Comune di Popoli (Pe)

Patrimonio Immobiliare

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REGOLAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI POPOLI

approvato con delibera C.C. 17 del 12/03/2002

*integrato con delibera C.C. 15 del 22/02/2011

CAPO I

INTRODUZIONE

ART.1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le gestione degli immobili di proprietà comunale o nella sua disponibilità utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come stabilito dalle leggi vigenti e dall’art. 30 del vigente statuto comunale.
2. I medesimi beni immobili dovranno essere gestiti in modo da ottimizzarne la loro redditività, intesa come gestione del bene secondo la più idonea destinazione del medesimo, sia al fine del soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, sia come attitudine del bene ad assicurare un’entrata al bilancio dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e produttività.

ART.2 LEGISLAZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO
1. Per la classificazione dei beni immobili si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.
2. La normativa base di riferimento viene indicata nel modo seguente:
a. Legge 27.7.1978, n. 392 (Equo Canone) e Legge 9.12.1998 n. 431
b. L.R. 25.10.1996, n. 96 ( Edilizia residenziale pubblica)
c. L.R. 04/11/1997 n. 120 (Associazioni, Enti, ecc.)
3. I beni del demanio comunale ed i beni del Patrimonio Indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, ed essere oggetto di diritti di terzi se non nella forma della concessione. In ogni modo è ammessa l’alienazione, o la cessione di diritti a terzi, di beni demaniali o patrimoniali indisponibili solo a seguito delle modifiche degli atti pubblici che ne dichiarano la destinazione pubblica (tipo destinazioni di PRG) o dei relativi svincoli, autorizzazioni o pareri da parte degli uffici competenti (vincoli ex D.Lgs.490/99, uso pubblico su strade vicinali, cessioni a seguito di concessioni edilizie, cessioni di aree espropriate, ....), e comunque in ogni caso a seguito della manifesta volontà dell’ente di classificare tali beni quali patrimonio disponibile.
4. Il passaggio di classificazione degli immobili comunali (demanio, patrimonio indisponibile e disponibile) dovrà avvenire a seguito di opportuna delibera dell’Amministrazione Comunale e di successiva pubblicazione all’albo pretorio per almeno 15 gg. lavorativi consecutivi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 829 del C.C.

CAPO II
ART.3 STRUTTURA DI SERVIZIO
1. Ai sensi dell’art.230 del D.Lsl.267/2000 e dell’art.116 del D.Lgs.77/95, la gestione e la politica di valorizzazione degli immobili nasce da una seria e completa inventariazione di tali beni da attuarsi mediante una gestione informatizzata delle banche dati relative ai dei beni immobili.
2. A tale scopo viene istituito, nell’ambito della organizzazione funzionale degli uffici comunali, il Servizio “Patrimonio” appartenente all’area Tecnica ed affidato alla responsabilità del funzionario incaricato. Nell’ambito del medesimo Servizio sarà creato l’ufficio Utenti che avrà il compito di intrattenere contatti con i beneficiari degli immobili per relazioni di natura contrattuale, manutentoria, economica, ecc.
3. Per l’ espletamento dei compiti e delle mansioni del presente regolamento il responsabile del Servizio Patrimonio dovrà avvalersi della collaborazione delle altre strutture esistenti nell’Ente per quanto concerne le questioni di natura economico-finanziaria che relative al contenzioso.
4. Sono funzioni del Servizio Patrimonio:
a) la tenuta generale dell'inventario dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi
relativi e suscettibili di valutazione o di produrre reddito;
b) la valorizzazione dei beni immobili ai sensi del D.Lgs. n.267/00;
c) l’aggiornamento e registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali;
d) la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali;
5. Tutti gli atti e provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, devono essere trasmessi in forma esecutiva al Servizio Patrimonio per la registrazione e l’aggiornamento degli inventari.

ART.4 VARIAZIONI PATRIMONIALI – DEFINIZIONI
AMBITI DI RESPONSABILITÀ
1. Costituiscono causali di modificazione del patrimonio immobiliare ogni azione, atto o procedimento che induca:

  1. incrementi del patrimonio dell'ente per sopravvenienza di nuovi cespiti;
  2. diminuzione del patrimonio dell'ente per dismissione di cespiti;
  3. variazioni dei cespiti esistenti relativamente a:

a) natura del bene;
b) sua consistenza;
c) agibilità e abitabilità;
d) destinazione d'uso di fatto o potenziale;
e) manutenzioni;

2. Costituiscono causali di incremento di cui al punto 1 del primo comma :
f) contratto di compravendita;
g) atti di cessione ai sensi delle convenzioni e/o norme urbanistiche (art.11 L.10/77,vigente PRG, ecc.);
h) decreto d’esproprio per dichiarazione di pubblica utilità;
i) sentenza di occupazione acquisitiva;
j) acquisizione ai sensi della legge 47/85;
k) donazione;
l) usucapione;
m) trasferimento tra enti pubblici;
n) decreto di trasferimento di proprietà e trasferimento ope legis;
o) accessione o accessione invertita;

4. acquisizione di diritto di superficie;
5. acquisizione diritti reali in genere, volontari, coattivi o per usucapione;
6. acquisizione di usufrutto, uso o abitazione, volontaria o per usucapione;
7. acquisizione al demanio comunale di strade ai sensi e per effetto del D. Lgv.n.285/92;

3. Costituiscono causali di diminuzione di cui al punto 2 del primo comma:

  1. alienazione di beni del patrimonio disponibile;
  2. alienazione di alloggi del patrimonio indisponibile ERP nell'ambito delle indicazione di legge;
  3. estinzione di diritto di superficie;
  4. estinzione di enfiteusi e livelli;
  5. estinzione di usufrutto, uso o abitazione;
  6. conferimento di beni ad aziende municipalizzate, consortili o S.P.A quale capitale di dotazione;
  7. espropriazione da parte di altro Ente;
  8. cessione nuda proprietà;
  9. retrocessione a ditta espropriata di bene non più utilizzato per pubblica utilità;
  10. donazione;
  11. trasferimento ope legis;
  12. sentenza sfavorevole all'Amministrazione (usucapione, diritti d’uso, ecc...)
  13. costituzione di servitù passiva o di altri diritti reali.

4. Costituiscono principali causali di variazione di cui al punto 3 del primo comma:

  1. Realizzazione di fabbricato su area di proprietà o per la quale è in corso il procedimento espropriativo:
  2. Opere di manutenzione straordinaria, ampliamento e/o demolizione parziale o totale di fabbricati;
  3. Modifiche alla toponomastica dei luoghi ove sono localizzati beni in godimento all'Amministrazione;
  4. Esercizio del diritto di prelazione relativamente all'acquisizione di immobili realizzati all'interno dei piani di zona;
  5. Estinzione di diritto di superficie su area di proprietà comunale;
  6. Estinzione di enfiteusi;
  7. Estinzione di usufrutto, uso o abitazione;
  8. Concessione del diritto di superficie nell'ambito di applicazione della legge 865/71;
  9. Costituzione del diritto di superficie su aree del patrimonio comunale;

CAPO III
RAPPORTI CONTRATTUALI
ART.5 GENERALITÀ RAPPORTI CONTRATTUALI
1. Competono al Servizio Patrimonio, in relazione ai contratti di locazione, concessione, affitto, comodato, e in generale di qualsiasi natura con esclusione dei diritti reali:
a) la tenuta generale degli stessi relativi ai beni immobili di proprietà comunale o di terzi in uso al Comune;
b) l’aggiornamento e la registrazione di tutte le variazioni per gli atti di cui al punto a);
c) la predisposizione, redazione stipula in collaborazione anche con il Servizio Contratti;
d) verifica e controllo delle gestioni condominiali esterne;
e) ripartizione dei consumi e relativi rimborsi nei casi di utilizzo promiscuo;
f) attivazione azioni legali relative alla gestione del Patrimonio Immobiliare;
g) consegna e riconsegna degli immobili
2. La valutazione estimativa dei canoni per i contratti di cui al comma 1, esclusi i casi particolari previsti dalla legge o da altri regolamenti, verrà eseguita dal Servizio Patrimonio tenuto conto dei riferimenti di mercato e delle metodologie dell’estimo.

ART.6 CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. In relazione alla gestione degli immobili E.R.P., il Servizio Patrimonio ha il compito:
a) di verificare lo stato dei fabbricati e/o dei singoli alloggi in collaborazione con i competenti Servizi Tecnici;
b) di richiedere eventuali pareri di conformità e di abitabilità al Servizio Tecnico competenti;
c) di promuovere gli atti per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibile;
d) di calcolare i canoni base dipendenti esclusivamente da parametri tecnici;
e) di mantenere i rapporti con l’assegnatario, ed in particolare per quanto concerne la stipula contrattuale, la tenuta del deposito cauzionale e per il rispetto dei termini contrattuali, con esclusione delle denuncie alla pubblica sicurezza dell’avvenuta cessione del bene;
f) di verbalizzare la consegna e la riconsegna sia delle chiavi che dell’alloggio;
g) di autorizzare gli affittuari all’esecuzione della manutenzione urgente degli impianti e successivamente rimborsata dal Comune.

