Comune di Popoli (Pe)

Gestione cimiteriale

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
PEC: segreteria.popoli@viapec.net

Bordo destro testata
Campanile - Comune di Popoli (PE)
Piazzetta - Comune di Popoli (PE)
Gestione cimiteriale
Home » Canali » Il Comune » Regolamenti » Area Tecnica » Gestione cimiteriale
Freccia Scura

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                                    MODULO DI DOMANDA SERVIZI CIMITERIALI.pdf

approvato con delibera C.C. 7 del 30/03/2004

*modificato con delibera C.C. 38 del 13/07/2004

**modificato con delibera C.C. 8 del 26/03/2009

*** modificato con delibera C.C. 047 del 27/09/2012

TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE
1. Il presente regolamento è redatto in conformità del disposto dell’art. 344 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza. È fatta salva, ove è stabilita, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero della Sanità e dell’Autorità Giudiziaria.
4. I Responsabili del Dipartimento del Servizio di Igiene Pubblica e del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., negli ambiti di competenza, vigilano e controllano il funzionamento del cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, le funzioni possono essere così ripartite:
a) L'Ufficio Contratti provvede agli atti contrattuali;
b) L'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili;
c) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento e ad ogni altro adempimento conseguenziale e connesso.

Art. 2 – RESPONSABILITÀ
1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV dei Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, nonché quelli classificati come tali dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
a) la visita necroscopica (di competenza della AUSL);
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero delle salme accidentate;
d) l'ossario comune;
e) il cinerario comune;
f) i feretri di tipo ordinario, cioè più semplice, nonché il trasporto degli stessi, nei casi in cui la gratuità di tali servizi sia oggetto di espressa disposizione in tal dell’Autorità Giudiziaria.
3. II Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita, nel caso di cadaveri sconosciuti o indigenti.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento come da tariffe vigenti.

Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
1. Presso gli uffici Comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
a) copia del presente Regolamento comunale;
b) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
d) copia dei provvedimenti Sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
g) l’elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza;
h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI
Art. 5 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI*/***
1. II Comune provvede al deposito di osservazione, obitori, strutture per il commiato, case funerarie in locali idonei nell'ambito del cimitero; detti locali dovranno rispondere ai requisiti igienici vigenti.
2. I locali di osservazione hanno la funzione di ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi incidente in pubblica via o in un luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza da parte del personale del cimitero.
4. I locali adibiti ad obitorio hanno le seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico–legali; riconoscimento e trattamento igienico – conservativo, anche riguardante i portatori di radioattività.
c) l’ammissione è disposta dalla A.S.L. o dall’Autorità Giudiziaria.
d) Nel deposito di osservazione e nell’obitorio può essere vietato, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o del Sindaco o del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica, l’accesso di persone estranee ed anche dei familiari.
e) le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date, caso per caso, dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. 230/1995.

Art. 6 - DICHIARZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE
Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l’accertamento dei decessi, l’autorizzazione per la sepoltura, l’autorizzazione alla cremazione e quant’altro connesso trovano applicazione le norme dell’Ordinamento dello Stato Civile, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragione speciali lo richiedano, su proposta dell’Ausl, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 7 – FERETRI
Si osservano le seguenti prescrizioni:
1. Per la tumulazione:
- nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
2. Per la inumazione:
- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
(abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
3. Per la cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km.
4. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all’impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI
Art. 8 - TRASPORTO FUNEBRE
Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero , o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.
Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L’esercizio di tale servizio è disciplinato dal capo IV del DPR 285 del 10/09/1990, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.

