Comune di Popoli (Pe)

Controlli interni

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

approvato con delibera C.C. 07 del 29/01/2013


TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito con Legge 7 dicembre 2012 n° 213

Articolo 2 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
1. Data la dimensione demografica del comune di POPOLI inferiore ai 15.000 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – FINALITÀ DEI CONTROLLI
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO
1. Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Quello contabile è solo preventivo
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento.

Articolo 6 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 7 - SOSTITUZIONI
1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi e/o del decreto di nomina dei responsabili dei servizi.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.
3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi e/o del decreto di nomina dei responsabili dei servizi.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 - CONTROLLO SUCCESSIVO
1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria , secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento (su almeno il 5% del totale degli atti), con cadenza almeno annuale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro 15 giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili di servizio, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione e/o Organismo Indipendente di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 10 - DEFINIZIONE
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 11 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 12 – STRUTTURA OPERATIVA
1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Il controllo di gestione e’ effettuato da apposita struttura operativa costituita dal Seg. Comunale, dal Revisore dei Conti e da Responsabile del settore Economico-Finanziario.

Articolo 13 – PERIODICITÀ E COMUNICAZIONI
1. La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno annuale.
2. Entro quindici giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto alla Giunta Comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.

Articolo 14 – FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
a. all’inizio dell’esercizio la Giunta Comunale approva il Programma esecutivo di Gestione contenete i singoli obiettivi assegnati ai vari dirigenti(PEG);
b. nel corso dell’esercizio con cadenza almeno annuale, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il segretario comunale redige il relativo referto e lo comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
c. al termine dell’esercizio, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi
d. le attività di cui alle lettere b) e c) sono descritte e riassunte nell’apposito referto del segretario comunale. Comunicato alla giunta, questa ne prende atto con propria deliberazione.

Articolo 15 – OBIETTIVI GESTIONALI
2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
a. l’obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
b. l’obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
c. l’obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
d. l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
e. l’obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Articolo 16 – DIREZIONE E COORDINAMENTO
1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con scadenza 30 settembre il responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno.

Articolo 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. controllo sulla gestione di cassa;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

Articolo 18 – FASI DEL CONTROLLO
1. Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari con le scadenze di cui all’articolo 16 comma 2.
2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall’organo di revisione.
3. Entro dieci giorni, il verbale asseverato dall’organo di revisione, è trasmesso ai responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 19 – ESITO NEGATIVO
1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 del TUEL

TITOLO VI – NORME FINALI
Articolo 20 – COMUNICAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 come convertito dalla legge 213/012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ
1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

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