ART.7 CONTRATTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.
1. In relazione alla gestione degli immobili da concedere a Enti, associazioni, ecc.. il Servizio Patrimonio ha il compito:
a) di verificare lo stato dei fabbricati e/o dei singoli alloggi in collaborazione con i competenti Servizi Tecnici;
b) di richiedere eventuali pareri di conformità e di agibilità al Servizio Tecnico competenti;
c) di promuovere gli atti per l’assegnazione dei locali che si renderanno disponibili;
d) di calcolare i canoni dovuti in applicazioni delle disposizione di legge;
e) di mantenere i rapporti con l’assegnatario, ed in particolare per quanto concerne la stipula contrattuale, la tenuta del deposito cauzionale e per il rispetto dei termini contrattuali, con esclusione delle denuncie alla pubblica sicurezza dell’avvenuta cessione del bene;
f) di verbalizzare la consegna e la riconsegna sia delle chiavi che dell’alloggio;
g) di autorizzare gli affittuari all’esecuzione della manutenzione urgente degli impianti e successivamente rimborsata dal Comune.

ART. 8 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
1. Per tutti gli immobili assegnati a terzi, siano essi di proprietà comunale o non, nei casi in cui venga richiesto un intervento di manutenzione, si procederà a comunicare tale richiesta al Servizio Competente affinché:
- provveda ad un sopralluogo per verificare l’effettiva necessità dell’intervento da effettuare, e se la medesima è da ritenersi a carico del Comune;
- proceda eventualmente per eseguire direttamente l’intervento, o farlo eseguire da apposita ditta specializzata;
- comunichi l’opportunità di fare eseguire l’intervento direttamente dalla ditta utilizzatrice dell’immobile, con successivo rimborso degli oneri documentati solo se vistati dal Servizio Tecnico competente.
2. Al fine di facilitare l’individuazione delle competenze e delle relative modalità d’intervento, si è inteso elencare le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria con le relative competenze esplicitate nell’allegato “A” del presente regolamento.
3. Nei casi d’urgenza il Servizio Patrimonio potrà autonomamente far intervenire direttamente la i soggetto utilizzatore dell’immobile per eventuali manutenzioni, sostituzioni o riparazioni, con successivo rimborso degli oneri documentati vistati dal Servizio Tecnico competente.
4. Il monitoraggio periodico dello stato di conservazione e di manutenzione dell’immobile e degli impianti relativi spetta all’Ufficio Tecnico, che promuoverà di  conseguenza l’opportuna programmazione annuale della manutenzione e della messa a norma.

ART.9 CONSEGNA E RICONSEGNA DI IMMOBILI PER CESSATO UTILIZZO E LORO RIUTILIZZO
1. La consegna degli beni a favore degli aventi titolo avverrà mediante redazione di apposito verbale dove saranno indicate, oltre alle caratteristiche individuative dell’immobile (strada, civico, unità immobiliare, ecc. ) anche le relative condizioni di conservazione (nuovo, esistente, buono, ecc.)
2. A seguito di apposite disposizioni dell’Amministrazione Comunale, gli immobili non più utilizzati per le finalità cui erano adibiti devono essere riconsegnati dal Consegnatario al Servizio Patrimonio previa predisposizione di verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio.
3. Al fine di valutare le possibilità di riutilizzo dell’immobile dismesso verrà comunicato a tutti i Settori una scadenza entro la quale ognuno potrà presentare e inviare al Servizio Patrimonio un opportuno progetto da realizzarsi nell’immobile resosi disponibile.
4. I progetti verranno raccolti e inviati alla Giunta con apposito riferimento. Successivamente all’indicazione della Giunta, riguardo al progetto da perseguire, il Servizio Patrimonio provvederà ad esperire gli atti necessari per la concessione agli aventi titolo.

ART.10 IMMOBILI SOGGETTI AD OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE
1. I fabbricati o porzioni di fabbricati dismessi o in attesa di nuova utilizzazione, che necessitano di interventi di ristrutturazione, ampliamento, recupero, restauro o più in generale manutenzione straordinaria, non saranno consegnati fino all’esecuzione e collaudo dei lavori programmati.

ART.11 RICOGNIZIONE
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Servizio Patrimonio è tenuto a eseguire una ricognizione dei/del fabbricati/o o locali disponibili nonché creare la banca dati informatizzata. Costituirà elemento della banca dati anche le eventuali delibere o atti ufficiali che hanno in passato determinata la costituzione del rapporto.

CAPO IV
CONCESSIONI, LOCAZIONI E AFFITTI
ART.12 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggetti alla disciplina prevista nel presente Capo gli immobili successivamente descritti e assegnati a terzi con rapporti di durata superiore all’anno:
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato.
Tali beni sono affidati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile;
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati comunque ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria del beni demaniale di cui agli art. 822 e 823 del Codice.
Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art.828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. L'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, cosiddetto naturale o artificiale, come definito agli art. 822 e 823 del C.C.. Questi beni sono considerati fuori commercio e non possono essere oggetto di diritti reali di terzi. Possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse
pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è in genere deputato.
d) BENI DI PROPRIETA DI TERZI, da assumere in locazione o in affitto per le finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
e) BENI DI PROPRIETA’ DI TERZI, da sub-locare o sub-affittare per esigenze dei Servizi Comunali o per garantire i fini istituzionali dell’ente
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie a), b) o c) sopra descritte potrà essere trasferito, con uno specifico provvedimento dell’A.C., da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso e della oggettiva situazione. Fanno eccezione i beni demaniali ex D.Lgs. n. 490/99 ed ex D.P.R. 283/00 (Normativa in materia di beni culturali ed ambientali).
3. Sono altresì esclusi dalla applicazione del presente Capo gli immobili assegnati ai sensi del Capo successivo.
4. Nel caso di assegnazione degli immobili sopra citati per rapporti inferiori all’anno, sarà libera facoltà del Responsabile di Servizio attenersi alle disposizioni del presente capo.

ART.13 FORME GIURIDICHE
1. L’assegnazione a terzi degli immobili di cui al precedente articolo, lettera a) ed e), è effettuata in genere nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
- Contratto di locazione (artt.1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt.1615 e segg. C.C.);
2. La concessione a terzi di cui al precedente articolo, lettera b) e c), è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. In particolare la concessione potrà essere costituita nelle seguenti forme:

  • concessione-contratto: la concessione dovrà essere seguita dalla sottoscrizione delle parti di apposita scrittura privata o atto pubblico contenete gli obblighi bilaterali;
  • concessione-diciplinare: la concessione dovrà essere seguita dalla sottoscrizione da parte del solo concessionario del disciplinare di concessione contenente gli obblighi unilaterale;

3. Il contenuto del contratto di locazione, concessione o affitto dovrà prevedere:
a) l’identificazione dell’immobile e il corrispettivo;
b) la durata del contratto e le eventuali modalità di retrocessione;
c) l’importo della cauzione che dovrà essere depositata a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, in analogia all’art. 56 della L.827/24;
d) i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi, ed in particolare per quanto attiene alla manutenzione ed alle utenze a carico delle parti.
4. Ogni concessione o convenzione d’uso di beni immobili comunali d’interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n.490/99, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendete Regionale ai sensi dell’art.14 e succ. del DPR n.283/00, ed in ogni caso dovrà prevedere il divieto alla subconcessione.