Art. 9 - TIPOLOGIA DI TRASPORTO FUNEBRE
Il servizio di trasporto funebre si articola in quattro tipologie.
1. Trasporto, su esplicita richiesta dell’autorità sanitaria/o giudiziaria, dal luogo del decesso all’obitorio /deposito di osservazione dell’Ospedale Civile, di salme rinvenute in luoghi pubblici, incidentate, abbandonate, o in luoghi igienicamente inadatti all’osservazione.
Questi trasporti, svolti interamente nell’ambito del territorio comunale, da considerarsi a tutti gli effetti servizi istituzionali indispensabili, devono essere garantiti ed eseguiti direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
2. Trasporti dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura, svolti interamente nell’ambito del territorio comunale, di salme per le quali nessuno richiede servizi o trattamenti speciali (sconosciuti, indigenti, abbandonati). Anche questa tipologia di trasporto è considerata indispensabile ed istituzionale pertanto deve essere garantita ed eseguita direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
3. Trasporto, a cassa aperta, durante il periodo di osservazione dal luogo del decesso (anche se dotato dei requisiti igienici necessari), ad altro luogo di osservazione, da svolgersi comunque totalmente nell’ambito del territorio Comunale, ove successivamente sarà allestita anche la camera ardente.
4. Trasporto al luogo di sepoltura di salme, resti mortali mineralizzati e non, compreso eventuali soste intermedie per la esecuzione del rito funebre, per le quali vengono richiesti servizi e trattamenti speciali intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:
carro funebre da cerimonia, porta corone, trasporto di confezioni floreali, necrologi, ricordini, feretri e urne non economiche, nonché ogni altro eccedente.
I trasporti di cui ai punti 1 e 2, in quanto considerati servizi istituzionali indispensabili, sono effettuati gratuitamente dal Comune, direttamente o da impresa da esso incaricata.
I trasporti di cui ai punti 3 e 4 sono invece a carico del richiedente il servizio e possono essere effettuati, da imprese di pompe funebri in possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art. 115 del T.U.delle leggi di P.S.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONI AL TRSPORTO FUNEBRE
1. Trasporto nel Comune
L’autorizzazione al trasporto per seppellimento è rilasciata dal Sindaco a seguito
di domanda degli interessati corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile e del parere per l’autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL.
L’autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei feti è rilasciata dall’AUSL secondo le procedure indicate dall’art. 7 del DPR 285/90.
Le imprese di pompe funebri munite dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività funeraria, possono eseguire i trasporti in cassa aperta durante il periodo di osservazione alle seguenti condizioni:
a) Acquisizione di constatazione di decesso da parte di un medico;
b) Richiesta debitamente sottoscritta di un familiare del deceduto;
c) Uso di un mezzo idoneo e deposizione della salma in cassa aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del DPR n. 285/90;
2. Trasporto per altri Comuni
Il trasporto di salme in un cimitero di altro Comune è autorizzato dalSindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal parere per l’autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL.
Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Comuni intermedi, quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.Per il trasporto di prodotti abortivi, vale quanto specificato nel precedente
punto 1.
3. Trasporto da altro Comune
Il trasporto di salme provenienti da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero. Viene rilasciata apposita disposizione al seppellimento indicando l'esatta sistemazione della salma.
4. Trasporto all'estero o dall'estero
Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
5. Trasporto di ceneri e resti
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si
applicano al trasporto di ceneri, di cassette di resti ossei e possono essere svolti da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all’art. 24 del DPR 285 del 10/09/1990.

Art. 11 - DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE
1. L’impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
2. Chiunque effettui il trasporto di cadavere deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall’art. 358 del codice penale come modificato dalla legge n° 86 del 26/04/1990.
3. Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II del DPR 285 del 10/09/1990, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12 – I MEZZI DI TRASPORTO
1. Il trasporto delle salme deve effettuarsi soltanto con idonei automezzi.
2. Le autofunebri devono essere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia, lo scomparto feretro deve essere disinfettato almeno una volta la settimana ed in ispecie ogni qualvolta si verifichi fuoruscita di sostanze organiche.
3. Il coordinatore sanitario della ASL competente, almeno una volta all’anno, ne controlla lo stato di manutenzione. Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 13 – SIMBOLI RELIGIOSI
1. Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 14 – CORONE E CUSCINI DI FIORI
1. Sulle autofunebri è vietato collocare corone o quant’altro possa ostacolare le operazioni del servizio o danneggiare la vettura, è consentito porre sul feretro un cuscino di fiori e un cuscino con le decorazioni civili, militari e le insegne religiose del defunto.

Art. 15 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
1. L’orario per il trasporto funebre, tiene conto delle pubbliche necessità e compatibilmente con le esigenze proprie del servizio, nonché le modalità ed i percorsi consentiti; individua, inoltre, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
L’orario sarà così disciplinato:

 
  MATTINA POMERIGGIO

ORARIO INVERNALE

DOMENICA E FESTIVI

10:30

11:30

15:00

15:00

ORARIO ESTIVO

DOMENICA E FESTIVI

10:30

11:30

16:00

16:00


2. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 16 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI
1. Terminata la funzione religiosa, e collocata la salma nell’apposito scomparto le autofunebri devono raggiungere il luogo del commiato dal feretro per poi proseguire verso il cimitero.
2. I funerali si terranno di norma tutti i giorni settimanali tranne il lunedì e giovedì mattina (svolgimento dei mercati cittadini) e la mattina del 8 dicembre (Fiera dell’Immacolata).
3. La polizia municipale stabilisce percorsi alternativi nel caso di particolari richieste qualora il funerale si svolga in concomitanza con i mercati cittadini o manifestazioni di vario genere.

TITOLO V - CIMITERI SERVIZI COSTRUZIONE
Art. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con proprio cimitero.
2. E’ vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve diverse ed espresse autorizzazioni delle autorità competenti di cui agli artt. 101 e 104 DPR n.285/90.

