Comune di Popoli (Pe)

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Comune di Popoli

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Programma per la Trasparenza e l'Integrità
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Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 02/07/2013

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2013-2015

PREMESSA
La recente normativa, nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, impone agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e trasparente. Un ruolo fondamentale riveste oggi proprio la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Il 30 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa dal Legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione).
L’art. 1 del Decreto citato definisce la trasparenza come: “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ponendosi quale strumento di riordino della materia, disciplinata sinora da disposizioni eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, che hanno creato non poca  confusione sull’effettiva conoscibilità degli obblighi e sul relativo adempimento da parte delle amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni.
I pilastri su cui si basa il decreto il D.Lgs n. 33/2013 sono:
- Riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni.
- Uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per gli enti Controllati.
- Definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo.
- Introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico.
Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance.
Il Programma per la trasparenza e l’integrità costituisce, infatti, uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance secondo cui le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. Il presente Programma, adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo sulla base della normativa vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Popoli intende seguire nell’arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza.

FONTI NORMATIVE
- Il D.Lgs 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Il D.Lgs 150/2009 che all’art. 11 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
- Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e  l’Innovazione, prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
- La Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza.
- La Delibera n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011.
- La Delibera CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell’art 18 d.l. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 concernente la pubblicità su internet della concessione di sovvenzioni, contributi corrispettivi (a persone o professionisti) e di vantaggi economici di qualsiasi genere.
- L’art 1 comma 9 lett. f della legge 6 novembre 2012 n. 9 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui il piano anticorruzione individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 (con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni.
- La Legge n. 15 del 04.03.2009 sulla “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA
Ai sensi dell’art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezione “Amministrazione trasparente” deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati:
1. Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità e relativo stato di attuazione
2. Il Piano e la Relazione sulla Performance
3. I nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009
4. I curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo
Dal 20 aprile è attiva una sezione del sito della “Bussola della Trasparenza” www.magellanopa.it/bussola, realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni, potranno, in modo semplice, testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. La “Bussola della Trasparenza” rappresenta uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico.
Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, di effettuare analisi ed elaborazioni statistiche e rendendo disponibili i risultati anche in formato OPEN-DATA.

COLLEGAMENTO CON LA PERFORMANE E IL PIANO ANTICORRUZIONE.
2) INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE
Il Capo II, all’art 13 e ss., del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni quali relativi a:
- L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- I componenti degli organi di indirizzo politico
- I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Il personale non a tempo indeterminato
- Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- I bandi di concorso
- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale
- I dati sulla contrattazione collettiva
- I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
- I provvedimenti amministrativi
- I dati relativi all’attività amministrativa
- I controlli sulle imprese
- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- L’elenco dei soggetti beneficiari
Il Capo III individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche ossia:
- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
- I beni mobili e la gestione del territorio
- I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
Il Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti:
- Le prestazioni offerte e i servizi erogati
- I tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi
- La trasparenza degli oneri informativi
- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
- Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
Il Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche nonché la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio.

Limiti alla trasparenza
(art. 4 co. 4) Le P.A. non devono pubblicare:
- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;
- restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

3) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI
I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.comune.popoli.it nella sezione “Amministrazione trasparente” realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono essere denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto.
Le Amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti.
Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine.

4) VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:
a) RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Il responsabile del programma, avvalendosi della struttura dei vari settori e in particolare del Settore Affari Generali, svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico segnalando, proporzionalmente alla gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, OIV, Autorità nazionale anticorruzione) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione.
b) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
L’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. L’OIV, al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei
singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44).
c) COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, L’INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CIVIT)
La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza. La CIVIT può avvalersi della banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione
5) SANZIONI
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il presente programma è strutturato nelle seguenti sezioni:
1. Analisi dell’esistente
2. Iniziative da avviare nel triennio 2013-2015
3. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità
4. Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione
5. Monitoraggio
1. Analisi dell’esistente
I dati pubblicati sul sito web istituzionale sulla base del sistema preesistente al Decreto di riordino hanno riguardato, anche se non in modo completamente esaustivo, ampi aspetti della trasparenza. Si riporta di seguito le informazioni pubblicate sul sito:

 
Descrizione dati Stato di pubblicazione
Albo pretorio online Pubblicato
Delibere online Pubblicate
Determinazioni dirigenziali Pubblicate
Bandi di gara e appalti pubblici Pubblicati
Concorsi pubblici e selezioni Pubblicati
Ordinanze Sindacali Pubblicate
Linee programmatiche di mandato 2011/2016 Pubblicate
Statuto e Regolamenti dell’Ente Pubblicati in parte
Programma Triennale Opere Pubbliche Pubblicato
Telefono e posta elettronica Pubblicati

2. Iniziative da avviare nel triennio 2013– 2015
Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2013-2015 sono essenzialmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità.
a) Riorganizzazione della struttura della sezione del sito dedicata alla Trasparenza Si intende procedere alla ristrutturazione della Sezione attualmente denominata “Amministrazione Trasparente” in maniera da consentire la riorganizzazione dei contenuti, ad oggi incompleti, conformemente ai criteri indicati dal decreto di riferimento.
La sezione "Amministrazione trasparente" dovrà essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali inserire i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto in questione. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella seguente Tabella:

 