ART.14 RICHIESTA DI UTILIZZO
1. Chiunque intenda utilizzare gli immobili di cui al precedente articolo 13 deve fare domanda in carta semplice rivolta al Sindaco del Comune, redatta in forma chiara e leggibile, riportando le generalità complete del richiedente e il recapito telefonico, la denominazione e l’ubicazione esatta dell’immobile, evidenziato in una mappa o in un disegno allegato.
Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra, l’ufficio competente inviterà il richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per il completamente dell'istruttoria, con conseguente sospensione dei termini previsti ai sensi della L.241/90 e del relativo regolamento di attuazione.
2. Restando fermo che l'amministrazione si riserva di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale o di proprietà di terzi in uso all’ente, possono essere concessi, dati in locazione o affittati secondo criteri di opportunità e d’interesse pubblico.
3. Le attività istituzionali e le iniziative proposte dai Servizi Comunali hanno comunque precedenza assoluta su ogni altra richiesta di rilascio della concessione.
4. Una volta acquisita l’istanza verrà espletata dal Servizio Patrimonio l’istruttoria necessaria (disponibilità dei locali, rispetto della destinazione d'uso, nulla osta Uffici Tecnici, ecc.) ed in base alle relative risultanze si provvederà a rilasciare o meno il relativo atto di utilizzo, che dovrà essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Per ogni assegnazione dovrà essere presa in considerazione il numero massimo di persone ammesse in relazione alla destinazione e tipologia dei locali. Tale indicazione verrà fornita dagli Uffici Tecnici competenti.
6. Ogni contratto verrà stipulato a seguito di apposita deliberà di Giunta Comunale che ne approva lo schema e le condizioni generali, con particolare riferimento all’eventuale forma concessoria (contratto o disciplinare) e i termini contrattuali (la durata, il canone, la revoca e gli obblighi relativi).
7. Nel caso in cui per l’utilizzo di un immobile l’importo complessivo del canone annuo di mercato non superi il valore di £.6.000.000/anno (£.500.000/mese), sarà facoltà della Amministrazione Comunale provvedere ad assegnarlo direttamente o a trattativa privata con gara informale rispettivamente all’unico soggetto o ai diversi soggetti richiedenti. Qualora l’importo del canone annuo superi il valore di £.6.000.000/anno, si provvederà all’assegnazione dell’immobile mediante Bando Pubblico.
8. Nelle ipotesi che la normativa vigente per la locazione imponesse il riconoscimento al conduttore di una indennità di avviamento, l’Amministrazione Comunale potrà eventualmente promuovere il rinnovo della locazione direttamente con il conduttore medesimo, applicando comunque un canone annuo non inferiore a quelli applicati dal libero mercato immobiliare.
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 6, art.19 della L.448/98 possono essere assegnati in gestione, nelle modalità di cui sopra, immobili comunali inutilizzati, per la proficua utilizzazione da parte di soggetti terzi a seguito di presentazione di un progetto di riqualificazione dell’immobile medesimo, ad un canone annuo fissato in relazione ai valori di mercato e dell’impegno finanziario derivante dalla esecuzione del progetto stesso.

ART.15 DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Esclusi i casi stabiliti dalla legge o dal presente regolamento, in esecuzione alle finalità di cui all’art.30 dello statuto del Comune di Popoli, il canone da corrispondersi è determinato sulla base dei valori correnti di mercato, per beni aventi analoghe caratteristiche, stimato con apposita perizia estimativa.
2. La perizia estimativa del più probabile canone di mercato dovrà attenersi ai riferimenti del mercato e alle metodologie e ai principi dell’estimo.
3. Il canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.
4. Nei casi non previsti da altre normative specifiche o dal presente regolamento, il canone annuo per le concessioni di beni demaniali, in genere non potrà essere inferiore al canone previsto ai sensi dell’art.7 del D.M. 258/9818, dell’art.14 e 16 del D.L. n.546/81 (conv. con L.692/81) e dell’art.4 della L. n.1501/61, attualmente pari a £.240.000.

ART.16 FACOLTÀ DI RIDUZIONE
1. Per gli immobili concessi in uso per finalità e scopi particolari (sociali, culturali, sportivi, ecc...), o per fini di pubblica utilità, comunque non a scopo di lucro, ad enti pubblici territoriali, ad enti previdenziali, associazioni sportive dilettantistiche, a cooperative, ad ONLUS e ad associazioni in genere, nella determinazione del canone si rimanda alle disposizioni contenute nel Capo V.

ART.17 DURATA DEL RAPPORTO
1. I contratti di locazione e di affitto avranno una durata pari a quella prevista dalla normativa vigente, a secondo della rispettiva destinazione d’uso di ciascun bene immobile.
2. Nel caso di locazioni per immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione, non comprese in quelle previste dall’art.27e 42 della L.392/78, la durata del rapporto potrà essere definita analizzando e motivando i diversi casi.
3. Con il presente regolamento si stabilisce che per le concessioni di immobili demaniali o patrimoniali indisponibili la durata minima sarà di norma di anni 5, esclusi i casi particolari debitamente motivati.
4. La durata massima delle concessioni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili non potrà essere comunque superiore ad anni 30, in analogia a quanto stabilito all’art.1573 del C.C. per le locazioni, con esclusione dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.21 per i quali s’intende imposta una durata massima di anni 19, con esclusione dell’edilizia cimiteriale avente proprie modalità di gestione.
5. In linea generale tali contratti avranno durata pari a quella minima consentita, con esclusione dei casi in cui vi sia da parte del contraente un impegno economico al fine di un miglioramento dell’immobile oppure al fine di ottenere garanzie economiche per eventuali finanziamenti (contributi pubblici, mutui, ecc....) necessari per le proprie finalità.

ART.18 OBBLIGHI GENERALI
1. L’assegnatario si obbligherà a far uso dell’immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, impegnandosi:
a) a costituire, prima dell’inizio della durata della concessione, apposita garanzia mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria per un importo pari al 5% del valore di ricostruzione dell’immobile ottenuto con una stima di massima, con un minimo fisso di L.5.000.000;
b) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori, oltre alle spese condominiali relative all’utilizzo delle parti comuni;
c) a riconsegnare l’immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il Servizio Patrimonio impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l’immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d’uso;
d) a risarcire ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, che si dovesse verificare da parte di chiunque utilizzi l’immobile. Conseguentemente, e in dipendenza del contratto, 'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, sia all'interno che all'esterno dei locali consegnati.

ART.19 RISOLUZIONE ESPRESSA - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Nel contratto di norma dovrà essere previsto che:
a) lo stesso è strettamente personale e che viene rilasciato esclusivamente al soggetto avente titolo;
b) il contraente del Comune sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali;
c) è vietata qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per legge e previa autorizzazione del Comune;
d) il mancato rispetto dei precedenti punti sia motivo di risoluzione o decadenza.
2. Nel caso di concessione amministrativa si incorre inoltre nella decadenza della stessa qualora sia necessario per Amministrazione Comunale rientrare in possesso di un determinato bene immobile per fini di pubblica utilità.

CAPO V – ALIENAZIONI
ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI
I contratti che hanno ad oggetto atti di alienazione acquisizione, disposizione dei beni mobili ed immobili sono preceduti da apposita delibera a contrattare, adottata dall'organo competente, e contenente l'esatta individuazione e la stima del bene.
I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi ad oggetto beni immobili sono stipulati in forma pubblica o forma pubblica-amministrativa.
Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumenti rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione.
Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibili le procedure previste dall'art. 2.

ART. 21 PROCEDURE *
Le alienazioni di beni patrimoniali disponibili sono effettuate con asta pubblica da esperirsi mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione, secondo le modalità specificate nell'avviso d'asta posto dall'Amministrazione, secondo le modalità specificate nell'avviso d'asta approvato dal Responsabile del servizio.
Tuttavia è consentita la vendita a trattativa privata diretta di beni il cui valore non sia superiore a € 20.000,00, secondo una valutazione di stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, e per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile e/o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, ecc.) e che comunque costituiscono beni residuali di difficile utilizzo per l’Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali, ecc.).
A tal fine, costituisce relitto stradale un terreno privo di interesse pubblico derivante da un intervento di sistemazione e rettifica di una strada comunale, di modesta superficie ed assolutamente privo di significato viabilistico, sul quale non permane interesse alcuno al mantenimento tra le proprietà comunali.

ART. 22 AVVISO D'ASTA - PUBBLICIZZAZIONE
L'avviso d'asta va pubblicizzato nel seguente modo:
a - per beni di valore stimato non superiore a 100milioni mediante affissione in luoghi pubblici, all'Albo Pretorio, nonché all'Albo della Provincia e dei Comuni contermini.
b - per i beni di valore compreso fra i 100 ed i 500 milioni, secondo le modalità indicate sub a) nonché mediante inserimento nel FAL della Provincia e mediante altre forme idonee di volta in volta dal responsabile del Servizio (estratto su quotidiani - radio - TV locali, Internet);
c - per i beni di valore superiore a 500milioni, secondo le modalità indicate sub a) e b) nonché mediante inserzione per estratto sul B.U.R.A.;
d - per i beni di valore superiore a 1 miliardo, secondo le modalità sub a) sub b) e sub c) nonché mediante inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
La pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Ente deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la gara, salvo in casi di motivata urgenza, in cui è possibile ridurre il termine fino a 5 (cinque) giorni; le altre forme di pubblicità devono avvenire entro un termine adeguato.

ART. 23 COMUNICAZIONE DI GARA
Per la comunicazione di gara valgono le norme generali del regolamento dei contratti.

ART. 24 AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile de servizio a favore dell'offerta più alta, purché almeno pari al prezzo a base d'asta.
Qualora l'asta vada deserta, la Giunta Comunale, può disporre successivi esperimenti con successiva riduzione della base d'asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore iniziale di stima.
I successivi esprimenti dovranno essere previamente valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio tecnico Comunale; se ritenuto opportuno, si procede ad una nuova stima del bene.
Qualora le alienazioni abbiano ad oggetto beni il cui valore di stima risulti pari o inferiore a L. 50.000.000 il contratto può essere concluso mediante trattativa privata.