Art. 18 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DELIMITAZIONE DEI REPARTI
1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
a) campi di inumazione;
b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi);
d) campi per la costruzione di cappelle gentilizie e tumuli bassi (tombe di famiglia);
e) cellette ossario;
f) cellette cinerarie;
g) ossario comune;
h) cinerario comune;
i) reparto speciale per nati morti, feti, prodotti abortivi e resti anatomici.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. II piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni di aree libere, a partire dall’approvazione del presente regolamento, destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nonché le tipologie delle cappelle gentilizie anche dal punto di vista delle quote massime di altezza da rispettare, zona per zona, che non dovrà superare mt. 4,30 di altezza massima esterna del manufatto e mq. 15 di superficie massima.

Art. 19 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Popoli o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Popoli, al momento della morte, la propria residenza;
b) le salme delle persone residenti all’estero ed iscritte all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero);
c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Popoli e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
2. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, per particolari motivi di benemerenza, o in casi eccezionali e qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento di salme di persone non rientranti nei casi sopra descritti.

Art. 20 – AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI
1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi del concepimento, di cui al precedente art.16, e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
2. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Art. 21 – INUMAZIONE
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
1. sono ‘comuni’ le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. sono ‘private’ le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Sono inoltre gratuite le inumazioni in campo comune di resti di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie effettuate nell’ambito dei cimiteri comunali.

Art. 22 – TUMULAZIONE
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione, dietro pagamento del corrispettivo prezzo di cui all’allegato A.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

TITOLO VI - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI
Art. 23 - ESUMAZIONE ORDINARIA
Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi.
Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Sono gratuite le esumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 24 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 25 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE
Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;
Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 26 – ESTUMULAZIONI
Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
1. sono estumulazioni ‘ordinarie’ quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
2. sono estumulazioni ‘straordinarie’ quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

Art. 27 – CREMAZIONI
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata tramite atto scritto con firma autenticata del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad una So.cre.m., è sufficiente la presentazione della dichiarazione sottoscritta dall'associato, convalidata dal relativo Presidente e depositata presso l'Ente.

Art. 28 – CAMERA MORTUARIA*
1. Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme in attesa di seppellimento, per un qualsiasi motivo, nonchè per trasferimento e per salme esumate per esigenze varie.
2. La sosta deve essere il più breve possibile, a condizione che il feretro sia in buone condizioni.
3. La sosta di salme, in attesa di seppellimento, nella camera mortuaria, non sarà consentita oltre tre giorni dal loro arrivo nel Cimitero.
4. Sarà fatta eccezione per quei casi in cui il ritardo è dovuto esclusivamente a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, con apposito provvedimento di proroga previa istanza.
5. Dopo tale termine la Direzione del Cimitero, dopo averne data comunicazione alla famiglia, provvederà alla sepoltura della salma per inumazione, o qualunque sia la forma di sepoltura progettata per essa.
6. E’assolutamente vietato usare la camera mortuaria come deposito di fiori, confezionati in vario modo, o di qualsiasi altro materiale od oggetto.
7. Sarà consentito depositare sul feretro, durante la sosta nella camera mortuaria, un solo fascio di fiori.

Art. 29 – OSSARIO COMUNE
1. Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero.
2. L’ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. E’assolutamente vietato asportare ossa dal Cimitero e farne di esse oggetto di commercio.

Art. 30 - RACCOLTA DELLE OSSA SMALTIMENTO MATERIALI
1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata
2. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa in materia.
3. Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 31 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE
1. I familiari, i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso alla Direzione prima della esumazione e dell'estumulazione e, possibilmente, intervenire all'operazione stessa (rif. Art.23 del presente regolamento)
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti seguono i resti mortali, se tumulati in ossario individuale privato; sono, invece, consegnati alla Direzione del Cimitero se i resti sono destinati all'ossario comune, e, qualora non venissero reclamati decorso un periodo di tre mesi, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, poiché, detto personale deve, in ogni caso, consegnare gli oggetti alla Direzione.

Art. 32 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco notifica, ai predetti soggetti, formale atto di diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, con cui si intima a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla notifica.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali riutilizzabili e le opere rientrano nella disponibilità del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate e/o quant’altro necessario, con piena facoltà, per il Comune stesso, di alienarli con il metodo dell’asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Può essere autorizzato, in favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché presenti nello stesso Cimitero, a condizione che i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