 
Disposizioni generali Programma per la trasparenza e l'integrità art. 10, c. 8, lett. A
  Atti generali art. 12, c. 1,2
  Oneri informativi per cittadini e imprese art. 34, c. 1,2
Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo art. 13, c. 1 lett. a
art. 14
  Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art. 47
  Articolazione degli uffici art. 13, c. 1, lett. b,c
  Telefono e posta elettronica art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori   art. 15, c. 1,2
Personale Incarichi amministrativi di vertice art. 15, c. 1,2
  Dirigenti art. 10, c. 8, lett. d
art. 15, c. 1,2,5
art. 41, c. 2,3
  Dotazione organica art. 16, c. 1,2
  Personale non a tempo determinato art. 17, c. 1,2
  Tassi di assenza art. 16, c. 3
  Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti art. 18, c. 1
  Contrattazione collettiva art. 21, c. 1
  Contrattazione integrativa art. 21, c. 1
  OIV art. 10, c. 8 lett. c
Bandi di concorso   art. 19
Performance Piano della Performance art. 10, c. 8, lett. b
  Relazione sulla Performance art. 10, c. 8, lett. b
  Ammontare complessivo dei premi art. 20, c. 1
  Dati relativi ai premi art. 20, c. 2
  Benessere organizzativo art. 20, c. 3
Enti controllati Enti pubblici vigilati art. 22, c. 1, lett. a
  Società partecipate art. 22,c. 1, lett. b
  Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. c
  Rappresentazione grafica art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa art. 24, c. 1
  Tipologie di procedimento art. 35, c. 1,2
  Monitoraggio tempi procedimentali art. 24, c. 2
  Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati art. 35, c. 1,3
Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo-politico art. 23
  Provvedimenti dirigenti art. 23
Controlli sulle imprese   art. 25
Bandi di gara e contratti   art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità art 26, c. 1
Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo art. 29, c. 1
  Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione del patrimonio Patrimonio immobiliare art. 30
  Canoni di locazione o affitto art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione   art. 31, c. 1
Servizi erogati Carta dei servizi o standard di qualità art. 32, c. 1
  Costi contabilizzati art. 32, c. 2, lett. a
art. 10, c. 5
  Tempi medi di erogazione dei servizi art. 32, c. 2, lett. b
Pagamenti dell'amministrazione Indicatore di tempestività dei pagamenti art. 33
  IBAN e pagamenti informatici art. 36
Opere pubbliche   art. 38
Pianificazione e governo del territorio   art. 39
Altri contenuti    

 

b) Integrazione dati
L’obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella Sezione “Amministrazione trasparente” consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta dall’Ente.
c) Collegamenti con il Piano della Performance
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del PDO (Piano degli Obiettivi) e del Piano delle Performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell’Amministrazione e relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto.
L’interrelazione tra i due documenti è sancita dall’art 44 del decreto di riordino della Trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale “L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità …..quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”.
d) Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
La previsione di una disciplina della PEC all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale. Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. L’Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.” A questo scopo, si provvederà all’assegnazione ed all’aggiornamento delle caselle di posta PEC all’interno dell’ente.
e) Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma e Responsabile del Programma
Il Programma triennale è predisposto dalla Segreteria Generale, già responsabile per la prevenzione della corruzione. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, i dirigenti provvedono all’invio all’ufficio pubblicazioni o al caricamento diretto dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. Nello specifico:
- I Responsabili di Settore, sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza, garantendo un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
Il programma è monitorato, ai sensi dell’art. 14 lettera a) del D.Lgs. 150/2009 dall’OIV che è chiamato a comunicare tempestivamente le criticità eventualmente rilevate in corso di esercizio e ad elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione.
3. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità
Il Programma della Trasparenza e integrità avendo natura triennale consente il suo costante adeguamento. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti
Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di attuazione o/e eventuale ampliamento. Di seguito si riportano le diverse fasi previste per l’attuazione del Programma:
- Aggiornamenti del Programma della Trasparenza
- Miglioramento del nuovo portale
- Schema nuovi dati da pubblicare
- Implementazione dell’esistente
- Verifica utilizzo PEC
- Applicativi interattivi, verifiche ed eventuali integrazioni
- Attivazione flussi automatici dei dati
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza
- Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy
4. Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione
Albo Pretorio on line
La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa ha sancito infatti che “A far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il Comune di Popoli, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line.
Coinvolgimento degli stakeholders
I portatori di interesse sono individuati nei seguenti attori:
- Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc);
- Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc);
- Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc);
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di volontariato e non
- Comitati di quartiere
L’Amministrazione attuerà forme per agevolare, da parte di ogni portatore di interesse, la reperibilità e l’uso delle informazioni contenute nel sito internet istituzionale in relazione ai temi della trasparenza e integrità.
Si attiveranno canali internet per la somministrazione di questionari e per la raccolta dei suggerimenti proposti dalle categorie portatrici di interessi.
Giornata della Trasparenza
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs n. 150 del 2009, l’Amministrazione presenterà nell’ambito delle giornate della Trasparenza il Piano e la Relazione sulla Performance. La giornata della Trasparenza verrà organizzata in concomitanza di altri abituali eventi di richiamo dell’Amministrazione, ciò al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei cittadini
L’Ente si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini.
Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito delle Deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al funzionamento dell’Ente stesso.
Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere l’indicazione di una serie di iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza salvaguardando i principi della privacy. A tal fine, si darà luogo ad attività di promozione e diffusione del principio della trasparenza in armonia con le disposizioni in materia di riservatezza.
5. Monitoraggio interno
Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura in concomitanza con la predisposizione dei report sull’andamento degli obiettivi di PEG la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, segnalando eventuali inadempimenti.
Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio periodico e sui relativi contenuti (Delibera CIViT n. 2/2012).

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