ART. 25 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
A norma dell'art. 5 della L.17.01.1974 n. 47, per i contratti il cui valore sia inferiore a 50.000.000 di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31.5.1965 n. 575 così come modificato dalla legge 19.03.1990 n. 55 e dalla legge 17.01.1994, n. 47.
Di rapporti disciplinati da presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui all'art. 5 della legge 17.02.1994, n. 47.

CAPO VI
CONCESSIONE A FAVORE DI ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO
ART.26 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Consiglio Comunale nel rispetto della legge 11/07/1986 n. 390 e della L.R. 04/11/1997 n. 120 disciplina la concessione e la locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune di Popoli.
Sono oggetto dei rapporti di concessione e locazione i beni immobili appartenenti al Demanio ed al Patrimonio del Comune.

ART. 27 SOGGETTI
I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono:
a) il Comune di Popoli;
b) Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni culturali, ricreative, assistenziali e del volontariato che perseguono fini di rilevante interesse al livello Regionale Provinciale e Comunale;

ART. 28 COMMISSIONE D’ESAME E VIGILANZA
Viene istituita una apposita Commissione, con atto del Sindaco, formata da tre membri: un dipendente dell’amministrazione di comprovata capacità e conoscenza della materia e delle procedure attinenti alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali pubblici, individuato come responsabile del procedimento, e due consiglieri, uno di maggioranza ed uno per le opposizioni, il cui compito sarà eminentemente di controllo.
La Commissione svolge l’istruttoria relativa alle richieste d’uso di immobili ai sensi della L.R. n. 120/97 secondo le modalità previste dal presente regolamento, avvalendosi della collaborazione delle strutture dell’Amministrazione di appartenenza e/o di altre amministrazioni.
La Commissione propone l’accoglimento delle richieste di concessione o locazione dei beni immobili da parte degli stessi Enti indicati dall’art. 2 lett. b), della L.R. n.120/97, in considerazione dell’attività effettivamente svolta dall’Ente richiedente, indicando l’ammontare del canone di locazione, da determinare ai sensi dell’art.4 L.R. 120/97, con eventuale riguardo anche all’entità delle opere di manutenzione straordinaria che l’Ente richiedente si impegna ad eseguire.
La Commissione indica altresì le finalità per le quali gli immobili vengono concessi o locati ed effettua le verifiche periodiche, di cui al punto 4) del successivo art. 2, per accertare che l’uso dell’immobile sia conforme alle finalità medesime.

ART. 29 CRITERI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE
Le concessioni e le locazioni degli immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni in favore dei soggetti indicati all’art. 2 lett.b) della Legge Regionale n.120/97 sono assentite con i criteri e le modalità di seguito indicati:
1. accertamento preliminare da parte della competente struttura sovraordinaria alla gestione del patrimonio di ciascuna amministrazione, che l’immobile non sia idoneo né suscettibile di utilizzazione anche temporanea, per uso proprio da parte dell’Amministrazione medesima;
2. accertamento preliminare, mediante strutture dell’Amministrazione interessata e/o di altre Amministrazioni, che la destinazione d’uso cui l’Ente che ne ha fatto richiesta intende destinare il bene rientri tra i compiti istituzionali dell’Ente medesimo a norme delle vigenti disposizioni;
3. espressa indicazione nell’atto di concessione o di locazione, degli specifici fini per i quali l’immobile viene concesso o locato;
4. inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste dalla Legge regionale 4 novembre 1997, n.120, in caso di occupazione abusiva o, comunque, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione proprietaria;
5. la concessione o la locazione da assentire in ogni casi su disposizione della struttura funzionalmente predisposta alla gestione del patrimonio dell’Amministrazione ha di regola una durata non superiore ai sei anni. Qualora l’Amministrazione ne ravvisi la necessità, in considerazione di particolari finalità da perseguire da parte dell’Ente richiedente o nel caso si imponga al concessionario o locatario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione o la locazione può avere durata superiore, comunque non eccedente i diciannove anni. In tale caso, nei relativi atti, va previsto il periodo di tempo entro il quale le opere stesse devono essere ultimate:
6. applicazione di un canone di locazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 120/1997:non inferiore alle lire 100.000 annue .
Sulla scorta di queste indicazioni si fissano quindi i seguenti criteri:
I. immobili sino a 30 mq. £. 100.000 annue;
II. immobili da 30 a 60 mq £. 200.000 annue;
III. immobili da 60 a 100 mq £. 300.000 annue;
IV. oltre 100 mq. £. 400.000 annue;
Il pagamento copre l’intero anno solare e viene versato alla Tesoreria dell’Ente entro il Settembre dell’anno in corso. Il mancato versamento comporterà la revoca dell’assegnazione. Detto regime può essere modificato su richiesta della Commissione con successiva delibera della Giunta Comunale, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
7. assunzione da parte del concessionario o del locatario degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli oneri delle contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull’immobile; volturazione utenze energia elettrica, acqua, gas, telefono. La registrazione del contratto sarà a carico dell’Associazione assegnataria
8. adeguamento annuale del canone di locazione in proporzione diretta alla media dei valori calcolati distintamente dall’Istituto centrale di statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso;
9. divieto assoluto di subconcessione o di sublocazione;
10. verifica periodica da effettuarsi almeno due volte l’anno mediante sopralluoghi, sul posto, da parte della Commissione di sorveglianza e vigilanza per accertare che l’immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell’atto di concessione o di locazione;
11. verifica periodica, da parte della struttura tecnica funzionalmente competente dell’amministrazione, per accertare lo stato di manutenzione dell’immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l’immobile necessiti.L’esito della verifica viene successivamente comunicato alla struttura funzionalmente predisposta alla gestione del patrimonio dell’amministrazione.
12. Acquisizione della proprietà dell’amministrazione, al termine della concessione o della locazione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all’immobile concesso o locato, senza il diritto a rimborso o indennizzo di sorta.
13. Revoca o risoluzione in qualsiasi momento, da comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno, della concessione o della locazione, per sopravvenute esigenze di carattere amministrativo. Il termine di rilascio, da indicare nella comunicazione, non può essere superiore ai sei mesi.
14. Decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancata osservanza di un qualsiasi delle prescrizioni di cui al presente regolamento, ivi comprese la mancata effettuazione dei lavori di manutenzione, con l’obbligo, da parte del concessionario o del locatario, della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose nonché della corresponsione di una penale pari all’intero ammontare del canone annuo a suo tempo determinato dall’Ufficio Tecnico Erariale in regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT, secondo i criteri di cui al punto 8), con detrazione di quanto già corrisposto.
15. Sono accettabili raggruppamenti di associazioni per lo stesso immobile, purchè esista un’associazione capofila (ai fini delle volturazioni delle utenze). La divisione dei consumi fra le stesse avverrà secondo la superficie x millesimi occupati.

ART. 30 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Si procederà all’esame delle domande secondo la disponibilità di locali da concedere, secondo la registrazione cronologica di protocollo delle domande pervenute e secondo i seguenti criteri:
- Valenza socio – culturale dell’associazione richiedente.
- Esportazione del buon nome del Comune secondo l’attività sociale svolta.
- Numero di soci dell’associazione.
- Attività effettivamente svolte dall’Associazione.
- Deposito copia Statuto;
Detti criteri entreranno in vigore per le nuove assegnazioni al momento dell’esecutività del presente regolamento.
La domanda per ottenere l’assegnazione di sede va presentata ogni anno entro il mese di marzo .
Alle Associazioni assegnatarie saranno concessi 2 mesi di tempo dal provvedimento di assegnazione/locazione per gli adempimenti accessori ( volturazione luce, acqua, gas, telefono). Il mancato adempimento entro tale termine comporterà la revoca della concessione/locazione.
Vista la disparità che potrebbe crearsi fino al termine del periodo transitorio fra le associazioni nuove assegnatarie e le associazioni già aventi sede, si delibera una parità di trattamento per detti adempimenti accessori ( volturazione luce, acqua, gas, telefono) applicando, ma solo per detto periodo, lo stesso termine previsto nel successivo art. 8 (Giugno 2002).
Per le associazioni che già fruiscono di sede si applica il successivo art. 25.

ART.31 REGIME TRANSITORIO
Vengono confermate le attuali sedi per i soggetti che a tutt’oggi ne fruiscono. Alle stesse associazioni sarà possibilità rimanere presso le stesse soltanto alle condizioni del presente regolamento; a tal fine dovranno regolamentare la propria posizione (contratto di locazione/concessione – volturazioni acqua, luce, gas, telefono) entro il Giugno 2002. Il mancato adempimento per causa alle stesse imputabile o comunque senza giustificato motivo, comporterà la revoca della concessione/locazione degli immobili.
Il canone annuo è quello fissato nel precedente art.5 punto 6).
Il regime transitorio cesserà il 01 Luglio 2002.