TITOLO VI - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 33 - MODALITÀ DI CONCESSIONE PER SEPOLTURA INDIVIDUALE
1. Le concessioni di tali loculi, esistenti o quelli che saranno costruiti in futuro, sarà attuata osservando i seguenti criteri:
a) per l’assegnazione dei loculi, in caso di costruzione di blocchi di loculi sviluppati su più facciate, è data facoltà, ove vi sia disponibilità, di scelta della fila;
b) per l’assegnazione degli ossari si procederà, senza facoltà di scelta della fila o del piano, da parte dei familiari dei defunti. Tale assegnazione avverrà d'ufficio, partendo dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra sino al completamento della fila e così procedendo (c.d. principio della casualità);
c) i predetti criteri sono validi, sia per i defunti giornalieri che per quelli in deposito, a seguito di periodi di carenza di loculi;
d) nella assegnazione si terrà conto della data di morte (c.d. principio della cronologicità);
e) qualora vi sia la disponibilità, a richiesta dei familiari, al coniuge vivente, potrà essere assegnato un loculo attiguo a quello concesso al consorte deceduto;
f) i familiari di un genitore o congiunto premorto, tumulato definitivamente in un loculo, che vogliano sistemare la salma vicino all'altro genitore o congiunto, possono acquistare un altro loculo, corrispondendo l'importo del nuovo loculo, oppure cedendo il vecchio con possibilità di compensazione nel caso di stessa fila;
g) è concessa la collocazione di una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro: tra i due o più defunti devono esserci legami di parentela;
h) la concessione di sepoltura singola è vincolata alla persona indicata nella concessione e può essere trasferita a parenti previa rinuncia scritta definitiva da presentare in carta semplice al Sindaco;
i) in periodi in cui non ci sia carenza di loculi comunali, è assolutamente vietato il deposito provvisorio delle salme, ad eccezione di coloro che hanno in corso la costruzione di una propria cappella gentilizia o tumulo o, quanto meno, è stata attuata l'assegnazione del suolo; quanto anzidetto deve essere attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
j) ottenuta l'assegnazione del loculo, al richiedente verrà consegnato bollettino di conto corrente per il versamento del corrispettivo di concessione. Detto versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di notifica dell'assegnazione.

Art. 34 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE
1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune, con l’esclusione dell’installazione della lapide in marmo; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, ne sono sprovviste; entrambi i due tipi di sepoltura impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura (lapidi, ecc.), entro un semestre dal seppellimento.
2. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo di durata della concessione, in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.. In caso di non ottemperanza e previa diffida ad adempiere, i lavori di ripristino verranno effettuati direttamente dal Comune, con spese a carico del concessionario e/o degli eredi di questo.
3. Sia per le sepolture a tumulazione che per quelle ad inumazione, i concessionari sono obbligati a riportare sulla lapide: il cognome e nome del defunto e la sua data di nascita e di morte.

Art. 35 - DURATAT – DECADENZA**
1. La concessione di sepoltura in loculi o fosse vergini ha la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del Reg. Naz. P.M.
2. La concessione ricorre dal giorno della stipula del contratto.
3. La concessione decade anche prima della scadenza del termine:
a) Nel caso di avvenuto utilizzo del loculo; (per periodi inferiori a 24 mesi si ha diritto ad un rimborso come nell’allegato B)
b) quando si ravvisi grave pregiudizio per la pubblica incolumità, per incuria o stato di completo abbandono;
c) al termine della naturale scadenza della concessione, qualora non vi sia stato il rinnovo della stessa;
4. Il predetto provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.
5. Allorquando si verifichino le ipotesi di decadenza di cui ai punti a, b, c, del comma 3 del presente articolo, il loculo rimasto vuoto rientra nella disponibilità del comune, il quale potrà farne oggetto di nuova concessione per la tumulazione di altra salma; il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 36 - SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER ENTI. MODALITÀ DI CONCESSIONE
1. L'area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per Enti può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente morale o religioso;
2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più sepolture di famiglia.
3. La concessione non può essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Solo con la stipula dell'atto, la concessione si intende perfezionata.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
6. In particolare, l’atto di concessione deve indicare la natura della concessione e la sua identificazione, la sua durata, le persone o, nel caso di enti e collettività, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, la prova dell’avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile per atto “inter vivos”, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. E’ ammessa, in ogni momento, la retrocessione in favore del Comune di Popoli.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, o a decadenza, in caso di inadempienza da parte dei concessionari. La revoca seguirà le forme e modalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 37 - DURATA DELLA CONCESSIONE – RINNOVO
1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di Enti, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo Cimitero.
3. Il rinnovo, su richiesta dei concessionari, è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.
4. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone relativo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 38 - AVENTI DIRITTO
1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. Le istanze per la concessione possono essere inoltrate da persone che sono nate o residenti nel Comune di Popoli.
3. Il diritto di seppellire nelle cappelle gentilizie e nei tumuli bassi può esercitarsi in favore di parenti ed affini in linea retta e, limitatamente fino al 3° grado, per i parenti in linea collaterale.
4. Può concedersi il seppellimento ad altri parenti ed affini, ed anche estranei, che si siano resi titolari di particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art. 39 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER ENTI
1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, da parte di altri aventi diritto. II richiedente, in tal caso, deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
4. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 40 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO
1. È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 41 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA
1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dalla Direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni: queste ultime devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono, sinteticamente, indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone ivi sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri di cui all’art. 52 D.P.R. 285/90 possono essere tenuti con i sistemi previsti dal comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente dei tabulati, in duplice copia.

