parere favorevole del competente settore della Giunta Regionale d’Abruzzo.

Art. 14 – Disposizioni finali
Il Consiglio Comunale dopo un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, ne verifica l’attuazione e adotta i provvedimenti necessari ai fini di un eventuale revisione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico e della Conferenza dei Capigruppo.
Lo stesso iter verrà seguito per le eventuali successive revisioni.
Norma transitoria di prima attuazione
La limitata estensione superficiale del territorio della Riserva rende fortemente contrastanti le finalità di tutela della stessa con la conduzione della attività agricole.
Pertanto gli interventi dei prossimi anni dovranno essere indirizzati ad un ripristino ambientale dei terreni coltivati attraverso l'acquisto o, in seconda istanza, l’affitto pluriennale degli stessi.
Considerato lo stato attuale delle coltivazioni, che solo in parte costituiscono fonte di reddito principale per i proprietari diretti coltivatori, è necessario dettare norme a tutela dei terreni incolti che, per le componenti vegetazionali reinsediate, non devono essere più oggetto di trasformazione agricola.
In particolare vanno fatti salvi tutti quei terreni in cui si sia nuovamente riaffermato il fragmiteto.
Non andranno riportate a coltura, inoltre, le superfici in cui si manifesta la presenza di formazioni igrofile con pioppi e salici; si dovranno preservare anche le aree interessate da arbusteti (Crataegus, Prunus, Cornus, Ligustrum, etc.)
Per i terreni attualmente coltivati o per quelli passibili di coltivazione l’Ente gestore, oltre che poter applicare quanto disposto dall’art. 12 commi 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, potrà stipulare ulteriori convenzioni con i proprietari, tendenti a favorire il rimboschimento della fascia coltivata più prossima al bacino sorgentifero. Anche in questo caso verranno eventualmente valutati idonei indennizzi.
La presente norma si intenderà superata quando tutti i terreni ricompresi nel perimetro della Riserva diventeranno di proprietà dell’Ente gestore.

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