ART. 32 DEROGHE
Per gli immobili e le attività per cui esistono già convenzioni vigenti va fatto riferimento alle stesse ed alle condizioni riportate nelle specifiche convenzioni.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di detto articolo concernente l’ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1) e 2), in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite al Comune le somme già corrisposte nel periodo precedente.

CAPO VII EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ART.34 RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Le procedure per l’assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni sono stabilite dalla L.R. 25.10.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le procedure di vendita agli aventi titolo degli alloggi di cui al presente capo si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia con particolare riferimento alla Legge 24.12.1993, n.560 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35 NORME TRANSITORIE
Fino all’entrata in vigore del presente regolamento restano valide le concessione e le procedure avviate sulla base di regolari atti amministrativi.

Art. 36 NORME FINALI
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate per incompatibilità tutte quelle disposizioni contenute in precedenti regolamenti.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

DISPOSIZIONE L’INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE RELATIVE MODALITÀ D’INTERVENTO, RIGUARDANTI LE TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI AFFIDATI (RAPPORTI DI INQUILINATO)

Art. 1

Al fine di una corretta applicazione delle presenti disposizioni si definiscono inquilini i soggetti ai quali viene affidato, a qualsiasi titolo, un bene immobile. Gli inquilini sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e di quelle previste dal presente regolamento.

Art. 2

Gli inquilini sono tenuti a:

  1. servirsi correttamente della cosa locata ai sensi dell’art. 1587 del Codice Civile e ad attenersi ai Regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente Regolamento;
  2. occupare stabilmente l’alloggio o l’immobile assegnato; qualora l’alloggio o il locale dovesse rimanere disabitato per un periodo di tempo superiore ai 3 (tre) mesi, il locatario è obbligato ad ottenere dal Comune la preventiva autorizzazione ad assentarsi precisandone il motivo;
  3. mantenere in buono ordine l’alloggio ed i locali e gli spazi di uso comune;
  4. osservare le norme di buon vicinato;
  5. servirsi della cosa locata ad uso esclusivo di abitazione, salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di locazione o per espressa autorizzazione del Comune. Pertanto non è consentito negli alloggi l’impianto di uffici professionali, né l’esercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole né il deposito di merci;
  6. sorvegliare con la massima cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi. I bambini dovranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, secondo le indicazioni che verranno date dall’assemblea o dal Rappresentante degli assegnatari o di condominio;
  7. notificare entro 20 (venti) giorni al Comune tutte le variazioni che avvenissero nello stato di famiglia;
  8. tenere accuratamente chiusi dopo l’uso i rubinetti dell’acqua e del gas, essendo, in caso diverso, a loro calicò i danni di qualsiasi specie che ne derivassero, rimanendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
  9. sostituire tempestivamente a propria cura e spesa i vetri rotti dell’alloggio;
  10. attenersi alle norme impartite dal Comune o dal Rappresentante degli Assegnatari per la pulizia e la manutenzione delle scale di accesso all’appartamento, degli spazi comuni e delle aree scoperte;
  11. provvedere agli interventi di manutenzione posti a loro carico dal Codice Civile, dal contratto e dal presente regolamento, come specificato ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 3

È vietato agli inquilini di:

  1. scuotere e/o battere, ovvero esporre dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini ed oggetti di vestiario. Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nell’osservanza del regolamento di Polizia Urbana;
  2. depositare nei luoghi di passaggio biciclette, materiali ingombranti, ecc., anche per breve tempo;
  3. spaccare legna od altro nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte,
  4. gettare nei vasi da latrina e nei lavabi materie che possano ingombrare le tubazioni di scarico;
  5. tenere depositi di materie nocive all’igiene ovvero infiammabili, esplosive o comunque pericolose nell’interno o in prossimità delle case;
  6. lasciare aperto il portone e gli ingressi dopo la chiusura notturna;
  7. abbandonare immondizie ed altri generi di rifiuto nei cortili, nella strada e nelle altre adiacenze;
  8. tenere materiale di peso eccessivo negli alloggi, sui balconi, sui solai, nelle botteghe o magazzini cantinati;
  9. recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
  10. depositare sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. I vasi per fiori e piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L’innaffiamento deve essere fatto in modo e in ore tali da non riuscire incomodo ai coinquilini ed ai passanti o di danno all’edificio;   
  11. infiggere, sia all’esterno che nell’interno, dei locali, paletti, ferri e simili;
  12. tenere nell’alloggio, nelle cantine e nelle soffitte e lasciare nei luoghi di uso comune, animali che possano arrecare molestia al vicinato o danni all’immobile;
  13. percorrere i cortili con qualsiasi tipo di veicolo e parcheggiare al di fuori degli spazi a ciò destinati;
  14. servirsi delle portinerie, dei muri e dei luoghi di uso comune come posto di pubblicità, esponendo cartelli o manifesti;
  15. deturpare in qualsiasi modo l’estetica dei fabbricati;
  16. effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo, anche se con lo scopo di migliorarle, in mancanza del preventivo consenso dal Comune e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni del fabbricato o delle pertinenze;
  17. immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti;
  18. costruire manufatti, recinzioni, baracche, verande o altre opere senza il preventivo assenso delle autorità competenti e del Comune.

Art. 4 Consegna e rilascio dei locali

All’atto della consegna dell’alloggio e non oltre, l’inquilino dovrà esporre per iscritto le eccezioni che egli dovesse eventualmente fare sullo stato di esso, in mancanza di che i locali si riterranno consegnati nelle dovute condizioni. La consegna e la riconsegna dell’alloggio dovranno risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio con un incaricato dal Comune e consegnato in copia all’affittuario, completo di planimetria vistata dalle parti. La restituzione dell’alloggio, libero da persone e cose e opportunamente ridipinto, deve aver luogo entro il termine stabilito nella disdetta mediante consegna all’incaricato del Comune autorizzato a riceverlo. L’inquilino che lascia l’alloggio è tenuto a rifondere eventuali danni arrecati allo stesso.

Art. 5 Spazi verdi ad uso esclusivo

Per gli appezzamenti assegnati ad uso orto o giardino l’inquilino dovrà osservare scrupolosamente anche le speciali norme all’uopo emanate. Si precisano a suo carico, fin d’ora, i seguenti obblighi:

  1. l’inquilino si impegna a coltivare a fiori, a orto o a prato il terreno locato, in modo da dargli un aspetto gradevole e rispondente agli scopi di quiete, di utile familiare e di estetica che si propone l’Amministrazione;
  2. è vietato all’inquilino eseguire sull'appezzamento costruzioni, anche provvisorie, o modifiche senza l’espresso consenso del Comune. È vietato, inoltre, servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie;
  3. l’inquilino che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, a ridurre e/o rimuovere le piantagioni. A giudizio insindacabile del Comune, dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta antiestetica o dannosa;
  4. nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’inquilino all’atto del rilascio dell’alloggio per le piantagioni di qualsiasi specie poste nel giardino, o per lavori che vi fossero eseguiti;
  5. nessuna modificazione ed alterazione ai viali, ai cancelli, alle recinzioni, alle murature ed all’insieme dell’area può essere effettuata senza autorizzazione scritta dal Comune. Qualora il conduttore intendesse recingere con siepe o in altro modo il proprio appezzamento, la chiusura dovrà essere preventivamente autorizzata, corrispondere ai criteri di armonia e di estetica generale ed avere l’altezza fissata dal Comune che potrà far togliere quanto non rispondesse alle condizioni fissate.

Art. 6 Interventi di manutenzione

Si intendono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di. riparazione, rinnovamento delle rifiniture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni di uso. Ai fini di una migliore comprensione dei punti successivi si considerano parti di uso comune in particolare:

  1. muri maestri;
  2. androni ed ingresso scale;
  3. scale e pianerottoli;
  4. corridoi e locali comuni;
  5. lavatoi, stenditoi, locali caldaie, autoclave, vani ascensore e cabine;
  6. alloggi e locali accessori e relativi impianti e servizi destinati al servizio del portierato, custodia e guardiania;
  7. cortili e strade di accesso, spazi verdi, ripostigli comuni, alberature, prati, ecc.;
  8. terrazze, tetti e sottotetti;
  9. fognature, pozzi neri, pozzi idrici e tutti gli eventuali impianti esistenti per luce, gas, ascensore, autoclave, termosifone centralizzato, energia industriale, fognature, immondezzai, sino alle diramazioni ai locali pertinenti ciascun alloggio.

Art. 7 Ripartizione di taluni obblighi e oneri derivanti dal rapporto di locazione

Gli obblighi e gli oneri derivanti dal rapporto di locazione di seguito descritti sono ripartiti tra Comune e inquilino come in appresso indicato:

OBBLIGHI E ONERI

  1. IN VIA GENERALE PER QUANTO ATTIENE LA MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE
  1. il mantenimento dell’immobile in stato da servire all’uso convenuto;
  2. l’esecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle che sono a carico del conduttore;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati, per il cattivo uso e negligenza, all’alloggio ed alle sue pertinenze;
  2. le riparazioni e le manutenzioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso.