TITOLO VIII - ASSEGNAZIONE SUOLI COSTRUZIONE DI TUMULI O CAPPELLE - NORME TECNICHE
Art. 42 – CONCESSIONE SUOLI
1. Il Comune effettua, all'interno delle zone cimiteriali appositamente predisposte, e previo pagamento dei relativi diritti, la concessione di aree per la costruzione di cappelle gentilizie e tumuli bassi.
2. I prezzi unitari del suolo per metro quadro vengono stabiliti con atto deliberativo della G.M.
3. Sono a carico del concessionario il pagamento di diritti di distacco e misura da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché le spese di contratto per gli importi vigenti al momento della concessione.

Art. 43 - DOMANDA PER ASSEGNAZIONE SUOLO
1. Per ottenere una delle concessioni elencate nell'articolo precedente occorre presentare domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, in cui dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e domicilio del richiedente.
2. Le concessioni dei suoli vengono disposte:
a) seguendo lo stretto ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune di Popoli;
b) la concessione per tumulo basso viene data al momento del decesso.
3. Non saranno prese in considerazione quelle domande che contengono evidenti manomissioni circa l’identità del concessionario o del richiedente, o che contengono successive dichiarazioni dello stesso richiedente, a modifica dell’originaria domanda, non espressamente sottoscritte. Ugualmente saranno considerate viziate quelle domande contenenti indicazioni anagrafiche generiche, tali cioè da non consentire un’esatta individuazione del soggetto richiedente o che, a seguito di opportune verifiche, risultino inesistenti.

Art. 44 - VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE
1. Ottenuta l'assegnazione con l'indicazione del numero del lotto, al richiedente verrà consegnata distinta per il versamento del corrispettivo di concessione, da effettuarsi sul c/c intestato al Comune di Popoli – Servizio tesoreria. Detto versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla data della notifica dell'assegnazione.

Art. 45 - PROGETTO OPERE DA REALIZZARE
1. Il richiedente, entro sei mesi dalla data di notifica dell'assegnazione, dovrà presentare al Sindaco apposita istanza di titolo abilitativo in carta legale, con allegati elaborati grafici di progetto. Detto progetto dovrà rispondere alla tipologia assegnata, alle Norme del Reg. Naz. P.M., ai requisiti della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24 6 93 o ad altra normativa vigente al momento della presentazione.
2. I progetti vanno presentati in quadruplice copia, redatti in scala 1:20 o 1:50, dovranno contenere la planimetria di zona, le piante, i prospetti e le sezioni del manufatto ed, eventualmente, i particolari architettonici e costruttivi che l'opera richiede, il tutto opportunamente quotato.
3. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata relazione tecnica, sempre in quadruplice copia, con specificazioni circa le modalità di esecuzione dell'opera e la descrizione dei materiali da impiegarsi sia all'interno, che all'esterno del manufatto.
4. Le istanze ed i relativi elaborati grafici e scritto-grafici dovranno essere firmate dal concessionario o suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori (professionisti che dovranno essere regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali), dalla ditta costruttrice, regolarmente iscritta nell'apposito albo ditte, e dagli eventuali artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera.

Art. 46 - COMPETENZE UFFICIO TECNICO
Il rilascio dei titoli abilitativi avverrà secondo le modalità previste dalla legge a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Popoli.

Art. 47 – TITOLO ABILITATIVO E DURATA
1. Colui che otterrà la concessione dell'uso di un suolo nel cimitero assumerà l'obbligo di ritirare il titolo abilitativo entro il termine di giorni 120 (centoventi ), a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, il cui iter dovrà avvenire secondo i termini di cui all’art. 48 comma 1 del presente regolamento.
2. I lavori dovranno iniziare entro un anno e dovranno terminare entro il termine di tre anni, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini dovranno essere riportati nell’atto abilitativo.

Art. 48 – CAUZIONE
1. Il rilascio del titolo abilitativo per costruzione, ricostruzione o ampliamento è subordinato, al versamento di un deposito (o polizza) a garanzia della esecuzione dell'opera e dei danni eventualmente cagionati alle strutture comunali, o a terzi, durante l’ esecuzione della stessa.
2. I depositi di garanzia sono stabiliti in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento dell’importo complessivo dei lavori a farsi computi dall’istante e verificati dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.
3. Il deposito verrà restituito dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà accertato la regolare esecuzione dell'opera ed il risarcimento di eventuali danni e prima che venga rilasciato il certificato agibilità.
4. Ove il concessionario si avvalga di ditte di cui all’art.57, comma 2 , la cauzione di cui ai commi precedenti non è dovuta in quanto subentra la responsabilità di dette ditte. In tal caso il deposito cauzionale è considerato sostituito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 57, punto d).
5. Lo svincolo della polizza verrà rilasciato dall’U.T.C. contestualmente all’atto del ritiro dell’agibilità.

