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Aliquote e detrazioni IMU

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ALIQUOTE e DETRAZIONI IMU (Delibera di Consiglio Comunale, n. 4 del 23.01.2025)

ALIQUOTE

 

Aliquota/Detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

5,90 per mille

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale

10,10 per mille

Aliquota ordinaria altri immobili

10,60 per mille

Terreni agricoli  Esenti ai sensi dell’art. 1, comma
758, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160

Aliquota aree fabbricabili

10,60 per mille

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

10,60 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

  1,00 per mille

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

DETRAZIONI

  1. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
  2. per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

RIDUZIONI

ai sensi dell’art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  4. per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia - comma 743 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021;

 

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