Comune di Popoli (Pe)

Acquisizione lavori, servizi e forniture in economia

Comune di Popoli

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Acquisizione lavori, servizi e forniture in economia
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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

approvato con delibera C.C. 16 del 11/04/2013

TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia dell’Ente di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dell’articolo 3, commi 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e per la prestazione dei servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e all’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito denominato semplicemente “Codice”), nonché quelle di cui agli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori e di cui agli artt. 329 e seguenti per i servizi e le forniture (di seguito “Regolamento Attuativo”).
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 - PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii..
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. o sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo della sicurezza e del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, dando atto che dette voci non sono soggette a ribasso d’asta.

Art. 4 - LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di euro 200.000,00 per i lavori e di € 193.000,00 per servizi e forniture.
2. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all’importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA
1. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 50.000,00 - qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
2. Per i lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 200.000,00.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 - LAVORI IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 4, comma 1, (€ 200.000,00) i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
b) prime opere per la difesa dalle inondazioni compresa la pulizia degli argini dei fiumi e degli alvei da erbacce e cespugli o da qualsiasi impedimento per un normale deflusso delle acque; opere per il deflusso delle acque da aree inondate;
c) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
d) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
e) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
f) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
g) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
h) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
i) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
j) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
k) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
l) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
m) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento del salgemma per lo scioglimento della neve e del ghiaccio, lo spargimento di ghiaia, del pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, la manutenzione del verde pubblico attrezzato e del verde di risulta ivi compreso la messa a dimora, la potatura la capitozzatura e l’abbattimento delle piante;
n) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
o) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
p) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
q) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
r) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
s) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
t) manutenzione, riparazione e lavori nelle strutture ricomprese nel Piano di Gestione Pluriennale della Riserva Naturale Guidata “Sorgenti del Pescara”, ivi compresi i lavori di manutenzione del verde, la manutenzione e la realizzazione di staccionate e quant’altro necessario per la piena funzionalità della Riserva;
u) manutenzione, riparazione e lavori nelle strutture esistenti nel rifugio comunale per cani randagi ivi compresi i lavori di ampliamento e di conservazione dello stesso.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.

Art. 7 - FORNITURE IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b) libri, riviste, materiale cartaceo divulgativo, guide, depliants illustrativi, posters, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, estintori ed altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma anche per quelli relativi al rifugio per cani randagi;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani compreso quello della Riserva Naturale Guidata “Sorgenti del Pescara” , attrezzature per l’arredo urbano in genere ivi comprese le staccionate di qualsiasi materiale, i pannelli illustrativi/esplicativi , accessori per gli impianti sportivi, per l’arredo urbano e, comunque, per tutte le strutture di proprietà comunale;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco, salgemma, conglomerato bituminoso, vasche imhoff, inerti ed altri materiali per la sistemazione di strade e piazzali;
q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, luminarie natalizie, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, brise - soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8 - SERVIZI IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, automezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti ivi compresa l’individuazione degli impianti di conferimento della parte organica dei rifiuti, di quella indifferenziata, di quella differenziata secca e comunque ogni tipo di impianto per il conferimento/smaltimento di altre tipologie di rifiuti; disinfestazione derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale e degli immobili di proprietà comunale; servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in
qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
p) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, servizi di ricovero, custodia e mantenimento di animali randagi da affezione o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e/o di proprietà dell’Ente, del territorio e di manifestazioni;
r) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazioni varie;
s) servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative; servizi connessi alla gestione di rifugi comunali per cani randagi nonché alla prevenzione del randagismo;
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche.
u) servizi di trasporto per ferrovia di cui all’allegato II.B categoria 18, numero di riferimento CPC 711;
v) servizi di trasporto per via d’acqua di cui all’allegato II.B categoria 19, numero di riferimento CPC 72;
w) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all’allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
x) servizi legali di cui all’allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861;
y) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all’allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d’ufficio che per servizi di assistenza;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi tecnici e quelli attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui agli artt. 252 e seguenti del Regolamento attuativo;
f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e di cui non possa esserne differita l'esecuzione;
g) servizi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle prestazioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno di un contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione, nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
5. Per quanto attiene l’affidamento degli incarichi configurabili come prestazioni d’opera intellettuale di cui al Decreto Legge n. 223/2006 come convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. (Affidamento di incarichi ad esperti esterni) si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 9 - INTERVENTI MISTI
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - NORMA DI SALVAGUARDIA
1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO
Art. 11 - RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. L’Amministrazione opera a mezzo del responsabile di servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento dell’Ente di organizzazione e strumenti operativi.
2. Il responsabile di servizio, qualora non sia anche responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 9 e 272 del Regolamento attuativo, può avvalersi di un responsabile unico del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile stesso, resta a carico del responsabile del servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 273, comma 2, del Regolamento attuativo, il R.U.P. qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 10, comma 7, del Codice, propone all’Amministrazione comunale l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e le modalità di cui al presente regolamento.
4. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 12 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. L’amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 13 - INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato oppure elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 commi 8 e 11 del Codice). Le indagini di mercato si svolgono nel rispetto di quanto previsto dall’art. 332 del Regolamento attuativo.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e. le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di affidamento e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g. l’eventuale clausola di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
i. la data entro cui devono pervenire le offerte;
j. i casi di recesso e risoluzione;
k. il riferimento alla normativa sulla privacy;
l. il nominativo del responsabile unico del procedimento;
m. le procedure di verifica di congruità dell’offerta e di applicazione dell’art. 86 del Codice (Anomalia);
n. i requisiti di partecipazione e le clausole di esclusione;
o. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
p. l’eventuale computo metrico estimativo;
q. gli eventuali grafici o elaborati progettuali;
r. gli eventuali capitolati speciali o fogli patti o condizioni;
s. l’obbligo del versamento della “tassa sulle gare” all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all’art. 1 – comma 67 della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., per i contratti di lavori, servizi e forniture per contratti di importo non inferiore a € 40.000,00;
t. gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
3. Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui alla lettera n) del comma 2 del presente articolo si specifica che l’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico–professionale ed economico–finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a € 200.000,00;
c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico, sanità pubblica o di tutela della pubblica incolumità, e l’importo non sia superiore a € 80.000,00;
d. nel caso di lavori, servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore a € 40.000,00.