Art. 49 – PROROGA
1. Qualora l'opera non sia stata ultimata entro il termine stabilito, il contratto di concessione si intenderà risolto "ipso iure" con il semplice decorrere del termine prescritto e senza bisogno di messa in mora.
2. Il Comune, a seguito di apposita istanza degli aventi diritto, restituirà la metà del prezzo a suo tempo versato per l'intero suolo, con esclusione dei diritti e delle spese, rientrando nella piena proprietà del suolo concesso.
3. Il Comune, inoltre, diviene proprietario delle opere eventualmente eseguite dal concessionario, al quale non competerà alcun compenso o rimborso spese.

Art. 50 - DURATA CONCESSIONI DEL SUOLO
1. La concessione del suolo, come sopra disciplinata, avrà durata di novantanove anni, al termine della quale potrà essere rinnovata, a richiesta e concessionario e/o degli eredi, previo pagamento dei diritti di concessione nella misura vigente al momento del rinnovo; il passaggio dal vecchio concessionario al nuovo concessionario deve essere comunicato in carta semplice al Sindaco.
2. Qualora si renda libero un sito per tumulazione bassa, per estumulazione o rinuncia, esso tornerà di proprietà del Comune, resta la facoltà del vecchio concessionario di rimuovere o parte o l’intero monumento.
3. Lo smaltimento derivante dalla rimozione del monumento è a carico del nuovo concessionario nel caso di non utilizzo.

Art. 51 – RINUNCIA
1. Nel caso di rinuncia alla concessione per mancato utilizzo del loculo il Comune, previa istanza del concessionario, ritorna proprietario del loculo ed il concessionario ha diritto ad un rimborso calcolato come nell’ allegato B.
2. Il rimborso verrà effettuato nel momento in cui lo stesso viene ricollocato.
3. Nel caso il Comune autorizzi l’occupazione momentanea del loculo in favore di parenti ed affini in fino al terzo grado per un periodo non superiore a 5 anni, in caso di trasferimento della salma si applica quanto previsto dal punto 1 del presente articolo.

Art. 52 – VARIANTI
1. Non è ammessa l'esecuzione di varianti al progetto presentato ed approvato, senza il relativo titolo abilitativo.
2. Qualsiasi variante in corso d'opera dovrà essere preventivamente autorizzata, previa presentazione del progetto regolarmente esaminato dall’ Ufficio Tecnico comunale.

Art. 53 - CONSEGNA SUOLO
1. La consegna delle aree in concessione avviene nelle condizioni che si trovano all'atto della consegna stessa, esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

Art. 54 – MANUTENZIONE
1. I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l'obbligo di curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine che verrà loro assegnato.
2. Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il Comune ha la facoltà di sospendere la tumulazione di salme; la concessione decade nel caso in cui i manufatti si rendano comunque fatiscenti.
3. Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell'area e del manufatto, salvo a procedere alla ristrutturazione dei manufatti stessi, senza alcun indennizzo, e provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che giudicherà più conveniente.

Art. 55 – UBICAZIONE
1. Le cappelle gentilizie ed i tumuli bassi devono essere costruiti nella esatta ubicazione segnata in pianta e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico, fornite in sede di inizio lavori.
2. I manufatti di cui al comma precedente dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l’accesso a tutti i loculi per un’eventuale estumulazione disposta dall'Autorità Giudiziaria, o altra causa, così come disposto dal Reg . Naz. P.M. e dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Art. 56 - LAVORI DI MANUTENZIONE. DEFINIZIONE
1. È consentita, previa comunicazione al custode o chi avente titolo, l'esecuzione degli interventi descritti ai successivi punti a) e b) del secondo comma, da parte di ditte artigiane competenti nel settore relative alle seguenti categorie: muratore, fabbro, pittore, falegname, vetraio ed opere di impermeabilizzazioni, purché tali ditte esibiscano sempre copie del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed artigiani.
2. Lavori interni di modesta entità consistenti nella manutenzione di cappelle che non modifichino l’aspetto architettonico esterno del manufatto, il numero dei loculi e degli ossari, senza uso di ponteggi o impalcature di servizio, ovvero:
a) pitturazione, rifacimento intonaco o sostituzione del rivestimento o parti di esso;
b) manutenzione ordinaria o sostituzione di infissi con caratteristiche simili a quelli esistenti;
c) uso momentaneo di un ossario a ripostiglio;
d) apposizione di arredi funebri: lampada votiva, portafiori, immagine sacra, statue marmoree o bronzee, vetri istoriati, mosaici o interventi similari.
3. Lavori con intervento sui prospetti esterni consistenti nelle stesse tipologie di lavori descritti al comma 2 , senza che occupino spazio esterno a quello consentito per l'edificazione dei manufatti.
4. Per tutti gli altri interventi edilizi e di una certa consistenza e specificità che interessino la modifica parziale o sostanziale dei prospetti, o dove è comunque prevista la presenza del Direttore dei lavori, dovrà richiedersi il rilascio della preventiva autorizzazione secondo le procedure e le leggi urbanistiche vigenti al momento della richiesta.
5. Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, del richiedente, o attuale avente titolo, ed il numero del progetto reperibile in archivio Ufficio Tecnico o del Cimitero.