Le riparazioni poste a carico degli inquilini potranno essere eseguite a cura del Comune ed essi dovranno rimborsarne l’importo. Nel caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico del Comune, gli inquilini sono tenuti a denunciare tempestivamente alla stessa i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata denuncia, si intende che la responsabilità conseguente e relativa ricade sugli inquilini inadempienti.

b) PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E CORRENTE E PER L’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

A CARICO DEL COMUNE

  1. la sostituzione dell’impianto centrale e delle apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche previste da leggi e regolamenti;
  2. la manutenzione straordinaria del locale della centrale termica dell’impianto centrale;
  3. la sostituzione degli estintori;
  4. la ricarica degli estintori, con addebito del costo agli inquilini;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione e sostituzione di parti accessorie in conseguenza dell’uso: gigleur, avvolgimento elettrico delle pompe, bruciatori, ecc.;
  2. la sostituzione della caldaia o del bruciatore dell’impianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale;
  3. i consumi di forza motrice, di combustibili, di acqua, ecc;
  4. la conduzione degli impianti;
  5. l’assicurazione contro gli infortuni del conduttore;
  6. la ricarica degli estintori;
  7. la pulizia delle caldaie, delle canne fumarie e dei bruciatori;
  8. i diritti per rinnovi di permessi e di autorizzazioni.

c) PER L’ASCENSORE

A CARICO DEL COMUNE

  1. la sostituzione e la manutenzione straordinaria dell’impianto;
  2. la sostituzione del motore, degli ammortizzatori e di tutte le palli meccaniche ed elettriche, delle serrature, ecc.;
  3. la sostituzione delle funi al 50%;
  4. eventuali modifiche o lavori imposti da organi preposti al controllo;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. 3b) la sostituzione delle funi al 50%;
  2. la manutenzione in abbonamento;
  3. la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e delle pulsantiere della cabina;
  4. le visite periodiche degli organi preposti al controllo e la tassa di concessione governativa;
  5. il consumo della forza motrice.
  1. PER L’AUTOCLAVE

A CARICO DEL COMUNE

  1. l’installazione dell’impianto, la manutenzione straordinaria e la sostituzione di qualsiasi accessorio per vetustà o in conseguenza di danno accidentale;

A CARICO DELL’INOUILINO

  1. la manutenzione ordinaria, comprese le riparazioni e le piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell’uso;
  2. i consumi di forza motrice, di acqua, ecc.;
  3. la ricarica della pressione nel serbatoio;
  4. i diritti per il rilascio dei permessi.
  1. PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE PARTI COMUNI E DI SUONERIA

A CARICO DEL COMUNE

  1. la sostituzione e la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di tutte le parti comuni dello stabile;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. le riparazioni e le sostituzioni di parti quali lampade, lampadine, interruttori, ecc.;
  2. i consumi di energia elettrica;  
  3. la sostituzione e la manutenzione dell’impianto citofonino in conseguenza dell’uso;
  4. la manutenzione e la riparazione degli impianti di suoneria;
  5. la sostituzione e la riparazione di temporizzatori e/o crepuscolari;
  6. la sostituzione di lampade dei vani scale e degli altri vani comuni.
  1. PER LA MANUTENZIONE E LE FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE

A CARICO DEL COMUNE

  1. la riparazione straordinaria dei tetti e dei lastrici solari;
  2. la sostituzione e le riparazioni di grondaie e tubi pluviali;
  3. la sostituzione e la riparazione delle colonne di scarico;
  4. la riparazione straordinaria della rete di fognatura, delle fosse biologiche e dei pozzi neri e la riparazione straordinaria degli impianti di depurazione;
  5. le riparazioni di tubazioni interne alle murature;
  6. le opere murarie di manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile;
  7. gli intonaci, le verniciature e le tinteggiature delle parti murarie e le verniciature delle parti comuni esterne dello stabile;
  8. la verniciatura e la tinteggiatura delle parti comuni interne nella misura del 25% o in alternativa la fornitura della pittura;
  9. la sostituzione di marmi, ringhiere e corrimani, se non in conseguenza di cattivo uso;
  10. la riparazione e la sostituzione di inferriate, cancellate, infissi, seminfissi e vetrate;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. la pulizia delle tubazioni di scarico (compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche), lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, la disotturazione delle colonne di scarico e dei relativi pozzetti, le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione degli impianti di depurazione delle fognature;
  2. la riparazione e la disotturazione dei sifoni (braghe);
  3. la verniciatura e la tinteggiatura delle parti comuni interne della misura del 75% o, in alternativa, la manodopera necessaria per la tinteggiatura con materiale (pittura) fornito dal Comune;
  4. la riparazione di infissi e seminfissi in conseguenza dell’uso e loro verniciatura;
  5. la riparazione delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli e dei portoni;
  6. l’installazione e la sostituzione di tappeti e guide e la sostituzione di zerbini;
  7. la sostituzione di serrature e chiudiporte e la riparazione di serrature e chiudiporte;
  8. i consumi di acqua per servizi comuni;
  9. il canone da corrispondere alle Aziende Acquedottistiche per impianti antincendio;
  10. la sostituzione degli amplificatori dell’impianto centralizzato, delle antenne TV e i relativi contratti di fornitura dell’energia elettrica;
  11. la sostituzione di cavi e dell’antenna dell’impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi;
  12. la manutenzione o l’eventuale sostituzione dell’impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi;
  13. le targhette dei nominativi personali dei casellari postali, delle pulsantiere dei citofoni e delle porte;
  14. il servizio di derattizzazione e di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei bidoni dell’immondizia;
  15. la sostituzione dei vetri dei balconi e delle parti comuni;
  16. il taglio dell’erba, la potatura di cespugli ed alberi e l’innaffiatura; l’acquisto di concimi e le attrezzi, nonché la manutenzione del giardino;
  1. la sostituzione di alberi e cespugli;
  2. la sostituzione di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, bidoni dell’immondizia e suoi contenitori, trespoli, ecc.);
  3. l’acquisto e la sostituzione degli arredi nei locali di uso comune.
  1. DI TIPO AMMINISTRATIVO

A CARICO DEL COMUNE

  1. le imposte e le tasse per occupazioni di spazi pubblici e tasse in genere;
  2. l’assicurazione dello stabile e degli impianti.

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. i depositi cauzionali per i contratti di somministrazioni comuni (luce, energia elettrica, telefono, ecc.);
  1. PER LE FORNITURE E LE MANUTENZIONI ALL’INTERNO DELLA CASA LOCATA

A CARICO DEL COMUNE

  1. la sostituzione degli apparecchi sanitari e dei contatori dell’acqua per vetustà, anche se si trovano all’esterno degli alloggi;
  2. la sostituzione di infissi e seminfissi per vetustà;
  3. la sostituzione delle persiane avvolgibili per vetustà o per danneggiamento da eventi atmosferici;
  4. la sostituzione delle serrande avvolgibili;
  5. la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico, idrico e del gas;
  6. la sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà;

A CARICO DELL’INQUILINO

  1. la sostituzione e la riparazione degli apparecchi sanitari ed accessori per cause dovute a negligenza o colpa;
  2. la sostituzione e la riparazione della rubinetteria ed accessori;
  3. la riparazione e la sostituzione delle cinghie, delle avvolgicinghie, delle molle e delle cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili, nonché la riparazione di stecche, dei ganci, del rullo e dei relativi perni; la dipintura delle persiane avvolgibili;
  4. la riparazione delle serrande avvolgibili;
  5. la sostituzione e la riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.); la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico in conseguenza di cortocircuito causato da negligenza o colpa;
  6. la riparazione di pavimenti e rivestimenti per cause dovute a negligenza o colpa, nonché di piccole parti del pavimento, di intonaco e di rivestimento;
  7. la manutenzione e la riparazione, anche mediante sostituzione, della caldaia, del bruciatore e delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dell’impianto autonomo di riscaldamento in conseguenza dell’uso, nonché la sostituzione della serpentina;
  8. la pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione dei vapori da parte di ditta qualificata nel settore;
  9. i canoni di abbonamento obbligatorio per la manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati o autonomi di riscaldamento/autoclave secondo lo schema fornito dal Comune, che fa parte integrante del presente regolamento;
  10. la sostituzione del cavo o della cornetta dell’impianto citofonico non in conseguenza di difetto di costruzione o vetustà precedente;
  11. la tinteggiatura periodica delle pareti e la verniciatura delle opere in legno e ferro.

Nel caso in cui il Comune debba intervenne, in via sostitutiva, per riparazioni e sostituzioni a carico degli inquilini, o ad essi imputabili per negligenza o colpa, previa diffida, potrà procedere direttamente addebitando il relativo onere, incluse le proprie spese generali, al responsabile ove individuato o a tutti i finitori del servizio in proporzione ai millesimi o, in difetto, alle superfici dei locali usufruiti.