Art. 14 - ATTI DELLA PROCEDURA
1. Il responsabile di servizio adotta la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 – comma 2 del Codice, quando la complessità della prestazione richiesta lo renda opportuno e comunque il valore del contratto sia pari o superiore a 40.000,00 Euro;
2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20, l’invito può essere fatto a mezzo telefono.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all’articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all’articolo 11 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
6. La stazione appaltante, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente, indipendentemente dal valore economico della stesso, è tenuta a dotarsi del codice identificativo di gara (CIG) e nel caso di lavori pubblici del CUP.
7. La stazione appaltante è tenuta all’eventuale versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici della “tassa sulle gare”.
8. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono soggetti all’obbligo di post-informazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 173, comma 2 e 331, comma 3 del Regolamento attuativo.
9. Sono altresì soggetti alla comunicazione obbligatoria all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai del Comunicato del 04/04/2008.

Art. 15 - SCELTA DEL CONTRAENTE – CONGRUITÀ DELL'OFFERTA – COMUNICAZIONI
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in modo esaustivo e dettagliato;
b. in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile unico del procedimento che può farsi supportare da due assistenti, scelti preferibilmente all’interno dell’Ente, di cui uno funge da segretario verbalizzante.
3. Qualora lo si ritenga opportuno, tenuto conto dell’entità e della tipologia dell’intervento, può prevedersi, purché specificatamente indicato e motivato negli atti procedurali e nella lettera d’invito, la verifica di congruità dell’offerta, secondo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento attuativo.
4. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva, o nell’ambito della determinazione di affidamento.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione del responsabile di servizio; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
6. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva diventa efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.
7. Il R.U.P. è tenuto a dar corso a tutte le comunicazioni, secondo le modalità e i termini previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..
8. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a comunicare all’Osservatorio dei lavori Pubblici i dati di cui all’art. 7 – comma 8 del codice, nonché ogni ulteriore dato richiesto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché a pubblicare sul sito Web del Comune l’avvenuto affidamento indipendentemente dal valore dello stesso (Post Informazione).

Art. 16 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune.
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
3. Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del procedimento deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.