Art. 57 - LAVORI NEL CIMITERO
1. I lavori all'interno del Cimitero possono essere eseguiti da ditte regolarmente riconosciute. Le Ditte, prima di iniziare i lavori, devono comunicare al custode o chi avente titolo le generalità delle persone addette ai lavori stessi ed assumere la responsabilità del loro operato.
2. Per iniziare i lavori occorre rivolgere domanda al Sindaco, in carta legale corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ditte artigiane di specifica attività lavorativa o rispondente alla categoria di cui al DPR n° 34/2000;
b) certificazione di un tecnico abilitato, che certifichi l'idoneità tecnica ad eseguire lavori nell'ambito cimiteriale concernente la lavorazione di pietre e marmi;
c) certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale ed in competente bollo del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzi. Di tale/i certificato/i non è ammessa presentazione di copia/e autenticata/e, né la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
d) polizza fidejussoria dell'importo pari a venti volte il prezzo di vendita del cassettone comunale più costoso.
3. Se durante l'esecuzione dei lavori le ditte provocano dei danni alle strutture, le ditte stesse sono tenute a provvedere alle riparazioni nel termine di cinque giorni, altrimenti sarà provveduto d'Ufficio, a cura dell'Ufficio Tecnico, in danno della ditta inadempiente e si provvederà al rimborso della spesa sostenuta entro otto giorni; trascorso tale termine l'Amministrazione si rivarrà sul deposito a garanzia con polizza fidejussoria.
4. Nell'interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali che devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro non asportabile o che il Responsabile del Cimitero riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
5. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.
6. È vietato altresì:
a) l'inizio dei lavori di scavo per le costruzioni dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuale modificazioni per esigenze di calendario;
b) lasciare gli scavi aperti senza la opportuna protezione perimetrale;
c) la terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati al punto a) dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal custode o avente titolo Direzione del Cimitero.

Art. 58 - SCAVI E RIPORTI
1. I materiali di scavi e di rifiuto provenienti dai lavori devono essere rimossi entro ventiquattro ore e trasportati fuori dalla zona cimiteriale in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. E’ tollerata, durante la esecuzione dei lavori, la permanenza sul posto di lavoro assegnato del quantitativo di materiali necessario al riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al lungo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombero. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuali devono essere trasportati fuori dal cimitero.
2. Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili. Inoltre è vietato l'uso di seghe
per il taglio e lo sgrossamento dei materiali. In caso di necessità l'Ufficio Tecnico può ordinare il trasferimento dei materiali in altra area.

Art. 59 - VERIFICA DELLE OPERE E COLLAUDO
1. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede, nel corso ed al termine dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed, in caso di difformità, sospende i lavori. Al termine della costruzione, il concessionario, o gli aventi causa, dopo aver comunicato la ultimazione dell'opera, sia all'U.T.C. richiedono con apposita istanza in carta legale il certificato di agibilità dell'opera realizzata.
2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Relazione asseverativa, redatta dal Direttore dei Lavori, che attesti la perfetta conformità dell'opera eseguita al progetto approvato;
b) Copia delle comunicazioni di inizio e fine lavori, debitamente firmate dal concessionario e dal D.L., con riferimento all’atto abilitativo rilasciato;
c) Copia del certificato di collaudo e/o di idoneità statica se previsto.

Art. 60 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E TRASPORTO
1. Nell'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.
2. Questi ultimi, il cui ingresso nel Cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti dal Custode del Cimitero e sostare il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
3. I veicoli ammessi a circolare nel Cimitero sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada e disposizioni legislative complementari.
4. Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato autorizzato.
5. All'entrata, all'uscita ed all'interno del Cimitero, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.
6. Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli leggeri atti ad evitare spargimento di materiali stessi nell'interno del Cimitero; devono percorrere l'itinerario indicato dal Custode del Cimitero, il quale segnalerà eventuali inadempienze, e non potranno sostare nell'interno del Cimitero oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico. Potranno essere autorizzati al massimo due mezzi di trasporto di diversa portata a condizione che non siano utilizzati contemporaneamente.

Art. 61 - ORARIO LAVORO
1. I lavori all'interno del Cimitero possono essere eseguiti solo durante l'orario di apertura e chiusura al pubblico e nei soli giorni feriali. Comunque, le ditte sono tenute ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà adottare per particolari periodi.