 

 

Art. 8 Diritto di chiamata

Ove l’inquilino chieda l’intervento del Comune per riparazioni o manutenzioni o verifiche che, a seguito del sopralluogo, risultino immotivate o comunque non di competenza del Comune, gli verrà addebitato, a titolo di rimborso spese forfettario, l’importo di 15 Euro, salvo ulteriori variazioni determinate annualmente dall’Amministrazione.

Art. 9 Norme particolari per le autorimesse

L’assegnatario é responsabile della buona conservazione del vano autorimessa e dei relativi accessori. Nel caso di autorimessa ad uso comune, l’assegnatario é obbligato a parcheggiare la vettura unicamente nel posto assegnato. Lo scambio di posto con altro assegnatario può essere effettuato solo se preventivamente autorizzato dal Comune per iscritto.

Art. 10 Uso dell’ascensore

Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore, l’inquilino dovrà, nell’uso del medesimo uniformarsi al regolamento esposto in cabina ed alle norme consuetudinarie vigenti in materia, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a casi imprevisti e conseguenti alla manutenzione e alla riparazione dell’impianto.

Art. 11 Rappresentante degli assegnatari

Per ogni fabbricato a più alloggi, dovrà essere designato un Rappresentante degli assegnatari, eletto dall’assemblea dei locatari, che ne fisserà l’eventuale compenso, al quale spetta far rispettare la disciplina dello stabile, la gestione dei servizi comuni, nonché stabilire i turni di pulizia dei servizi comuni e quant’altro previsto nel presente regolamento. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni.

Art. 12 Inosservanza delle disposizioni

Qualora l’inquilino già diffidato per il mancato rispetto delle norme fissate dal “Regolamento per gli inquilini” dovesse perseverare nell’inosservanza, gli verrà addebitato l’importo di 50 Euro, salvo successivi aggiornamenti determinati dall’Amministrazione, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per i sopralluoghi e, più in generale, per l’attività ispettiva svolta. La replicata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento potrà inoltre comportare, ai sensi dell’art. 27, primo comma, lett. f) della L.R. n. 10/96, l’avvio della procedura di decadenza dell’assegnazione con conseguente sfratto.

 

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

MODULISTICA

Contratto di Locazione

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura: D'ufficio da parte del Comune documentazione necessaria:

  • Stato di famiglia;
  • dichiarazione dei redditi più recente
  • copia di un documento di identità;
  • codice fiscale;
  • copia della lettera di invito;
  • ricevuta del versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune presso la CARIPE POPOLI
  • n. 4 marche da bollo (attualmente £ 20.000 ciascuna).

descrizione della procedura:

L'assegnatario viene convocato con lettera raccomandata per la stipula del contratto di locazione e la contemporanea consegna delle chiavi dell'alloggio.

note e osservazioni:

se la consegna dell'alloggio avviene entro i primi quindici giorni del mese è dovuto anche il canone del mese in corso, altrimenti il primo canone dovuto è quello del mese successivo. E' dovuto anche un deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone, che viene corrisposto all'atto della firma del contratto di locazione.           

Ospitalità temporanea di persone

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura:

Segnalazione dell'ospitalità temporanea da parte dell'assegnatario all’ufficio Utenti

documentazione necessaria:

Per tutti i cittadini, documentazione del reddito.

Per i cittadini extracomunitari, inoltre, copia del permesso di soggiorno.

note e osservazioni:

Nella domanda occorre indicare il termine della durata dell'ospitalità. Dal quarto mese il Comune applica una indennità pari al 10% del reddito imponibile dell’ospite e comunque non inferiore 25 Euro mensili. Tale indennità viene inserita nella bolletta di pagamento degli affitti.

L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in caso di decesso o trasferimento del titolare del contratto di locazione.

Ampliamento del nucleo familiare

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura:

Domanda motivata, da parte dell’assegnatario di ampliamento del nucleo familiare indirizzata all’Amministrazione Comunale

documentazione necessaria:

  • Stato di famiglia dell'assegnatario;
  • Stato di famiglia del nuovo componente;
  • la più recente denuncia dei redditi del nuovo componente;
  • atto attestante di non avere diritti su altri alloggi adeguati;
  • specifico certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In casi particolari potrà essere necessario allegare altri documenti concordati con l'ufficio.

descrizione della procedura:

Entro novanta giorni il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare dandone comunicazione all'assegnatario, previa verifica, che tale inclusione non faccia perdere all'assegnatario i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi pubblici.

note e osservazioni:

L'ampliamento del nucleo familiare può essere richiesto esclusivamente nei seguenti casi:

  • matrimonio;
  • adozione di minore;
  • rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia poi abbandonato l'alloggio;
  • rientro nel nucleo del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nel caso in cui l'assenza si sia protratta per un periodo non superiore a cinque anni;
  • ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

L'ampliamento consente al nuovo componente di subentrare nella locazione dell'alloggio.

Il Comune provvede ad aggiornare il canone di locazione in base alla capacità reddituale del nuovo componente.

Allontanamento temporaneo

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura:

Segnalazione al Comune, da parte dell'assegnatario, dell'allontanamento dall'alloggio.

documentazione necessaria:

La documentazione eventualmente ritenuta necessaria per giustificare l'assenza.

descrizione della procedura:

Il Comune si riserva di verificare sia lo stato di occupazione dell'alloggio nel periodo di allontanamento dell'assegnatario, sia l'effettivo rientro dello stesso nell'alloggio al termine del periodo previsto di assenza.

note e osservazioni:

Se l'allontanamento supera i tre mesi, l'assegnatario è obbligato a segnalarlo al Comune giustificando i motivi dell'assenza. In caso di allontanamento non giustificato per un periodo superiore a tre mesi, il Comune può iniziare la procedura di decadenza dell'assegnazione. Non è consentito ospitare terze persone nel periodo di allontanamento dall’alloggio

Subentro

Ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura:

Istanza del richiedente.

documentazione necessaria:

Del richiedente: stato di famiglia;attestazione circa la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;codice fiscale; copia di un documento di identità dell'assegnatario; certificato di morte se del caso, oppure certificato anagrafico attestante l'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario ed eventuale sua rinuncia all'assegnazione in favore del richiedente.

descrizione della procedura:

Il Comune verifica 1'esistenza del diritto al subentro in capo al richiedente, che non sussistano condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio, che non sussista morosità. In caso di verifiche positive invita con lettera il richiedente per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

note e osservazioni:

Per la stipula di un nuovo contratto di locazione occorrono:

copia della lettera di invito

ricevuta del versamento relativo alle spese contrattuali da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune CARIPE

documento di riconoscimento valido

codice fiscale

n. 4 marche da bollo (attualmente £ 20.000 ciascuna).

Cambio di alloggio

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

Presentazione di domanda da parte dell'assegnatario, su modulo predisposto dal Comune, in occasione della pubblicazione del bando di mobilità, pubblicizzato mediante appositi avvisi affissi presso il Comune.

documentazione necessaria

Eventuali certificazioni sanitarie accertanti lo stato di salute.

descrizione della procedura

La domanda viene sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione ed in base alle priorità stabilite dalla legge viene elaborata una graduatoria che è pubblicata all'AIbo del Comune

Il Comune elabora un piano di mobilità tenendo conto degli alloggi disponibili per l'assegnazione e delle esigenze dei richiedenti. Il Comune comunica con lettera raccomandata l'alloggio che si propone per il cambio. Gli interessati hanno venti giorni di tempo per presentare opposizione.

In caso di rinuncia non motivata il richiedente viene escluso dalla graduatoria.

note e osservazioni

Sono ammesse le richieste di cambio alloggio consensuale. Entrambi i richiedenti devono presentare domanda al Comune chiedendo di essere autorizzati a scambiarsi gli alloggi. In entrambe le procedure di cambio di alloggio consensuale o per bando di mobilità, prima di procedere al cambio, il Comune provvede a verificare i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi pubblici.

Manutenzione ordinaria

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

  • Richiesta diretta all'ufficio negli orari di apertura al pubblico;
  • Richiesta telefonica,
  • Richiesta scritta.

documentazione necessaria

  • Indicazione del codice utente riportato sui bollettini dell'affitto.
  • Indicazione delle parti danneggiate, dell’ubicazione dell'alloggio - località, via, n° civico, n. del telefono,
  • nome dell'assegnatario, giorni e orari di visibilità dell'alloggio.

descrizione della procedura

Un tecnico del Comune o un operaio di una ditta inviata dal Comune stesso verificherà il guasto segnalato e procederà ad ordinare l'esecuzione dei lavori, qualora risultino indispensabili.

E' opportuno segnalare che la tempestività dell'intervento sarà in relazione alla gravità del guasto accertato.

note e osservazioni

I lavori potranno essere a totale o parziale carico del Comune o dell'Assegnatario in base alle prescrizioni del regolamento di manutenzione vigente.

