Comune di Popoli (Pe)

Attività di noleggio con conducente di veicoli - NCC

Comune di Popoli

Via Decondre, 103
65026 Popoli (PE)
Tel. 085 98701 - Fax 085 9870534
e-mail info@comune.popoli.pe.it
PEC: segreteria.popoli@viapec.net

Bordo destro testata
Campanile
Campanile - Comune di Popoli (PE)
Attività di noleggio con conducente di veicoli - NCC
Home » Canali » Il Comune » Regolamenti » Commercio e Polizia Amm.va » Attività di noleggio con conducente di veicoli - NCC
Freccia Scura

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - N.C.C.ù

approvato con delibera C.C. 88/98

integrato con delibere C.C. 21/00- C.C. 63/00- C.C. 13/11

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7° comma dell’art. 58 ed in conformità dell’uso di cui al punto 1), lettera c), dell’art. 57 del T.U. - D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
a) dall’art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall’art. 145, 2° comma del T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
c) dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77 e dal regolamento CEE 12/98;
d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;
e) dal D.M. 18 aprile 1977;
f) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
g) dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
h) dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5.3.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
i) dal Decreto 20 dicembre 1991, n. 448;
l) dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21;
m) dalla Legge Regionale 7 novembre 1998, n. 124;
n) dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
o) dal D.P.R 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione di Giunta Comunale, tenendo presenti i seguenti criteri:
- l’entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l’entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Art. 3 DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO
Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.
Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza; detta rimessa dovrà inoltre essere in regola con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quello necessario per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 2.
Per l’assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio noleggio con conducente svolto con autovettura, l'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall’esecutività del provvedimento che definisce gli organici delle autorizzazioni o a seguito di provvedimento di aumento del contingente numerico delle stesse, ovvero qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni, emana apposito bando pubblico, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nei commi che seguono e nei cui confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 6.
Il bando pubblico di cui al precedente comma contiene:
1. il numero delle autorizzazioni da assegnare,
2. i requisiti necessari per il rilascio,
3. modalità e termini di presentazione delle domande
4. elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione,
5. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.
Il bando pubblico è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni ed entro lo stesso termine, a pena di inammissibilità, devono essere presentate le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’Ufficio competente ne verifica la regolarità, accerta il possesso dei requisiti di partecipazione, richiede d'ufficio le certificazioni necessarie, informa gli interessati sulle modalità di utilizzo dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ricorre alla richiesta di certificazioni e di esibizioni documentali all’interessato esclusivamente laddove necessario e nell'ipotesi in cui occorra verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
In caso di domande irregolari o incomplete, l’ufficio competente ne richiede la regolarizzazione, assegnando agli interessati il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, si procede all'esclusione dell'interessato. L’autorizzazione per l’esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può  essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche nelle figure giuridiche indicate dall’art. 7 L. 21/92;
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
b) dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
c) dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
d) dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dal l’art. 4 del presente regolamento;
f) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli;
g) per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;"
h) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa, con indicazione della relativa ubicazione;
i) dichiarazione di disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare un’autovettura idonea all’espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap.
Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), g), i); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:
a) statuto ed atto costitutivo;
b) certificato d’iscrizione all’Albo prefettizio;
c) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
d) certificato d’iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco soci;
f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.

Art. 4 - TITOLI PREFERENZIALI
Costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione dell’autorizzazione di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:
- la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- garantire il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 5 - TITOLI CHE DANNO DIRITTO AD UN PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
Anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,5 per ogni anno complessivo di anzianità fino ad un massimo di 2 (Due) punti se trattasi di autovetture o minibus;
Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa di noleggio con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 0,5 a semestre per un massimo di 8 semestri;
L’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: 0,5 per ciascun anno per un massimo di punti 2;
Titolo di studio: (massimo punti 1, “Uno”)
· Diploma di Laurea: Punti 1 (Uno).
· Diploma di scuola media Superiore Punti 0.50 (zerocinquanta)
La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili: Punti 2 (Due)
In caso di parità di titoli, il Comune terrà conto dei seguenti altri elementi idonei a giustificare la scelta:
Aver frequentato un corso di lingua straniera, Inglese, Francese o tedesco) Punti 1 (Uno)
Comprovato collegamento con imprese commerciali e turistiche del territorio per offerta di pacchetti turistici integrati (Convenzioni con ristoranti, agriturismi, Bed & Breakfast e titolari di agenzie turistiche; Punti 1 (Uno)

Art. 6 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Costituiscono motivo d’impedimento al rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:
a) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
b) l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della autorizzazione comunale d’esercizio, che è assegnata con determinazione del Responsabile del servizio competente sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5, sentito il parere delle locali organizzazioni sindacali di autonoleggio.

Art. 8 - RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del servizio competente a seguito della predisposizione della determina di cui all’art. 6 , con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.
Per poter conseguire o mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del comune di Popoli.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno della rimessa. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune di Popoli, comune di rilascio dell’autorizzazione.
L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, con il ritorno alla stessa mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Art. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente regolamento.
L’autorizzazione comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.
Qualora l’autorizzazione sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l’attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 10 - INIZIO DEL SERVIZIO
L’assegnatario della nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11 - SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge alla quarta inosservanza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.
Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 12 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione comunale di esercizio viene revocata, con provvedimento del Responsabile del servizio sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) quando l’attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
c) quando l’autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
d) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso;
e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
Il provvedimento della revoca dell’autorizzazione comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l’una dall’altra.
In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l’autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 13 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE
L’ autorizzazione comunale d’esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:
a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) cessione della proprietà dell’autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.8.
Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza. In tale ipotesi, sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.14 - CONTRASSEGNI PER AUTOVETTURE
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recanti le seguenti scritte: NOLEGGIO - Comune di Popoli e lo stemma.
Portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura: N.C.C. lo stemma del Comune e il Numero dell’autorizzazione.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DI AUTOVETTURA
Nel corso del periodo normale di durata dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato con nulla-osta del responsabile del competente settore comunale, ai fini della immatricolazione dello stesso ad uso autoservizio pubblico non di linea, alla sostituzione dell’autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del ministero dei Trasporti n. 572 del 1992.

Art. 16 - TARIFFE
Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
Gli importi di cui al comma 1, devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l’Ufficio di polizia amministrativa Comunale.
Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia diretta mente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio della autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 - FACOLTÀ O DIVIETO PER GLI AUTOVEICOLI DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE
Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con
ritorno alla stessa mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l’indicazione di:
1) targa veicolo,
2) nome del conducente,
3) data, luogo e Km di partenza ed arrivo,
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio,
5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 19 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l’obbligo di:
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti all’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse del l’ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 11 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 20 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull’autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 21 - CONTRAVVENZIONI
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono puniti ai sensi del regolamento comunale disciplinante l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e a quelli dei Dirigenti/Responsabili di settore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 giugno 2003.

Art. 22 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Logo Accessibilità
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0 Sito realizzato con tecnologia php Base dati su MySql

Il portale del Comune di Popoli (PE) è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione eCOMUNE

- Inizio della pagina -
Il progetto Comune di Popoli (Pe) è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.