TITOLO IX - ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 62 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO
1. II Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 comma 7 D.Lgs. 267/2000.
2. All'ingresso, in modo ben visibile, è affisso apposita tabella con orari di apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

Art. 63 – DIVIETI
1. Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
a) tenere un contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
b) l'ingresso a persone in stato di ubriachezza;
c) l'ingresso a minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;
d) entrare nel Cimitero con abiti e vestiti particolarmente scollati o corti e comunque indecorosi;
e) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
f) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
g) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
h) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del custode del cimitero;
i) calpestare le sepolture, sedere o scrivere su di esse;
j) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
k) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
l) eseguire qualsiasi tipo di lavoro sulle sepolture senza preventiva autorizzazione del custode del Cimitero;
m) chiedere l'elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco;
n) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui sia altrimenti vietato;
o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
p) coltivare piante sulle sepolture che possano arrecare disturbo ai visitatori delle tombe attigue o a qualsiasi altra persona; l'altezza massima di esse non deve superare i 50 cm.;
q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, ecc., ad eccezione delle biciclette usate dal personale interno;
r) Introdurre nel Cimitero animali ad eccezione per quelli di piccola taglia (di peso inferiore ai 15 kg). Il proprietario potrà introdurre il proprio animale di affezione al guinzaglio o con trasportino, nel rispetto della sicurezza degli altri visitatori, della quiete e del silenzio dei luoghi, del decoro e pulizia dei luoghi. Il proprietario dovrà munirsi di paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell’animale e pulire con l’acqua gli spazi eventualmente sporcati. (Modifica alla lettera r) apportata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.08.2021);
s) fare fotografie o riprese con videocamera di sepolture, operazioni cimiteriali, di opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del custode del cimitero;
t) collocare lumini di ceri fuori degli appositi contenitori, ove esistenti;
u) lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da qualsiasi tipo di lavoro.
3. I responsabili dei sopra indicati comportamenti dovranno, previo ammonimento, essere immediatamente allontanati dal Cimitero.

Art. 64 - OBBLIGHI E DOVERI DEL PERSONALE
Il personale addetto del Cimitero, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, deve collaborare in generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi.
2. Il personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
3. Inoltre è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) ad indossare la divisa e mantenerla pulita e decorosa (per il personale con mansioni di "guardiano" e " affossatore");
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
AI personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nelle ore di lavoro, sia al di fuori di esse;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che all'esterno di esso ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati che siano propri del Comune.
5. Salvo che il fatto non costituisca fatto più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 65 - IMPRESE EDILI ED AFFINI
1. Le imprese edili ed affini che svolgono la loro attività lavorativa nel Cimitero, regolarmente iscritte nell'elenco delle ditte autorizzate, devono svolgere la loro opera nel rispetto del presente Regolamento e di qualsiasi altra normativa che regoli il loro lavoro, nonché rispettare le norme per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, codice per la circolazione stradale, disposizione per lo smaltimento dei materiali di risulta, ecc..

Art. 66 - ACCAPARRAMENTO LAVORI
1. È rigorosamente vietato, a rappresentanti delle imprese di cui al precedente articolo, sostare davanti o in qualsiasi punto del Cimitero, in particolar modo davanti agli ingressi del Cimitero o davanti alla Camera mortuaria, per accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, disturbando con le loro offerte i familiari dei defunti.
2. Ogni comportamento contrario a quanto sopra descritto, sarà immediatamente portato a conoscenza del Sindaco, che , oltre a eventuali sanzioni pecuniarie, potrà sospendere l'impresa in questione, dall'elenco delle ditte autorizzate a lavorare nel Cimitero, per un periodo da sei mesi ad 1 anno, oltre alle ammende dovute.
3. Qualora una stessa Impresa incorra per due volte nelle sanzioni sopra descritte, con provvedimento sindacale verrà cancellata dall'elenco in questione.

TITOLO X - IMPRESE POMPE FUNEBRI
Art. 67 – FUNZIONI
1. Le imprese di pompe funebri possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni. L’esercizio di tale attività richiede l’attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

Art. 68 – DIVIETI
1. È fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi di comparaggio;
b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

Art. 69 - SOSPENSIONE – REVOCA
1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 71, o da altre disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le Imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli Uffici del Comune, per un periodo da 6 mesi a 1 anno; in caso di recidiva può anche revocare l’autorizzazione data.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI
Art. 70 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 71 – CAPITOLI DI BILANCIO
Si prevede di istituire apposito capitolo di bilancio in entrata per i proventi derivanti da concessioni ecc., ed un capitolo in uscita per i fondi da destinare esclusivamente per investimenti nel cimitero.

Art. 72 – DOCUMENTI
Tutti i documenti e domande vanno presentate in carta semplice.

Art. 73 – SANZIONI
Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art, 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 74 – RINVIO*
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Logo Accessibilità
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0 Sito realizzato con tecnologia php Base dati su MySql

Il portale del Comune di Popoli (PE) è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione eCOMUNE

- Inizio della pagina -
Il progetto Comune di Popoli (Pe) è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.