In base al regolamento vigente è necessario che l'Assegnatario non sia in stato di morosità nei confronti del Comune. In caso di inquilino moroso non verranno eseguiti lavori di manutenzione dell'alloggio occupato, a meno che non si tratti di opere necessarie per l'integrità statica del fabbricato, di sicurezza degli impianti o di danni causati agli alloggi confinanti.

Manutenzione impianti riscaldamento

ufficio competente: Ufficio Impianti (Area Tecnica)

modalità di inizio della procedura

  • Richiesta diretta all'ufficio negli orari di apertura al pubblico;
  • Richiesta telefonica;
  • Richiesta scritta.

documentazione necessaria

  • libretto di impianto;
  • indicazione dei guasti, già preventivamente individuati dal manutentore dell'impianto, dell'ubicazione dell'alloggio (località, via, n. civico, n. del telefono, nome dell’assegnatario, giorni e orari di visibilità dell'alloggio).

descrizione della procedura

Qualora il guasto segnalato rientri tra quelli a carico del Comune, la stessa provvederà tempestivamente ad inviare personale specializzato che verificherà il danno segnalato e provvederà all'immediata riparazione dell'impianto.

note e osservazioni

I lavori potranno essere a totale o parziale carico del Comune o dell'inquilino in base alle prescrizioni del regolamento di manutenzione vigente.

In base al regolamento vigente è necessario che l'Assegnatario non sia in stato di morosità nei confronti del Comune. In caso di inquilino moroso non verranno eseguiti lavori di manutenzione, a meno che non si tratti di opere necessarie per l'integrità statica del fabbricato, di sicurezza degli impianti o di danni causati agli alloggi confinanti.

Manutenzione straordinaria

ufficio competente: Ufficio Tecnico

modalità di inizio della procedura

Richiesta all'Amministratore del fabbricato o Responsabile del complesso (Amministratore di condominio o Capo Scala).

documentazione necessaria

Secondo i regolamenti interni del Comune

descrizione della procedura

In seguito alle decisioni maturate, reperiti i finanziamenti, si procederà, acquisiti i progetti e le autorizzazioni eventualmente necessari, ad eseguire i lavori previsti.

Disdetta del contratto di locazione

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

Comunicazione di disdetta della locazione da parte del rassegnatane al Comune.

documentazione necessaria

Eventuale copia della ricevuta del deposito cauzionale.

descrizione della procedura

La disdetta va tassativamente presentata almeno sei mesi prima della data prevista di fine locazione. Il Comune si riserva in questo periodo di visionare l'alloggio per verificarne lo stato. La restituzione delle chiavi deve avvenire alla scadenza della locazione.

note e osservazioni

Le chiavi vanno restituite personalmente da parte dell'ex-assegnatario o familiare esclusivamente presso l'Ufficio Utenti del Comune. Fino alla data di fine locazione l'ex-assegnatario è tenuto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. Il Comune si riserva la facoltà di contestare lo stato di manutenzione dell'alloggio anche successivamente alla consegna del medesimo.

Bolletta mensile

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura:

La bolletta viene inviata al domicilio dell'utente.

documentazione necessaria:

Per effettuare il pagamento occorre essere in possesso della bolletta, in caso di mancato recapito o smarrimento occorrerà rivolgersi all'Ufficio Utenti del Comune per chiederne la ristampa.

descrizione della procedura:

L'Utente deve pagare la bolletta per intero, entro il 20 del mese, presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando il bollettino di versamento relativo al mese in corso.

note e osservazioni:

Il mancato rispetto del termine di pagamento comporterà l'applicazione di una indennità di mora, oltre che l'inizio dell'azione di sfratto per morosità. In caso di smarrimento della bolletta occorre rivolgersi al Comune per averne copia. E' opportuno che l'utente presti attenzione ai messaggi stampati periodicamente sulla bolletta negli appositi spazi ed agli avvisi relativi ad eventuali bollette precedenti non pagate.

Morosità

ufficio competente: Ufficio Legale

modalità di inizio della procedura

D'ufficio a rilevazione del mancato pagamento.

descrizione della procedura

Comunicazione o convocazione dell'inquilino per segnalare il mancato pagamento. In caso di persistente morosità si diffida formalmente l'inquilino. Qualora la morosità non sia sanata nei termini assegnati si procede ad azione legale di sfratto e recupero credito.

Avvertenze

I casi bisognevoli di assistenza possono beneficiare di rateazioni accordate dal Comune d’intesa con gli assegnatari. In ogni caso devono essere pagati gli interessi legali per il ritardo e risarcite tutte le spese sostenute dal Comune per la procedura (legali e sfratto).

La morosità superiore a quattro mesi è causa di decadenza dall'assegnazione.

Rilevazione periodica dei redditi

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

Nel mese di aprile, invio a tutti gli assegnatari in locazione della richiesta di copia della documentazione reddituale del nucleo familiare.

documentazione necessaria

Copia della documentazione dei redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente alla richiesta come più specificamente indicato nella stessa.

descrizione della procedura

Per l'invio al Comune entro il termine previsto della documentazione è importante indicare il codice relativo all'alloggio.

I documenti devono essere spediti entro la data indicata nella richiesta.

I redditi devono riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare e/o conviventi. Tutti gli altri componenti che non hanno percepito alcun reddito e che hanno più di 14 anni devono inviare documento che giustifichi l'assenza di reddito con documentazione probante (es. certificato di disoccupazione, certificato che attesti la qualità di studente). E' sempre possibile effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza dei documenti sopra richiesti.

Revisione del canone di locazione

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

Domanda di revisione del canone da parte dell'assegnatario.

documentazione necessaria

Certificazioni anagrafiche attestanti le modifiche della situazione familiare: di morte o di residenza della persona che esce dal nucleo familiare; stato di famiglia dei restanti occupanti l'alloggio; documentazione utile per attestare la diminuzione del reddito; la più recente certificazione reddituale relativa a tutti i componenti.

descrizione della procedura

L'ufficio esamina la domanda, aggiorna la situazione anagrafica, ricalcola il canone sulla base della nuova situazione familiare, aggiorna la bolletta d'affitto.

L'aggiornamento della bolletta avviene con decorrenza:

solo in caso di decesso o di trasferimento di un componente del nucleo familiare: dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

in generale: dal mese successivo al l'espletamento degli accertamenti da parte del Comune relativamente alle diminuzioni di reddito.

Decadenza dall'assegnazione

ufficio competente: Ufficio Utenti

modalità di inizio della procedura

D'ufficio a seguito di controlli o segnalazioni delle Autorità, degli Amministratori di condominio, di Enti vari.

descrizione della procedura

L'Amministrazione Comunale competente la quale a sua volta contesta all'assegnatario i fatti che possono essere causa di decadenza dall'assegnazione e lo invita a presentare proprie controdeduzioni. Il Comune valuta la situazione ed esprime il parere sulla decadenza dell'assegnazione.

note e osservazioni

L'Amministrazione comunale, in caso di parere favorevole emette il provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Tale provvedimento comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio immediato dell'alloggio (anche se può essere concessa una dilazione non superiore ai sei mesi); inoltre il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’alloggio. Lo stesso può essere impugnato solo in sede giudiziaria.

Acquisto alloggio

uffici competenti:

Ufficio Utenti (Area Tecnica)

  • per gli accertamenti sul possesso dei requisiti.
  • per accertamenti catastali e la stipula dei contratti.

requisiti necessari:

  • Essere assegnatario o familiare convivente da più di cinque anni.
  • Assenza di morosità.

condizioni di vendita:

Il prezzo viene determinato, scontando il valore catastale di una percentuale fino al 20%, in considerazione della vetustà dell'abitazione. Il valore catastale di partenza dipende dalle caratteristiche del singolo alloggio,

modalità di inizio della procedura

  • Su iniziativa del Comune con la redazione di un Piano Generale di Vendita (P.G.V.);
  • Su richiesta dell'inquilino interessato, in considerazione dell'opportunità di integrare il P.G.V.

descrizione della procedura:

L’ufficio utenti rende operativo il P.G.V. con omogeneità nell'ambito del Comune, verificando che i richiedenti posseggano i requisiti prescritti dalla legge e preparando tutta la documentazione tecnica necessaria al notaio per la redazione dell’atto pubblico di compravendita.

documentazione necessaria

  • Adesione alla proposta d'acquisto;
  • Certificati della Conservatoria immobiliare, attestanti la non titolarità di beni immobili oltre i limiti di legge;
  • Concessioni e accatastamenti di eventuali opere abusive.

modalità di pagamento

  • in contanti - con un ulteriore sconto del 10% sul prezzo di cessione;
  • rateale - anticipando il 30% del prezzo al momento dell'acquisto e rateizzando la restante parte in 15 anni, con un mutuo al tasso legale (attualmente 5%).

L'I.V.A. è quella prevista per la prima casa, salvo casi particolari.

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