Art. 17 – CONTRATTO – FORMA E TEMPI PER LA STIPULA
1. Ai sensi dell’art. 173, comma 1, e 334, comma 2 del Regolamento attuativo, il contratto affidato mediante procedure in economia è stipulato nelle forme e secondo i valori di cui al successivo comma 4.
2. Tale contratto se stipulato nella forma dell’atto di cottimo o della scrittura privata o dell’atto pubblico amministrativo, deve indicare, quali contenuti minimi, quelli di cui all’art. 173 del Regolamento attuativo.
3. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto e dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, alla consegna dei lavori, della fornitura o all’esecuzione del servizio, se sussistono i presupposti di cui all’art. 11, comma 9, del Codice.
4. Il contratto per l’acquisizione in economia di lavori, di beni e servizi, può essere stipulato:
a) mediante buono d’ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio, quando il valore del contratto non supera euro 10.000,00;
b) con scrittura privata tra il Responsabile di Servizio e la Ditta appaltatrice o sottoscrizione della determina di affidamento, per i contratti di valore inferiore a euro 40.000,00;
c) in forma pubblico-amministrativa, o scrittura privata autenticata dal Segretario comunale, per contratti di valore pari o superiore ad euro 40.000,00;
5. Tutti i valori indicati nel precedente comma sono da intendersi al netto dell’I.V.A..
6. Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, diritti, copie, registrazione, ecc.), se dovuti, sono a carico della ditta appaltatrice.
7. I termini per la stipula del contratto sono stabiliti dall’art. 11, comma 10 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 18 - MEZZI DI TUTELA
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice e l’art. 12 del Regolamento attuativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 19 - INTERVENTI D'URGENZA
1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 del Regolamento attuativo, questa deve risultare da un verbale o da un atto procedimentale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 11 o dal tecnico all’uopo incaricato. Esso è accompagnato, da una stima, anche approssimativa, dei costi dell’intervento, ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento stesso.

Art. 20 - LAVORI DI SOMMA URGENZA
1. Nei casi di lavori di somma urgenza di cui all’art. 176 del Regolamento attuativo, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, nel momento in cui prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per tale scopo.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 va data immediata comunicazione al responsabile di servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, si applica l’art. 163, comma 5 del Regolamento attuativo.
5. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile di servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20 siano ordinati dal Sindaco o da chi lo rappresenta nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di euro 40.000,00;
b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di euro 70.000,00.

Art. 23 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 24 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI
1. I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 10.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all’articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa;
e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.

Art. 25 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice e all’art. 261 del Regolamento;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 11, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, l’ambiente, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all’articolo 11.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure
abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 50.000,00 euro;
b) non sia trascorso almeno un mese dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
a) di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall’articolo 124 del Codice;
b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 – LAVORI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO
1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all’articolo 11, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27 - GARANZIE
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art. 11, i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art. 11 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 113 e 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Qualora la durata, il contenuto o la complessità della prestazione lo giustifichino, il responsabile unico del procedimento può richiedere ulteriori garanzie.

Art. 28 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI / PREZZO CHIUSO
1. Si applicano gli artt. 171 e 172 del Regolamento attuativo.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29 - CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 178 e seguenti del Regolamento attuativo.
2. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
3 La liquidazione del dovuto viene effettuata con proprio provvedimento dal responsabile di servizio (visto,attestazione, determinazione, ecc.).

Art. 30 - CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b) sulla base di stati dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. È sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 31 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici dal Codice e dal Regolamento attuativo.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 32 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all’articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all’ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
d) le indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all’articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti all’atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 33 - INADEMPIMENTI
1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - VERIFICA E COLLAUDO
1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all’articolo 11, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 35 – PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorreredall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
2. La verifica di conformità può essere sostituita con una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P. ovvero dall’emissione di un visto del R.U.P. sulle fatture di spesa.
3. Il R.U.P. svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Regolamento attuativo.
4. La liquidazione è effettuata dal responsabile di servizio, con proprio provvedimento (visto, attestazione, determinazione, ecc.).
5. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 36 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell’artificioso frazionamento delle commesse di cui agli artt. 6, 7 e 8, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il funzionario, o il dipendente, o l’amministratore, che abbia consentito la prestazione

Art. 37 – CONTROVERSIE
1. Ove possibile, le controversie in ordine all’esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (transazioni/accordi bonari).
2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all’esecuzione del contratto, quale prevista dall’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., optando per la scelta del giudice competente per materia.

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene adottato.

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